
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
CIRCOLARE 25 ottobre 2021, prot. n. 56011
G.U.R.S. 5 novembre 2021, n. 49
Corsi di qualificazione iniziale per il conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente e di formazione periodica dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose. - Procedimento amministrativo per il rilascio del nulla osta e dell'autorizzazione.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 17 maggio 1995, n. 317, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole";
Visto il Decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana e di modifica ed integrazione del D.P.R. 17/1271953, n. 1113 [N.d.R. recte: D.P.R. 17/12/1953, n. 1113] in materia di comunicazioni e trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che ha recepito la direttiva 2003/59/CE, con il quale sono state emanate le norme in materia di liberalizzazione dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore e sono state introdotte, per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, l'obbligo del possesso di un documento abilitativo, in aggiunta alla patente di guida, denominato "Carta di Qualificazione del Conducente", di seguito denominato CQC;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e s.m.i., "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 aprile 2013, recante "Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC;
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 settembre 2013, recante "Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68 e s.m.i. "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
Viste le circolari del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti n. 59315 del 30/05/2010 e n. 9847 del 04/03/2014;
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 30/07/2021 recante "Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645;
Visto il Decreto Presidenziale n. 12 del 27/06/2019, con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
Visto il decreto n. 2759 del 18/06/2020 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al Dott. Fulvio Bellomo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti a decorrere dal 16/6/2020 per la durata di anni 3 (tre);
Visto il D.A. 28/Gab del 25/06/2020 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro stipulato in data 24 giugno 2020 tra l'Assessore Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Avv. Marco Falcone, ed il Dott. Fulvio Bellomo nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;
Visto il D.D.G. n. 1972 del 06/08/2019 di conferimento all'Arch. Tommaso Consumano l'incarico di Dirigente dell'Area 5 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni coordinate in materia di rilascio del nulla osta/autorizzazioni all'effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della qualificazione CQC nell'ambito del territorio della Regione siciliana;
Ritenuto di procedere all'emanazione di una nuova circolare con la quale disciplinare, anche in considerazione delle modifiche apportate sulla materia in ambito nazionale in ordine ai corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica per il conseguimento della qualificazione CQC, il procedimento amministrativo di rilascio dei nulla osta e delle autorizzazioni ai soggetti erogatori dei corsi medesimi, nonché delle autorizzazioni all'effettuazione dei singoli corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica come sopra specificati,
EMANA LA SEGUENTE CIRCOLARE
Fermo restando l'applicazione immediata nel territorio della Regione siciliana del Decreto del MIMS del 31/07/2021 [N.d.R. recet: Decreto del MIMS del 30/07/2021], pubblicato nella G.U.R.I. n. 221 del 15/09/2021, il procedimento amministrativo per il rilascio del nulla osta e dell'autorizzazione all'effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale e dei corsi formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645, nonché delle autorizzazioni all'effettuazione dei singoli corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica come sopra specificati, è disciplinato dalle seguenti disposizioni.
1. SOGGETTI ACCREDITABILI PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA E DELLE AUTORIZZAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DEI CORSI
I soggetti che possono svolgere i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica sono:
a) Le autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida, eventualmente anche attraverso l'adesione ad un consorzio;
b) I centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole, che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE;
c) Gli Enti di Formazione, funzionalmente collegati ad:
1) Associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci, membri del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
2) Associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone, firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
3) Federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui ai punti 1) e 2).
I predetti enti devono avere maturato, anche indirettamente all'interno delle associazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), almeno tre anni nel settore della formazione in materia di autotrasporto;
d) le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale, aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a ottanta unità, limitatamente ai corsi di sola formazione periodica.
I soggetti sopracitati, al fine di espletare i corsi qualificazione iniziale e di formazione periodica, devono ottenere il nulla osta o l'autorizzazione che deve essere richiesto/a al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Area 5 - Coordinamento Uffici M.C., presentando istanza corredata della documentazione necessaria alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 30/07/2021.
1.1 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA ALL'EFFETTUAZIONE DEI CORSI ALLE AUTOSCUOLE ED AI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b) del decreto del MIMS del 30/07/2021, che intendono svolgere corsi di formazione iniziale, sia ordinaria che accelerata, e di formazione periodica dei conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, ai sensi degli artt. 19 e 20 del decreto legislativo n. 286/2005, possono richiedere il rilascio del nulla osta alla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, presentando istanza, a mezzo di posta elettronica certificata, munita di attestazione dei versamenti dell'imposta di bollo e dei diritti di motorizzazione, assolti in maniera virtuale con procedura "pagonline" dell'Istituto Cassiere della Regione siciliana, UniCredit S.p.A., imputati al capitolo n. 1205 del bilancio della Regione siciliana, utilizzando lo schema di domanda di cui all'allegato 1), a cui dovrà essere allegata tutta la documentazione idonea all'accertamento dei requisiti, con particolare riguardo ai curricula dei docenti ed alla dichiarazione sostitutiva resa da ciascun docente ai sensi dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di cui all'allegato 4).
Nella domanda i soggetti richiedenti dovranno dichiarare di avvalersi delle figure professionali previste dall'art. 3 del citato Decreto MIMS del 30/07/2021 e di avere la disponibilità dei locali e delle attrezzature indicate dall''art. 4 del medesimo Decreto Ministeriale.
La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta.
Il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti verifica la regolarità della documentazione allegata alla istanza e, anche attraverso sopralluoghi, la sussistenza dei requisiti richiesti, con particolare riguardo ai docenti ed ai relativi curricula.
Le autoscuole aderenti ad un Consorzio di autoscuole che ha costituito un Centro di Istruzione Automobilistica possono essere autorizzate a svolgere la parte teorica del corso ed a demandare la parte pratica al C.I.A.; in questi casi, il Nulla Osta è rilasciato all'autoscuola previa trasmissione di una dichiarazione resa dal centro di istruzione automobilistica attestante la disponibilità, in favore dell'autoscuola medesima, di istruttori e veicoli per l'espletamento della parte pratica.
1.2 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA EFFETTUAZIONE DEI CORSI AGLI ENTI FUNZIONALMENTE COLLEGATI ALLE ASSOCIAZIONI O FEDERAZIONI DI CATEGORIA DELLO AUTOTRASPORTO DI MERCI O PERSONE.
I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del decreto MIMS del 30/07/2021 che hanno maturato, anche all'interno di associazioni di categoria, almeno 3 anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporti, funzionalmente collegati a: a) Associazioni di categoria dell'autotrasporto di cose, membri del comitato centrale per l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori; b) Associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone firmatarie di CCNL di settore; c) federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui alle precedenti lett. a) e b), che intendono svolgere i corsi di formazione iniziale, sia ordinaria che accelerata, e di formazione periodica dei conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, ai sensi degli artt. 19 e 20del decreto legislativo n. 286/2005, possono richiedere il rilascio dell'autorizzazione al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti presentando istanza, a mezzo di posta elettronica certificata, munita di attestazione dei versamenti dell'imposta di bollo e dei diritti di motorizzazione, assolti in maniera virtuale con procedura "pagonline" dell'Istituto Cassiere della Regione siciliana, UniCredit S.p.A., imputati al capitolo n. 1205 del bilancio della Regione siciliana, utilizzando lo schema di domanda di cui all'allegato 2) a cui dovrà essere allegata tutta la documentazione idonea all'accertamento dei requisiti.
L'istanza può essere tesa a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento sia della parte teorica che pratica dei corsi di qualificazione iniziale per la carta di qualificazione del conducente afferente allo specifico settore dell'ente di formazione, ovvero per la sola parte teorica dei corsi medesimi. In tal caso nella istanza dovrà essere dichiarato l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, già titolare di nulla osta, a cui demandare la parte pratica del corso. Inoltre, l'Ente può richiedere l'autorizzazione all'effettuazione esclusivamente dei soli corsi di formazione periodica.
Nella domanda i soggetti richiedenti dovranno dichiarare di avvalersi delle figure professionali previste dall'art. 3, del citato Decreto Ministeriale del 30/07/2021, con esclusione dell'istruttore di guida nel caso in cui l'ente richieda l'effettuazione dei soli corsi di formazione periodica, e di avere la disponibilità dei locali e delle attrezzature indicate dall'art. 4 del medesimo Decreto Ministeriale.
Il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti verifica la regolarità della documentazione allegata alla istanza con particolare riguardo ai curricula dei docenti ed alla dichiarazione sostitutiva resa da ciascun docente ai sensi dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 cui all'allegato 4).
La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta.
Il Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti verifica, anche attraverso sopralluoghi, preventivamente la disponibilità di idonei locali ed il possesso delle attrezzature richieste con particolare riguardo alla conformità della struttura e dei materiali didattici.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i medesimi enti devono indicare, nella richiesta di autorizzazione, l'elenco dei veicoli disponibili con l'indicazione dei numeri di targa, allegando fotocopia della carta di circolazione ovvero, nel caso in cui demandi ad una autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica la parte pratica la dichiarazione del legale rappresentante dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica con la indicazione dei veicoli messi a disposizione.
1.3 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA EFFETTUAZIONE DEI CORSI ALLE AZIENDE ESERCENTI I SERVIZI AUTOMOBILISTICI PER IL TRASPORTO PUBBLICO
Le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale, i cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del decreto MIMS del 30/07/2021, aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a 80 unità, che intendano svolgere corsi di formazione periodica per la CQC per i propri dipendenti possono chiedere l'autorizzazione al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti presentando istanza a mezzo di posta elettronica certificata, munita di attestazione dei versamenti dell'imposta di bollo e dei diritti di motorizzazione, assolti in maniera virtuale con procedura "pagonline" dell'Istituto Cassiere della Regione siciliana, UniCredit s.p.a., imputati al capitolo n. 1205 del bilancio della Regione siciliana, utilizzando lo schema di domanda di cui all'allegato 3) a cui dovrà essere allegata tutta la documentazione idonea all'accertamento dei requisiti, con particolare riguardo ai curricula dei docenti e relativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, cui all'allegato 4).
Le aziende interessate dovranno dichiarare nella domanda di avvalersi delle figure professionali previste dall'art. 3 del Decreto ministeriale sopracitato, con l'esclusione dell'istruttore di cui alla lett. b) dell'art. 3 del citato decreto del 30/07/2021 e di avere la disponibilità dei locali e delle attrezzature previste dall'art. 4 dello stesso citato Decreto Ministeriale.
Il Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti verifica, la regolarità della documentazione allegata alla istanza e la sussistenza dei requisiti, anche attraverso sopralluoghi.
1.4. RILASCIO DEL NULLA OSTA O DELL'AUTORIZZAZIONE
Ai fini di verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione del Nulla Osta o della Autorizzazione, il Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti può disporre l'effettuazione di sopralluoghi, dei quali è redatto verbale, mediante visite ispettive iniziali.
Se nel corso delle visite ispettive iniziali viene riscontrata la mancanza di uno o più requisiti necessari per ottenere il nulla osta o l'autorizzazione, il Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti inviterà il Legale Rappresentante dell'autoscuola o dell'ente a sanare le irregolarità entro il termine di 7 giorni.
Se alla scadenza del termine le irregolarità saranno sanate, il Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti provvederà a rilasciare il nulla osta o l'autorizzazione. Viceversa, il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, verificati i risultati dell'istruttoria e degli eventuali sopralluoghi, constatata la mancata regolarizzazione delle irregolarità contestate, respingerà - con provvedimento motivato - la richiesta avanzata dall'autoscuola o dall'ente.
1.5 ADEMPIMENTI
Le Autoscuole, i Centri di Istruzione Automobilistica, gli Enti e le Aziende devono, all'atto della presentazione della istanza per il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione, compilata su uno dei modelli di cui agli allegati 1), 2) o 3), provvedere ai versamenti di:
a) € 32,00, per imposta di bollo assolta in maniera virtuale con procedura "pagonline" dell'Istituto Cassiere della Regione siciliana, UniCredit s.p.a., imputati al capitolo n. 1205 del bilancio della Regione siciliana
b) € 103,29, per diritti di motorizzazione, assolti in maniera virtuale con procedura "pagonline" dell'Istituto Cassiere della Regione siciliana, UniCredit s.p.a., imputati al capitolo n. 1205 del bilancio della Regione siciliana
2. PROCEDIMENTO RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI SINGOLI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE E DI FORMAZIONE PERIODICA CQC.
Allo scopo di stabilire direttive uniformi in tutto il territorio della Regione siciliana per l'avvio del procedimento amministrativo di autorizzazione all'effettuazione dei singoli corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, il Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha previsto un iter procedimentale, coordinato tra l'Area di Coordinamento (oggi Area 5 Coordinamento Uffici M.C.) ed i Servizi provinciali della Motorizzazione Civile, che si concretizza con l'emissione di un primo provvedimento generale di rilascio del Nulla Osta o dell'Autorizzazione a cura dell'Area 5 ed in successivi provvedimenti autorizzativi dei singoli corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica di competenza dei Servizi della M.C., competenti per territorio. Ciò in ragione della diversa articolazione della struttura organizzativa della Regione siciliana rispetto a quella ministeriale.
Tale procedimento è stato disciplinato con circolare n. 9847 del 04/03/2014.
Tuttavia, poiché il MIMS, con il decreto del 30/07/2021 ha previsto un iter esclusivamente informatizzato, è necessario conformare il procedimento amministrativo alla nuova procedura che, nel territorio della Regione siciliana, entrerà automaticamente in vigore allorquando diventeranno definitive le procedure introdotte dall'art. 13 del decreto 30/07/2017, attraverso la emanazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile dei decreti di cui all'art. 23, comma 6, del citato decreto MIMS del 31/07/2021 [N.d.R. recte: decreto MIMS del 30/07/2021].
Nelle more, occorre prevedere una fase transitoria.
Ciò posto, si dispone che:
1) I soggetti già in possesso di Nulla Osta o di Autorizzazione allo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica che intendono svolgere i succitati corsi dovranno presentare, per ogni singolo corso (sia di qualificazione iniziale che di formazione periodica) formale richiesta di autorizzazione al Servizio della M.C. competente per territorio, allegando copia del nulla osta o dell'autorizzazione di cui sono titolari.
2) La predetta istanza di autorizzazione deve essere in regola con il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 assolta in maniera virtuale con procedura "pagonline" dell'Istituto Cassiere della Regione siciliana, UniCredit S.p.A., imputata al capitolo n. 1205 del bilancio della Regione siciliana.
3) All'istanza, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 4) della presente circolare, dovrà essere allegato l'elenco degli allievi (nome, cognome, data di nascita, patente posseduta), calendario delle lezioni, registro di iscrizione e/o di frequenza per la vidimazione; nella stessa istanza dovrà essere indicato il nominativo del Responsabile del corso;
4) Il Servizio della M.C., competente per territorio, provvederà a rilasciare formale autorizzazione a firma del Dirigente del Servizio o di suo delegato. Contestualmente, verrà consegnato il registro di iscrizione e/o di frequenza regolarmente vidimato.
Allorquando l'art. 13 del decreto del MIMS del 31/07/2021 [N.d.R. recte: decreto del MIMS del 30/07/2021] troverà completa applicazione, con l'emanazione dei succitati decreti ministeriali, la procedura descritta sarà automaticamente sostituita da quella prevista dal medesimo art. 13 e quindi, le comunicazioni effettuate tramite applicativo realizzato dal CED del Ministero sostituiranno le richieste di autorizzazioni.
3. MODIFICA AL PERSONALE DOCENTE, DELLA SEDE E DELLE ATTREZZATURE
Nel caso di modifiche alla composizione del corpo docente, delle attrezzature o della sede il soggetto titolare del nulla osta o dell'autorizzazione all'effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica dovrà richiedere, almeno tre giorni liberi prima dal loro verificarsi, al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, a mezzo posta certificata, l'aggiornamento del nulla osta o dell'autorizzazione presentando istanza redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 6), in regola con il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 assolta in maniera virtuale con procedura "pagonline" dell'Istituto Cassiere della Regione siciliana, UniCredit S.p.A., imputata al capitolo n. 1205 del bilancio della Regione siciliana.
All'istanza, dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti.
4. ATTIVITA' DI VIGILANZA, ISPEZIONI, CONTROLLI DOCUMENTALI E DISCIPLINA SANZIONATORIA (SOSPENSIONE, REVOCA DEL NULLA OSTA O DELL'AUTORIZZAZIONE)
1. I Servizi della Motorizzazione Civile ed il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, esercitano l'attività di vigilanza, anche attraverso gli Organi di polizia, mediante visite ispettive, delle quali è redatto un verbale di cui all'allegato 7). La predetta attività di vigilanza può essere espletata anche operando controlli documentali, sia nel corso di visite ispettive che fuori da tale ambito.
2. Qualora l'attività di vigilanza o il controllo documentale, svolta dai Servizi della Motorizzazione Civile e dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, sia effettuata ai fini di verificare il permanere dei requisiti dei soggetti titolari del nulla osta e dell'autorizzazione e nel corso della stessa sia accertato che è venuto meno uno o più dei requisiti necessari per ottenere il nulla osta, nel caso delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica ovvero l'autorizzazione, nel caso degli enti di formazione o delle aziende esercenti il servizio automobilistico per il trasporto pubblico, l'ufficio che ha svolto l'attività di vigilanza o controllo invia documentata relazione al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Area 5 - Coordinamento Uffici M.C. che emana, entro dieci giorni lavorativi, un atto di diffida per l'eliminazione delle irregolarità accertate, che deve avvenire, al massimo, entro trenta giorni. Nel caso di inottemperanza alla diffida, il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti adotta un provvedimento di sospensione, per un periodo da un mese a tre mesi, e comunque fino a che sia stata dimostrata l'eliminazione delle irregolarità.
3. I controlli al fine di verificare il corretto svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica vengono svolti dai Servizi provinciali della M.C. competente per territorio attraverso visite ispettive e controlli documentali.
4. Qualora in occasione di visite ispettive, ovvero dei controlli documentali, effettuati ai fini di verificare il regolare svolgimento del corso stesso, sia di qualificazione iniziale che di formazione periodica, per i quali ancora non siano stati emessi i relativi attestati di fine corso, siano riscontrate irregolarità nei corsi stessi, il Servizio provinciale della M.C. competente per territorio, che ha effettuato l'ispezione o il controllo documentale, le contesta al soggetto erogatore del corso entro dieci giorni lavorativi dalla visita ispettiva o dal controllo documentale, assegnando un ulteriore termine di dieci giorni naturali e consecutivi per eventuali controdeduzioni. Il Servizio provinciale della M.C. competente per territorio nel caso in cui non accolga le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni, invia il verbale della visita ispettiva o del controllo documentale, allegando una documentata relazione sull'ispezione e sugli eventuali controlli documentali, al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Area 5 - Coordinamento Uffici M.C. che, valutati i documenti, se del caso, adotta un provvedimento di sospensione del nulla osta o dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni a tre mesi.
5. Qualora nel corso dei controlli documentali relativi a corsi per i quali siano già stati emessi i relativi attestati di fine corso siano riscontrate irregolarità nei corsi stessi, queste sono contestate dal Servizio provinciale della M.C. competente per territorio entro due mesi dalla data del riscontro e comunque non oltre il termine quinquennale, al soggetto erogatore del corso, assegnando un termine di un mese per eventuali controdeduzioni. Il Servizio provinciale della M.C. nel caso in cui non accolga le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni, invia una documentata relazione sui controlli documentali svolti da cui emergano le irregolarità riscontrate al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Area 5 - Coordinamento Uffici M.C. che, valutati i documenti, se del caso, adotta un provvedimento di sospensione del nulla osta o dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni a tre mesi.
6. Qualora un soggetto erogatore dei corsi sia stato destinatario, per due volte nell'arco di tre anni, delle sanzioni di cui ai commi 2, 4 e 5, il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Area 5 - Coordinamento Uffici M.C. adotta il provvedimento di revoca del nulla osta o dell'autorizzazione. In tal caso, non sarà possibile presentare nuova istanza di nulla osta o di autorizzazione prima che siano trascorsi dodici mesi dall'adozione del provvedimento di revoca del precedente nulla osta o della precedente autorizzazione.
7. Nel caso siano riscontrate irregolarità in un corso di qualificazione iniziale autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto MIMS del 31/07/2021 [N.d.R. recte: decreto MIMS del 30/07/2021] ne rispondono distintamente e non in forma solidale, l'ente che eroga le lezioni relative alla parte teorica del programma, ovvero l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica che svolge le lezioni relative alla parte pratica, a seconda che le irregolarità siano relative all'espletamento dell'una o dell'altra parte del corso. Qualora, all'esito dell'attività di cui al comma 1, sia stata accertata anche la responsabilità dell'allievo, il Servizio della M.C. competente per territorio dispone, a seconda dei casi, la cancellazione dal registro di iscrizione, il diniego al conseguimento del certificato di fine corso di cui agli articoli 12 e 18 del decreto MIMS del 31/07/2021 [N.d.R. recte: decreto MIMS del 30/07/2021], la revoca del CAP di cui all'art. 14, comma 7, lettera b) di cui al medesimo decreto MIMS o della Carta di Qualificazione del Conducente conseguita o rinnovata.
5. DISPOSIZIONI FINALI
La presente circolare sostituisce le circolari del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti n. 59315 del 30/05/2010 e n. 9847 del 04/03/2014 che perdono efficacia dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nella presente circolare.
6. PUBBLICAZIONE
La presente circolare è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.
BELLOMO