
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1527 DELLA COMMISSIONE, 31 maggio 2021
G.U.U.E. 17 settembre 2021, n. L 329
Regolamento che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 7 ottobre 2021
Applicabile dal: 7 ottobre 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 55, paragrafo 6, terzo comma,
considerando quanto segue:
1) L'articolo 55, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/59/UE impone agli Stati membri di assicurare che, se un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di tale direttiva determina che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere, nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, la clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE («la clausola contrattuale»), tale ente o entità notifichi all'autorità di risoluzione la propria determinazione.
2) Le condizioni in cui sarebbe giuridicamente o altrimenti impraticabile per un ente o un'entità includere la clausola contrattuale in determinate categorie di passività dovrebbero essere definite in modo da consentire un adeguato livello di convergenza, consentendo nel contempo alle autorità di risoluzione di tenere conto delle differenze nei mercati pertinenti.
3) Gli enti o le entità non dovrebbero essere tenuti a includere, nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, la clausola contrattuale qualora tale inclusione sia illegale nel paese terzo in questione. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se la legislazione o istruzioni impartite dalle autorità del paese terzo non consentono clausole di questo tipo. Dovrebbe inoltre essere considerato impraticabile per un ente o un'entità includere la clausola contrattuale in un accordo o in uno strumento qualora tale ente o entità si trovi nell'impossibilità di modificare tali disposizioni contrattuali. Ciò avviene spesso quando gli accordi o gli strumenti sono conclusi conformemente a termini o protocolli internazionali standardizzati che stabiliscono clausole e condizioni uniformi per determinati tipi di accordi o strumenti. I prodotti nell'ambito del finanziamento al commercio, quali garanzie, controgaranzie, lettere di credito o altri strumenti utilizzati nel contesto del sostegno o del finanziamento delle operazioni commerciali, sono generalmente emessi nel rispetto di termini standard riconosciuti a livello internazionale o di norme stabilite da un'organizzazione settoriale riconosciuta a livello internazionale, o sviluppati sulla base di prassi bilaterali standard. L'impraticabilità potrebbe sorgere anche nel caso in cui l'ente o l'entità concluda contratti di fornitura di servizi finanziari con organismi non dell'Unione, compresi fornitori di servizi finanziari, sedi di negoziazione, infrastrutture dei mercati finanziari o depositari, che si avvalgono di termini standard che non possono essere negoziati dall'ente o dall'entità.
4) In ogni caso l'indisponibilità della controparte a includere le clausole contrattuali o l'aumento del prezzo dello strumento o dell'accordo non dovrebbe considerarsi di per sé condizione che rende impraticabile l'inclusione della clausola contrattuale.
5) A norma dell'articolo 55, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE, anche in assenza di condizioni che rendano impraticabile l'inclusione, l'autorità di risoluzione può decidere di non richiedere all'ente o all'entità in questione di includere la clausola contrattuale qualora ritenga che tale inclusione non sia necessaria per assicurare la possibilità di risoluzione dell'ente o dell'entità. Le conclusioni dell'analisi dell'impatto sulla possibilità di risoluzione ai fini dell'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE dovrebbero essere coerenti con quelle della valutazione della possibilità di risoluzione di cui al titolo II, capo II, di tale direttiva. Tuttavia, ai fini della valutazione dell'impatto sulla possibilità di risoluzione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE, accordi o strumenti che creano passività con scadenze lunghe o valori nominali elevati dovrebbero essere considerati necessari per assicurare la possibilità di risoluzione. E' pertanto opportuno non derogare all'inclusione di tali clausole contrattuali quando tale inclusione non soddisfa le condizioni per essere impraticabile. Per quanto riguarda altri accordi o strumenti che creano passività, nel valutare il loro impatto sulla possibilità di risoluzione le autorità di risoluzione dovrebbero tenere debitamente conto di una serie di elementi pertinenti, ma dovrebbero avere la possibilità, a seconda delle circostanze specifiche, di valutare eventuali elementi aggiuntivi che ritengano necessari.
6) Dopo il ricevimento di una notifica completa di impraticabilità, l'autorità di risoluzione dovrebbe disporre di un lasso di tempo ragionevole per valutarla. Le notifiche possono variare in termini di complessità. E' pertanto opportuno che, per quanto riguarda le notifiche complesse, l'autorità di risoluzione abbia la possibilità di prorogare, per un periodo di tempo predeterminato, il termine per richiedere l'inclusione della clausola contrattuale. Tale proroga dovrebbe essere debitamente notificata all'ente o all'entità in questione. Tenuto conto della natura inedita della notifica e della sua valutazione, le autorità di risoluzione dovrebbero avere la possibilità di prorogare il termine per la valutazione delle notifiche complesse di sei mesi nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Dopo il primo anno le autorità di risoluzione dovrebbero avere la possibilità di prorogare di tre mesi il termine per la valutazione delle notifiche complesse.
7) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
8) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 173 del 12.6.2014.
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Condizioni che renderebbero impraticabile l'inclusione della clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE in determinate categorie di passività
1. Le condizioni in cui sarebbe giuridicamente o altrimenti impraticabile per un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE includere, nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, la clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, di tale direttiva, sono le seguenti:
a) l'inclusione della clausola contrattuale costituirebbe una violazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo che disciplinano la passività;
b) l'inclusione della clausola contrattuale sarebbe contraria a un'istruzione esplicita e vincolante impartita da un'autorità di un paese terzo;
c) la passività deriva da strumenti o accordi conclusi conformemente a termini o protocolli internazionali standardizzati che l'ente o l'entità non ha la possibilità di modificare;
d) la passività è disciplinata da clausole contrattuali che l'ente o l'entità deve accettare per poter partecipare o utilizzare i servizi di un organismo non dell'Unione e che l'ente o l'entità non ha la possibilità di modificare;
e) la passività è dovuta a un creditore, sia esso fornitore o impresa commerciale, e riguarda la fornitura di beni o servizi che, pur non essendo essenziali, sono utilizzati per il funzionamento operativo quotidiano dell'ente o dell'entità e l'ente o l'entità non ha la possibilità di modificare i termini dell'accordo.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere c), d) ed e), si ritiene che un ente o un'entità non abbia la possibilità di modificare lo strumento, l'accordo o le clausole contrattuali se lo strumento, l'accordo o le clausole contrattuali possono essere conclusi solo alle condizioni stabilite dalla controparte o dalle controparti o dai termini o protocolli standard applicabili.
Condizioni per la richiesta, da parte dell'autorità di risoluzione, di includere la clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE in determinate categorie di passività
1. L'autorità di risoluzione richiede l'inclusione, nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, della clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE qualora sia giunta alla conclusione, sulla base della notifica dell'ente o dell'entità, che nessuna delle condizioni di impraticabilità notificate e di cui all'articolo 1 del presente regolamento è soddisfatta e purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) l'importo nominale della passività creata dall'accordo o dallo strumento pertinente è pari o superiore a 20 milioni di EUR;
b) la durata residua dell'accordo o dello strumento è pari o superiore a sei mesi.
2. Ove necessario per assicurare la possibilità di risoluzione, l'autorità di risoluzione può richiedere l'inclusione, nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, della clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE qualora sia giunta alla conclusione, sulla base della notifica dell'ente o dell'entità, che nessuna delle condizioni di impraticabilità notificate e di cui all'articolo 1 del presente regolamento è soddisfatta e purché nessuna delle condizioni elencate al paragrafo 1, lettere a) e b), sia soddisfatta.
Nel valutare se l'inclusione della clausola contrattuale sia necessaria per assicurare la possibilità di risoluzione a norma del primo comma, l'autorità di risoluzione tiene conto in particolare di almeno uno dei seguenti elementi:
a) l'importo e il tipo di accordo o strumento;
b) la possibilità di applicare strumenti di risoluzione;
c) la credibilità dell'uso degli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni su creditori, controparti, clientela e dipendenti e delle eventuali azioni delle autorità di paesi terzi;
d) il rango della passività nella procedura ordinaria di insolvenza a norma del diritto nazionale;
e) la scadenza della passività e la natura rotativa del contratto.
Termine ragionevole per la richiesta, da parte dell'autorità di risoluzione, di includere una clausola contrattuale
1. Il termine ragionevole di cui all'articolo 55, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE è tre mesi a decorrere dal giorno in cui l'autorità di risoluzione riceve la notifica di cui all'articolo 55, paragrafo 2, primo comma, di tale direttiva.
2. Se la notifica di cui all'articolo 55, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/59/UE è incompleta, l'autorità di risoluzione indica all'ente o all'entità notificante le informazioni mancanti. Il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo decorre dalla trasmissione di tutte le informazioni mancanti.
3. Fino al 6 ottobre 2022, se la notifica è complessa, l'autorità di risoluzione può prorogare di sei mesi il termine di cui al paragrafo 1.
A partire dal 7 ottobre 2022, se la notifica è complessa, l'autorità di risoluzione può prorogare di tre mesi il termine di cui al paragrafo 1.
4. L'autorità di risoluzione informa l'ente o l'entità notificante della proroga e delle relative motivazioni.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN