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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 luglio 2021, n. 159

G.U.R.I. 12 novembre 2021, n. 270

Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia, tecnici di laboratorio, fisioterapisti) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile;

Visto il decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;

Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo;

Visto la legge 13 dicembre 2009, n. 172 [N.d.R. recte: legge 13 novembre 2009, n. 172], concernente l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero della salute, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, con cui sono state trasferite alla Direzione generale della prevenzione sanitaria le funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante in Italia e all'estero;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute che ha ripartito le attività afferenti alla gestione centralizzata degli adempimenti amministrativo-contabili degli uffici USMAF-SASN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

Visto il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2012, n. 255, con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (Parte normativa - validità 1°gennaio 2007-31 dicembre 2009), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2013, n. 31;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2012, n. 142 con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (Parte economica - validità 1°gennaio 2007-31 dicembre 2009), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2012, n. 199;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale «sanità» concernente il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018, sottoscritto presso l'ARAN in data 21 maggio 2018;

Ritenuto di allineare, per la parte compatibile, la disciplina di cui ai menzionati decreti 19 dicembre 2012, n. 255 e 6 luglio 2012, n. 142, agli istituti normativi ed economici del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto «sanità» del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che in data 30 aprile 2020 è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo collettivo nazionale per regolare il trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici di laboratorio, fisioterapisti) operante negli ambulatori gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (periodo di validità 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018);

Considerato che gli oneri derivanti dall'applicazione del suddetto Accordo sono valutati per gli anni 2016-2018 in 153.978,32 euro, oltre 51.690,52 euro per contributi previdenziali e Irap, per un onere complessivo di 205.668,84 euro;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, trasmesso con nota del 24 luglio 2020 e con nota del 2 luglio 2021;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, n. 346/2021 del 10 marzo 2021, espresso nell'Adunanza di sezione del 9 febbraio 2021;

Vista la nota LEG prot. n. 1832 dell'11 marzo 2021 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè la presa d'atto del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota prot. n. 4111 del 9 aprile 2021;

Adotta:

il seguente regolamento:

Art. 1

1. E' reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici di laboratorio, fisioterapisti) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il periodo 1°gennaio 2016 - 31 dicembre 2018, riportato nel testo allegato A, che è parte integrante del presente regolamento.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento si provvede a valere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sugli stanziamenti del capitolo 2422 «compensi al personale sanitario convenzionato per le esigenze di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 luglio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 2741

ALLEGATO A

(Art. 1, comma 1, del Regolamento)

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia, tecnici di laboratorio, fisioterapisti) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CONVENZIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED IL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO OPERANTE NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, regola il rapporto di lavoro convenzionale tra il Ministero della salute e il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici di laboratorio biomedico, fisioterapisti), che opera negli ambulatori direttamente gestiti dai competenti uffici di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (di seguito denominati Uffici USMAF-SASN), della Direzione generale della prevenzione sanitaria (di seguito denominata DGPRE), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984.

2. Il presente accordo ha validità per il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018 e disciplina il trattamento giuridico ed economico del personale di cui al comma precedente. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data della pubblicazione, salvo diversa prescrizione dello stesso accordo.

3. La gestione giuridica ed economica del personale ambulatoriale disciplinato dal presente accordo collettivo nazionale è demandata dall'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 aprile 2015 (individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale) all'Ufficio 10 della DGPRE. Dal punto di vista tecnico-sanitario le professionalità sanitarie ambulatoriali dipendono, invece, dagli Uffici USMAF-SASN territorialmente competenti. La DGPRE cura il coordinamento tecnico funzionale di tali Uffici, come previsto dal comma 2 del citato articolo 3 del decreto ministeriale 8 aprile 2015 che individua i compiti e l'articolazione in unità territoriali ed ambulatori SASN degli 8 USMAF-SASN previsti sul territorio nazionale.

Art. 2

Conferimento dell'incarico

1. Il Ministero della salute - ufficio USMAF- SASN competente, qualora si determini la necessità di attribuire un incarico di infermiere, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di laboratorio biomedico e fisioterapista, previa autorizzazione del Direttore generale della DGPRE, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell'albo dell'ufficio USMAF- SASN competente in relazione alla località in cui l'incarico deve essere svolto.

2. Detto avviso è, altresì, pubblicato negli albi della capitaneria di porto territorialmente competente, della sede dell'ambulatorio USMAF-SASN dove l'incarico deve essere svolto e sul portale internet del Ministero della salute. E' inviato per conoscenza ai rispettivi Ordini professionali ed ai sindacati firmatari del presente accordo.

3. Gli aspiranti all'incarico devono inoltrare alla DGPRE, tramite l'ufficio USMAF-SASN competente, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, apposita domanda in carta semplice, specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonchè altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale. Nella domanda, inoltre, devono essere elencati gli incarichi professionali svolti o in corso, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonchè l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.

4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, gli aspiranti all'incarico devono essere iscritti al relativo Ordine professionale.

5. Al momento del conferimento dell'incarico, gli aspiranti non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 3 del presente accordo.

6. La DGPRE, verificato il possesso dei requisiti, effettua la valutazione comparativa dei titoli posseduti dagli aspiranti all'incarico sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

7. Completata la fase di valutazione dei titoli, l'ufficio competente trasmette alla DGPRE una proposta di graduatoria, i verbali delle operazioni compiute, copia delle relative domande e schede riepilogative individuali, indicando l'aspirante ritenuto più idoneo all'incarico sulla base dei criteri di cui al comma 6.

8. Il direttore della predetta Direzione, se ritiene idonea la proposta, approva la graduatoria ed autorizza il conferimento dell'incarico.

9. L'incarico è conferito dalla DGPRE mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita dall'aspirante, con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali.

10. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico, l'aspirante, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui all'articolo 3 del presente accordo ed il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda.

11. A seguito del perfezionamento del conferimento dell'incarico, l'ufficio competente dovrà comunicare alla DGPRE il nominativo e le generalità complete del vincitore dell'avviso pubblico al quale è stato conferito l'incarico, il numero delle ore e la distribuzione oraria giornaliera nell'arco della settimana, la decorrenza dell'incarico, oltre a trasmettere tutta la documentazione necessaria alla gestione amministrativa e contabile del sanitario.

12. L'incarico è conferito a tempo indeterminato, previo superamento di un periodo di prova di sei mesi, durante il quale al vincitore dell'avviso pubblico compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale sanitario non medico confermato nell'incarico. Allo scadere del sesto mese, ove da parte del Ministero della salute, tramite l'USMAF-SASN a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificato al sanitario la mancata conferma dell'incarico, lo stesso si intende confermato in via definitiva.

13. Contro il provvedimento di mancata conferma è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute - DGPRE entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.

14. Il direttore della DGPRE, sentita la Commissione paritetica di cui all'articolo 15, emette provvedimento definitivo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio USMAF-SASN competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a darne notizia all'Ufficio 10 della DGPRE, per i provvedimenti di sua competenza. In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero della salute risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro sanitario.

15. La graduatoria ha validità annuale dalla data di pubblicazione dell'esito dell'avviso pubblico, che avverrà con le stesse modalità previste dai commi 1 e 2 del presente articolo.

16. In caso di urgenza e necessità ed in mancanza di un'utile graduatoria, in attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti ed in deroga alle procedure di cui sopra, il direttore dell'USMAF-SASN può chiedere autorizzazione al Direttore generale della DGPRE ad attivare le procedure per il conferimento di un incarico provvisorio della durata non superiore a 3 mesi, rinnovabile una sola volta allo stesso sanitario per altri 3 mesi.

17. L'ufficio USMAF-SASN competente, ricevuta la preventiva autorizzazione, esamina le domande agli atti e propone al Direttore generale della DGPRE di conferire l'incarico provvisorio all'aspirante ritenuto più idoneo, individuato sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1 del presente ACN. Se concorda con tale proposta, il Direttore generale autorizza il conferimento dell'incarico provvisorio, nelle more della contestuale attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico definitivo.

18. Al personale sanitario non medico al quale sia stato conferito un incarico provvisorio ai sensi dei precedenti commi 16 e 17 spetta lo stesso trattamento economico riconosciuto ai titolari di incarico. Non si applicano gli istituti normativi delle assenze dal servizio dei titolari di incarico, quali permessi annuali retribuiti, malattie, assenze non retribuite ed altri.

Art. 3

Incompatibilità

1. L'incarico non può essere conferito al personale che: a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge; b) sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente presso qualsiasi ente pubblico o privato che preveda il divieto di libero esercizio professionale; c) eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi con il rapporto convenzionale con il Ministero della salute; d) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di attività con società armatoriali o di volo o comunque operanti nell'ambito dei porti o aeroporti.

2. Le cause di incompatibilità previste dal comma precedente, oltre che all'atto di conferimento dell'incarico, si estendono all'intero arco lavorativo. La sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente comma comporta la decadenza dell'incarico convenzionale, solo nelle ipotesi di false dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità o di incompatibilità fraudolentemente non dichiarate.

3. La risoluzione del rapporto, su circostanziata segnalazione del direttore USMAF-SASN o del direttore dell'Ufficio 10 della DGPRE, è adottata con provvedimento inappellabile dal Direttore generale della DGPRE. Il Direttore, ove ne ravvisi la necessità, prima di adottare il provvedimento di decadenza dall'incarico, per la certezza delle situazioni ed a tutela del personale sanitario non medico, può richiedere ulteriori chiarimenti all'Ufficio che ha segnalato l'incompatibilità o anche direttamente all'interessato, da rendere tramite memoria scritta o verbalmente a seguito di audizione personale.

Art. 4

Compiti del personale incaricato

1. Il personale incaricato, nello svolgimento della propria attività, è tenuto ad espletare i compiti propri della relativa professione, nonchè i compiti di carattere amministrativo connessi, ai fini del buon andamento del servizio.

2. Il personale incaricato è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di ogni situazione personale e/o professionale che dovessero intervenire nel corso dell'anno, comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente accordo.

3. Il Ministero mette a disposizione tutte le risorse logistiche e strumentali necessarie per l'espletamento del servizio.

Art. 5

Sospensione dall'incarico

L'incarico è sospeso in caso di grave inosservanza degli obblighi convenzionali che comporti disfunzioni del servizio, con provvedimento del Direttore della Direzione generale della Prevenzione Sanitaria.

1. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla data della relativa comunicazione, al Direttore generale della suindicata Direzione che, sentita la Commissione paritetica di cui all'articolo 15 del presente accordo, decide in via definitiva entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente e comunicando la sospensione all'USMAF-SASN competente, all'Ufficio 10 ed all'Ordine della relativa professione sanitaria.

2. L'incarico è altresì sospeso nel caso di sospensione dall'ordine professionale, nonchè nel caso di emissione di mandato o ordine di custodia cautelare.

Art. 6

Massimale orario - prolungamento orario

1. L'orario massimo di lavoro del personale incaricato è fissato in trentasei ore settimanali da articolarsi secondo le esigerne di servizio dell'ufficio USMAF-SASN competente.

2. Qualora per motivate esigenze straordinarie di servizio sia necessario superare occasionalmente l'orario massimo settimanale previsto dall'incarico, l'ufficio USMAF-SASN competente può autorizzare il prolungamento.

3. Al personale autorizzato a prolungare l'orario è corrisposto lo stesso compenso orario previsto per le ore ordinarie.

Art. 7

Aumento di orario e assegnazione turni vacanti

1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario o all'assegnazione di ore di turni vacanti, il direttore dell'USMAF-SASN territorialmente competente prioritariamente interpella, secondo l'ordine di anzianità di servizio e, in subordine, secondo l'anzianità del conseguimento del titolo richiesto per l'incarico, i titolari di incarico inferiore a trentasei ore settimanali in servizio nell'ambulatorio USMAF-SASN medesimo e successivamente i titolari di incarico in servizio presso gli ambulatori USMAF-SASN eventualmente esistenti nell'ambito della provincia, conferendo l'aumento di orario, previa autorizzazione del Direttore generale della DGPRE. L'aumento di orario conferito con le modalità indicate va comunicato all'Ufficio 10 della DGPRE, per gli adempimenti di competenza.

2. Qualora, invece, gli interpellati dichiarino la propria indisponibilità o non siano in condizioni di acquisire l'aumento di orario, il Ministero della salute - ufficio USMAF-SASN competente - attiva la procedura prevista dall'articolo 2 del presente accordo.

Art. 8

Mobilità

1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della salute - ufficio USMAF-SASN - può avvalersi dell'istituto della mobilità. In tale evenienza saranno informate le organizzazioni sindacali rappresentative. Le medesime procedure sono attivate in caso di soppressione della sede USMAF-SASN di appartenenza.

2. Le procedure di mobilità di cui al comma 1 terranno conto dei seguenti criteri: a) possesso dei requisiti per la fruizione della legge n. 104/92, limitatamente a se (riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità da parte dell'apposita Commissione ASL); b) possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 104/92 per coniuge e i parenti entro il 2° grado (riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità da parte dell'apposita Commissione ASL); c) avvicinamento ai figli minori di anni 8; d) avvicinamento al coniuge e/o figli di età compresa tra gli 8 e i 14 anni; e) avvicinamento al nucleo familiare; f) maggiore anzianità di servizio presso gli ambulatori USMAF-SASN; g) documentati gravi motivi di salute; h) motivi di studio.

3. Qualora l'applicazione dei criteri di cui al comma 2 conduca a situazioni di parità, la procedura di mobilità sarà avviata, prioritariamente, nei confronti del personale che abbia una minore età anagrafica.

4. Contro il provvedimento di mobilità è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.

5. Il Direttore generale della DGPRE, sentita la Commissione paritetica di cui all'articolo 15, emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio USMAF-SASN competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a darne notizia all'Ufficio 10 della DGPRE.

6. In caso di attribuzione di nuovo incarico presso sedi ambulatoriali nelle quali sono state precedentemente attivate procedure di mobilità per esigenze di carattere organizzativo e funzionale saranno preventivamente prese in considerazione le istanze del personale già destinatario delle medesime procedure.

7. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della salute - ufficio USMAF-SASN competente assegna temporaneamente l'incaricato, senza danno economico per lo stesso, ad altro presidio ambulatoriale territorialmente più vicino di cui il Ministero medesimo abbia la disponibilità.

8. Il provvedimento di mobilità può essere adottato anche a domanda dell'incaricato, valutate le prioritarie esigenze di servizio, con il rispetto dei criteri di mobilità di cui al comma 2 del presente articolo.

9. Per esigenze organizzative e funzionali di carattere temporaneo, il personale incaricato a tempo indeterminato può essere autorizzato a prestare servizio presso un altro ambulatorio dello stesso USMAF-SASN, ubicato in altro comune, con diritto al rimborso delle spese di viaggio effettuate con mezzi di trasporto pubblico.

Art. 9

Disciplina dell'assenza dal servizio

1. Al personale incaricato spetta, per ciascun anno di servizio prestato, un periodo di permesso retribuito di giorni trenta non festivi purchè l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale. Detto periodo è elevato di giorni quindici consecutivi per i tecnici di radiologia medica che usufruiscono dell'indennità di rischio di cui al terzo comma dell'articolo 8 del disciplinare allegato al decreto del Ministro della sanità del 19 dicembre 1986. Per i periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi di permesso retribuito quanti sono i mesi di servizio prestati.

2. Il periodo di permesso annuale retribuito è fruito almeno allo 80% a giornata intera e, per la parte rimanente, può essere frazionato in ore. E' goduto durante l'anno solare di maturazione.

3. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non ne abbiano reso possibile il godimento nel corso dell'anno, tali permessi retribuiti dovranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di malattia o infortunio, debitamente e clinicamente documentati, che abbiano impedito il godimento nei termini previsti dei permessi annuali retribuiti relativi all'anno precedente, il personale può chiedere, al suo rientro in servizio, di poter fruire anche fuori termine dei residui permessi annuali retribuiti, comunque entro e non oltre l'anno successivo a quello di maturazione. Il Direttore dell'USMAF-SASN autorizzerà lo slittamento dei giorni residui, compatibilmente con le primarie esigenze di servizio, preferibilmente nella immediatezza del rientro in servizio del personale.

4. Al personale incaricato a tempo indeterminato che si assenta per comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente nell'arco dei trenta mesi, che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, il Ministero corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio per i primi 6 mesi, al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi senza retribuzione.

5. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili, le assenze per ricovero ospedaliero o Day Hospital per le citate terapie, debitamente certificate, non sono computate nel periodo di conservazione dell'incarico, senza retribuzione, di cui al comma 4 del presente articolo.

6. Al personale incaricato, a tempo indeterminato, in caso di documentata assenza per donazione di organi, sangue e midollo osseo è riconosciuto un corrispondente permesso retribuito, con conseguente conservazione dell'intero trattamento economico.

7. Il personale sanitario non medico conserva l'incarico durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al decreto legislativo n. 151/2001 con diritto alle stesse indennità riconosciute dall'I.N.P.S. al personale con esso assicurate.

8. Il Ministero può disporre controlli sanitari, in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati, secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente.

9. Il personale incaricato conserva, altresì, l'incarico senza diritto a compenso e senza maturazione di anzianità di servizio, per assenze giustificate dovute a:

a) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni in un anno;

b) partecipazione ad esami, concorsi o a corsi di aggiornamento professionale, fino ad un massimo di quindici giorni all'anno;

c) matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni;

d) per giustificati e documentati motivi di studio o comprovata necessità, per gravi motivi personali, per partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, per la durata massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio, sempre che esista la possibilità di assicurarne idonea sostituzione.

10. Per le assenze di cui al presente articolo, salvo i casi di inderogabile urgenza, ed in ogni caso al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4, 5 e 9, lettera a), il personale incaricato deve inoltrare istanza all'ufficio USMAF-SASN competente almeno sette giorni prima dell'assenza, indicando la prevedibile durata ed il nominativo del sostituto.

11. L'ufficio USMAF-SASN, valutata la richiesta, adotta i provvedimenti di competenza relativi all'assenza e, ove necessario, alla sostituzione.

12. Al sostituto sono attribuiti gli stessi compensi previsti per il prolungamento di orario di cui all'articolo 6 del presente accordo.

13. Eventuali ritardi in entrata, nel limite massimo di 30 minuti rispetto all'orario di servizio, potranno essere recuperati nello stesso giorno e, comunque, entro il mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio, d'intesa con il responsabile dell'ambulatorio.

14. Al personale può essere concesso, previa autorizzazione del responsabile dell'ambulatorio e compatibilmente con le esigenze di servizio, il permesso di assentarsi per una durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero. Tali permessi personali potranno essere recuperati nello stesso giorno e, comunque, entro il mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio, d'intesa con il responsabile dell'ambulatorio.

15. Il limite massimo annuale di permessi per motivi personali non può essere complessivamente superiore al 20% delle ore di permesso annuale retribuito spettante a ciascun sanitario, rapportato al numero di ore di incarico, così come determinato dal comma 1 del presente articolo.

16. In alternativa al recupero entro il mese successivo dei ritardi e dei permessi personali, il sanitario ha la possibilità di usufruire di permessi annuali retribuiti nel limite del 20% delle ore spettanti, che andranno decurtate nella stessa misura dal monte orario annuale di permessi spettanti.

17. Il personale sanitario incaricato ha la possibilità di usufruire di permessi annuali retribuiti nel limite del 20% delle ore spettanti, in eccedenza rispetto al monte orario annuale di permessi retribuiti, per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base oraria, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, giustificabili con la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria erogante.

18. Sono retribuite le assenze del personale incaricato per festività, compreso il Santo Patrono, che comportano la chiusura dell'ambulatorio.

19. E' consentito alla lavoratrice madre, durante il primo anno di vita del bambino, di usufruire di due ore di riposo giornaliero retribuite. Il riposo è di una sola ora quando l'orario giornaliero è inferiore a sei ore. La lavoratrice madre ha la possibilità di usufruire di permessi retribuiti nel limite massimo di 156 ore annue o in proporzione alle ore di incarico settimanale, per assistere il proprio figlio fino al compimento del terzo anno di età, in caso di malattia del bambino. La lavoratrice può fruire di detti permessi anche su base oraria per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici del bambino, comprensive dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, giustificabili con la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria erogante.

20. La DGPRE, verificata la sussistenza di situazioni di disabilità grave, certificate da struttura pubblica, in base alla normativa vigente, riconosce la possibilità di usufruire di permessi mensili retribuiti, nel limite del 20% delle ore settimanali di incarico, in eccedenza rispetto al monte orario annuale di permessi retribuiti spettanti, per assistere il coniuge o un familiare entro il primo grado di parentela.

Art. 10

Sostituzioni

1. L'ufficio USMAF-SASN, per ogni ambulatorio ricadente nella sua sfera di competenza e per ciascuna categoria di personale rientrante tra il personale sanitario ambulatoriale non medico, istituisce un elenco di personale disponibile ad effettuare sostituzioni, da aggiornare periodicamente con nuovi inserimenti o cancellazioni.

2. La domanda di inserimento, compilata dal personale interessato conformemente all'Allegato n. 2 del presente A.C.N., deve essere consegnata a mano o inoltrata a mezzo posta raccomandata o PEC all'indirizzo dell'USMAF-SASN nel cui ambito territoriale ricade l'ambulatorio presso il quale è interessato ad effettuare sostituzioni.

3. Nella prima domanda di inserimento nell'elenco dei sostituti, l'interessato dovrà espressamente dichiarare il possesso del titolo di studio richiesto, l'iscrizione all'Ordine professionale (con decorrenza e numero), l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 3 del presente accordo.

4. Il sanitario inserito nell'elenco è tenuto a comunicare all'USMAF-SASN, pena cancellazione d'ufficio dallo stesso, qualsiasi variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato nella domanda di inserimento nell'elenco, così come è tenuto a chiedere la cancellazione dallo stesso in caso di indisponibilità definitiva o per un periodo superiore a 6 mesi ad effettuare sostituzioni.

5. Il sanitario che, per qualsiasi motivo, sia irreperibile o rifiuti la sostituzione proposta per tre volte nell'arco di un anno dalla domanda di inserimento viene cancellato d'ufficio dall'elenco e potrà presentare nuova domanda non prima di un anno dal rifiuto della terza sostituzione, fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione di consultarlo anche prima, in caso di comprovata urgenza e necessità alla nomina di un sostituto.

6. Per le sostituzioni di durata fino a dieci giorni, l'ufficio USMAF-SASN competente può assegnare l'incarico di supplenza al sanitario proposto dal titolare, riconosciuto idoneo dal suindicato ufficio, individuato tra i titolari di incarico presso lo stesso USMAF-SASN o in subordine tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Per le sostituzioni di durata superiore a 10 giorni o nei casi in cui, per giustificati motivi, il sanitario non abbia provveduto ad indicare il sostituto, l'ufficio USMAF-SASN conferisce l'incarico di supplenza ad un sanitario prioritariamente individuato tra i titolari di incarico presso uno degli ambulatori dello stesso USMAF-SASN, nel rispetto del massimale orario di cui all'articolo 6, comma 1, del presente accordo o, in subordine, tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, rispettando un criterio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi di supplenza.

8. L'ufficio USMAF-SASN competente, qualora non ritenga necessaria la sostituzione per far fronte alle esigenze di servizio, è tenuto a soprassedere all'assegnazione dell'incarico di supplenza. L'incarico di sostituzione allo stesso sanitario non può superare la durata di sei mesi nell'arco dell'anno.

9. La sostituzione di un'unità di personale sanitaria ambulatoriale non medica, appartenente ad una delle categorie professionali individuate e disciplinate dal presente accordo, può essere disposta dall'USMAF-SASN solo ricorrendo ad un sostituto appartenente alla stessa categoria professionale.

10. In caso di improvvisa assenza del personale sanitario da sostituire e di impossibilità, per motivi di tempo, a seguire le procedure di cui ai commi precedenti, il direttore USMAF-SASN o il responsabile sanitario del poliambulatorio che ravvisi l'urgenza e la necessità della sostituzione può nominare, in deroga alle procedure previste, un sostituto comunque disponibile, al fine di garantire l'assistenza sanitaria al personale navigante.

11. L'incarico di sostituzione non può avere durata superiore alla durata dell'assenza del titolare e cessa di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare. Il direttore USMAF-SASN o il responsabile sanitario del poliambulatorio, ai fini del contenimento della spesa e compatibilmente con le esigenze di servizio, può autorizzare la sostituzione anche per un numero giornaliero di ore inferiore a quello del titolare assente. In ogni caso, al personale individuato per l'incarico di supplenza devono essere preventivamente comunicati la durata della sostituzione, la consistenza numerica giornaliera delle ore e l'articolazione.

12. Nei confronti del personale sanitario supplente operano i motivi di incompatibilità di cui all'articolo 3 del presente accordo, tranne il caso in cui siano stati inutilmente esperiti tutti i tentativi di ricerca di un sostituto in situazione di compatibilità. In tale circostanza, il direttore dell'USMAF-SASN deve farne espressa menzione nel trasmettere all'Ufficio 10 della DGPRE i prospetti mensili delle sostituzioni da liquidare.

Art. 11

Formazione permanente

1. Il personale incaricato che, compatibilmente con le esigenze di servizio, partecipa ad iniziative formative per l'acquisizione dei crediti formativi annuali obbligatori, stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua ai sensi dell'art. 16-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è considerato in attività di servizio, senza ulteriori oneri a carico del Ministero.

2. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori il personale partecipante è considerato in permesso retribuito.

L'ufficio USMAF-SASN competente riconosce ai fini dell'aggiornamento obbligatorio, formazione permanente, nel limite massimo di 48 ore annue, di cui la metà organizzate dal Ministero della salute, in proporzione a un massimale orario di 36 ore settimanali di titolarità d'incarico, la partecipazione ai corsi, purchè accreditati e inerenti l'attività svolta, organizzati dagli Ordini professionali e dalle aziende A.S.L. ed ai seminari, ai congressi, ai convegni e ad altre manifestazioni consimili compresi nei programmi delle suindicate aziende, nonchè ai corsi organizzati da università, ospedali, istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione con concessione del relativo permesso retribuito senza ulteriori oneri a carico dello stesso.

3. La domanda per poter partecipare a detti corsi formativi deve essere presentata dal personale interessato almeno 10 giorni prima all'USMAF-SASN di appartenenza, al fine di consentire l'idonea sostituzione.

Art. 12

Tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro

1. La tutela della salute e dell'integrità fisica e psichica del personale sanitario non medico di cui al presente accordo è garantita dagli stessi organi, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per il personale dipendente.

Art. 13

Cessazione dall'incarico

1. La cessazione dell'incarico ha luogo:

a) per raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento vigente in materia di collocamento a riposo del personale dipendente;

b) per recesso dell'interessato (da comunicare con un preavviso di almeno 60 giorni);

c) per decesso;

d) per condanna passata in giudicato per reato punito con la reclusione;

e) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;

f) per permanente incapacità fisica totale sopravvenuta;

g) per incompatibilità accertata, di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente accordo;

h) per recidiva di infrazioni che hanno già determinato la sospensione del rapporto.

Art. 14

Tutela sindacale

1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale è riconosciuto ai sindacati, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 8, la fruizione di quattro ore annue retribuite per ogni iscritto. Il numero degli iscritti viene rilevato alla fine di ciascun anno sulla base delle deleghe rilasciate dagli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le convocazioni disposte dal Ministero non decurtano il monte-ore di cui al primo comma.

3. I permessi sindacali devono essere richiesti con almeno 2 giorni di preavviso dalle Organizzazioni sindacali.

4. Il personale ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'ufficio USMAF-SASN competente per 4 ore annue pro capite senza decurtazione del compenso e per 6 ore annue pro capite non retribuite, garantendo l'erogazione delle prestazioni medico-legali di cui al successivo comma 7.

5. E' garantita per ciascuna Organizzazione sindacale la diffusione delle comunicazioni sindacali.

6. E' garantito il diritto di sciopero del personale. Esso è esercitato previa comunicazione da parte delle organizzazioni sindacali con un preavviso di almeno quindici giorni.

7. L'USMAF-SASN competente, ricevuta la comunicazione di sciopero, istituisce un presidio per l'erogazione delle seguenti prestazioni medico-legali, fornendo idonea e ampia informazione all'utenza: a) visite per infortunio o malattia al personale navigante imbarcato; b) visite periodiche di idoneità alla navigazione a marittimi forniti di pronto imbarco; c) visite preventive ai marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco; d) visite periodiche di idoneità alla navigazione aerea.

8. Ai fini del rinnovo della contrattazione a livello centrale sono considerate maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive al 31 dicembre dell'anno precedente.

9. La rappresentatività viene rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente e comunicata dall'Ufficio 10 alle OO.SS. di appartenenza che, entro 30 giorni dalla comunicazione, hanno la possibilità di contestare il dato fornito, fornendo quelli in loro possesso.

10. Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute nel rispetto delle vigenti norme, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dall'Ufficio 10 della DGPRE e sono versate mensilmente alle rispettive organizzazioni sindacali con le modalità e nella misura da queste indicate.

Art. 15

Commissione paritetica

1. Presso la sede centrale del Ministero è istituita con provvedimento del Direttore generale della DGPRE una Commissione paritetica che svolge i compiti ad essa demandati dal presente accordo e che può formulare proposte per il miglioramento del servizio anche ai fini organizzativi.

2. La Commissione è costituita dai rappresentanti del personale di cui al presente accordo designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie e da un numero paritetico di funzionari del Ministero della salute, ivi compreso il Direttore generale della DGPRE. Ciascuna organizzazione sindacale firmataria può designare un solo rappresentante in seno alla commissione.

3. Per ogni membro effettivo è previsto un membro supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e che gli subentra in caso di decadenza. La cessazione dell'incarico comporta la decadenza da componente della commissione.

4. La Commissione è presieduta dal Direttore generale della DGPRE o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della salute.

5. La Commissione delibera a maggioranza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. In caso di parità prevale il voto del presidente. La Commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre sindacati firmatari del presente accordo.

Art. 16

Trattamento economico

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, agli infermieri (ex infermieri professionali), ai tecnici sanitari di radiologia medica, ai tecnici di laboratorio ed ai tecnici dell'area di riabilitazione, è corrisposto mensilmente un compenso orario forfetario omnicomprensivo nella misura lorda pari alla quota oraria attualmente prevista per il lavoro straordinario diurno festivo effettuato dal corrispondente personale di cui al CCNL del comparto «sanità» del S.S.N., sottoscritto presso l'ARAN il 21 maggio 2018.

2. Il compenso è determinato con le modalità, per quanto applicabili, di cui all'articolo 31, commi 7 e 8, del CCNL del comparto «sanità» sottoscritto il 21 maggio 2018, tenuto conto degli stipendi tabellari attribuiti al personale dipendente di tale comparto inquadrato nella categoria D1.

3. Per il personale di cui al comma 1, il compenso orario così determinato è pari ad € 16,66 dal 1° gennaio 2016, ad € 16,81 dal 1° gennaio 2017, ad € 17,22 dal 1° aprile 2018, ad € 17,35 dal 1° maggio 2018.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2016, agli infermieri generici è corrisposto mensilmente un compenso orario forfetario omnicomprensivo nella misura lorda pari alla quota oraria prevista per il lavoro straordinario diurno festivo effettuato dal corrispondente personale di cui al CCNL del comparto «sanità» del S.S.N., sottoscritto presso l'ARAN il 21 maggio 2018.

5. Il compenso è determinato con le modalità, per quanto applicabili, di cui all'articolo 31, commi 7 e 8, del CCNL del comparto «sanità» sottoscritto il 21 maggio 2018, tenuto conto degli stipendi tabellari attribuiti al personale dipendente di tale comparto inquadrato nella categoria BS1.

6. Il compenso orario degli infermieri generici così determinato è pari ad € 14,25 dal 1° gennaio 2016, ad € 14,37 dal 1° gennaio 2017, ad € 14,71 dal 1° aprile 2018, ad € 14,82 dal 1° maggio 2018.

7. Dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2018 viene riconosciuta un'ulteriore maggiorazione del trattamento orario parametrata, sotto un profilo puramente quantitativo, all'indennità di vacanza contrattuale di cui alla tabella C del CCNL del comparto Sanità pubblica 2016-2018.

8. Le differenze economiche derivanti dall'applicazione dei nuovi compensi orari come sopra determinati saranno liquidate entro 4 mesi dalla pubblicazione del presente accordo nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 17

Trattamento tributario e previdenziale

1. Gli emolumenti corrisposti al personale incaricato sono assoggettati, ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 342 e del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 e successive modificazioni ed integrazioni, allo stesso regime tributario previsto per i redditi di lavoro dipendente, per quanto applicabile.

2. Il personale è assicurato alle gestioni previdenziali IVS e DS dell'INPS.

Art. 18

Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

1. Il Ministero della salute assicura il personale sanitario non medico, titolare di incarico e sostituto, contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo.

2. Il contratto è stipulato senza franchigia per i seguenti massimali:

a) per responsabilità civile verso i terzi: € 774.687,00 massimale per sinistro; € 516.457,00 massimale per singola persona danneggiata; € 258.228,00 massimale per danni a cose o animali;

b) per gli infortuni: € 774.687,00 per morte o invalidità permanente; € 78,00 giornaliere per un massimo di trecento giorni per invalidità temporanea.

3. Il personale incaricato, che a causa dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo è esposto a radiazioni ionizzanti, è assicurato obbligatoriamente presso l'I.N.A.I.L.

Art. 19

Oneri di spesa

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono valutati per gli anni 2016-2018 in € 153.978,32 oltre ad € 51.690,52 per contributi previdenziali e IRAP, per un onere complessivo di €

205.668,84.

Letto, condiviso e approvato

Roma, 30 aprile 2020

Per le Organizzazioni Sindacali:

FP CGIL - Firmato

CISL FP - Firmato

UIL PA - Firmato

USB PI - Firmato

Per l'Amministrazione:

Dott. Claudio D'Amario - Firmato

Dott.ssa Cinzia Damonte - Firmato