Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DEL TURISMO

DECRETO 10 settembre 2021, n. 160

G.U.R.I. 15 novembre 2021, n. 272

Regolamento recante disposizioni applicative concernenti il Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

IL MINISTRO DEL TURISMO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA' SOSTENIBILI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'articolo 88-bis, commi 12-bis e 12-ter;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni già esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2) che modifica l'articolo 18 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-bis;

Visti gli articoli 6, 7 e 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che hanno trasferito al Ministero del turismo le competenze in materia di turismo già facenti capo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021, n. 102, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Considerato che le risorse stanziate per l'anno 2020, pari a 5 milioni di euro, non risultano disponibili, in quanto non tempestivamente impegnate entro il 31 dicembre 2020, termine di chiusura dell'esercizio finanziario;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'articolo 88-bis, comma 12-ter, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, alla definizione dei criteri, delle modalità di attuazione e della misura dell'indennizzo, per la restante somma del fondo pari a 1 milione di euro, stanziata per l'annualità 2021;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 992/2021, assunto all'esito dell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato dell'11 maggio 2021;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 luglio 2021;

Vista la comunicazione del 3 agosto 2021, prot. n. 1408, eseguita ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla quale è seguito il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 agosto 2021;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al Fondo istituito dall'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, nonchè la misura per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del medesimo articolo 88-bis, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore.

Art. 2

Presentazione delle domande

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo pubblica sul sito istituzionale del Ministero del turismo (https://www.ministeroturismo.gov.it/) un apposito avviso contenente le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dell'indennizzo, senza prevedere oneri o aggravi ulteriori rispetto a quanto stabilito nel presente regolamento.

2. Per i voucher emessi ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, che non sono stati utilizzati entro la scadenza di validità e non sono stati rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore, i consumatori presentano la domanda di indennizzo esclusivamente in via telematica.

3. Sono prese in considerazione e valutate esclusivamente le domande pervenute entro le ore 12,00 del 31 dicembre 2021.

4. Nella domanda i consumatori di cui al comma 2 indicano l'atto con cui è dichiarato il fallimento o è altrimenti accertato lo stato di insolvenza e autocertificano, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la propria data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il numero del codice fiscale ed, eventualmente, della partita IVA, il fatto di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. I consumatori autocertificano, inoltre, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il mancato utilizzo o il mancato rimborso del voucher.

5. I consumatori allegano alla domanda:

a) i voucher scaduti emessi in loro favore ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, da operatori turistici o vettori;

b) la richiesta di rimborso inoltrata agli operatori turistici o ai vettori decorsi diciotto mesi dall'emissione oppure decorsi dodici mesi dall'emissione per i voucher relativi ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre.

Art. 3

Misura ed erogazione dell'indennizzo

1. La Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo cura l'istruttoria di tutte le domande pervenute entro il termine di cui all'articolo 2, comma 3.

2. L'indennizzo è erogato in misura pari al valore monetario del voucher, con provvedimento della Direzione generale di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, ai consumatori aventi titolo sono erogati gli indennizzi in misura ridotta, mediante riparto proporzionale al totale degli indennizzi riconosciuti.

Art. 4

Verifiche e controlli

1. Nel caso in cui le indicazioni e le autocertificazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, non risultino veritiere, la Direzione generale di cui all'articolo 2, comma 1, dispone la revoca dell'indennizzo, con recupero delle somme versate, maggiorate degli interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

2. La medesima Direzione generale effettua controlli sulla veridicità delle suddette attestazioni, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020, sono allocate sul pertinente capitolo di bilancio 4202, pg. 1, per l'anno 2021, nell'ambito del centro di responsabilità 4 «Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo» dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 settembre 2021

Il Ministro del turismo

GARAVAGLIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze

FRANCO

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

GIOVANNINI

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 936