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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 settembre 2021, n. 154

G.U.R.I. 6 novembre 2021, n. 265

Regolamento recante norme concernenti le modalità per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per voli didattici.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e in particolare:

l'articolo 24, che prevede che i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A, allegata al medesimo testo unico, sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista;

il punto 2 della tabella A allegata al predetto testo unico, che prevede l'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea, diversa dall'aviazione privata da diporto, e per i voli didattici;

l'articolo 62 che prevede, al comma 1, che gli oli lubrificanti siano sottoposti ad imposta di consumo qualora destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o dalla carburazione e, al successivo comma 2, che ai medesimi oli lubrificanti, qualora imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi, sia applicato lo stesso trattamento previsto per i carburanti;

l'articolo 67, comma 1, che prevede che, con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano stabilite le norme regolamentari per l'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo testo unico delle accise, comprese quelle relative alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1996, n. 692, recante il regolamento concernente le modalità per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti e sui lubrificanti consumati dagli aeromobili per i voli didattici;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, recante il regolamento per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi;

Ritenuto necessario dover aggiornare e semplificare la procedura prevista dal predetto regolamento n. 692 del 1996 per fruire dell'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati nei voli didattici e dell'esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti imbarcati come provviste di bordo dei medesimi voli attraverso la razionalizzazione dello scambio di informazioni tra l'Ente nazionale aviazione civile e l'Amministrazione finanziaria;

Sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile per gli aspetti di propria competenza;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 maggio 2018;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma del citato articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota n. 2322 del 30 luglio 2018.

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1. L'esenzione dall'accisa prevista dal punto 2 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato «testo unico», e l'esenzione dall'imposta di consumo prevista dall'articolo 62, comma 2, del medesimo testo unico, spettano alle scuole civili di pilotaggio aereo, d'ora in avanti denominate «scuole di pilotaggio», in possesso della prevista autorizzazione rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai sensi della normativa vigente in materia, relativamente ai carburanti e agli oli lubrificanti destinati al funzionamento degli aeromobili autorizzati all'impiego aeroscolastico e a tale scopo effettivamente utilizzati.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per voli didattici quei voli effettuati esclusivamente per l'insegnamento e l'addestramento finalizzati al conseguimento di specifiche licenze e abilitazioni aeronautiche relative al pilotaggio degli aeromobili.

Art. 2

Adempimenti per l'ammissione ai benefici fiscali

1. Le scuole di pilotaggio, per essere ammesse alle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 1, presentano un'apposita istanza, firmata dal rappresentante legale, all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel cui ambito territoriale si trova la base operativa principale della scuola di pilotaggio, d'ora in avanti denominato «Ufficio competente», contenente i seguenti dati:

a) denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa principale della scuola di pilotaggio;

b) tipo e marche degli aeromobili utilizzati per i voli didattici, nonchè il numero dei motori installati negli stessi e la relativa potenza massima continuativa totale disponibile. Per ciascun aeromobile è altresì indicato il consumo orario di carburanti e di oli lubrificanti espresso in chilogrammi;

c) depositi fiscali o depositi commerciali di prodotti energetici, da indicare in numero non superiore a tre, presso i quali la scuola di pilotaggio intende prelevare i prodotti a imposta assolta;

d) attività aeroscolastica che si intende svolgere nell'anno cui si riferisce l'istanza, con l'indicazione dei corsi previsti rientranti tra quelli indicati nell'autorizzazione di cui all'articolo 1 comma 1;

e) indicazione del luogo in cui è custodito il registro dei voli di cui all'articolo 4;

f) dichiarazione del responsabile della scuola di pilotaggio, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'uso per attività esclusivamente aeroscolastica dei carburanti e degli oli lubrificanti in relazione ai quali è presentata l'istanza di ammissione ai benefici fiscali; la dichiarazione deve espressamente contenere la personale assunzione di responsabilità, a tutti gli effetti, di tale regolare uso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;

g) dichiarazione del legale rappresentante della scuola di pilotaggio, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata dall'Enac per l'esercizio dell'attività aeroscolastica, con l'indicazione dei relativi estremi.

2. Per la concessione dell'agevolazione negli anni successivi a quello della prima ammissione, le scuole di pilotaggio presentano annualmente all'Ufficio competente, entro il mese di settembre dell'anno precedente, apposita istanza contenente, oltre ai dati di cui al comma 1, anche l'indicazione del numero degli allievi che hanno partecipato ai corsi aeroscolastici nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima e di quelli che hanno conseguito licenze o abilitazioni in tale periodo.

Art. 3

Procedura per l'ammissione ai benefici fiscali

1. L'Ufficio competente, riconosciuta la validità dell'istanza e verificato l'inserimento della scuola di pilotaggio nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, autorizza quest'ultima, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla predetta istanza, a fruire, per l'anno di riferimento, dei benefici fiscali previsti dall'articolo 1, comma 1.

2. Qualora l'istanza di rinnovo della concessione dell'agevolazione venga presentata dopo il termine prescritto, il medesimo rinnovo è accordato a decorrere dalla data in cui è rilasciata l'autorizzazione prevista dal comma 1.

3. Qualora successivamente alla data di presentazione delle istanze di cui all'art. 2 intervengano atti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero variazioni dei dati esposti nelle istanze medesime, il responsabile della scuola di pilotaggio è tenuto comunque a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente, il quale, ove necessario, adotta i provvedimenti di propria competenza.

Art. 4

Registro dei voli

1. Le scuole di pilotaggio redigono e custodiscono un registro dei voli conforme al modello allegato al presente regolamento. Tale registro costituisce il documento giustificativo dei consumi giornalieri di carburanti e di oli lubrificanti da parte di ciascun aeromobile di pertinenza della scuola di pilotaggio utilizzato per l'attività aeroscolastica.

2. Il registro dei voli, prima dell'uso, è numerato progressivamente e vidimato dall'Ufficio competente.

3. Sono ammessi sistemi computerizzati di registrazione e conservazione dei dati. In tal caso, prima della vidimazione, sui singoli fogli numerati progressivamente del registro dei voli sono riportate, anche mediante timbratura, le indicazioni della copertina.

Art. 5

Tenuta del registro dei voli

1. Sul registro dei voli sono annotati giornalmente i dati relativi a tutti i voli compiuti dagli aeromobili di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 6

Istanza di rimborso delle imposte

1. La restituzione dell'accisa e dell'imposta di consumo pagate sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati per l'attività aeroscolastica si ottiene mediante autorizzazione all'estrazione, in esenzione d'imposta, di quantitativi di prodotti energetici e di oli lubrificanti fino a concorrenza delle imposte pagate. A tal fine ciascuna scuola di pilotaggio presenta all'Ufficio competente, per ogni semestre dell'anno solare ed entro il mese successivo alla scadenza del semestre stesso, apposita istanza in triplice esemplare da contrassegnare, a cura del richiedente, con la dicitura «originale», «esemplare n. 1» ed «esemplare n. 2», contenente i seguenti dati:

a) denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa principale della scuola di pilotaggio;

b) indicazione del quantitativo complessivo di ciascuna qualità di prodotto consumato nell'uso agevolato durante il semestre di riferimento, con separata indicazione delle relative imposte come desunte dalle fatture di cui al comma 2;

c) deposito fiscale dal quale saranno estratti i quantitativi di prodotti energetici in esenzione d'imposta a reintegro dei carburanti e degli oli lubrificanti consumati nell'uso agevolato, nonchè la società petrolifera designata dalla scuola di pilotaggio ad effettuare la cennata operazione di estrazione;

d) assenso alla predetta operazione di estrazione da parte dell'esercente il deposito fiscale. Se tale atto di assenso viene rilasciato con validità a tempo indeterminato, sulle successive istanze è sufficiente farvi riferimento.

2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata da un prospetto riassuntivo, anche in forma meccanizzata, delle ore di volo compiute da ogni singolo aeromobile e del relativo consumo, espresso in chilogrammi, di carburanti e di oli lubrificanti nel semestre considerato; a tale prospetto è allegata copia del registro dei voli relativo al periodo cui l'istanza si riferisce e delle fatture di acquisto dei prodotti, con separata indicazione, sulle medesime, dell'accisa e dell'imposta di consumo.

3. Il prospetto di cui al comma 2 è completato dalla dichiarazione del responsabile della scuola di pilotaggio, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i carburanti e gli oli lubrificanti consumati sono stati destinati esclusivamente ai voli didattici conformemente all'impegno assunto nell'istanza di ammissione ai benefici fiscali. I dati riportati nel prospetto devono corrispondere esattamente a quelli risultanti dalla copia del registro dei voli allegata all'istanza.

Art. 7

Procedura di rimborso

1. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza e la documentazione a corredo, ne controlla la regolarità e determina il quantitativo complessivo dei prodotti da ammettere all'esenzione da accisa e da imposta di consumo in misura pari al minore importo tra quello dichiarato nella medesima istanza e quello calcolato in base ai consumi orari ritenuti congrui dall'Enac. Il medesimo Ufficio liquida, entro novanta giorni dalla presentazione della predetta istanza, l'ammontare dell'imposta da rimborsare e concede il rimborso con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14, richiamato dall'articolo 24, del testo unico, mediante il rilascio, a favore della società petrolifera indicata nell'istanza medesima, dell'autorizzazione all'estrazione di cui all'articolo 6, comma 1, debitamente sottoscritta dal direttore dell'Ufficio competente, da apporre sull'«originale», sull'«esemplare n. 1» e sull'«esemplare n. 2» dell'istanza medesima.

2. L'«originale» dell'istanza è rimesso all'Ufficio delle dogane competente in relazione al deposito fiscale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), l'«esemplare n. 1» è consegnato al richiedente per il successivo inoltro alla società petrolifera autorizzata e l'«esemplare n. 2» è trattenuto dall'Ufficio competente.

3. Il rimborso dell'accisa o dell'imposta di consumo rispettivamente gravanti sui carburanti ovvero sugli oli lubrificanti impiegati per i voli didattici è accordato esclusivamente sui quantitativi di prodotto consumati da aeromobili presenti nell'elenco di cui all'articolo 10.

4. Nel caso di cessazione di attività da parte della scuola di pilotaggio resta salvo il diritto di ottenere il rimborso per l'attività svolta fino al momento della medesima cessazione secondo la procedura stabilita dal presente articolo.

Art. 8

Modalità di rimborso mediante accredito

1. Per la modalità di effettuazione del rimborso di cui all'articolo 7 trova applicazione la procedura stabilita dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689.

Art. 9

Violazioni

1. Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento trova applicazione l'articolo 50, comma 1, del testo unico, salvo quanto disposto dall'articolo 14 del medesimo testo unico in caso di dichiarazioni infedeli volte ad ottenere il rimborso delle imposte per importi superiori a quelli dovuti.

Art. 10

Scambio di informazioni sulle scuole di pilotaggio e sugli aeromobili autorizzati all'impiego aeroscolastico per lo svolgimento di attività di controllo e ispettiva

1. L'Enac rende accessibile all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di finanza, anche mediante strumenti telematici, le informazioni di cui è in possesso sugli aeromobili autorizzati all'impiego aeroscolastico e in particolare, per ogni scuola di pilotaggio:

a) gli estremi e lo stato di validità dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1;

b) la marca di registrazione, il tipo e l'alimentazione degli aeromobili utilizzati ed autorizzati per l'attività aeroscolastica;

c) per ogni aeromobile di cui alla lettera b), il relativo consumo orario ritenuto congruo di carburanti e di oli lubrificanti espressi, rispettivamente, in litri ed in chilogrammi;

d) il periodo di esercizio relativo ad ogni aeromobile di cui alla lettera b);

e) i corsi autorizzati che comportano l'effettuazione di voli didattici ricompresi tra quelli di cui all'articolo 1, comma 2.

2. L'Enac aggiorna i dati di cui al comma 1 nel periodo compreso tra il primo ed il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun semestre solare.

3. L'Enac redige e rende disponibile all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di finanza l'elenco delle scuole di pilotaggio alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1; l'Enac aggiorna altresì il medesimo elenco in occasione del rilascio di ogni nuova autorizzazione ovvero qualora intervengano atti di sospensione, revoca o modifica della medesima, entro dieci giorni dal verificarsi delle predette variazioni.

4. Su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ENAC completa le informazioni di cui al comma 1 mediante l'inserimento di ulteriori dati necessari per specifiche esigenze di verifica del rispetto delle condizioni di consumo previste per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 1 e che risultino nella disponibilità dell'ENAC medesimo.

Art. 11

Disposizioni transitorie

1. Con determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa comunicazione da parte dell'Enac dell'avvenuta realizzazione dell'elenco telematico di cui all'articolo 10, sono stabilite, d'intesa con il predetto ente, le modalità per l'accessibilità e la fruizione, da parte degli Uffici delle dogane, dei dati di cui all'articolo 10. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica l'avvenuta adozione della determinazione di cui al presente comma mediante pubblicazione di un apposito avviso nel proprio sito internet.

2. Ai fini della restituzione dell'accisa e dell'imposta di consumo, le scuole di pilotaggio allegano alle istanze di rimborso di cui all'art. 6, comma 1, relative al semestre solare precedente alla data di cui all'articolo 12, la documentazione prevista dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1996, n. 692, nella versione vigente al 1° gennaio 2018.

Art. 12

Efficacia delle disposizioni

1. Il presente regolamento ha efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 1. A partire da tale data cessa di avere efficacia il decreto 16 dicembre 1996, n. 692;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 settembre 2021

Il Ministro: FRANCO

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1462