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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1338 DELLA COMMISSIONE, 11 agosto 2021

G.U.U.E. 12 agosto 2021, n. L 289

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti di rendicontazione e i canali di rendicontazione tra le organizzazioni, e i requisiti per i servizi meteorologici. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 1 settembre 2021

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e f), l'articolo 62, paragrafo 15, lettere a) e c), e l'articolo 72, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (2) fissa requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il traffico aereo generale e per la loro sorveglianza.

2) In conformità all'allegato VIII, punto 5.1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1139, i fornitori di servizi istituiscono un sistema di segnalazione degli eventi nel quadro del loro sistema di gestione al fine di contribuire al costante miglioramento della sicurezza. Per garantire la conformità a tale requisito essenziale, e la sua applicazione uniforme, nonché per garantire che le disposizioni risultanti siano in linea con il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373.

3) L'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) ha adottato, rispettivamente il 7 marzo 2018 e il 9 marzo 2020, l'emendamento 78 e l'emendamento 79 dell'annesso 3 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata il 7 dicembre 1944 a Chicago («la convenzione di Chicago»), allo scopo, tra l'altro, di rafforzare e migliorare l'armonizzazione per quanto riguarda lo scambio di osservazioni e riporti meteorologici (riporti aeroportuali di osservazione meteorologica regolari (METAR)/riporti aeroportuali di osservazione meteorologica speciali (SPECI), previsioni di aeroporto (TAF), informazioni riguardanti fenomeni meteorologici lungo la rotta che possono inficiare la sicurezza delle operazioni di volo (SIGMET), informazioni concernenti fenomeni meteorologici lungo la rotta che possono inficiare la sicurezza delle operazioni a bassa quota degli aeromobili (AIRMET), avvisi relativi alle ceneri vulcaniche e ai cicloni tropicali, avvisi di meteorologia spaziale ecc., in un ambiente compatibile con la gestione delle informazioni su scala di sistema (system-wide information management, SWIM). Tali emendamenti sono applicabili negli Stati contraenti dell'ICAO a decorrere rispettivamente dall'8 novembre 2018 e dal 5 novembre 2020, fatta eccezione per il formato METAR, la cui data di applicazione è allineata alla data di applicazione del nuovo formato globale per la segnalazione (global reporting format, GRF) delle condizioni della superficie della pista, ossia il 12 agosto 2021. Tali norme e pratiche raccomandate internazionali dovrebbero riflettersi nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, in particolare nei requisiti organizzativi specifici per i fornitori di servizi meteorologici di cui all'allegato V di tale regolamento.

4) Uno degli elementi abilitanti per l'attuazione del GRF delle condizioni della superficie della pista è il formato SNOWTAM ed è opportuno allineare le relative istruzioni per la compilazione alle più recenti procedure ICAO per servizi di navigazione aerea - gestione delle informazioni aeronautiche (4), garantendone inoltre la coerenza con il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (5) e il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione (6).

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373.

6) Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 01/2021 (7) dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all'articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 212 del 22.8.2018.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell'8.3.2017).

(3)

Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014).

(4)

International Civil Aviation Organization Procedures for Air Navigation Services - Aeronautical Information Management, Doc 10066.

(5)

Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012).

(6)

Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014).

(7)

Parere n. 01/2021 dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza, Occurrence-reporting requirements and requirements for meteorological services (https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions).

Art. 1

Gli allegati I, II, III, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione sono modificati conformemente agli allegati da I a V del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 32 dell'allegato IV e l'allegato V si applicano a decorrere dal 12 agosto 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato:

1) il punto 37 è sostituito dal seguente:

«37. "nube operativamente significativa": nube con altezza della base al di sotto di 5 000 ft o al di sotto del valore più elevato di altitudine minima di settore, qualora quest'ultima fosse maggiore, oppure cumulonembo o cumulo torreggiante a prescindere dall'altezza della loro base;»;

2) il punto 107 è sostituito dal seguente:

«107. "centro avvisi cenere vulcanica (VAAC)": centro meteorologico che fornisce avvisi agli uffici di veglia meteorologica, ai centri di controllo di area, ai centri informazioni volo, ai centri mondiali di previsioni d'area e alle banche dati internazionali OPMET per quanto riguarda l'estensione laterale e verticale e le previsioni di spostamento delle ceneri vulcaniche nell'atmosfera;»;

3) il punto 168 è sostituito dal seguente:

«168. "data link-VOLMET (D-VOLMET)": fornitura, via data link, di riporti aeroportuali di osservazione meteorologica regolari (METAR), riporti aeroportuali di osservazione meteorologica speciali (SPECI), TAF, SIGMET, riporti di volo speciali che non rientrano in un SIGMET e, ove disponibili, AIRMET;»;

4) sono inseriti i punti seguenti da 264 a 266:

«264. "osservatorio vulcanologico": fornitore, selezionato dall'autorità competente, che osserva l'attività di un vulcano o di un gruppo di vulcani e mette tali osservazioni a disposizione di un elenco concordato di destinatari del settore dell'aviazione;

265. "Linguaggio di marcatura geografica (GML)" (Geography Markup Language): una norma di codifica dell'Open Geospatial Consortium (OGC);

266. "centro meteorologico spaziale (SWXC)": centro designato per monitorare i fenomeni meteorologici spaziali che, secondo le previsioni, influenzeranno le comunicazioni radio ad alta frequenza, le comunicazioni via satellite, i sistemi di navigazione e sorveglianza basati sul GNSS e/o comporteranno un rischio di radiazioni per gli occupanti degli aeromobili, e per fornire avvisi in merito.».

ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato:

1) il punto ATM/ANS.AR.A.020 è sostituito dal seguente:

«ATM/ANS.AR.A.020 Informazioni all'Agenzia

a) L'autorità competente informa l'Agenzia in caso di problemi significativi nell'attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione entro 30 giorni dal momento in cui l'autorità è venuta a conoscenza dei problemi.

b) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [*1] e i relativi atti delegati e di esecuzione, l'autorità competente fornisce quanto prima all'Agenzia informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza, derivanti dalle segnalazioni di eventi registrate nella propria banca dati nazionale in conformità all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 376/2014.

_____________

[*1] Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014).»;"

2) il punto ATM/ANS.AR.B.001 è così modificato:

a) alla lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) politiche e procedure documentate per descrivere l'organizzazione, i mezzi e i metodi da essa adottati per conseguire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base nella misura necessaria per l'esercizio dei suoi compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione. Le procedure sono costantemente aggiornate e costituiscono i documenti di lavoro di base in seno all'autorità competente per tutte le relative mansioni;»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) L'autorità competente stabilisce procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le necessarie informazioni e assistenza con le altre autorità competenti interessate, siano esse dello stesso Stato membro o di altri Stati membri, comprese le seguenti informazioni:

1) i pertinenti rilievi identificati e le azioni di follow-up avviate a seguito della sorveglianza dei fornitori di ATM/ANS che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma sono certificati dall'autorità competente di un altro Stato membro o dall'Agenzia;

2) le informazioni derivanti dalla segnalazione obbligatoria e volontaria di eventi di cui al punto ATM/ANS.OR.A.065.»;

3) il punto ATM/ANS.AR.B.010 è sostituito dal seguente:

«ATM/ANS.AR.B.010 Modifiche al sistema di gestione

a) L'autorità competente dispone di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e ottemperare ai propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base. Tale sistema permette all'autorità di adottare, a seconda dei casi, le azioni appropriate al fine di assicurare che il sistema di gestione continui a essere adeguato ed efficace.

b) L'autorità competente aggiorna tempestivamente il proprio sistema di gestione per tenere conto delle modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, in modo da garantire l'efficace attuazione di tale sistema.

c) L'autorità competente notifica all'Agenzia le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di ottemperare ai propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.».

ALLEGATO III

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

REQUISITI COMUNI PER I FORNITORI DI ATM/ANS

(Parte-ATM/ANS.OR)»;

2) il punto ATM/ANS.OR.A.065 è sostituito dal seguente:

«ATM/ANS.OR.A.065 Segnalazione di eventi

a) Nell'ambito del proprio sistema di gestione, il fornitore di ATM/ANS istituisce e mantiene un sistema di segnalazione degli eventi che comprenda segnalazioni obbligatorie e volontarie. I fornitori di ATM/ANS stabiliti in uno Stato membro garantiscono che il sistema sia conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 376/2014 e del regolamento (UE) 2018/1139, nonché degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di tali regolamenti.

b) I fornitori di ATM/ANS segnalano all'autorità competente, e a ogni altra organizzazione che lo Stato membro in cui operano prevede debba essere informata, qualsiasi evento o condizione riguardante la sicurezza che mette in pericolo o, se non corretto o risolto, potrebbe mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona, e in particolare qualsiasi incidente o inconveniente grave.

c) Fatta salva la lettera b), il fornitore di ATM/ANS segnala all'autorità competente e all'organizzazione responsabile della progettazione e/o della manutenzione dei sistemi ATM/ANS e dei loro costituenti, se diversa dal fornitore di ATM/ANS stesso, ogni malfunzionamento, difetto tecnico, superamento di limitazioni tecniche, evento o altra circostanza irregolare che ha o potrebbe avere messo in pericolo la sicurezza dei servizi e che non abbia causato un incidente o un inconveniente grave.

d) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e gli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, le segnalazioni:

1) sono effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il fornitore di ATM/ANS è venuto a conoscenza dell'evento o della condizione a cui si riferisce la segnalazione, a meno che lo impediscano circostanze eccezionali;

2) sono effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente;

3) contengono tutte le informazioni pertinenti sulla condizione nota al fornitore di ATM/ANS.

e) Per i fornitori di ATM/ANS che non sono stabiliti in uno Stato membro, le segnalazioni obbligatorie iniziali:

1) salvaguardano adeguatamente la riservatezza dell'identità dell'informatore e delle persone menzionate nella segnalazione;

2) sono effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il fornitore di ATM/ANS è venuto a conoscenza dell'evento, a meno che lo impediscano circostanze eccezionali;

3) sono effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente;

4) contengono tutte le informazioni pertinenti sulla condizione nota al fornitore di ATM/ANS.

f) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, ove opportuno, un'ulteriore segnalazione nella quale sono forniti i dettagli delle azioni che l'organizzazione intende intraprendere per prevenire il ripetersi di eventi simili in futuro è effettuata non appena tali azioni sono state individuate; tali segnalazioni ulteriori sono:

1) inviate ai soggetti pertinenti cui è stata inviata la segnalazione iniziale in conformità alle lettere b) e c);

2) effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.».

ALLEGATO IV

L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato:

1) il punto MET.OR.115 è sostituito dal seguente:

«MET.OR.115 Bollettini meteorologici

Il fornitore di servizi meteorologici competente per il rispettivo territorio fornisce bollettini meteorologici agli utenti interessati.»;

2) il punto MET.OR.120 è sostituito dal seguente:

«MET.OR.120 Notifica di discrepanze ai centri mondiali di previsione d'area (WAFC)

Il fornitore di servizi meteorologici che utilizza previsioni WAFS SIGWX notifica immediatamente al WAFC di competenza se sono rilevate o segnalate discrepanze rispetto alle previsioni WAFS SIGWX per quanto riguarda:

a) formazioni di ghiaccio, turbolenza, cumulonembi oscurati, frequenti, affogati o posizionati sulle linee di groppo e tempeste di sabbia o polvere;

b) eruzioni vulcaniche o rilasci di materiale radioattivo nell'atmosfera, significativi per le operazioni degli aeromobili.»;

3) il punto MET.OR.200 è sostituito dal seguente:

«MET.OR.200 Riporti meteorologici e altre informazioni

a) Le stazioni meteorologiche aeronautiche emettono:

1) riporti regolari locali a intervalli fissi, per la sola diffusione nell'aeroporto di origine;

2) riporti speciali locali, per la sola diffusione nell'aeroporto di origine;

3) METAR a scadenze di mezz'ora negli aeroporti in cui si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale pianificate, per diffusione oltre l'aeroporto di origine;

b) in deroga alla lettera a), punto 3, la stazione meteorologica aeronautica può emettere METAR e SPECI orari a fini di diffusione oltre l'aeroporto di origine, per gli aeroporti in cui non si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale pianificate, come stabilito dall'autorità competente;

c) le stazioni meteorologiche aeronautiche informano gli enti dei servizi di traffico aereo e i servizi di informazioni aeronautiche di un aeroporto in merito ai cambiamenti nello stato operativo delle apparecchiature automatizzate utilizzate per valutare la portata visuale di pista;

d) le stazioni meteorologiche aeronautiche riportano agli enti dei servizi di traffico aereo, ai servizi di informazioni aeronautiche e agli uffici di veglia meteorologica associati la presenza di attività vulcanica pre-eruttiva, eruzioni vulcaniche e nubi di cenere vulcanica;

e) le stazioni meteorologiche aeronautiche stilano un elenco di criteri per l'emissione dei riporti speciali locali in consultazione con gli enti ATS, gli operatori e gli altri soggetti interessati.»;

4) il punto MET.OR.240 è sostituito dal seguente:

«MET.OR.240 Informazioni per l'uso da parte di operatori ed equipaggio di condotta

Gli uffici meteorologici aeroportuali forniscono agli operatori e ai membri dell'equipaggio di condotta la più recente versione disponibile delle seguenti informazioni:

a) le previsioni, derivate dal WAFS, degli elementi elencati al punto MET.OR.275, lettera a), punti 1 e 2;

b) i METAR o SPECI, compresi i TREND, i TAF o i TAF modificati degli aeroporti di partenza e di destinazione nonché degli aeroporti alternati al decollo, in rotta e alla destinazione;

c) le previsioni di aeroporto per il decollo

d) i SIGMET e riporti di volo speciali relativi all'intero itinerario;

e) gli avvisi relativi alle ceneri vulcaniche, ai cicloni tropicali e alla meteorologia spaziale per l'intero itinerario;

f) le previsioni d'area per voli a bassa quota preparate in combinazione con l'emissione di un AIRMET e di un AIRMET pertinente per l'intero itinerario;

g) gli avvisi di aeroporto per l'aeroporto locale;

h) le immagini dei satelliti meteorologici;

i) le informazioni fornite da radar meteorologico al suolo.»;

5) il punto MET.OR.242 è così modificato:

a) alla lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) riporti regolari locali, riporti speciali locali, METAR, SPECI, TAF e TREND e relativi emendamenti;»;

b) alla lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) riporti regolari locali, riporti speciali locali, METAR, SPECI, TAF e TREND e relativi emendamenti;»;

6) al punto MET.OR.245, lettera f), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1) METAR e SPECI, compresi i dati aggiornati della pressione atmosferica sugli aeroporti e su altri siti, TAF, TREND e relativi emendamenti;»;

7) al punto MET.OR.250, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) emettono i SIGMET;»;

8) al punto MET.OR.255, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) emettono gli AIRMET nel caso in cui l'autorità competente abbia stabilito che la densità del traffico operante al di sotto del livello di volo 100 o fino al livello di volo 150 nelle zone di montagna, o superiore, se necessario, giustifica l'emissione degli AIRMET in combinazione con le previsioni d'area per voli a bassa quota;»;

9) il punto MET.OR.260 è sostituito dal seguente:

«MET.OR.260 Previsioni d'area per voli a bassa quota

Gli uffici di veglia meteorologica garantiscono quanto segue:

a) in caso di emissione degli AIRMET in combinazione con le previsioni d'area per voli a bassa quota in conformità al punto MET.OR.255, lettera a), le previsioni d'area sono pubblicate ogni 6 ore, hanno un periodo di validità di 6 ore e sono trasmesse agli uffici di veglia meteorologica interessati al più tardi 1 ora prima dell'inizio del loro periodo di validità;

b) nel caso in cui l'autorità competente abbia stabilito che la densità del traffico operante al di sotto del livello di volo 100 o fino al livello di volo 150 nelle zone di montagna, o superiore, se necessario, giustifica l'emissione regolare di previsioni d'area per voli a bassa quota non in combinazione con gli AIRMET, la frequenza di emissione, la forma e l'orario fisso o il periodo di validità di una previsione d'area per voli a bassa quota e i criteri per le relative modifiche sono quelli stabiliti dall'autorità competente.»;

10) il titolo del capitolo 4 è sostituito dal seguente:

«Capitolo 4 - Requisiti per i centri avvisi cenere vulcanica (VAAC)»;

11) al punto MET.OR.265, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) emettono un avviso circa l'entità e gli spostamenti previsti della nube di cenere vulcanica ogni volta che si verifica o è prevista un'eruzione vulcanica o che viene riferita la presenza di una nube di cenere vulcanica.»;

12) il titolo del capitolo 5 è sostituito dal seguente:

«Capitolo 5 - Requisiti per i centri avvisi cicloni tropicali (TCAC)»;

13) al punto MET.OR.270, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:

«Nel proprio ambito di competenza i TCAC emettono:

a) avvisi riguardanti la posizione del centro del ciclone, le variazioni di intensità al momento dell'osservazione, la direzione e la velocità di movimento del ciclone, la pressione centrale e il vento massimo al suolo in prossimità del centro;»;

14) il titolo del capitolo 6 è sostituito dal seguente:

«Capitolo 6 - Requisiti per i centri mondiali di previsione d'area (WAFC)»;

15) al punto MET.OR.275, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) I WAFC emettono:

1) previsioni globali su griglia di:

i) vento in quota;

ii) temperatura e umidità in quota;

iii) altitudine geopotenziale dei livelli di volo;

iv) livello di volo e temperatura della tropopausa;

v) direzione, intensità e livello di volo del vento massimo;

vi) presenza di cumulonembi;

vii) formazione di ghiaccio;

viii) turbolenza;

2) previsioni globali di fenomeni meteorologici significativi (SIGWX), tra cui attività vulcanica e rilascio accidentale di materiale radioattivo.»;

16) il punto MET.TR.115 è sostituito dal seguente:

«MET.TR.115 Bollettini meteorologici

a) I bollettini meteorologici sono diffusi utilizzando tipi di dati specifici e formati codificati adeguati alle informazioni fornite.

b) I bollettini meteorologici contenenti informazioni meteorologiche operative sono diffusi tramite sistemi di comunicazione adeguati alle informazioni fornite e agli utenti cui sono destinate.»;

17) il punto MET.TR.200 è sostituito dal seguente:

«MET.TR.200 Riporti meteorologici e altre informazioni

a) I riporti regolari locali, i riporti speciali locali, i METAR e gli SPECI contengono i seguenti elementi nell'ordine indicato:

1) identificativo del tipo di riporto;

2) indicatore di località;

3) orario dell'osservazione;

4) identificativo di riporto automatizzato o non disponibile, ove applicabile;

5) direzione e intensità del vento al suolo;

6) visibilità;

7) portata visuale di pista, nei casi in cui sono rispettati i criteri di riporto;

8) tempo presente;

9) copertura nuvolosa in ottavi, tipo di nubi (solo per i cumulonembi e i cumuli torreggianti) e altezza della base delle nubi o, qualora misurata, visibilità verticale;

10) temperatura dell'aria e temperatura di rugiada;

11) QNH e, ove applicabile e solo nei riporti regolari e speciali locali, QFE;

12) ulteriori informazioni, ove applicabile.

b) Nei riporti regolari locali e nei riporti speciali locali:

1) se il vento al suolo è osservato da più di un punto della pista, è indicato a quale punto della pista si riferiscono i valori;

2) quando vi è più di una pista in uso e sono effettuate osservazioni del vento al suolo per tutte le piste, sono riportati i valori di misurazione del vento disponibili per ciascuna pista ed è indicato a quale pista si riferiscono i valori;

3) se le variazioni rispetto ai valori medi della direzione del vento sono riportate conformemente al punto MET.TR.205, lettera a), punto 3) ii), lettera B), sono riportate le due direzioni estreme tra cui ha avuto luogo la variazione del vento al suolo;

4) se le variazioni rispetto ai valori medi di intensità del vento (raffiche) sono riportate conformemente al punto MET.TR.205, lettera a), punto 3) iii), esse sono riportate come valore massimo e minimo dell'intensità del vento raggiunta.

c) METAR e SPECI

1) I METAR e gli SPECI sono emessi in conformità al modello riportato all'appendice 1.

2) I METAR sono inviati per la trasmissione al più tardi 5 minuti dopo l'orario effettivo di osservazione.

d) Le informazioni su visibilità, portata visuale di pista, tempo presente e copertura, tipo e altezza della base delle nubi sono sostituite in tutti i messaggi meteorologici dal termine "CAVOK" se al momento dell'osservazione si verificano simultaneamente le seguenti condizioni:

1) visibilità, 10 km o superiore, mentre la visibilità più bassa non è segnalata;

2) assenza di nubi operativamente significative;

3) assenza di fenomeni meteorologici significativi per l'aviazione.

e) L'elenco dei criteri per l'emissione di riporti speciali locali comprende:

1) quei valori che si approssimano il più possibile ai minimi operativi degli operatori che utilizzano quell'aeroporto;

2) quei valori che soddisfano altri requisiti locali degli enti dei servizi di traffico aereo (ATS) e degli operatori;

3) un aumento della temperatura dell'aria di 2 °C o più rispetto alla temperatura data nell'ultimo riporto oppure un valore soglia alternativo concordato tra i fornitori di servizi meteorologici, i rispettivi enti ATC e gli operatori interessati;

4) le informazioni supplementari disponibili riguardanti il verificarsi di condizioni meteorologiche significative nelle aree di avvicinamento e salita iniziale;

5) i casi in cui sono attuate procedure di abbattimento del rumore e la differenza rispetto all'intensità media del vento al suolo è variata di 5 kt o più rispetto al valore indicato nell'ultimo riporto se l'intensità media del vento, prima e/o dopo la variazione, è maggiore o uguale a 15 kt;

6) i casi in cui la direzione media del vento al suolo è variata di 60° o più rispetto a quella indicata nell'ultimo riporto, se l'intensità media del vento, prima e/o dopo la variazione, è maggiore o uguale a 10 kt;

7) i casi in cui l'intensità media del vento al suolo è variata di 10 kt o più rispetto a quella indicata nell'ultimo riporto;

8) i casi in cui la differenza tra intensità massima e media del vento al suolo (raffica) è aumentata di 10 kt o più rispetto alla raffica dell'ultimo riporto, se l'intensità media del vento, prima e/o dopo la variazione, è maggiore o uguale a 15 kt;

9) nei casi in cui si verifica il principio, la cessazione, o la variazione d'intensità di uno dei seguenti fenomeni meteorologici:

i) precipitazione congelantesi;

ii) precipitazione moderata o forte (inclusi i rovesci); e

iii) temporale, con precipitazioni;

10) nei casi in cui si verifica il principio o la cessazione di uno dei seguenti fenomeni meteorologici:

i) nebbia congelantesi (freezing fog);

ii) temporale, senza precipitazioni (thunderstorm, without precipitation);

11) i casi in cui l'estensione di uno strato di nubi al di sotto di 1 500 ft (450 m) varia:

i) da "nubi sparse" (scattered, SCT) o inferiore a "copertura con squarci" (broken, BKN) o "copertura totale" (overcast, OVC); o

ii) da BKN o OVC a SCT o inferiore.

f) Se così è stato concordato tra il fornitore dei servizi meteorologici e l'autorità competente, sono emessi riporti speciali locali e SPECI, ove applicabile, ogni volta che si verificano i seguenti cambiamenti:

1) variazioni del vento tra valori operativamente significativi; i valori soglia sono stabiliti dal fornitore dei servizi meteorologici in accordo con il rispettivo ente ATS e gli operatori interessati, prendendo in considerazione variazioni del vento che:

i) richiedano una variazione della pista (o piste) usata;

ii) indichino che le componenti del vento in coda e trasversale sulla pista sono cambiate tra valori corrispondenti ai principali limiti operativi dell'aeromobile tipo impiegato sull'aeroporto;

2) quando la visibilità migliora raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori, oppure quando la visibilità peggiora oltrepassando uno o più dei seguenti valori:

i) 800, 1 500 o 3 000 m;

ii) 5 000 m nei casi in cui un numero significativo di voli siano effettuati secondo le regole del volo a vista;

3) quando la portata visuale di pista migliora raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori, oppure quando la portata visuale di pista peggiora e oltrepassa uno o più dei seguenti valori: 50, 175, 300, 550 o 800 m;

4) nei casi in cui si verifica il principio, la cessazione, o la variazione d'intensità di uno dei seguenti fenomeni meteorologici:

i) tempesta di polvere;

ii) tempesta di sabbia;

iii) nube a imbuto (tornado o tromba marina);

5) nei casi in cui si verifica il principio o la cessazione di uno dei seguenti fenomeni meteorologici:

i) sollevamento basso di polvere o sabbia, scaccianeve basso;

ii) sollevamento alto di polvere o sabbia, scaccianeve alto;

iii) groppo;

6) quando l'altezza della base del più basso strato o ammasso di nubi di estensione BKN o OVC si eleva raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori, oppure quando l'altezza della base del più basso strato o ammasso di nubi di estensione BKN o OVC scende oltrepassando uno o più dei seguenti valori:

i) 100, 200, 500 o 1 000 ft;

ii) 1 500 ft nei casi in cui un numero significativo di voli siano effettuati secondo le regole del volo a vista;

7) se il cielo è oscurato e la visibilità verticale migliora raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori, oppure quando la visibilità verticale peggiora oltrepassando uno o più dei seguenti valori: 100, 200, 500 o 1 000 ft;

8) qualsiasi altro criterio basato sui minimi operativi locali dell'aeroporto, come concordato tra il fornitore dei servizi meteorologici e gli operatori.»;

18) il punto MET.TR.205 è così modificato:

a) alla lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI, la direzione e l'intensità del vento al suolo sono riportate per intervalli rispettivamente di 10 gradi veri e di 1 kt.»;

b) alla lettera a), il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3) Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI:

i) è indicata l'unità di misura dell'intensità del vento;

ii) se la variazione totale è superiore o uguale a 60°, le variazioni di direzione del vento medio durante gli ultimi 10 minuti sono riportate secondo uno dei metodi alternativi di seguito specificati:

A) se la variazione totale è superiore o uguale a 60° e inferiore a 180° e l'intensità del vento è 3 kt o più, tali variazioni direzionali sono riportate come le due direzioni estreme tra cui ha avuto luogo la variazione del vento al suolo;

B) se la variazione totale è superiore o uguale a 60° e inferiore a 180° e l'intensità del vento è inferiore a 3 kt, la direzione del vento è riportata come variabile senza indicare la direzione media del vento;

C) se la variazione totale è superiore o uguale a 180°, la direzione del vento è riportata come variabile senza indicare la direzione media del vento;

iii) le variazioni rispetto all'intensità media del vento (raffiche) durante gli ultimi 10 minuti sono riportate in uno dei seguenti casi alternativi quando l'intensità massima del vento supera l'intensità media di:

A) 5 kt o più, nei riporti regolari locali e nei riporti speciali locali quando sono applicate procedure di abbattimento del rumore; o

B) 10 kt o più negli altri casi;

iv) è riportata "calma di vento" quando l'intensità del vento è inferiore a 1 kt;

v) quando è riportata una intensità del vento di 100 kt o più, essa è indicata come "maggiore di 99 kt";

vi) se le variazioni rispetto alla velocità media del vento (raffiche) sono segnalate in conformità al punto MET.TR.205, lettera a), è riportato il valore massimo dell'intensità del vento;

vii) quando il periodo dei 10 minuti include una discontinuità marcata nella direzione o intensità del vento, sono riportate solo le variazioni rispetto alla direzione e intensità medie del vento registrate dalla discontinuità in poi.»;

c) alla lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI, la visibilità è riportata per intervalli di 50 m quando è inferiore a 800 m; per intervalli di 100 m quando è pari o superiore a 800 m, ma inferiore a 5 km; per intervalli di 1 km quando è pari o superiore a 5 km, ma inferiore a 10 km; come pari a 10 km quando raggiunge o supera i 10 km, salvo quando sono applicabili le condizioni per l'uso del termine CAVOK.»;

d) alla lettera c), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI, la RVR è:

i) riportata nei periodi in cui la visibilità o la portata visuale di pista è inferiore a 1 500 m;

ii) riportata per intervalli di 25 m quando è inferiore a 400 m; per intervalli di 50 m quando è compresa fra 400 e 800 m; per intervalli di 100 m quando è superiore a 800 m.»;

e) alla lettera c), il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3) Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI:

i) quando il valore della RVR è superiore al valore massimo che può essere determinato dal sistema in uso, è riportata l'abbreviazione "ABV" nei riporti regolari locali e nei riporti speciali locali, e l'abbreviazione "P" nei METAR e negli SPECI, seguita dal valore massimo che può essere determinato dal sistema in uso;

ii) quando il valore della RVR è inferiore al valore minimo che può essere determinato dal sistema in uso, è riportata l'abbreviazione "BLW" nei riporti regolari locali e nei riporti speciali locali, e l'abbreviazione "M" nei METAR e negli SPECI, seguita dal valore minimo che può essere determinato dal sistema in uso.»;

f) alla lettera d), i punti 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2) Nei METAR e negli SPECI i fenomeni del tempo presente osservati sono riportati in termini di tipo e caratteristiche, e qualificati secondo l'intensità o la vicinanza all'aeroporto, a seconda dei casi.

3) Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI sono riportate, secondo necessità, le seguenti caratteristiche di fenomeni del tempo presente, utilizzando le rispettive abbreviazioni e i relativi criteri pertinenti, a seconda dei casi:

i) Temporale (Thunderstorm) TS

Usato per riportare un temporale con precipitazione. Quando viene udito almeno un tuono o rilevato un lampo sull'aeroporto nei 10 minuti che precedono l'istante dell'osservazione ma non viene osservata alcuna precipitazione sull'aeroporto è usata l'abbreviazione "TS" senza alcuna qualificazione.

ii) Ghiacciamento (Freezing) FZ

Goccioline d'acqua o precipitazione sopraffuse con tipologie di tempo presente secondo gli schemi di cui all'appendice 1.

4) Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI:

i) sono usate, secondo necessità, una o più abbreviazioni del tempo presente, fino al massimo di tre, integrate ove opportuno da un'indicazione delle caratteristiche e dell'intensità o della distanza dall'aeroporto, così da fornire una descrizione completa del tempo presente significativo per le operazioni di volo;

ii) l'indicazione dell'intensità o della distanza, come più appropriato, è riportata per prima, seguita rispettivamente dalle caratteristiche e dal tipo di fenomeno del tempo;

iii) dove si osservano due tipi diversi di tempo, essi sono riportati in due separati gruppi nei quali l'indicatore dell'intensità o della distanza si riferisce al fenomeno del tempo che segue l'indicatore stesso. Tuttavia, tipi differenti di precipitazione in atto al momento dell'osservazione sono riportati come un singolo gruppo, con il tipo di precipitazione dominante indicato per primo, preceduto soltanto da un qualificatore di intensità che si riferisce all'intensità della precipitazione totale.»;

g) alla lettera e), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI l'altezza della base delle nubi è riportata per intervalli di 100 ft fino a 10 000 ft e per intervalli di 1 000 ft oltre i 10 000 ft.»;

h) alla lettera f), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI la temperatura dell'aria e la temperatura di rugiada sono riportate per intervalli di gradi Celsius interi.»;

i) alla lettera f), il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3) Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI i valori negativi di temperatura sono chiaramente specificati.»;

j) alla lettera g), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) Nei riporti regolari locali, nei riporti speciali locali, nei METAR e negli SPECI i valori del QNH e del QFE sono determinati in decimi di ettopascal e sono riportati per intervalli di ettopascal interi, in quattro cifre.»;

k) alla lettera g), il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) Nei METAR e negli SPECI è riportato solo il valore del QNH.»;

19) il punto MET.TR.210 è così modificato:

a) alla lettera a), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) Visualizzazione

Nella stazione meteorologica aeronautica sono collocati, per ogni sensore, dei visualizzatori del vento al suolo. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica aeronautica e presso gli enti dei servizi di traffico aereo fanno riferimento agli stessi sensori e, dove sono previsti sensori distinti, ciascun visualizzatore riporta una chiara indicazione della pista o della sezione di pista monitorata da ciascun sensore.»;

b) alla lettera a), punto 3), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) 10 minuti per i METAR e gli SPECI, ad eccezione del caso in cui nel periodo dei 10 minuti si verifichi una marcata discontinuità nella direzione o intensità del vento; in tal caso per ottenere i valori medi sono usati solo i valori registrati dalla discontinuità in poi; pertanto, in queste circostanze, l'intervallo di tempo è ridotto di conseguenza.»;

c) alla lettera b), il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3) Visualizzazione

Quando sono utilizzati sistemi strumentali per la misurazione della visibilità, nella stazione meteorologica aeronautica sono collocati visualizzatori per ogni sensore. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica aeronautica e presso gli enti dei servizi di traffico aereo fanno riferimento agli stessi sensori e, dove sono previsti sensori distinti, ciascun visualizzatore riporta una chiara indicazione della zona monitorata da ciascun sensore.»;

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) Portata visuale di pista (RVR)

1) La RVR è riportata in metri.

2) Posizionamento

Gli strumenti meteorologici utilizzati per valutare la RVR sono situati in modo da fornire dati rappresentativi della zona per la quale sono richieste le osservazioni.

3) Sistemi strumentali

Per determinare la RVR sulle piste destinate alle operazioni di avvicinamento e atterraggio strumentali in Categoria II e III è necessario utilizzare sistemi strumentali basati su tecnologia trasmissometrica o "forward-scatter", mentre per la categoria I il loro uso è stabilito dall'autorità competente.

4) Visualizzazione

Quando sono utilizzati sistemi strumentali per la misurazione della RVR, nella stazione meteorologica aeronautica sono collocati uno o più visualizzatori, secondo necessità. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica aeronautica e presso gli enti ATS fanno riferimento agli stessi sensori e, dove sono previsti sensori distinti, ciascun visualizzatore riporta una chiara indicazione della pista o della sezione di pista monitorata da ciascun sensore.

5) Elaborazione delle medie

i) Quando sono utilizzati sistemi strumentali per la valutazione della RVR, le loro misurazioni sono aggiornate almeno ogni 60 secondi così da consentire di fornire valori rappresentativi sempre attuali.

ii) Il periodo per il calcolo della media dei valori della RVR è di:

A) 1 minuto per i riporti regolari locali e i riporti speciali locali nonché per i visualizzatori della RVR situati presso gli enti ATS;

B) 10 minuti per i METAR e gli SPECI, ad eccezione del caso in cui nel periodo dei 10 minuti immediatamente precedenti l'osservazione si verifichi una marcata discontinuità della RVR; in tal caso per ottenere i valori medi sono utilizzati solo i valori registrati dalla discontinuità in poi.»;

e) alla lettera e), il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3) Visualizzazione

Quando sono utilizzate apparecchiature automatizzate per la misurazione dell'altezza della base delle nubi, nella stazione meteorologica aeronautica è collocato almeno un visualizzatore. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica aeronautica e presso gli enti dei servizi di traffico aereo fanno riferimento agli stessi sensori e, dove sono previsti sensori distinti, ciascun visualizzatore riporta una chiara indicazione della zona monitorata da ciascun sensore.»;

f) alla lettera f), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) Quando sono utilizzate apparecchiature automatizzate per la misurazione della temperatura dell'aria e della temperatura di rugiada nella stazione meteorologica aeronautica sono collocati dei visualizzatori. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica aeronautica e presso gli enti dei servizi di traffico aereo fanno riferimento agli stessi sensori.»;

g) alla lettera g), punto 2), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) Quando sono utilizzate apparecchiature automatizzate per la misurazione della pressione atmosferica, nella stazione meteorologica aeronautica sono collocati i visualizzatori del QNH e, se previsto al punto MET.TR.205, lettera g), punto 3) ii), anche del QFE, con i visualizzatori corrispondenti posti presso gli enti dei servizi di traffico aereo responsabili.»;

20) il punto MET.TR.215 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Previsioni e altre informazioni»;

b) alla lettera e), il punto 6) è sostituito dal seguente:

«6) gli avvisi relativi alle ceneri vulcaniche, ai cicloni tropicali e alla meteorologia spaziale per l'intero itinerario.»;

21) il punto MET.TR.220 è così modificato:

a) le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«b) I TAF sono emessi in conformità al modello riportato all'appendice 3.

c) Il periodo di validità di un TAF emesso con regolarità è di 9, 24 o 30 ore, salvo diversamente prescritto dall'autorità competente tenendo conto dei requisiti di traffico per gli aeroporti con un numero di ore di esercizio inferiore a 9.

d) I TAF sono inviati per la trasmissione non più di 1 ora prima dell'inizio del loro periodo di validità.»;

b) alla lettera e), punto 1, i punti iii), iv) e v) sono sostituiti dai seguenti:

«iii) Quando si prevede che l'intensità del vento sia inferiore a 1 kt, essa è indicata come "calma".

iv) Quando si prevede che l'intensità massima del vento ecceda la prevista intensità media del vento di 10 kt o più, è indicata l'intensità massima prevista.

v) Quando si prevede un'intensità del vento di 100 kt o più, essa è indicata come "maggiore di 99 kt".»;

22) al punto MET.TR.225, la lettera c) è così modificata:

a) al punto 1), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

«i) una variazione della direzione media del vento di 60° o più, essendo l'intensità media del vento prima o dopo la variazione maggiore o uguale a 10 kt;

ii) una variazione dell'intensità media del vento maggiore o uguale a 10 kt;»;

b) il punto 2) è così modificato:

i) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) La previsione TREND indica la variazione della visibilità quando si prevede che la visibilità migliori raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori, oppure quando si prevede che la visibilità peggiori, oltrepassando uno o più dei seguenti valori: 150, 350, 600, 800, 1 500 o 3 000 m.»;

ii) il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) Nelle previsioni TREND allegate ai messaggi METAR e SPECI, la visibilità prevista è quella prevalente.»;

23) al punto MET.TR.235, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) Gli allarmi di wind-shear forniscono informazioni sintetiche e aggiornate sul wind-shear osservato che produce variazioni del vento frontale o in coda pari o superiori a 15 kt, le quali possono influire negativamente su un aeromobile nella fase finale di avvicinamento o all'inizio della traiettoria di decollo o durante la corsa d'atterraggio o di decollo.»;

24) il punto MET.TR.250 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) I SIGMET sono emessi in conformità al modello riportato all'appendice 5.»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) Solo uno dei fenomeni di cui all'appendice 5 è incluso in un SIGMET, utilizzando le abbreviazioni adeguate e il rispettivo valore soglia dell'intensità del vento al suolo pari o superiore a 34 kt per i cicloni tropicali.»;

c) la lettera f) è soppressa;

25) il punto MET.TR.255 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Gli AIRMET sono emessi in conformità al modello riportato all'appendice 5.»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) Solo uno dei fenomeni di cui all'appendice 5 è incluso nell'AIRMET, utilizzando le abbreviazioni adeguate e i rispettivi valori soglia, quando il fenomeno è al di sotto del livello di volo 100, o al di sotto del livello di volo 150 nelle zone di montagna, o superiore, se necessario:

1) intensità media del vento al suolo su un'area estesa superiore a 30 kt con l'indicazione della direzione e delle unità pertinenti;

2) aree estese con visibilità ridotta al di sotto di 5 000 m, incluso il fenomeno meteorologico che determina la riduzione di visibilità;

3) aree estese con base delle nubi ad altezza inferiore a 1 000 ft dal livello del suolo e copertura parziale o totale del cielo.»;

c) la lettera e) è soppressa;

26) il punto MET.TR.260 è così modificato:

a) alla lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) i seguenti fenomeni che richiedono l'emissione di un SIGMET: formazioni di ghiaccio severe, turbolenza forte, cumulonembi e temporali oscurati, frequenti, affogati o collegati da una linea di groppo, tempeste di sabbia/polvere, eruzioni vulcaniche o rilascio accidentale di materiale radioattivo nell'atmosfera, che si prevede abbiano incidenza sui voli a bassa quota;»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) Nel caso in cui l'autorità competente abbia stabilito che la densità del traffico operante al di sotto del livello di volo 100 o fino al livello di volo 150 nelle zone di montagna, o superiore, se necessario, giustifica l'emissione di un AIRMET in combinazione con le previsioni d'area per voli a bassa quota, le previsioni d'area sono emesse per lo strato tra il suolo e il livello di volo 100, o fino al livello di volo 150 nelle zone di montagna, o superiore, se necessario, e contengono informazioni sui fenomeni meteorologici in rotta pericolosi per voli a bassa quota.»;

27) il titolo del capitolo 4 è sostituito dal seguente:

«Capitolo 4 - Requisiti tecnici per i centri avvisi cenere vulcanica (VAAC)»;

28) il punto MET.TR.265 è sostituito dal seguente:

«MET.TR.265 Responsabilità dei centri avvisi cenere vulcanica

Gli avvisi per cenere vulcanica sono emessi in conformità al modello riportato all'appendice 6. In mancanza di abbreviazioni, è usato un linguaggio chiaro, semplice ed essenziale in lingua inglese.»;

29) il punto MET.TR.270 è sostituito dal seguente:

«MET.TR.270 Responsabilità del centro avvisi cicloni tropicali

Gli avvisi per cicloni tropicali sono emessi in conformità al modello riportato all'appendice 7 quando si prevede che il valore massimo dell'intensità media sui 10 minuti del vento al suolo raggiunga o ecceda 34 kt durante il periodo coperto dall'avviso.»;

30) il titolo del capitolo 5 è sostituito dal seguente:

«Capitolo 5 - Requisiti tecnici per i centri avvisi cicloni tropicali (TCAC)»;

31) il punto MET.TR.275 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) I WAFC utilizzano dati meteorologici elaborati sotto forma di valori su punti di griglia per la fornitura di previsioni globali su griglia e di previsioni relative a fenomeni meteorologici significativi.»;

b) la lettera b) è così modificata:

i) al punto 1, il punto viii) è sostituito dal seguente:

«viii) turbolenza;»;

ii) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2) emettono le previsioni di cui al punto 1 e ne completano la diffusione non appena ciò sia tecnicamente possibile, ma in ogni caso entro 5 ore dall'orario normale di osservazione;»;

iii) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3) forniscono previsioni su punti di griglia effettuate su una griglia regolare comprendente:

i) dati di vento per i livelli di volo 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) e 530 (100 hPa) con risoluzione orizzontale di 1,25° di latitudine e longitudine;

ii) dati di temperatura per i livelli di volo 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) e 530 (100 hPa) con risoluzione orizzontale di 1,25° di latitudine e longitudine;

iii) dati di umidità per i livelli di volo 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa) e 180 (500 hPa) con risoluzione orizzontale di 1,25° di latitudine e longitudine;

iv) dati di altitudine geopotenziale per i livelli di volo 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) e 530 (100 hPa) con risoluzione orizzontale di 1,25° di latitudine e longitudine;

v) direzione, intensità e livello di volo del vento massimo con risoluzione orizzontale di 1,25° di latitudine e longitudine;

vi) livello di volo e temperatura della tropopausa con risoluzione orizzontale di 1,25° di latitudine e longitudine;

vii) formazione di ghiaccio per gli strati centrati sui livelli di volo 60 (800 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) e 300 (300 hPa) con risoluzione orizzontale di 0,25° di latitudine e longitudine;

viii) turbolenza per gli strati centrati sui livelli di volo 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500hPa), 240 (400hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 340 (250 hPa),390 (200hPa) e 450 (150 hPa) con risoluzione orizzontale di 0,25° di latitudine e longitudine;

ix) estensione orizzontale e livelli di volo della base e della sommità dei cumulonembi con risoluzione orizzontale di 0,25° di latitudine e longitudine.»;

c) la lettera c) è così modificata:

i) il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) elaborano previsioni SIGWX quattro volte al giorno con un periodo di validità fisso di 24 ore dopo l'ora (00.00, 06.00, 12.00 e 18.00 UTC) dei dati sinottici su cui si basano le previsioni. La diffusione di ciascuna previsione è completata non appena ciò sia tecnicamente possibile, ma in ogni caso entro 7 ore dall'orario normale di osservazione in condizioni normali di esercizio ed entro 9 ore dopo l'orario normale di osservazione durante le operazioni di backup;»;

ii) al punto 3), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) cicloni tropicali, nel caso si preveda che il vento massimo al suolo, mediato su 10 minuti, raggiunga o superi 34 kt;»;

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) sono emesse previsioni SIGWX di livello medio per i livelli di volo tra 100 e 450 per aree geografiche limitate.»;

32) l'appendice 1 è sostituita dalla seguente:

«Appendice 1

33) l'appendice 3 è sostituita dalla seguente:

«Appendice 3

34) l'appendice 4 è sostituita dalla seguente:

«Appendice 4

35) l'appendice 5 A è sostituita dalla seguente:

«Appendice 5

36) l'appendice 5 B è soppressa;

37) l'appendice 6 è sostituita dalla seguente:

«Appendice 6

38) l'appendice 7 è sostituita dalla seguente:

«Appendice 7

39) l'appendice 8 è sostituita dalla seguente:

«Appendice 8