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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 23 giugno 2021

G.U.R.I. 10 novembre 2021, n. 268

Riparto, tra le regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e individuazione degli interventi da finanziare.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonchè la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonchè di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», e in particolare l'art. 4, comma 177-bis, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», e in particolare l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonchè i relativi finanziamenti;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 3, comma 9;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonchè in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica» ed in particolare l'art. 7-ter;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», attualmente in corso di conversione e, in particolare, l'art. 77, commi 4 e 10, lettera d);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», attualmente in corso di conversione;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto della rata di mutuo, pari ad euro 170.000.000,00 annui, tra le regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 119, con il quale sono stati stabiliti i termini per l'invio e per l'approvazione dei piani annuali 2019 da parte delle singole regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si è proceduto all'aggiornamento della programmazione triennale 2018-2020 con riferimento all'annualità 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 gennaio 2021, n. 8 con il quale si è proceduto all'aggiornamento della programmazione triennale 2018-2020 con riferimento all'annualità 2020;

Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

Dato atto che con il decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato suddiviso nel Ministero dell'istruzione e nel Ministero dell'università e della ricerca e che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto-legge, le attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell'istruzione;

Dato atto che è stata comunicata alle singole regioni l'attuale disponibilità, nel bilancio del Ministero dell'istruzione, di un importo complessivo pari a euro 500.000.000,00 da destinare al finanziamento di un piano di interventi rientranti nella programmazione 2018-2020, i cui piani regionali dovevano essere inviati dalle medesime regioni entro il 19 marzo 2021;

Considerato che nelle note alle regioni è stato, altresì, comunicato l'importo massimo spettante a ciascuna regione, determinato sulla base dei medesimi criteri stabiliti nella Conferenza unificata del 6 settembre 2018 e relativi alla medesima programmazione nazionale triennale 2018-2020, così come di seguito indicato:

Regione Riparto
Abruzzo euro 16.057.087,51
Basilicata euro 9.203.031,30
Calabria euro 27.234.984,12
Campania euro 50.787.967,72
Emilia-Romagna euro 31.999.240,53
Friuli-Venezia G. euro 12.110.244,35
Lazio euro 41.525.811,71
Liguria euro 10.831.638,96
Lombardia euro 66.394.934,70
Marche euro 15.425.169,03
Molise euro 5.038.282,22
Piemonte euro 33.920.444,21
Puglia euro 33.380.530,67
Sardegna euro 17.009.844,95
Sicilia euro 46.584.545,81
Toscana euro 30.576.952,01
Umbria euro 10.799.056,45
Valle d'Aosta euro 2.208.247,10
Veneto euro 38.911.986,65
Totale euro 500.000.000,00

.

Dato atto che entro il termine previsto del 19 marzo 2021 sono pervenuti i piani regionali di interventi da parte delle singole regioni;

Considerato che, alla luce dei piani ricevuti, si è reso necessario richiedere chiarimenti in merito alle verifiche effettuate dalle regioni sui piani, anche alla luce della congruità dei relativi costi proposte;

Dato atto che a seguito di istruttoria da parte del Ministero dell'istruzione sono stati considerati immediatamente ammissibili tutti i piani proposti dalle regioni;

Dato atto che lo stanziamento complessivo pari a euro 500.000.000,00 trova copertura sul capitolo 8105, piano gestionale 1, per euro 250.000.000,00 per l'anno 2021, 100.000.000,00 per l'anno 2022, euro 100.000.000,00 per l'anno 2023 e euro 50.000.000,00 per l'anno 2024, secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 77, commi 4 e 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, attualmente in corso di conversione;

Ritenuto quindi, possibile finanziare gli interventi di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, così come individuati dalle regioni nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020;

Decreta:

Art. 1

Riparto delle risorse

1. L'importo complessivo di euro 500.000.000,00, disponibile nel bilancio del Ministero dell'istruzione per interventi di edilizia scolastica, è suddiviso tra le regioni per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020, sulla base dei criteri e dei parametri di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, così come definiti nell'intesa del 6 settembre 2018 sancita in Conferenza unificata, e come di seguito riportato:

Regione Riparto
Abruzzo euro 16.057.087,51
Basilicata euro 9.203.031,30
Calabria euro 27.234.984,12
Campania euro 50.787.967,72
Emilia-Romagna euro 31.999.240,53
Friuli-Venezia G. euro 12.110.244,35
Lazio euro 41.525.811,71
Liguria euro 10.831.638,96
Lombardia euro 66.394.934,70
Marche euro 15.425.169,03
Molise euro 5.038.282,22
Piemonte euro 33.920.444,21
Puglia euro 33.380.530,67
Sardegna euro 17.009.844,95
Sicilia euro 46.584.545,81
Toscana euro 30.576.952,01
Umbria euro 10.799.056,45
Valle d'Aosta euro 2.208.247,10
Veneto euro 38.911.986,65
Totale  euro 500.000.000,00

.

2. L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani regionali presentati, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, è pari a euro 497.030.248,73.

3. La somma residua pari a euro 2.969.751,27 rispetto allo stanziamento complessivo di euro 500.000.000,00, unitamente alle economie accertate a seguito di monitoraggio, derivanti da revoche o risultanti dal quadro economico post gara o a seguito della conclusione dei lavori, restano nella disponibilità delle regioni di riferimento per essere assegnate con successivo decreto del Ministro dell'istruzione a ulteriori interventi presenti nella programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica.

4. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105, piano gestionale 1, per le annualità dal 2021 al 2024, secondo quanto previsto dall'art. 77, commi 4 e 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, attualmente in corso di conversione.

5. Gli interventi di cui all'allegato A sono inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i progetti in essere, nell'ambito della quota di cofinanziamento nazionale del Programma finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.

Art. 2

Individuazione interventi e termini di aggiudicazione

1. Gli enti locali di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

2. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:

a) per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e non oltre il 30 giugno 2022;

b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

3. I termini di cui al comma 2 si intendono rispettati con l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.

4. Gli enti locali dovranno rispettare anche i termini intermedi di avvio dei lavori e di conclusione degli stessi definiti nell'ambito delle linee guida di cui all'art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, attualmente in corso di conversione.

5. Non sono ammesse proroghe dei termini di cui ai commi 2 e 4, essendo gli interventi inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Art. 3

Modalità di rendicontazione e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale competente in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:

a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario;

b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

2. Le economie di gara non restano nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.

3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

5. Gli enti sono tenuti a osservare per il monitoraggio e per la rendicontazione degli interventi tutte le disposizioni contenute in apposite linee guida redatte ai sensi dell'art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, attualmente in corso di conversione, che saranno inviate dal Ministero dell'istruzione ad ogni ente beneficiario.

6. Gli enti sono tenuti ad apporre su tutti i documenti di riferimento sia amministrativi che tecnici la seguente dicitura «Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU».

Art. 4

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 2 e 4, e nel caso di violazione delle disposizioni nazionali e direttive europee in materia di contratti pubblici, secondo le indicazioni che saranno contenute nelle linee guida di cui all'art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

2. E' disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità o i cui lavori risultino avviati prima della data di emanazione del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2021

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2347

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Avvertenze:

Il decreto risulta pubblicato anche sul sito del Ministero dell'istruzione al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/piano-2020.shtml

N.d.R.: Si riporta di seguito l'allegato del presente decreto, tratto dal sito del Ministero dell'istruzione.

ALLEGATO A