
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 26 ottobre 2021, n. 561
- Allegato al Comunicato Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato nella G.U.R.I. 11 novembre 2021, n. 269
Individuazione della data di avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge n. 244";
VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";
VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.C.M. del 15 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 2 gennaio 2020, al n. 1 con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di direttore della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106", e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato come "Codice";
VISTO in particolare l'articolo 45 del Codice, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, di seguito "RUNTS", operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma;
VISTO inoltre l'articolo 53 del Codice, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione dei documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, le modalità di deposito degli atti e le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS;
VISTO altresì l'articolo 54 del Codice, che prevede sia il processo di comunicazione al RUNTS dei dati delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) già iscritte ai relativi preesistenti registri gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome, al giorno antecedente l'operatività del RUNTS medesimo, sia il procedimento di verifica da parte degli uffici competenti del RUNTS nei confronti degli enti interessati ai fini del perfezionamento delle rispettive iscrizioni nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
VISTO il D.D n. 456 del 27 dicembre 2018, registrato dalla Corte dei conti in data 27 febbraio 2019, al n. 286, con il quale è stato approvato l'accordo di collaborazione sottoscritto in pari data con Unioncamere, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, per la realizzazione del programma di interventi di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura informatica del RUNTS e delle attività complementari;
VISTO il D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 261 del 21 ottobre 2020 e le successive modificazioni e integrazioni agli allegati tecnici apportate con il D.D.G. n. 344 del 29 luglio 2021, e in particolare l'articolo 30, secondo cui il termine a decorrere dal quale ha inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS è determinato, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, con apposito provvedimento a cura dell'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui è istituito l'Ufficio statale del RUNTS, da individuarsi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c-bis) del citato D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57 nella Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;
RICHIAMATI gli articoli 31 e ss. del sopra citato D.M. che delineano la scansione temporale in cui si articola il trasferimento dei dati delle varie tipologie di enti iscritti ai registri delle ODV e delle APS, a partire dal termine di cui all'articolo 30 dello stesso;
CONSIDERATO che lo stadio di realizzazione del sistema telematico, sulla base delle comunicazioni pervenute da Unioncamere, consente di procedere all'individuazione del termine di avvio del RUNTS ai sensi del citato articolo 30;
RILEVATA, pertanto, la necessità di individuare il termine di cui alle premesse del presente provvedimento;
Decreta:
Articolo Unico
1. Per le ragioni in premessa indicate, ai sensi dell'articolo 30 del D.M. 15 settembre 2020, il termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS è individuato nel 23 novembre 2021.
2. Entro il 21 febbraio 2022 gli uffici delle regioni e province autonome provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 31, comma 1 del citato D.M. con le modalità ivi previste relativamente alle APS e alle ODV iscritte alla data del 22 novembre 2021; provvedono altresì agli adempimenti di cui all'articolo 31, comma 2 successivamente all'esito dei procedimenti pendenti alla data del 22 novembre 2021.
3. Entro il 23 dicembre 2021 l'ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che gestisce il Registro nazionale delle APS provvede agli adempimenti di cui agli articoli 32, comma 1, e 33, comma 1 del decreto ministeriale, con le modalità ivi previste, relativamente alle associazioni nazionali di promozione sociale, alle loro articolazioni territoriali e ai circoli ad esse affiliati iscritti alla data del 22 novembre 2021; provvede altresì analogamente, successivamente all'esito dei procedimenti pendenti, nei confronti degli ulteriori enti iscritti successivamente. Entro il 21 febbraio 2022 completa il trasferimento degli atti ai sensi dell'articolo 32 comma 3 del medesimo decreto.
4. Ciascun ufficio competente del RUNTS, prese in carico le informazioni di propria competenza disponibili sulla piattaforma informatica, procede a verificare, entro centottanta giorni decorrenti dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 ultimo periodo, le posizioni dei singoli enti nel rispetto dei tempi procedimentali previsti dal decreto ministeriale, fermo restando il perfezionarsi del silenzio assenso in caso di mancata emanazione di un procedimento espresso di diniego entro i suddetti centottanta giorni.
5. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2 del D.M. 15 settembre 2020, i registri delle ODV e delle APS di cui alle leggi 11 agosto 1991, n. 266 e 7 dicembre 2000, n. 383, rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui al comma 1; a conclusione degli stessi, i dati degli enti iscritti saranno trasferiti al RUNTS con le modalità di cui al suddetto decreto. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, con l'avvio del RUNTS cessano altresì le procedure di iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus, che rimane operante esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22 novembre 2021.
6. La presentazione delle istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS può essere effettuata a decorrere dal 24 novembre 2021 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 comma 1 del D.M. 15 settembre 2020.
7. Le modalità attraverso cui l'Agenzia delle entrate effettuerà gli adempimenti di cui all'articolo 34, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale saranno oggetto di separata comunicazione, anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione al RUNTS da parte degli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus.
8. Ai sensi dell'articolo 30 del D.M. 15 settembre 2020, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sarà data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Direttore Generale
ALESSANDRO LOMBARDI