
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 28 ottobre 2021, n. 439
- Allegato al Comunicato Ministero della Transizione Ecologica pubblicato nella G.U.R.I. 13 novembre 2021, n. 271
Approvazione della disciplina del Sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica e definizione del valore obiettivo dell'indicatore di adeguatezza del sistema.
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
VISTA la legge 27 ottobre 2003, n. 290, che prevede tra l'altro che Governo adotti un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica;
VISTO il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, recante disposizioni in materia di remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica (di seguito: mercato della capacità);
VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità di regolazione energia, reti ed ambiente, di qui in poi Autorità) 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11, recante criteri e condizioni per la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 giugno 2014, con il quale è stato approvato, sentita l'Autorità, lo schema di proposta di disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica proposto da Terna S.p.A. (di qui in poi Terna);
VISTA la deliberazione 10 marzo 2015, 95/2015/l/eel, con cui l'Autorità ha ritenuto di proporre al Ministro dello sviluppo economico di anticipare gli effetti procompetitivi e di garanzia per la sicurezza del sistema previsti dalla Fase di piena attuazione, anticipandone l'entrata in funzione mediante la definizione di una Fase di prima attuazione;
VISTO l'atto del Ministro dello sviluppo economico 25 ottobre 2016 con cui sono stati definiti gli indirizzi per la revisione della disciplina del mercato della capacità con l'obiettivo di rendere operativo il nuovo mercato attraverso una fase di prima attuazione, prevedendo la partecipazione al meccanismo delle unità di consumo, della generazione da fonti rinnovabili e delle risorse di capacità localizzate all'estero in grado di contribuire all'obiettivo di adeguatezza, nonché la selezione prioritaria della capacità dotata dei requisiti di flessibilità necessari al sistema;
VISTO l'articolo 8, comma 1-ter, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con cui viene sancito il vincolo di destinazione e la non assoggettabilità ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori, delle garanzie a copertura delle obbligazioni assunte, prestate dai soggetti partecipanti al mercato della capacità;
VISTA la decisione C(2018)617 del 7 febbraio 2018 con la quale la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, ha ritenuto compatibile con il mercato interno la disciplina del mercato della capacità notificata dal Ministero dello sviluppo economico in data 24 agosto 2017;
VISTO il Regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo n. 943/2019 del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica - rifusione (nel seguito Regolamento UE n. 943/2019) che stabilisce tra l'altro le condizioni per la compatibilità dei meccanismi di remunerazione della capacità con il mercato interno dell'energia elettrica ed, in particolare, l'articolo 22, paragrafo 4, che individua i limiti all'emissione di CO2 che i beneficiari dei meccanismi di remunerazione della capacità sono tenuti a rispettare;
VISTO l'articolo 25 del Regolamento UE n. 943/2019 che ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri che applicano meccanismi di capacità di stabilire un parametro di affidabilità concernente il desiderato livello di sicurezza dell'approvvigionamento dello Stato membro, determinato sulla base della metodologia di cui all'articolo 23, paragrafo 6 del medesimo Regolamento ed espresso come "energia prevista non fornita" e "previsione di perdita di carico";
VISTA la decisione C(2019)4509 del 14 giugno 2019 con la quale la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, ha ritenuto compatibile con il mercato interno la modifica della disciplina del mercato della capacità, notificata dal Ministero dello sviluppo economico in data 21 marzo 2019, volta ad applicare, sin dal suo avvio, i limiti emissivi previsti dal Regolamento UE;
VISTO il Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) approvato ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2018/1999 che ha individuato il mercato della capacità quale uno degli strumenti per accompagnare la transizione ecologica e in particolare la decarbonizzazione del parco di generazione entro il 2025, garantendo nel contempo l'adeguatezza del sistema e promuovendo investimenti nel lungo periodo coerenti con il suddetto processo di decarbonizzazione;
VISTO l'atto del Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2019 con il quale è stato richiesto all'Autorità il parere di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 379/2003 e sono stati formulati specifici indirizzi volti al conseguimento degli obiettivi previsti dal PNIEC e alla massimizzazione della pressione competitiva nelle aste del mercato della capacità, prevedendo in particolare la possibilità di partecipare alle predette aste della capacità nuova non ancora in possesso dei titoli autorizzativi necessari per la realizzazione e l'esercizio della stessa, in relazione ai quali sia stato avviato il relativo procedimento per il loro ottenimento, sulla base di modalità che riducano il rischio di azzardo morale e di selezione avversa in fase d'asta;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 giugno 2019 con il quale è stata approvata, sentita l'Autorità, la proposta di disciplina del mercato della capacità di prima e piena attuazione, tenuto conto della decisione della Commissione europea del 14 giugno 2019 e del Regolamento UE 943/2019;
VISTO il piano di attuazione, contenente le misure volte a rendere più efficienti e concorrenziali i mercati dell'energia elettrica in funzione dell'obiettivo di adeguatezza del sistema, elaborato a norma dell'articolo 20 del Regolamento (UE) 943/2019 sul quale la Commissione si è espressa con il parere positivo del 22 ottobre 2020;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2 ai sensi del quale le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia energetica sono trasferite al Ministero della transizione ecologica;
CONSIDERATO che Terna, nell'ambito delle valutazioni sull'adeguatezza del sistema elettrico nazionale, ha evidenziato il permanere di rischi di inadeguatezza, tenuto conto degli effetti del processo di decarbonizzazione del parco di generazione previsto dal PNIEC entro l'anno 2025;
VISTO l'atto di indirizzo del Ministro della transizione ecologica del 30 giugno 2021 con il quale, in vista dello svolgimento delle prossime aste per l'approvvigionamento di capacità per gli anni 2024 e 2025 per completare il processo di sostituzione della capacità di generazione a carbone nei termini previsti in condizioni di sicurezza, è stato richiesto a Terna un aggiornamento della disciplina del mercato della capacità che rifletta meglio il chiaro indirizzo politico verso un maggiore contributo da parte della generazione da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo e si è altresì subordinata l'effettuazione di ulteriori procedure di asta ad un attento esame basato sull'evoluzione del sistema elettrico e sulle eventuali necessità:
RITENUTO di stabilire che la celebrazione delle aste per l'approvvigionamento della capacità per l'anno 2025 avvenga all'esito della valutazione delle condizioni di adeguatezza del sistema elettrico a seguito dell'approvvigionamento di capacità per l'anno 2024;
VISTA la proposta di disciplina aggiornata del mercato della capacità che Terna ha presentato, a valle della consultazione pubblica, ai sensi dell'articolo 3 della disciplina medesima, al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità in data 5 agosto 2021;
VISTA la deliberazione 7 settembre 2021, 370/2021/R/EEL con la quale l'Autorità, tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica, ha formulato la "Proposta al Ministro della transizione ecologica in merito allo standard di adeguatezza del sistema elettrico italiano e determinazione del valore dell'energia non fornita, ai sensi dell'articolo 25 Regolamento UE n. 943/2019";
VISTO lo studio, allegato alla delibera dell'Autorità 370/2021/R/EEL, sui valori dello standard di adeguatezza, predisposto da Terna, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 507/2020/R/eel, conformemente alla metodologia sviluppata da ENTSO-E (Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica) e approvata da ACER (Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori dell'energia), ai sensi del Regolamento UE n. 943/2019;
VISTA la deliberazione del 14 settembre 2021, 378/2021/R/EEL con la quale l'Autorità ha verificato positivamente le modifiche alla disciplina proposte da Terna, ad eccezione di quella secondo cui l'autorizzazione integrata ambientale (di seguito: AIA) non è ricompresa tra le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio necessarie affinché la capacità produttiva nuova possa essere offerta, quale capacità nuova autorizzata in quanto ritenuta non conforme ai criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11;
VISTA la proposta di disciplina del mercato della capacità, che tiene conto delle osservazioni formulate dall'Autorità con la delibera 378/2021/R/EEL, trasmessa da Terna al Ministro della transizione ecologica in data 7 ottobre 2021;
RITENUTO che le modifiche alla disciplina presentate da Terna rispondono alle finalità del mercato della capacità, in funzione degli obiettivi previsti dal PNIEC, nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dalle decisioni della Commissione europea del 2018 e del 2019 ed in linea con gli indirizzi ministeriali, contenuti nella comunicazione del 30 giugno 2021;
RITENUTO di accogliere la proposta di modifica che esclude l'AIA tra i titoli autorizzativi abilitativi necessari per la partecipazione alle aste della capacità nuova autorizzata, in quanto tale previsione amplia la partecipazione di tutte le risorse utili a contribuire all'obiettivo di adeguatezza, accrescendo la pressione competitiva nelle medesime aste; salvaguarda le condizioni di affidabilità dei programmi di investimento, atteso che i rischi di azzardo morale e di selezione avversa nello svolgimento delle aste sono analoghi a quelli connessi alla partecipazione della capacità esistente titolare di un'AIA in fase di rinnovo tra il periodo di celebrazione dell'asta ed il periodo di consegna della capacità;
RITENUTO necessario, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25 del Regolamento UE n. 943/2019, individuare l'indicatore che esprime il livello di adeguatezza del sistema elettrico nazionale in termini di LOLE (loss of load expectation) ossia di probabilità di disconnessione del carico in ore/anno, sulla base della Proposta dell'Autorità di cui alla deliberazione 7 settembre 2021, 370/2021/R/EEL e dello studio allegato alla stessa;
RITENUTO necessario, ai fini della definizione del fabbisogno di capacità da parte di Terna e sulla base delle analisi da Terna medesima prodotte, indicare l'ulteriore livello di adeguatezza del sistema, inferiore al valore obiettivo, che rappresenta il livello minimo al di sotto del quale il sistema elettrico può considerarsi significativamente inadeguato;
Decreta:
Approvazione della disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica
1. E' approvata la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, trasmessa da Terna con la nota del 7 ottobre 2021 ed allegata al presente decreto.
Indicatore di adeguatezza
1. Sulla base della proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di cui alla deliberazione 7 settembre 2021, 370/2021/R/EEL, il valore obiettivo dell'indicatore di adeguatezza del sistema elettrico nazionale, definito nel rispetto delle condizioni e delle metodologie previste dal Regolamento UE n. 943/2019 ed espresso in termini di numero di ore di inadeguatezza per anno, è stabilito nella misura di è pari a 3 ore/anno.
2. Ai fini della definizione del fabbisogno di capacità, il valore del livello di adeguatezza al di sotto del quale il sistema elettrico nazionale risulta significativamente inadeguato è pari a 6 ore/anno.
Disposizioni finali
1. Al fine di assicurare le condizioni di adeguatezza del sistema elettrico, Terna avvia, entro il 2021, le procedure per lo svolgimento delle aste per l'approvvigionamento di capacità per l'anno 2024, all'esito delle quali sono valutate le condizioni per l'eventuale ulteriore ricorso al sistema di remunerazione della capacità.
2. Qualora per tre anni consecutivi le valutazioni di adeguatezza della capacità nel lungo termine effettuata da Terna, non individuino, in coerenza con le valutazioni europee di adeguatezza, un motivo di preoccupazione concernente l'adeguatezza del sistema elettrico nazionale, si applicano le procedure di cui all'articolo 21, paragrafo 7, del Regolamento UE n. 943/2019 per la cessazione del sistema di remunerazione della capacità.
3. Il presente decreto è trasmesso all'Autorità ed a Terna per i seguiti di competenza.
4. Gli obblighi di pubblicità legale sono assolti mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, www.mite.gov.it.
5. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma,
ROBERTO CINGOLANI