
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1485 DELLA COMMISSIONE, 15 settembre 2021
G.U.U.E. 16 settembre 2021, n. L 328
Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2021) 6765] (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.
4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2021/1454 della Commissione (4) a seguito della comparsa nei Paesi Bassi di un nuovo focolaio di HPAI nel pollame o in volatili in cattività, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/1454, il Belgio ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella provincia delle Fiandre occidentali di tale Stato membro.
7) Anche il Lussemburgo ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nel cantone di Grevenmacher di tale Stato membro.
8) Anche la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella regione delle Ardenne di tale Stato membro.
9) Tali focolai in Belgio, Francia e Lussemburgo sono localizzati al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 e le autorità competenti di detti Stati membri hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tali focolai.
10) Inoltre il focolaio confermato in Belgio è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con la Francia. Di conseguenza le autorità competenti di questi due Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione della necessaria zona di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio della Francia.
11) Inoltre il focolaio confermato in Lussemburgo è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con la Germania. Di conseguenza le autorità competenti di questi due Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione della necessaria zona di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio della Germania.
12) La Commissione ha esaminato, in collaborazione con Belgio, Germania, Francia e Lussemburgo, le misure di controllo della malattia adottate da tali Stati membri e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti del Belgio, della Francia e del Lussemburgo e della zona di sorveglianza istituita dall'autorità competente della Germania si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza dei recenti focolai di HPAI.
13) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con il Belgio, la Francia e il Lussemburgo, le zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
14) E' inoltre parimenti necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Germania, la zona di sorveglianza istituita da tale Stato membro in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
15) E' pertanto opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 le zone di protezione e sorveglianza relative al Belgio, alla Francia e al Lussemburgo e la zona di sorveglianza relativa alla Germania.
16) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tener conto delle zone di protezione e sorveglianza debitamente istituite dal Belgio, dalla Francia e dal Lussemburgo e della zona di sorveglianza debitamente istituita dalla Germania in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché della durata delle restrizioni in esse applicabili.
17) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 si applica inoltre fino al 30 settembre 2021. La durata delle restrizioni applicabili nelle zone soggette a restrizioni istituite da Belgio, Germania, Francia e Lussemburgo a norma del regolamento delegato (UE) 2020/687 va però al di là del 30 settembre 2021.
18) Considerato altresì che i virus dell'HPAI continuano a essere rilevati negli uccelli selvatici nell'Unione e che gli uccelli selvatici migratori rischiano di diffondere la malattia durante la stagione migratoria autunnale, vi è un rischio crescente di ulteriori focolai nel pollame e nei volatili in cattività.
19) E' pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 fino al 30 settembre 2022 per coprire il prossimo ciclo migratorio annuale degli uccelli selvatici migratori. Tale proroga tiene conto anche degli attuali sviluppi della situazione epidemiologica relativa all'HPAI nell'Unione e dei relativi rischi per la sanità animale derivanti da possibili ulteriori focolai di tale malattia.
20) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
21) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.
22) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 84 del 31.3.2016.
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020).
Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021).
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1454 della Commissione, del 6 settembre 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 316 del 7.9.2021).
La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è così modificata:
1) all'articolo 4, la data «30 settembre 2021» è sostituita dalla data «30 settembre 2022»;
2) l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.