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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1354 DELLA COMMISSIONE, 6 agosto 2021

G.U.U.E. 13 agosto 2021, n. L 291

Regolamento recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2021 fino al 29 settembre 2021 a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 14 agosto 2021

Applicabile dal:  30 giugno 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della direttiva 2009/138/CE, per ogni data di riferimento dovrebbero essere stabilite le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità.

2) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero utilizzare le informazioni tecniche, le quali sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell'ultimo mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica il presente regolamento. Il 5 luglio 2021 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha trasmesso alla Commissione le informazioni tecniche sui dati di mercato relativi a fine giugno 2021. Tali informazioni sono state pubblicate il 5 luglio 2021, a norma dell'articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.

3) Tenuto conto della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, è importante che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

4) Per motivi prudenziali è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni alla quale si applica.

5) Per garantire certezza giuridica nel più breve tempo possibile, è debitamente giustificato, per motivi imperativi di urgenza connessi alla disponibilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, che le misure di cui al presente regolamento siano adottate in conformità dell'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 335 del 17.12.2009.

(2)

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).

Art. 1

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2021 fino al 29 settembre 2021.

2. Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche utilizzate per calcolare la migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 quater della stessa direttiva e l'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 quinquies della stessa direttiva sono le seguenti:

a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio di cui all'allegato I;

b) gli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità di cui all'allegato II;

c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato che figurano all'allegato III.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN