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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1423 DELLA COMMISSIONE, 21 maggio 2021

G.U.U.E. 1 settembre 2021, n. L 307

Regolamento che stabilisce le modalità dettagliate, a norma della direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, per lo scambio sistematico, con mezzi elettronici, di informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate di acquisizione o detenzione di talune armi da fuoco. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 21 settembre 2021

Applicabile dal: 31 gennaio 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

1) Gli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2021/555 prevedono che siano concesse autorizzazioni ad acquisire o detenere armi da fuoco rientranti nella categoria A o nella categoria B, ivi compresi la conferma, il rinnovo o la proroga di un'autorizzazione esistente. Il capitolo 2 di tale direttiva prevede inoltre il riesame periodico e la revoca di tali autorizzazioni.

2) L'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2021/555 prevede che le autorità competenti degli Stati membri si scambino informazioni sulle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui agli articoli 9 e 10 di tale direttiva in base all'affidabilità, connessa alla sicurezza, della persona interessata. Poiché la direttiva (UE) 2021/555 non definisce il concetto di affidabilità, connessa alla sicurezza, della persona interessata, nell'interpretare tale concetto gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli obiettivi della direttiva, in particolare dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

3) L'obbligo di cui all'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2021/555 relativo alle autorizzazioni rifiutate si intende riferito a tutte le decisioni amministrative o giudiziarie emesse da un'autorità pubblica di uno Stato membro e aventi come oggetto o effetto quello di impedire a una persona di acquisire o detenere un'arma da fuoco rientrante nell'ambito dell'articolo 9 o 10 di tale direttiva, indipendentemente dal fatto che facciano o no seguito a una richiesta di autorizzazione, siano o no connesse ad armi specifiche e siano o no adottate in virtù di poteri derivanti specificamente da tale direttiva. L'obbligo comprende per esempio un divieto assoluto di acquisizione o detenzione di armi da fuoco da parte di una determinata persona, a prescindere dal fatto che tale persona abbia richiesto un'autorizzazione in precedenza. Esso comprende anche tutte le decisioni amministrative o giudiziarie di revoca di un'autorizzazione esistente o di rifiuto di confermare, rinnovare o prorogare un'autorizzazione esistente. L'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2021/555 dispone che le autorità competenti si scambino informazioni su tutti questi vari tipi di decisione, a condizione che la decisione sia stata emessa in base all'affidabilità, connessa alla sicurezza, della persona interessata.

4) L'articolo 18, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2021/555 stabilisce che la Commissione preveda un sistema per lo scambio delle informazioni indicate in tale articolo. Questo includerebbe pertanto un sistema per lo scambio delle informazioni di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo relative alle autorizzazioni rifiutate.

5) Le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 18 della direttiva (UE) 2021/555 relative al trasferimento di armi da fuoco da uno Stato membro a un altro sono oggetto di un progetto pilota a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il sistema di informazione del mercato interno istituito da tale regolamento potrebbe essere inoltre uno strumento efficace per attuare la disposizione relativa alla cooperazione amministrativa di cui all'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2021/555 relativa alle autorizzazioni rifiutate. Di conseguenza, conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1427 della Commissione (3), tale disposizione è oggetto di un progetto pilota a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012. Al fine di proteggere i dati personali delle persone e il loro diritto alla riservatezza, tale decisione di esecuzione precisa che il sistema di informazione del mercato interno consentirà alle autorità nazionali solo di verificare se le informazioni relative a determinate persone sono presenti in tale sistema, non di fare ricerche secondo criteri più generali. Il regolamento (UE) n. 1024/2012 contiene inoltre garanzie specifiche che disciplinano l'accesso ai dati personali nel sistema di informazione del mercato interno e il loro trattamento, per esempio le norme di cui all'articolo 9, paragrafo 4, che consentono l'accesso soltanto in base al principio della necessità di conoscere. E' pertanto opportuno individuare il sistema di informazione del mercato interno come il sistema che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute ad utilizzare ai fini dello scambio di informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate e stabilire le modalità dettagliate di tale scambio.

6) Al fine di evitare un onere amministrativo sproporzionato per gli Stati membri, le modalità dettagliate previste dal presente regolamento per lo scambio di informazioni attraverso il sistema di informazione del mercato interno dovrebbero essere applicate solo alle decisioni di rifiuto emesse dalle autorità amministrative o giudiziarie nazionali a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.

7) Al fine di rispettare i diritti in materia di protezione dei dati delle persone interessate, le informazioni da inserire nel sistema di informazione del mercato interno ad opera di un'autorità competente dovrebbero limitarsi al minimo necessario per consentire alle autorità competenti degli altri Stati membri di verificare se una determinata persona è o è stata oggetto di una decisione di rifiuto emessa in base alla sua affidabilità, connessa alla sicurezza. Le informazioni dovrebbero quindi comprendere solo dati personali quali il nome della persona, il luogo e il paese di nascita e la cittadinanza.

8) Analogamente, al fine di proteggere i dati personali delle persone e il loro diritto alla riservatezza, le informazioni sui motivi specifici di una decisione di rifiuto non dovrebbero essere registrate nel sistema di informazione del mercato interno. In particolare le informazioni sul casellario giudiziale o sullo stato medico o psicologico di una persona non devono essere registrate nel sistema di informazione del mercato interno. Se un'autorità competente in uno Stato membro ha bisogno di ulteriori informazioni sui motivi di una decisione di rifiuto emessa in un altro Stato membro, può contattare l'autorità competente pertinente dell'altro Stato membro al di fuori del sistema di informazione del mercato interno utilizzando i mezzi di comunicazione appropriati nel rispetto della legislazione pertinente in materia di protezione dei dati. A tal fine quando registrano una decisione di rifiuto nel sistema di informazione del mercato interno, gli Stati membri dovrebbero indicare il nome e i recapiti dell'autorità amministrativa o giudiziaria che ha emesso la decisione di rifiuto e, se diversa, il nome e i recapiti dell'autorità che può essere contattata dalle autorità competenti degli altri Stati membri per avere ulteriori informazioni sulla decisione di rifiuto.

9) E' opportuno registrare i rifiuti nel sistema di informazione del mercato interno anche se possono essere oggetto di un ricorso amministrativo o giudiziario. Se una decisione di rifiuto è annullata o dichiarata non valida dopo che nel sistema di informazione del mercato interno sono state inserite informazioni al riguardo, l'autorità competente dovrebbe essere tenuta a cancellare la voce relativa a tale rifiuto entro 30 giorni di calendario dalla data in cui la decisione di rifiuto è stata annullata o dichiarata non valida.

10) Al fine di garantire che le informazioni contenute nel sistema di informazione del mercato interno rimangano esatte e complete, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad aggiornare i propri dati ogni qualvolta si verifichi un cambiamento pertinente. Per esempio se un divieto di cinque anni è stato ridotto a tre anni, lo Stato membro dovrebbe aggiornare la voce per registrare la nuova data di cessazione del divieto. Nel caso di divieti superiori a dieci anni, inclusi i divieti con una durata indeterminata, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti anche a riesaminare la voce almeno ogni dieci anni e a confermare che essa è ancora valida (o ad aggiornarla di conseguenza).

11) E' necessario stabilire il periodo di tempo durante il quale le informazioni relative a un determinato rifiuto devono restare accessibili agli Stati membri nel sistema di informazione del mercato interno. Tale periodo deve trovare il giusto equilibrio tra la necessità di rendere il sistema di scambio delle informazioni il più efficace e utile possibile per gli Stati membri e la necessità di proteggere i dati personali delle persone e il loro diritto alla riservatezza. Un rifiuto potrebbe consistere in una semplice decisione una tantum che nega un'autorizzazione e lascia al richiedente la possibilità di presentare una nuova domanda di autorizzazione in qualsiasi momento in futuro o potrebbe consistere in una decisione con effetto permanente, come una decisione di rifiuto che, direttamente o indirettamente, determina il divieto per il richiedente di presentare una nuova domanda di autorizzazione per un periodo di tempo o una decisione che vieta a una persona di detenere armi da fuoco per un periodo determinato o indeterminato. Tenuto conto delle pratiche attuali negli Stati membri per i vari tipi di rifiuto che potrebbero verificarsi, è opportuno che il presente regolamento fornisca informazioni sul fatto che una decisione di rifiuto rimanga accessibile nel sistema di informazione del mercato interno per un periodo di dieci anni dalla data in cui è stata emessa, nel caso di semplici decisioni una tantum, o per un periodo di dieci anni da quando la decisione di rifiuto cessa di produrre effetti nel caso di decisioni con effetto permanente.

12) La Commissione dovrebbe riesaminare il presente regolamento entro due anni dalla sua data di applicazione al fine di tenere conto di eventuali problemi di attuazione che potrebbero essere sollevati dagli Stati membri.

13) E' opportuno che l'applicazione del presente regolamento sia differita per consentire agli Stati membri il tempo sufficiente per predisporre le procedure necessarie.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 115 del 6.4.2021.

(2)

Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (GU L 316 del 14.11.2012).

(3)

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1427 della Commissione, del 21 maggio 2021, riguardante un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa relative alle autorizzazioni rifiutate di cui alla direttiva (UE) 2021/555 attraverso il sistema di informazione del mercato interno (cfr. della presente Gazzetta ufficiale).

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica allo scambio, attraverso il sistema di cui all'articolo 18, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2021/555, delle informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui agli articoli 9 e 10 di tale direttiva in base all'affidabilità, connessa alla sicurezza, della persona interessata.

Un rifiuto rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento solo se la decisione amministrativa o giudiziaria in base a cui alla persona interessata è stata preclusa l'acquisizione o la detenzione delle pertinenti armi da fuoco (definita nel presente regolamento la «decisione di rifiuto») è stata emessa a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.

Art. 2

Il sistema di scambio elettronico

Ai fini dello scambio delle informazioni cui il presente regolamento si applica, il sistema di cui all'articolo 18, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2021/555 è il sistema di informazione del mercato interno, come previsto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1427.

Art. 3

Le informazioni da scambiare

1. Le informazioni da scambiare a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2021/555, relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui agli articoli 9 e 10 della medesima direttiva in base all'affidabilità, connessa alla sicurezza, della persona interessata comprendono i dati seguenti:

a) il nome della persona interessata;

b) la data di nascita di tale persona;

c) il luogo e il paese di nascita di tale persona;

d) la cittadinanza di tale persona;

e) la data in cui è stata emessa la decisione di rifiuto;

f) il numero di riferimento nazionale o un altro identificatore unico della decisione di rifiuto, se tale numero o identificatore è stato assegnato alla decisione di rifiuto nello Stato membro in cui è stata emessa;

g) il nome e i recapiti dell'autorità amministrativa o giudiziaria che ha emesso la decisione di rifiuto e, se diversa, il nome e i recapiti dell'autorità da contattare per ottenere ulteriori informazioni sul rifiuto;

h) a quale delle tre categorie seguenti appartiene la decisione di rifiuto:

i) decisioni di rifiuto il cui effetto è impedire a una persona di acquisire o detenere un'arma da fuoco per un periodo indeterminato, senza una data di fine fissata;

ii) decisioni di rifiuto il cui effetto è impedire a una persona di acquisire o detenere un'arma da fuoco per un periodo determinato, con una data di fine fissata (incluse le decisioni di rifiuto di una richiesta di autorizzazione il cui effetto è vietare alla persona di presentare una nuova domanda di autorizzazione entro un determinato periodo, con una data di fine fissata);

iii) decisioni di rifiuto che non rientrano nel punto i) o nel punto ii);

i) se la decisione di rifiuto rientra nella lettera h), punto ii), con una data di fine fissata;

j) a quale delle tre categorie seguenti appartiene la decisione di rifiuto:

i) decisioni di rifiuto emesse in risposta a una richiesta di autorizzazione per i motivi di cui agli articoli 9 o 10 della direttiva (UE) 2021/555 o in risposta a una richiesta di conferma, rinnovo o proroga di tale autorizzazione;

ii) decisioni di rifiuto che revocano un'autorizzazione concessa, confermata, rinnovata o prorogata a norma dell'articolo 9 o 10 della direttiva (UE) 2021/555;

iii) decisioni di rifiuto che non rientrano nel punto i) o nel punto ii).

2. Oltre alle informazioni indicate al paragrafo 1, lettere da a) a d), gli Stati membri possono scegliere di fornire ulteriori dati di identificazione della persona interessata, come codice fiscale, numero di passaporto o numero di carta d'identità, qualora tali informazioni siano necessarie per una corretta identificazione della persona.

3. Le informazioni elencate al paragrafo 1 e, ove applicabile, gli ulteriori dati di cui al paragrafo 2 sono inseriti nel sistema di informazione del mercato interno entro 30 giorni di calendario dalla data in cui è stata emessa la decisione di rifiuto e sono resi immediatamente accessibili alle autorità competenti degli Stati membri.

Art. 4

Obblighi di cancellazione, aggiornamento e riesame delle informazioni

1. Se una decisione di rifiuto è annullata o dichiarata non valida dopo che nel sistema di informazione del mercato interno sono state inserite informazioni relative a essa, l'autorità competente cancella la voce dal sistema di informazione del mercato interno entro 30 giorni di calendario dalla data di annullamento o di dichiarazione di non validità.

2. Se, in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1, le informazioni inserite nel sistema di informazione del mercato interno relative a una decisione di rifiuto cessano di essere esatte e complete per qualsiasi motivo, anche a seguito di una revoca o modifica successiva della decisione di rifiuto, l'autorità competente aggiorna le informazioni nel sistema di informazione del mercato interno relative a tale rifiuto entro 30 giorni di calendario dalla data in cui le informazioni cessano di essere esatte o complete. In caso di revoca di una decisione di rifiuto, è aggiunta alla voce del sistema di informazione del mercato interno la data a decorrere dalla quale la revoca entra in vigore (la «data di revoca»).

3. Nel caso in cui una voce del sistema di informazione del mercato interno riguardi una decisione di rifiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), punto i), l'autorità competente riesamina la voce almeno una volta ogni dieci anni a partire dalla data in cui è stata emessa la decisione di rifiuto e aggiorna la voce immediatamente a seguito di ciascun riesame per confermare che la decisione di rifiuto rimane in vigore o, se la decisione è stata revocata, per registrare la data di revoca conformemente al paragrafo 2.

4. Nel caso in cui una voce riguardi una decisione di rifiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), punto ii), con una data di fine fissata superiore a dieci anni dalla data in cui è stata emessa la decisione di rifiuto, l'autorità competente riesamina la voce almeno una volta ogni dieci anni a partire dalla data in cui è stata emessa la decisione di rifiuto fino alla data registrata nel sistema di informazione del mercato interno come data di fine fissata e aggiorna immediatamente la voce a seguito di ciascun riesame per confermare che la decisione di rifiuto rimane in vigore o, se la decisione è stata revocata, per aggiungere la data di revoca conformemente al paragrafo 2.

5. Se una decisione di rifiuto viene revocata, l'obbligo di cui al paragrafo 3 o, ove applicabile, al paragrafo 4 cessa di applicarsi alla voce una volta che essa è stata aggiornata per aggiungere la data di revoca conformemente al paragrafo 2.

Art. 5

Periodo durante il quale le informazioni restano accessibili nel sistema di informazione del mercato interno

1. Le informazioni scambiate attraverso il sistema di informazione del mercato interno conformemente al presente regolamento restano accessibili in tale sistema per dieci anni a partire dalla data che cade per ultima tra quelle seguenti, nella misura in cui esse sono applicabili alla decisione di rifiuto in oggetto e tenuto conto degli aggiornamenti a norma dell'articolo 4:

a) la data registrata nel sistema di informazione del mercato interno come data in cui è stata emessa la decisione di rifiuto;

b) la data registrata nel sistema di informazione del mercato interno come data in cui la voce è stata aggiornata l'ultima volta per confermare che la decisione di rifiuto resta in vigore;

c) la data registrata nel sistema di informazione del mercato interno come data di fine fissata della decisione di rifiuto.

Tuttavia nel caso in cui una voce nel sistema di informazione del mercato interno sia soggetta all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 4, se l'autorità competente non ottempera a tale obbligo, la voce cessa di essere accessibile in tale sistema alla scadenza del termine fissato da tale articolo per l'ottemperanza a tale obbligo.

2. Nonostante il paragrafo 1, per tutte le decisioni di rifiuto per cui è registrata nel sistema di informazione del mercato interno una data a decorrere dalla quale prende effetto la revoca della decisione stessa, la voce cessa di essere accessibile in tale sistema alla scadenza del periodo di dieci anni dalla data che è stata registrata nel sistema come data di revoca.

Art. 6

La Commissione riesamina il presente regolamento entro due anni dalla sua data di applicazione.

Art. 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 31 gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2021

Per la Commissione

La president

URSULA VON DER LEYEN