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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1355 DELLA COMMISSIONE, 12 agosto 2021

G.U.U.E. 13 agosto 2021, n. L 291

Regolamento relativo ai programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari che devono essere stabiliti dagli Stati membri. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 2 settembre 2021

Applicabile dal: 15 dicembre 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione nel settore, tra gli altri, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Esso prevede norme specifiche sui controlli ufficiali in relazione a sostanze il cui impiego può dar luogo a residui di tali sostanze negli alimenti e nei mangimi.

2) Il regolamento (UE) 2017/625 abroga l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che resta tuttavia applicabile fino al 14 dicembre 2022 a meno che un atto delegato non stabilisca una data anteriore. Tale articolo 30 stabilisce requisiti specifici relativi all'istituzione di programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari, basati sul rischio, con il duplice obiettivo di valutare l'esposizione dei consumatori e l'osservanza della legislazione.

3) L'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/625 prevede requisiti minimi relativi al contenuto dei piani di controllo nazionali pluriennali. Tali requisiti non tengono tuttavia conto delle modalità pratiche specifiche necessarie per la preparazione dei programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari.

4) E' pertanto opportuno stabilire requisiti specifici per la preparazione dei programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari, che dovrebbero far parte dei piani di controllo nazionali pluriennali. E' particolarmente importante garantire che il regime di controllo tenga conto dell'obiettivo di valutare l'esposizione dei consumatori e l'osservanza del regolamento (CE) n. 396/2005.

5) Poiché l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 396/2005 non sarà più applicato a decorrere dal 15 dicembre 2022, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.

6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 095 del 7.4.2017.

(2)

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005).

Art. 1

Programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari

1. Gli Stati membri stabiliscono programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari nell'ambito dei rispettivi piani di controllo nazionali pluriennali. Essi aggiornano ogni anno il loro programma pluriennale.

2. I programmi sono basati sul rischio e volti a valutare l'esposizione dei consumatori e l'osservanza del regolamento (CE) n. 396/2005. In essi devono essere specificati almeno i seguenti elementi:

a) i prodotti da sottoporre a campionamento;

b) il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare;

c) gli antiparassitari da analizzare;

d) i criteri applicati ai fini dell'elaborazione dei programmi, tra cui, in particolare:

i) le combinazioni antiparassitario/prodotto da selezionare;

ii) il numero di campioni prelevati, rispettivamente, per i prodotti della produzione nazionali e per quelli esteri;

iii) il consumo dei prodotti, rispetto alla dieta alimentare nazionale;

iv) il programma di controllo dell'Unione; e

v) i risultati dei precedenti programmi nazionali pluriennali di controllo.

3. Gli Stati membri partecipano al programma pluriennale di controllo dell'Unione conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 396/2005.

Art. 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN