
DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2021, n. 153
G.U.R.I. 6 novembre 2021, n. 265
Attuazione della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, relativo alla classificazione dei veicoli, agli obblighi degli utenti del servizio europeo di telepedaggio, alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e ai criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, relativo agli obblighi specifici dei fornitori del servizio europeo di telepedaggio, al contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del servizio europeo di telepedaggio, alle interfacce elettroniche e alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e che abroga la decisione 2009/750/CE;
Vista la direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità, nel testo sostituito in base alla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 200/50 del 7 giugno 2004;
Vista la direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione;
Vista la decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31, 32 e 36;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013, e, in particolare, l'articolo 31;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recante attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) che ne dispone l'abrogazione;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato A, n. 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 novembre 2005, recante recepimento della direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 luglio 2010, n. 458, recante istituzione dei registri nazionali elettronici dei settori e dei fornitori del Servizio europeo di telepedaggio, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 29 settembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2017, n. 109, concernente regolamento recante attuazione dell'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, concernente l'organismo di conciliazione ai sensi degli articoli 10 e 11 della decisione della Commissione 2009/750/CE del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 2021;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 113/CU);
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 28 ottobre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le condizioni necessarie per garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio presenti sull'intera rete stradale e autostradale di competenza statale ovvero degli enti territoriali e su altre strutture come tunnel, ponti e traghetti e per agevolare lo scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli con riferimento a veicoli e proprietari o intestatari di veicoli per i quali si è verificato un mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione europea.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i sistemi di pedaggio stradale, ad eccezione degli articoli da 3 a 20 che non trovano applicazione limitatamente ai sistemi di pedaggio non rientranti nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), e ai sistemi di pedaggio piccoli e strettamente locali. In tali casi l'applicazione delle medesime disposizioni riveste carattere facoltativo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 7.
3. Il presente decreto non si applica alle tariffe di parcheggio.
4. L'obiettivo dell'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nell'Unione europea è assicurato tramite un Servizio europeo di telepedaggio (SET), complementare rispetto ai sistemi di telepedaggio nazionali.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «servizio europeo di telepedaggio (SET)»: il servizio di pedaggio fornito in esecuzione di un contratto in uno o più settori del SET da un fornitore del SET a un utente del SET;
b) «servizio di pedaggio»: il servizio che consente agli utenti di utilizzare un veicolo in uno o più settori del SET in esecuzione di un unico contratto e, se necessario, con un'apparecchiatura di bordo, e che include:
1) se necessario, la fornitura agli utenti di apparecchiature di bordo personalizzate e il mantenimento della loro funzionalità;
2) la garanzia che all'esattore di pedaggi sia corrisposto il pedaggio dovuto dall'utente;
3) la fornitura all'utente di mezzi con cui effettuare il pagamento o l'accettazione di quelli già esistenti;
4) la riscossione del pedaggio dall'utente;
5) la gestione dei rapporti di clientela con l'utente;
6) l'attuazione e il rispetto delle politiche in materia di sicurezza e riservatezza applicabili ai sistemi di pedaggio stradale;
c) «fornitore di servizi di pedaggio»: un soggetto giuridico che fornisce servizi di pedaggio in uno o più settori del SET per una o più classi di veicoli;
d) «esattore di pedaggi»: un soggetto pubblico o privato che riscuote pedaggi per la circolazione di veicoli in un settore del SET;
e) «esattore di pedaggi designato»: un soggetto pubblico o privato individuato come esattore di pedaggi di un futuro settore del SET;
f) «fornitore del SET»: un soggetto che, in esecuzione di contratti distinti, concede l'accesso al SET a un utente del SET, trasferisce i pedaggi al pertinente esattore di pedaggi ed è registrato nello Stato membro in cui ha sede legale;
g) «utente del SET»: una persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un contratto con un fornitore del SET per avere accesso al SET;
h) «settore del SET»: una strada, una rete stradale o strutture, come ponti o tunnel, o traghetti, per le quali è riscosso un pedaggio utilizzando un sistema di telepedaggio stradale;
i) «sistema conforme al SET»: l'insieme degli elementi di un sistema di telepedaggio che sono specificamente necessari per l'integrazione dei fornitori del SET nel sistema e per il funzionamento del SET;
l) «sistema di telepedaggio stradale»: un sistema di riscossione dei pedaggi in cui è previsto l'obbligo per l'utente di pagare il pedaggio esclusivamente in correlazione al rilevamento automatico della presenza del veicolo in un determinato luogo attraverso la comunicazione remota con l'apparecchiatura di bordo all'interno del veicolo o il riconoscimento automatico delle targhe;
m) «apparecchiatura di bordo»: l'insieme completo dei componenti hardware e software da utilizzare nel quadro del servizio di pedaggio, installato o trasportato a bordo di un veicolo per raccogliere, memorizzare, trattare e ricevere o trasmettere dati a distanza, sia essa costituita da un dispositivo distinto oppure integrata nel veicolo;
n) «fornitore di servizi principale»: un fornitore di servizi di pedaggio con obblighi specifici, quale l'obbligo di sottoscrivere contratti con tutti gli utenti interessati, o con diritti specifici, quale una particolare remunerazione o un contratto a lungo termine garantito, diversi dai diritti e dagli obblighi di altri fornitori di servizi;
o) «componente di interoperabilità»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati a essere incorporati nel SET, da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del servizio, compresi oggetti tangibili e intangibili quali, a titolo esemplificativo, il software;
p) «idoneità all'uso»: la capacità di un componente di interoperabilità di conseguire e mantenere una prestazione specifica quando è in funzione, integrata in maniera rappresentativa nel SET in relazione al sistema di un esattore di pedaggi;
q) «dati contestuali di pedaggio»: le informazioni definite dall'esattore di pedaggi competente necessarie per stabilire il pedaggio dovuto per far circolare un veicolo in un particolare settore sottoposto a pedaggio e concludere la transazione di pedaggio;
r) «rapporto di pedaggio»: attestazione di conferma a un esattore di pedaggi della presenza di un veicolo in un settore del SET in un formato concordato tra il fornitore del servizio di pedaggio e l'esattore di pedaggi;
s) «parametri di classificazione dei veicoli»: informazioni relative ai veicoli secondo le quali si calcolano i pedaggi sulla base dei dati contestuali di pedaggio;
t) «back-office»: il sistema elettronico centrale usato dall'esattore di pedaggi, da un gruppo di esattori di pedaggi che ha creato un hub di interoperabilità o da un fornitore del SET per raccogliere, trattare e inviare informazioni nel quadro di un sistema di telepedaggio stradale;
u) «sistema modificato sostanzialmente»: un sistema esistente di telepedaggio stradale che è o è stato oggetto di un cambiamento che impone ai fornitori del SET di apportare modifiche ai componenti di interoperabilità in uso, come riprogrammare o adattare le interfacce del loro back-office, in misura tale da richiedere un riaccreditamento;
v) «accreditamento»: il processo definito e gestito dall'esattore di pedaggi cui deve essere sottoposto un fornitore del SET prima di essere autorizzato a fornire il SET in un settore del SET;
z) «pedaggio» o «pedaggio stradale»: corrispettivo dovuto dall'utente della strada per circolare su una determinata strada, una rete stradale, su infrastrutture come ponti e tunnel, o traghetti;
aa) «mancato pagamento di un pedaggio stradale»: un'infrazione consistente nella mancata corresponsione di un pedaggio stradale da parte di un utente della strada in uno Stato membro, come definita dalle pertinenti disposizioni nazionali di tale Stato membro;
bb) «Stato membro di immatricolazione»: lo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo soggetto al pagamento del pedaggio stradale;
cc) «punto di contatto nazionale»: la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, designata ai sensi dell'articolo 21 per lo scambio transfrontaliero dei dati di immatricolazione dei veicoli;
dd) «ricerca automatizzata»: una procedura di accesso online per la consultazione delle banche dati degli Stati membri;
ee) «veicolo»: un veicolo a motore o un insieme di autoarticolati adibito o destinato al trasporto su strada di passeggeri o di merci;
ff) «intestatario del veicolo»: la persona a nome della quale è immatricolato il veicolo, quale definita nella normativa nazionale dello Stato membro di immatricolazione;
gg) «veicolo pesante»: un veicolo avente una massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate;
hh) «veicolo leggero»: un veicolo avente una massa massima ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate;
ii) «sistemi di pedaggio piccoli e strettamente locali»: sistemi di pedaggio operati da soggetti pubblici o privati su infrastrutture diverse dalla rete stradale di interesse nazionale e dalla rete autostradale.
Soluzioni tecnologiche
1. Tutti i nuovi sistemi di telepedaggio stradale, che richiedono l'installazione o l'uso di apparecchiature di bordo, messi in servizio, a decorrere dal 19 ottobre 2021, per effettuare le operazioni di pagamento elettronico dei pedaggi, si basano sull'uso di almeno una delle seguenti tecnologie:
a) posizionamento satellitare;
b) tecnologie di comunicazione radiomobile GSM, UMTS, LTE, 5G New Radio (ETSI TR 121 900 V16. 4.0);
c) tecnologia a microonde a 5,8 GHz.
2. I sistemi di telepedaggio stradale esistenti, che richiedono l'installazione o l'uso di apparecchiature di bordo e utilizzano tecnologie diverse da quelle indicate nel comma 1, si conformano alle prescrizioni di cui al medesimo comma 1, qualora siano apportati miglioramenti tecnologici sostanziali.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i fornitori del SET rendono disponibili agli utenti apparecchiature di bordo idonee all'uso, interoperabili e in grado di comunicare con i sistemi di telepedaggio stradale in uso, utilizzando le tecnologie di cui al comma 1. Per le finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 19 ottobre 2021, le apparecchiature di bordo che utilizzano tecnologie di posizionamento satellitare immesse sul mercato devono essere compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi Galileo ed EGNOS (Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria).
4. L'apparecchiatura di bordo può utilizzare hardware e software propri, elementi di altri hardware e software già presenti nel veicolo, o entrambi. Ai fini della comunicazione con altri sistemi hardware presenti nel veicolo, l'apparecchiatura di bordo può utilizzare tecnologie diverse da quelle di cui al comma 1, solo se sono garantite la sicurezza, la qualità del servizio e la riservatezza. L'apparecchiatura di bordo del SET può facilitare la fruizione di servizi diversi dal pedaggio, solo se il funzionamento di tali servizi non interferisce con i servizi di pedaggio nei settori del SET.
5. Fino al 31 dicembre 2027, i fornitori del SET possono fornire agli utenti di veicoli leggeri un'apparecchiatura di bordo compatibile soltanto con la tecnologia microonde a 5,8 GHz da utilizzare nei settori del SET che non richiedono tecnologie di posizionamento satellitare o di comunicazione mobile.
Registrazione dei fornitori del SET
1. I soggetti con sede legale nel territorio nazionale, ai fini dell'iscrizione nel registro dei fornitori del SET, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a) certificazione EN ISO 9001 o una certificazione equivalente;
b) apparecchiature tecniche e dichiarazione CE o certificato che attesta la conformità dei componenti di interoperabilità alle specifiche di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019;
c) competenza nella fornitura di servizi di telepedaggio o in altri settori pertinenti;
d) adeguata capacità finanziaria;
e) sussistenza di un piano per la gestione globale dei rischi sottoposto a verifica almeno ogni due anni;
f) esistenza dei requisiti di onorabilità di cui al comma 2.
2. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei fornitori del SET, i soggetti di cui al comma 1 presentano apposita domanda alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, fornendo la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di onorabilità, il richiedente rende, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione da cui risulta di:
a) non essere destinatario di comunicazione interdittiva antimafia o di informazione interdittiva antimafia, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c) non essere sottoposto a liquidazione giudiziale, a procedura fallimentare, di concordato fallimentare, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo, nè a procedimenti finalizzati alla dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di dichiarazione giudiziale ovvero di ammissione alle procedure di concordato fallimentare o di concordato preventivo;
d) non versare in una delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.
3. Fermo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici nazionali di cui all'articolo 19 del presente decreto, verificata l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione nel registro dei fornitori del SET, adotta il relativo provvedimento entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda e procede all'inserimento dei dati del fornitore nel registro di pertinenza. In caso di esito negativo dell'istruttoria, entro il medesimo termine di cui al primo periodo è adottato il provvedimento di rigetto.
4. Ai fini dell'inserimento dei dati nel registro, il fornitore del SET trasmette all'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici nazionali i propri dati secondo la modulistica di cui all'allegato II del presente decreto.
Diritti e obblighi dei fornitori del SET
1. I fornitori del SET, registrati nel registro elettronico nazionale di cui all'articolo 19, sono tenuti a concludere contratti di SET, riguardo a tutti i settori del SET, sul territorio di almeno quattro Stati membri dell'Unione europea entro trentasei mesi dalla loro registrazione, ai sensi dell'articolo 4. Detti fornitori sono altresì tenuti a concludere contratti riguardo a tutti i settori del SET in un dato Stato membro entro ventiquattro mesi dalla conclusione del primo contratto nel medesimo Stato membro, a esclusione dei settori del SET in cui gli esattori di pedaggi competenti non si conformano alle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 4.
2. I fornitori del SET, una volta conclusi i relativi contratti, sono tenuti a mantenere in ogni momento la disponibilità del servizio di tutti i settori del SET. Il fornitore del SET che non è in grado di assicurare la disponibilità del servizio di un settore del SET, a causa della mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto da parte dell'esattore di pedaggi competente, comunica al medesimo esattore l'impossibilità di fornire il servizio, indicando le disposizioni del presente decreto non applicate e informandone contestualmente l'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici nazionali di cui all'articolo 19. L'esattore di pedaggi competente è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni indicate conformandosi alle pertinenti disposizioni del presente decreto per consentire al fornitore di ristabilire la disponibilità del servizio nel settore interessato.
3. I fornitori del SET sono tenuti a pubblicare, nell'ambito del registro elettronico di cui all'articolo 19, con le modalità ivi previste, informazioni sulla copertura dei rispettivi settori del SET e su eventuali modifiche della stessa, nonchè, entro un mese dalla registrazione, piani dettagliati concernenti l'eventuale estensione del servizio a nuovi settori del SET, con gli aggiornamenti annuali.
4. I fornitori del SET registrati, o che forniscono il SET nel territorio nazionale, procurano agli utenti un'apparecchiatura di bordo che soddisfa i requisiti del presente decreto, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, nonchè del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.
5. I fornitori del SET che forniscono il SET nel territorio nazionale indicano, in appositi elenchi relativi ai contratti di SET stipulati con gli utenti, le apparecchiature di bordo non valide in quanto non rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Tali elenchi sono gestiti nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonchè al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
6. I fornitori del SET rendono pubbliche le loro politiche contrattuali nei confronti degli utenti.
7. Fermi restando gli obblighi specifici di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, i fornitori del SET, che operano nel territorio nazionale, forniscono agli esattori di pedaggi le informazioni necessarie per calcolare e applicare il pedaggio ai veicoli degli utenti, ovvero forniscono agli esattori di pedaggi tutte le informazioni necessarie per consentire loro di verificare il calcolo del pedaggio applicato dai fornitori del SET ai veicoli degli utenti.
8. I fornitori del SET, che operano nel territorio nazionale, collaborano con gli esattori di pedaggi al fine di identificare i presunti trasgressori dell'obbligo di pagamento del pedaggio stradale. In caso di presunto mancato pagamento di un pedaggio stradale relativo al transito di un veicolo, l'esattore di pedaggi ottiene, a richiesta, dal fornitore del SET i dati relativi al veicolo medesimo, con l'indicazione dei dati del proprietario o intestatario, cliente del fornitore del SET. Tali dati sono resi immediatamente disponibili dal fornitore del SET. L'esattore di pedaggi ha l'obbligo di non comunicare tali dati ad altro fornitore di servizi di pedaggio. Se l'esattore di pedaggi è integrato con un fornitore di servizi di pedaggio in un unico soggetto, i dati sono utilizzati esclusivamente allo scopo di identificare presunti trasgressori o in conformità all'articolo 25, comma 5.
9. Un esattore di pedaggi competente per un settore del SET nel territorio nazionale ottiene, a richiesta, da un fornitore del SET i dati relativi a tutti i veicoli di cui sono proprietari o intestatari clienti del fornitore e che in un dato periodo sono transitati nel settore del SET per il quale l'esattore di pedaggi è competente, nonchè i dati relativi ai proprietari o agli intestatari di tali veicoli, a condizione che l'esattore di pedaggi necessiti di tali dati per ottemperare ai propri obblighi nei confronti delle autorità fiscali. Il fornitore del SET trasmette i dati richiesti entro due giorni dal ricevimento della richiesta. L'esattore di pedaggi non deve comunicare i dati in questione ad alcun altro fornitore di servizi di pedaggio. Se l'esattore di pedaggi è integrato con un fornitore di servizi di pedaggio in un unico soggetto, i dati sono utilizzati esclusivamente allo scopo di consentire all'esattore di pedaggi di ottemperare ai propri obblighi nei confronti delle autorità fiscali.
10. I dati forniti dai fornitori del SET agli esattori di pedaggi sono trattati in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonchè al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Diritti e obblighi degli esattori di pedaggi
1. Se un settore del SET non è conforme alle condizioni tecniche e procedurali di interoperabilità del medesimo SET secondo le disposizioni di cui al presente decreto, la competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili invita l'esattore di pedaggi competente, previo confronto con le parti interessate, ad adottare le misure correttive necessarie a garantire l'interoperabilità del SET con il sistema di pedaggio, assegnando un congruo termine per l'adozione di dette misure correttive.
2. Gli esattori di pedaggio competenti per i settori del SET iscritti nel registro dei settori del SET di cui all'articolo 19 elaborano e gestiscono, relativamente al rispettivo settore, la dichiarazione di cui al medesimo articolo 19, comma 1, lettera a), numero 4), che stabilisce le condizioni generali di accesso dei fornitori del SET ai settori del SET. Quando è individuato un nuovo sistema di telepedaggio stradale sul territorio nazionale, l'esattore di pedaggi designato responsabile del sistema trasmette all'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici, ai fini della pubblicazione sul registro elettronico nazionale dei settori del SET, la dichiarazione relativa al settore del SET con congruo preavviso per consentire l'accreditamento dei fornitori del SET interessati almeno un mese prima dell'entrata in operatività del nuovo sistema, tenendo debitamente conto della durata del processo di valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità come definite all'articolo 14, comma 1. Se un sistema di telepedaggio stradale nell'ambito del territorio nazionale è modificato sostanzialmente, l'esattore di pedaggi responsabile del sistema è tenuto a comunicare all'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici, ai fini della pubblicazione, la dichiarazione aggiornata relativa ai settori del SET di sua competenza con congruo preavviso per consentire ai fornitori del SET già accreditati di adeguare i loro componenti di interoperabilità ai nuovi requisiti e ottenere nuovamente l'accreditamento almeno un mese prima dell'avvio operativo del sistema modificato, tenendo conto della durata del processo di valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità di cui all'articolo 14, comma 1.
3. La dichiarazione relativa ai settori del SET di cui al comma 2 contiene almeno gli elementi elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, ed è conforme ai requisiti stabiliti in tale allegato.
4. Gli esattori di pedaggi competenti per settori del SET nel territorio nazionale sono tenuti ad accettare, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, qualsiasi fornitore del SET che richieda di fornire il servizio in tali settori del SET. L'accettazione di un fornitore del SET in un settore del SET è subordinata al rispetto, da parte del medesimo fornitore, degli obblighi e delle condizioni generali stabiliti nella dichiarazione relativa ai settori del SET. Gli esattori di pedaggi non impongono ai fornitori del SET di utilizzare soluzioni o processi tecnici specifici che ostacolino l'interoperabilità dei componenti di interoperabilità di un fornitore del SET con sistemi di telepedaggio stradale in altri settori del SET. Se un esattore di pedaggi e un fornitore del SET non riescono a raggiungere un accordo, può essere interpellato l'organismo di conciliazione di cui all'articolo 11.
5. I contratti tra l'esattore di pedaggi e il fornitore del SET, relativi alla fornitura del SET nel territorio nazionale, consentono il rilascio della fattura per il pedaggio all'utente del SET direttamente da parte del fornitore del SET, anche in nome e per conto dell'esattore.
6. Il pedaggio applicato dagli esattori di pedaggi agli utenti del SET non deve superare il corrispondente pedaggio nazionale o locale, fatta salva la possibilità di prevedere sconti o riduzioni per promuovere l'uso del telepedaggio. Tutti gli sconti o le riduzioni, operati in modo non discriminatorio a tutti i clienti, sono pubblicati nei registri di cui all'articolo 19.
7. Gli esattori di pedaggi accettano, nei settori del SET di competenza, qualsiasi apparecchiatura di bordo operativa dei fornitori del SET, con i quali hanno un contratto, purchè certificata secondo la procedura di cui all'articolo 14 e che non figura nell'elenco delle apparecchiature di bordo non valide di cui all'articolo 5, comma 5.
8. In caso di disfunzione del SET imputabile all'esattore di pedaggi, quest'ultimo fornisce una modalità degradata di servizio che consente comunque il passaggio dei veicoli dotati di apparecchiatura di cui al comma 7 in condizioni di sicurezza.
9. Gli esattori di pedaggi collaborano in maniera non discriminatoria con i fornitori del SET, o i produttori, o gli organismi notificati, allo scopo di valutare l'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità nei settori del SET di loro competenza.
Remunerazione
1. I fornitori del SET hanno diritto a una remunerazione da parte dell'esattore di pedaggi.
2. La metodologia per la definizione della remunerazione dei fornitori del SET deve essere trasparente, non discriminatoria e identica per tutti i fornitori del SET accreditati ad un determinato settore del SET e deve essere pubblicata, fra le condizioni commerciali, nella dichiarazione relativa ai settori del SET.
3. Nei settori del SET con un fornitore di servizi principale, la metodologia per il calcolo della remunerazione dei fornitori del SET riproduce la struttura della remunerazione per servizi analoghi prestati dal fornitore di servizi principale. L'importo della remunerazione dei fornitori del SET può differire dalla remunerazione del fornitore di servizi principale, se ciò è giustificato:
a) dal costo di specifici requisiti e obblighi del fornitore di servizi principale e non dei fornitori del SET;
b) dalla necessità di detrarre, dalla remunerazione dei fornitori del SET, gli oneri fissi imposti dall'esattore di pedaggi sulla base dei costi da questo sostenuti per fornire, gestire e tenere aggiornato un sistema conforme al SET nel settore di propria competenza, compresi i costi di accreditamento, se tali costi non sono compresi nel pedaggio.
Pedaggi
1. Fermo restando quanto previsto in ordine alla classificazione dei veicoli dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, se ai fini della determinazione del regime tariffario applicabile a un determinato veicolo, risulta una discrepanza tra la classificazione dei veicoli usata dal fornitore del SET e quella applicata dall'esattore di pedaggi, prevale la classificazione di quest'ultimo, qualora non ne venga dimostrata l'erroneità.
2. L'esattore di pedaggi ha il diritto di richiedere a un fornitore del SET il pagamento del pedaggio a fronte di comprovati rapporti di pedaggio e a fronte di circostanziata mancanza di rapporti di pedaggio relativi al conto di qualsiasi utente gestito dal fornitore del SET.
3. Se un fornitore del SET ha inviato a un esattore di pedaggi un elenco di apparecchiature di bordo non valide, di cui all'articolo 5, comma 5, il fornitore medesimo non può essere considerato responsabile di eventuali ulteriori pedaggi dovuti mediante l'uso di tali apparecchiature. Il numero di voci presenti nell'elenco di tali apparecchiature, il formato dell'elenco e la frequenza con cui è aggiornato sono concordati tra gli esattori di pedaggi e i fornitori del SET.
4. Nei sistemi di pedaggio basati sulle tecnologie a microonde, gli esattori di pedaggi comunicano ai fornitori del SET rapporti di pedaggio motivati per i pedaggi dovuti dai rispettivi utenti del SET.
Contabilità
1. I documenti contabili dei soggetti giuridici che forniscono servizi di pedaggio riportano in modo chiaro e distinto i costi e i ricavi connessi alla prestazione dei servizi di pedaggio da quelli connessi ad altre attività.
2. Le informazioni sui costi e i ricavi connessi alla prestazione del servizio di pedaggio sono fornite al competente organismo di conciliazione di cui all'articolo 11 o all'organo giurisdizionale che ne fa richiesta.
3. E' vietato il trasferimento di fondi tra le attività svolte in qualità di fornitore di servizi di pedaggio e altre attività.
Diritti e obblighi degli utenti del SET
1. E' consentito agli utenti di abbonarsi al servizio SET tramite qualsiasi fornitore del SET, a prescindere dalla nazionalità, dallo Stato membro di residenza o dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo. All'atto della conclusione di un contratto, gli utenti del SET sono adeguatamente informati circa i mezzi di pagamento utilizzabili e, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonchè del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il trattamento dei loro dati personali e dei diritti che derivano dalla legislazione sulla protezione dei dati personali.
2. Gli obblighi di pagamento dell'utente nei confronti dell'esattore di pedaggi competente si considerano assolti mediante la corresponsione del pedaggio da parte dell'utente al proprio fornitore del SET.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, se a bordo di un veicolo sono installate o trasportate due o più apparecchiature di bordo, spetta all'utente del SET utilizzare o attivare l'apparecchiatura di bordo pertinente per il settore del SET in questione.
Istituzione e funzioni
1. L'organismo di conciliazione, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede allo svolgimento delle attività previste dal regolamento adottato in attuazione del medesimo articolo 31, nonchè alla verifica del rispetto del principio di non discriminazione nella disciplina dei rapporti contrattuali tra l'esattore dei pedaggi e i fornitori del SET e dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 ai fini della determinazione della remunerazione dovuta ai fornitori del SET.
2. L'organismo di conciliazione, nella propria organizzazione e struttura giuridica, è indipendente dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori di servizi di pedaggio.
Servizio continuo unico
1. Il SET deve essere fornito agli utenti come servizio continuo unico, erogato secondo le seguenti modalità:
a) una volta memorizzati o dichiarati, o in entrambi i casi, i parametri di classificazione di un veicolo, compresi quelli variabili, non è richiesto alcun altro intervento umano all'interno del veicolo durante un tragitto, se non in caso di modifiche alle caratteristiche del veicolo;
b) l'interazione tra l'utente e un elemento specifico dell'apparecchiatura di bordo resta identica a prescindere dal settore del SET interessato.
Elementi aggiuntivi riguardanti il SET
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, l'interazione tra gli utenti del SET e gli esattori di pedaggi nell'ambito del SET è limitata, ove applicabile, al processo di fatturazione in conformità dell'articolo 6, comma 5, e ai processi di riscossione coercitiva. Le interazioni tra gli utenti del SET e i fornitori del SET, o la loro apparecchiatura di bordo, possono essere specifiche per ciascun fornitore del SET, a condizione che esse non compromettano l'interoperabilità del SET.
2. I fornitori di servizi di pedaggio, compresi i fornitori del SET, forniscono al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativi ai loro clienti, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I dati comunicati sono utilizzati unicamente per le politiche in materia di circolazione stradale e il miglioramento della gestione del traffico e non possono essere utilizzati per identificare i clienti.
Componenti di interoperabilità
1. Quando è istituito un nuovo sistema di telepedaggio stradale sul territorio nazionale, l'esattore di pedaggi designato responsabile del sistema stabilisce e pubblica, nella dichiarazione relativa al settore del SET, una programmazione dettagliata del processo di valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità ai fini dell'accreditamento, almeno un mese prima dell'entrata in operatività del sistema, dei fornitori del SET interessati. In caso di modifica sostanziale di un sistema di telepedaggio stradale sul territorio nazionale, l'esattore di pedaggi responsabile del sistema stabilisce e pubblica nella dichiarazione relativa ai settori del SET, oltre agli elementi di cui al primo periodo, la programmazione dettagliata della nuova valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità dei fornitori del SET già accreditati al sistema prima della modifica sostanziale dello stesso. La programmazione deve consentire il riaccreditamento dei fornitori del SET interessati almeno un mese prima dell'entrata in operatività del sistema modificato. L'esattore di pedaggi deve rispettare la programmazione indicata.
2. Ciascun esattore di pedaggi, responsabile di un settore del SET sul territorio nazionale, è tenuto a creare un ambiente di test in cui il fornitore del SET o il suo mandatario può verificare l'idoneità all'uso della sua apparecchiatura di bordo nel settore SET dell'esattore di pedaggi e ottenere la certificazione dell'esito positivo dei rispettivi test. E' consentita la creazione di un unico ambiente di test per più di un settore SET. Un mandatario può verificare l'idoneità all'uso di un tipo di apparecchiatura di bordo per conto di più di un fornitore del SET. Gli esattori di pedaggi possono chiedere ai fornitori del SET o ai loro mandatari di coprire i costi dei rispettivi test.
3. L'immissione sul mercato di componenti di interoperabilità da usare nell'ambito del SET, recanti la marcatura CE oppure la dichiarazione di conformità alle specifiche o una dichiarazione di idoneità all'uso o entrambe, non può subire divieti, limitazioni nè impedimenti. In particolare, non possono essere richieste verifiche che sono già state compiute nell'ambito della procedura relativa alla conformità alle specifiche o all'idoneità all'uso ovvero a entrambe.
4. I componenti di interoperabilità e l'infrastruttura stradale devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019.
5. La conformità alle specifiche e l'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità sono valutate secondo quanto previsto dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019.
Procedure di salvaguardia
1. Se i componenti di interoperabilità recanti una marcatura CE, immessi in commercio e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non soddisfano le prescrizioni pertinenti, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotta tutte le misure occorrenti per limitarne l'ambito di applicazione, per vietarne l'uso o per ritirarli dal commercio. Il Ministero informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, illustrando i contenuti delle stesse e la relativa motivazione e precisando in particolare se la non conformità deriva da:
a) errata applicazione delle specifiche tecniche;
b) inadeguatezza delle specifiche tecniche.
2. Se i componenti di interoperabilità muniti della marcatura CE risultano non conformi alle prescrizioni di interoperabilità, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili chiede al produttore o al suo mandatario stabilito nell'Unione europea di riportare il componente di interoperabilità a uno stato di conformità alle specifiche o di idoneità all'impiego, o a entrambi, secondo le condizioni stabilite dall'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, e dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, informando la Commissione e gli altri Stati membri.
Trasparenza delle valutazioni
1. Qualsiasi decisione adottata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o da un esattore di pedaggi relativa alla valutazione della conformità alle specifiche o dell'idoneità all'uso di componenti di interoperabilità e qualsiasi decisione adottata in applicazione dell'articolo 15 è congruamente motivata. Essa è notificata senza indugio al produttore interessato, al fornitore del SET o ai loro mandatari, con l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla normativa vigente e dei termini entro i quali tali mezzi devono essere esperiti.
Organismi notificati
1. Gli organismi che intendono essere notificati ai sensi della direttiva (UE) 2019/520 devono rispettare i criteri minimi stabiliti nell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019. Gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle norme europee pertinenti sono considerati conformi.
2. Per poter presentare istanza di autorizzazione quali organismi incaricati di eseguire o controllare la procedura di valutazione della conformità alle specifiche o dell'idoneità all'uso di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, detti organismi devono ottenere uno specifico accreditamento emesso, dall'Ente unico nazionale italiano di accreditamento (ACCREDIA). A seguito del rilascio del certificato di accreditamento da parte di ACCREDIA, gli organismi presentano formale istanza al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che, previo accertamento dell'idoneità dei soggetti richiedenti, provvede ad autorizzare l'organismo e a inoltrare al Ministero dello sviluppo economico la richiesta di notifica alla Commissione.
3. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi incaricati di eseguire o controllare la procedura di valutazione della conformità alle specifiche o dell'idoneità all'uso di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, indicando per ciascuno di essi il settore di competenza e il numero di identificazione precedentemente ottenuto dalla Commissione.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili stipula apposito protocollo d'intesa con ACCREDIA.
5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili revoca l'autorizzazione a un organismo notificato che non risulta più conforme ai criteri di cui comma 2, informandone immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
6. Se il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Autorità nazionale di notifica, e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ritengono che un organismo notificato da un altro Stato membro non soddisfa i criteri di cui al comma 2, ne informano la Commissione e gli altri Stati membri richiedendo che sia interpellato il comitato per il telepedaggio di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/520.
Ufficio di contatto unico
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è individuata la Direzione generale che opera quale Ufficio di contatto unico per i fornitori del SET, i cui riferimenti sono resi disponibili sul sito istituzionale del suddetto Ministero e sono trasmessi, su richiesta, ai fornitori del SET interessati. Su richiesta del fornitore del SET, l'ufficio di contatto agevola e coordina i primi contatti amministrativi tra il fornitore del SET e gli esattori di pedaggi competenti per i settori del SET sul territorio nazionale.
2. L'ufficio di contatto unico è responsabile della tenuta dei registri elettronici nazionali del SET di cui all'articolo 19.
Registri
1. Presso l'Ufficio di contatto unico individuato ai sensi dell'articolo 18, sono tenuti i tre seguenti registri elettronici nazionali:
a) registro dei settori del SET situati nel territorio nazionale, contenente informazioni concernenti:
1) gli esattori di pedaggi corrispondenti;
2) le tecnologie di pedaggio impiegate;
3) i dati contestuali di pedaggio;
4) la dichiarazione relativa al settore del SET;
5) i fornitori del SET che hanno contratti di SET con gli esattori di pedaggi attivi nel settore del SET;
6) gli esattori di pedaggi designati e le relative dichiarazioni di settore di cui all'articolo 6, comma 2.
b) registro dei fornitori del SET cui è stata concessa la registrazione ai sensi dell'articolo 4;
c) registro Ufficio di contatto unico per il SET, contenente i riferimenti dell'ufficio di cui all'articolo 18, ivi compresi l'indirizzo di posta elettronica di contatto e i recapiti telefonici.
2. In relazione al registro dei fornitori del SET di cui alla lettera b) del comma 1, l'ufficio di contatto verifica, almeno una volta l'anno, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), d), e) e f), e provvede al relativo aggiornamento. In detto registro sono altresì riportate le conclusioni delle verifiche previste dall'articolo 4, comma 1, lettera e). La verifica dell'insussistenza sopravvenuta dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro dei fornitori del SET determina la cancellazione dal registro stesso. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili non è responsabile delle azioni dei fornitori del SET iscritti nel registro elettronico nazionale.
3. L'ufficio di cui al comma 1 cura l'aggiornamento dei registri sulla base dei dati comunicati dagli esattori di pedaggio in esercizio sui settori del SET inseriti nel registro, nonchè dai fornitori del SET iscritti nel registro, utilizzando la modulistica di cui agli allegati I e II del presente decreto.
4. In caso di omessa, incompleta o non tempestiva comunicazione da parte degli esattori di pedaggi dell'aggiornamento dei dati del settore di competenza che dovesse dare luogo a procedure di infrazione in ambito europeo, ovvero a qualunque altro tipo di controversia, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili esercita il diritto di rivalsa nei confronti dell'inadempiente. Tale diritto è esercitato anche in caso di dichiarazione mendace.
5. I registri elettronici nazionali del SET, sono collocati in modo accessibile al pubblico su apposita sezione del sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
6. I registri sono resi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I registri elettronici nazionali del SET di cui al comma 1 sostituiscono i registri istituiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 luglio 2010, n. 458. In sede di prima applicazione, sono iscritti nei registri dei settori del SET e dei fornitori del SET, rispettivamente i settori e i fornitori già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei registri nazionali istituiti dal citato decreto ministeriale n. 458 del 2010. Entro il 20 novembre 2021 gli esattori di pedaggio in esercizio sui settori del SET, iscritti nei registri elettronici nazionali alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono ad aggiornare i dati relativi ai settori del SET di competenza sulla base delle disposizioni del presente decreto.
7. I soggetti pubblici o privati gestori di tunnel, ponti e traghetti e i soggetti che esercitano attività di riscossione di pedaggi di sistemi piccoli e strettamente locali che utilizzano sistemi di telepedaggio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), tenuto conto anche del livello dei costi di adeguamento alle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 20, possono formulare al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili apposita richiesta di iscrizione nel registro dei settori del SET, trasmettendo il modello di cui all'allegato I del presente decreto debitamente compilato. L'ufficio responsabile della tenuta dei registri provvede a iscrivere nel registro elettronico nazionale il settore del SET che, dalla data di iscrizione, è soggetto alla disciplina di cui agli articoli da 3 a 20.
8. L'ufficio responsabile della tenuta dei registri comunica alla Commissione europea entro il 31 dicembre di ogni anno, con mezzi elettronici, i registri dei settori del SET e dei fornitori del SET.
Sistemi pilota
1. Per consentire l'evoluzione tecnica del SET, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può autorizzare temporaneamente, in parti limitate dei settori sottoposti a pedaggio ricompresi nel registro dei settori del SET di cui all'articolo 19 e parallelamente al sistema conforme al SET, sistemi pilota di pedaggio che integrano nuove tecnologie o concetti non conformi a una o più disposizioni del presente decreto.
2. I fornitori del SET non sono obbligati a partecipare ai sistemi pilota di pedaggio.
3. Prima di avviare un sistema pilota di pedaggio, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili chiede l'autorizzazione della Commissione europea trasmettendo una richiesta corredata da apposita relazione contenente la descrizione del sistema pilota. Il sistema pilota è avviato se autorizzato dalla Commissione europea e per un periodo non superiore a tre anni. Entro sei mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili valuta l'opportunità della prosecuzione del sistema pilota e, in caso positivo, invia alla Commissione una richiesta di estensione dell'autorizzazione, corredata da apposita relazione che ne esplicita i motivi.
Procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri
1. Per consentire l'identificazione del veicolo e del relativo proprietario o intestatario in merito al quale è stato accertato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, soltanto i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri dell'Unione europea sono autorizzati ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli, con la facoltà di effettuare ricerche automatizzate su:
a) i dati relativi ai veicoli;
b) i dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli.
2. I dati di cui alle lettere a) e b) del comma 1, necessari per effettuare una ricerca automatizzata, devono essere conformi a quanto previsto dall'allegato III del presente decreto.
3. Ai fini dello scambio dei dati di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è individuata la struttura dirigenziale di livello generale cui sono attribuite le funzioni di punto di contatto nazionale.
4. Nell'effettuare una ricerca automatizzata in forma di richiesta, il punto di contatto nazionale dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale utilizza il numero completo di immatricolazione del veicolo. Tale ricerca automatizzata è effettuata in conformità alle procedure di cui all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008 e ai requisiti dell'allegato III del presente decreto. Il punto di contatto nazionale utilizza i dati ottenuti esclusivamente al fine di stabilire la responsabilità personale del mancato pagamento del pedaggio.
5. Il punto di contatto nazionale assicura che lo scambio di informazioni è effettuato mediante l'applicazione software del Sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), in conformità all'allegato III del presente decreto e all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della citata decisione 2008/616/GAI.
6. Gli oneri per la gestione, l'utilizzo e la manutenzione dell'applicazione software di cui al comma 5 sono a carico del punto di contatto nazionale.
Lettera d'informazione sul mancato pagamento di un pedaggio stradale
1. L'esattore di pedaggi, nell'ambito del settore del SET in cui si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, decide se avviare o meno i procedimenti conseguenti al mancato pagamento del pedaggio stradale. In caso di avvio di detti procedimenti, l'esattore provvede a darne comunicazione al punto di contatto nazionale richiedendo i dati necessari al fine di riscuotere il pedaggio stradale dovuto. Acquisiti i dati dal punto di contatto nazionale, l'esattore di pedaggi informa il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata ritenuta responsabile del mancato pagamento del pedaggio stradale. Le informazioni fornite ai sensi del terzo periodo contengono le indicazioni anche delle conseguenze giuridiche, previste dalla normativa dello Stato membro nel quale si è verificato il mancato pagamento del pedaggio stradale derivanti da detto mancato pagamento.
2. La lettera d'informazione al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti identificata, sospettata del mancato pagamento del pedaggio stradale, deve includere ogni informazione pertinente, in particolare, circa la natura, il luogo, la data e l'ora del mancato pagamento stesso, il diritto di accesso alla documentazione pertinente in possesso dell'esattore nonchè il diritto di contestare quanto contenuto nella lettera nonchè, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo utilizzato per rilevare il mancato pagamento di un pedaggio stradale. La lettera contiene anche le informazioni circa le sanzioni amministrative che potranno essere applicate in caso di mancato pagamento nei termini indicati dalla medesima. A tal fine, la lettera d'informazione deve essere conforme al modello riportato nell'allegato IV del presente decreto.
3. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, la lettera d'informazione è redatta nella lingua del documento di immatricolazione del veicolo, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione.
Procedimenti di follow-up da parte delle entità responsabili della riscossione
1. Il punto di contatto nazionale inoltra all'esattore di pedaggi i dati ottenuti mediante la procedura di cui all'articolo 21, solo se:
a) i dati trasferiti sono limitati a quanto necessario all'esattore di pedaggi per ottenere il pedaggio stradale dovuto;
b) la procedura per l'ottenimento del pedaggio stradale dovuto è conforme alla procedura di cui all'articolo 22, comma 1;
c) il rispetto dell'ordine di pagamento emesso dall'esattore di pedaggi che riceve i dati determina la conclusione di un procedimento avviato per il mancato pagamento di un pedaggio stradale.
2. I dati forniti all'esattore di pedaggi sono utilizzati al solo scopo di ottenere il pagamento del pedaggio stradale dovuto e sono immediatamente cancellati, in caso di riscossione della somma richiesta e comunque entro un termine di trenta giorni a far data dall'esecuzione del trasferimento dei dati, da tracciare e conservare secondo le prescrizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
Relazione degli Stati membri alla Commissione
1. Il punto di contatto nazionale trasmette alla Commissione europea, entro il 19 aprile 2023 e, successivamente, ogni tre anni, una relazione contenente il numero di ricerche automatizzate dallo stesso effettuate per mancato pagamento di un pedaggio stradale e destinate al punto di contatto nazionale dello Stato membro di immatricolazione, in seguito a mancati pagamenti di pedaggi stradali verificatisi nel suo territorio, unitamente al numero di richieste non andate a buon fine. La relazione include, altresì, una descrizione della situazione a livello nazionale riguardante il seguito dato ai mancati pagamenti di pedaggi stradali, in base alla percentuale di tali mancati pagamenti cui hanno fatto seguito lettere d'informazione.
Protezione dei dati
1. Ai dati personali trattati a norma del presente decreto si applicano il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonchè il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. In particolare, in materia di protezione dei dati, è garantito che:
a) il trattamento dei dati personali a norma degli articoli 21, 22 e 23 è limitato ai tipi di dati di cui all'allegato III del presente decreto;
b) i dati personali sono precisi e aggiornati e le richieste di rettifica o cancellazione sono trattate senza indebito ritardo;
c) è stabilito un termine per la conservazione dei dati.
3. I dati personali trattati a norma del presente decreto sono utilizzati soltanto al fine di:
a) identificare presunti trasgressori tenuto conto dell'obbligo di pagamento dei pedaggi stradali nel quadro fissato dall'articolo 5, comma 8;
b) assicurare che l'esattore di pedaggi ottemperi ai propri obblighi nei confronti delle autorità fiscali nel quadro fissato dall'articolo 5, comma 9;
c) identificare il veicolo e il relativo proprietario o intestatario con riferimento al quale sia stato accertato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22.
4. I soggetti interessati godono dei diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, nonchè di presentazione di denuncia al Garante per la protezione dei dati personali, al risarcimento e ricorso giurisdizionale secondo quanto stabilito dalla legge.
5. Il presente articolo non pregiudica la possibilità di limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti in talune disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ai sensi dell'articolo 23 di tale regolamento, per le finalità elencate nel paragrafo 1 di detto articolo.
6. Ogni soggetto interessato ha il diritto di ottenere, senza indebito ritardo, informazioni riguardo ai dati personali registrati nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che sono stati trasmessi allo Stato membro in cui si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, comprese la data della richiesta e l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale.
Aggiornamento allegati
1. Alle modifiche degli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, si provvede con le modalità previste dall'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006, cessa di avere efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 novembre 2021
MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri
GIOVANNINI, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DI MAIO, Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale
CARTABIA, Ministro della giustizia
FRANCO, Ministro dell'economia e delle finanze
LAMORGESE, Ministro dell'interno
GIORGETTI, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA