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RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/1534 DELLA COMMISSIONE, 16 settembre 2021

G.U.U.E. 20 settembre 2021, n. L 331

Raccomandazione relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

1) Come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, l'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Ciò include il rispetto della libertà e del pluralismo dei media e del diritto alla libertà di espressione e richiede un impegno costante per proteggere i media liberi, pluralisti e indipendenti, che sono una componente fondamentale dei sistemi democratici e dello Stato di diritto.

2) L'obbligo dell'UE e dei suoi Stati membri di rispettare la libertà e il pluralismo dei media si basa anche sull'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: la «Carta»). Il diritto alla libertà di espressione, sancito dal medesimo articolo, comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera (1). Considerati nel loro insieme, questi principi e diritti implicano che i cittadini debbano poter accedere a una pluralità di fonti di informazione e di opinioni che consentano loro di formarsi una propria opinione, effettuare il controllo sui rispettivi governi e ottenere le informazioni necessarie per esercitare liberamente il loro diritto di voto. Gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire un contesto favorevole per i media e i giornalisti mediante l'adozione di misure giuridiche, amministrative e pratiche (2).

3) L'UE è generalmente considerata uno dei contesti più sicuri per i giornalisti e gli altri professionisti dei media (3). Tuttavia il numero crescente di minacce e attacchi fisici, legali e online nei confronti di giornalisti e altri professionisti dei media negli ultimi anni, documentati, tra l'altro, nelle relazioni della Commissione sullo Stato di diritto 2020 e 2021 (4), rappresenta una tendenza preoccupante (5). Negli Stati membri dell'UE il numero di segnalazioni relative ad attacchi, aggressioni e molestie nei confronti di giornalisti e altri professionisti dei media ha continuato ad aumentare (6). L'attacco terroristico contro il settimanale Charlie Hebdo, in cui sono state uccise 12 persone nel 2015 in Francia, l'omicidio dei giornalisti investigativi Daphne Caruana Galizia nel 2017 a Malta, Ján Kuciak e la sua fidanzata Martina Kušnírová nel 2018 in Slovacchia, sono stati un forte richiamo a migliorare la protezione dei giornalisti (7). La necessità di affrontare la questione della sicurezza dei giornalisti in tutta l'UE è stata ulteriormente evidenziata da casi recenti attualmente oggetto di indagine, quali gli omicidi del giornalista greco Giorgios Karaivaz e del giornalista olandese Peter R. de Vries nel 2021.

4) Nel suo piano d'azione per la democrazia europea (8) la Commissione ha presentato un'ambiziosa tabella di marcia per responsabilizzare i cittadini e costruire democrazie più resilienti in tutta l'UE, sottolineando l'importante ruolo svolto dal pluralismo dei media indipendenti al fine di consentire ai cittadini di assumere decisioni informate e contrastare la disinformazione. A tale scopo, il piano d'azione per la democrazia europea prevedeva una serie di risultati concreti finalizzati a sostenere e salvaguardare la libertà e il pluralismo dei media, tra cui in particolare la presente raccomandazione e l'imminente iniziativa della Commissione volta contrastare le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP).

5) La presente raccomandazione integra la direttiva sui servizi di media audiovisivi (9) e la proposta della Commissione relativa a una legge sui servizi digitali (10), che mirano a proteggere gli spettatori dei contenuti di media audiovisivi e tutti gli utenti dei servizi digitali in tutta l'UE. Essa integra inoltre il piano d'azione per i media e gli audiovisivi (11), che fornisce una tabella di marcia per la ripresa e la trasformazione del settore degli audiovisivi e dei media e la comunicazione relativa alla Bussola per il digitale (12), in cui si sottolinea che l'approccio dell'UE a una società digitale deve basarsi sul pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'UE, compresa la libertà di espressione. La raccomandazione si fonda sulle conclusioni delle relazioni annuali sullo Stato di diritto, che analizzano la situazione dello Stato di diritto nell'UE e negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la libertà e il pluralismo dei media. La presente raccomandazione formula raccomandazioni rivolte agli Stati membri per contrastare, tra l'altro, le minacce evidenziate nelle relazioni sullo Stato di diritto 2020 e 2021 della Commissione.

6) La presente raccomandazione è pienamente conforme alla strategia dell'UE sui diritti delle vittime per il periodo 2020-2025 (13) e alla strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025 (14), alle azioni della Commissione in materia di uguaglianza più in generale, in particolare nel quadro della strategia per l'uguaglianza LGBTIQ per il periodo 2020-2025 (15), del piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 (16), del piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione (17), del quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom 2020-2030 (18) e della strategia per i diritti delle persone con disabilità (19). La raccomandazione è inoltre pienamente in linea con i documenti strategici dell'azione esterna, tra cui il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 (20), gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani sulla libertà di espressione online e offline (21), nonché il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere III (22), contribuendo in tal modo alla coerenza interna ed esterna. La forza dell'azione esterna dell'UE nel settore dei diritti fondamentali si basa sul modo in cui l'UE promuove e rafforza le sue fondamenta democratiche all'interno dell'Unione.

7) La Commissione fornisce sostegno finanziario ai giornalisti e agli altri professionisti dei media attraverso i progetti realizzati nel settore della libertà e del pluralismo dei media nell'UE e nei paesi terzi. Ad esempio, dal 2014 la Commissione cofinanzia l'Osservatorio del pluralismo dei media, che analizza i rischi per la libertà e il pluralismo dei media in tutta Europa e riferisce sui meccanismi di tutela della libertà di espressione, della sicurezza dei giornalisti e delle loro condizioni di lavoro. La Commissione si impegna a continuare a sostenere tali progetti, in particolare nell'ambito del programma Europa creativa.

8) Il Parlamento europeo ha promosso attivamente il rafforzamento dell'azione dell'Unione a favore della protezione dei giornalisti. Nella sua relazione del 25 novembre 2020 (23) il Parlamento ha espresso la sua preoccupazione profonda e costante per lo stato della libertà dei media nell'UE, nel contesto dei casi riguardanti gli abusi e gli attacchi che continuano a essere perpetrati nei confronti di giornalisti e altri professionisti dei media. Sebbene nella sua risoluzione del 29 aprile 2021 (24) abbia osservato che la protezione dei giornalisti investigativi e degli informatori (25) è di interesse vitale per la società, il Parlamento ha anche sottolineato, nella sua risoluzione del 24 giugno 2021, la propria preoccupazione per le minacce fisiche, psicologiche ed economiche a danno di giornalisti e altri operatori dei media nell'Unione (26).

9) La raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2016 sulla tutela del giornalismo e la sicurezza di giornalisti e altri operatori dei media (27), che si basa sui requisiti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e sulla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, fissa norme esaurienti in questo settore. La raccomandazione comprende orientamenti di ampio respiro in materia di prevenzione, protezione, perseguimento di reati e promozione dell'informazione, dell'istruzione e delle azioni di sensibilizzazione. Tuttavia la strategia di attuazione adottata il 28 marzo 2018 dal comitato direttivo sui media e la società dell'informazione del Consiglio d'Europa ha evidenziato l'urgente necessità di compiere ulteriori progressi nell'applicazione della raccomandazione (28). La piattaforma del Consiglio d'Europa per la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti (29) continua a registrare un numero crescente di segnalazioni di attacchi o aggressioni nei confronti di giornalisti e altri professionisti dei media. Anche le norme contenute nella Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali (30) sono fondamentali per garantire che i giornalisti abbiano il massimo accesso alle informazioni pubbliche per consentire loro di svolgere il proprio lavoro. La presente raccomandazione mira a sostenere l'attuazione delle norme del Consiglio d'Europa, in particolare la raccomandazione del 2016 sulla tutela del giornalismo e la sicurezza di giornalisti e altri operatori dei media.

10) Per preparare la presente raccomandazione, nel marzo 2021 la Commissione ha organizzato un dialogo strutturato nell'ambito del forum europeo dei mezzi di informazione (31), che ha riunito giornalisti, associazioni di giornalisti, consigli dei media, imprese dei mezzi di informazione, autorità di contrasto, deputati al Parlamento europeo, rappresentanti degli Stati membri e delle loro autorità di regolamentazione e organizzazioni internazionali.

11) Con la presente raccomandazione la Commissione intende rafforzare la libertà e il pluralismo dei media nell'UE promuovendo un impegno congiunto e coordinato da parte degli Stati membri al fine di migliorare la protezione, la sicurezza e l'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media. Tale approccio coordinato, che coinvolge tutti i principali portatori di interessi negli Stati membri e a livello dell'UE, nonché le pertinenti organizzazioni internazionali, è necessario per garantire che i giornalisti e gli altri professionisti dei media possano esercitare la loro professione in Europa in modo sicuro ed efficace.

12) Per garantire e salvaguardare un contesto favorevole per i giornalisti e gli altri professionisti dei media, la raccomandazione affronta una serie di questioni relative a diversi aspetti chiave. Si tratta di raccomandazioni orizzontali riguardanti l'efficace perseguimento dei reati, la cooperazione con le autorità di contrasto, i meccanismi di risposta rapida, la formazione, l'accesso alle informazioni e alle sedi, nonché la protezione economica e sociale. La raccomandazione comprende inoltre raccomandazioni specifiche relative a proteste e manifestazioni, sicurezza online e responsabilizzazione digitale, nonché alla situazione delle giornaliste, dei giornalisti appartenenti a gruppi minoritari o dei giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità.

13) L'intimidazione, la violenza fisica e psicologica, gli arresti illegali e le detenzioni arbitrarie, la sorveglianza illegale, la violenza di genere, le molestie o gli attacchi discriminatori, sia online che offline, sono solo alcuni esempi delle minacce rivolte ai giornalisti e agli altri professionisti dei media. Le autorità pubbliche hanno il dovere di tutelare la libertà di espressione e la sicurezza dei giornalisti predisponendo un contesto giuridico adeguato, prendendo seriamente le minacce criminali nei confronti dei giornalisti, perseguendo con forza gli autori di eventuali attacchi e garantendo un'indagine e un seguito appropriati, tra cui l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. E' essenziale garantire l'accuratezza, l'imparzialità, l'indipendenza, la trasparenza e la tempestività delle indagini e del perseguimento dei reati perpetrati nei confronti dei giornalisti. Per migliorare l'efficacia dell'azione investigativa, le autorità degli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la possibilità di creare unità speciali all'interno delle forze di polizia incaricate di indagare sui reati contro i giornalisti, in cooperazione con i rappresentanti di questi ultimi (32). Anche la nomina e la formazione di coordinatori all'interno delle procure e dei tribunali potrebbe contribuire al successo dei procedimenti giudiziari. L'adozione di misure di protezione personale è essenziale anche per i giornalisti e gli altri professionisti dei media la cui sicurezza è a rischio. Poiché i reati contro i giornalisti potrebbero anche avere carattere transnazionale, gli Stati membri dovrebbero avvalersi pienamente degli esistenti quadri giuridici che regolano la cooperazione a livello europeo e, se necessario, chiedere il sostegno di agenzie europee specializzate quali Europol ed Eurojust. La proposta della Commissione di rafforzare il mandato di Europol (33) stabilisce norme che consentono a Europol, nei casi specifici in cui ritiene che debba essere avviata un'indagine penale, di invitare le autorità competenti di uno Stato membro ad avviare, svolgere o coordinare un'indagine su un reato che lede un interesse comune oggetto di una politica dell'UE, anche se il reato in questione non presenta una dimensione transfrontaliera.

14) Una cooperazione agevole, efficace e adeguata tra giornalisti, altri professionisti dei media e autorità di contrasto potrebbe garantire una migliore prevenzione delle minacce e degli attacchi. Gli Stati membri dovrebbero predisporre quadri per la cooperazione tra singoli giornalisti, associazioni di giornalisti e autorità di contrasto e incoraggiare attivamente il dialogo (34) tra loro, con il coinvolgimento degli organismi di autoregolamentazione dei media (consigli dei media e della stampa). Tale cooperazione potrebbe comprendere la creazione di centri comuni di coordinamento costituiti da autorità di contrasto e rappresentanti dei giornalisti (35). I centri comuni di coordinamento dovrebbero collaborare a stretto contatto con i servizi specializzati nell'assistenza alle vittime, che sono fondamentali per tutelare la sicurezza e il benessere psicologico dei giornalisti che diventano vittime di reato.

15) L'istituzione di punti di assistenza, contatto e risposta rapida e di meccanismi di allarme rapido, indipendenti dalle autorità di contrasto, rappresenta una componente essenziale del sistema di sostegno dei giornalisti e degli altri professionisti dei media oggetto di attacchi fisici o online. Tali punti di contatto dovrebbero essere gratuiti, facilmente accessibili ai giornalisti (e, se necessario, alle loro famiglie) e operare in modo trasparente. Come previsto dalla direttiva 2012/29/UE (36), ogni vittima ha il diritto di ricevere assistenza e protezione in funzione delle proprie esigenze individuali. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a istituire e mantenere servizi di assistenza specializzati, in particolare punti di contatto, in grado di fornire consulenza, anche legale, e sostegno psicologico, nonché centri di accoglienza protetti o altri tipi di alloggio adeguati per i giornalisti e gli altri professionisti dei media che sono diventati vittime di reati. Tali punti di contatto dovrebbero altresì avere una funzione di «rifugio digitale» e fornire assistenza nel settore della sicurezza digitale, compresa, ove possibile, la messa a disposizione di competenze in materia di cibersicurezza. I punti di contatto dovrebbero inoltre fornire un sostegno adeguato ai giornalisti e alle agenzie di stampa, affinché possano far fronte alle minacce e alle molestie online nei confronti dei giornalisti, comprese le minacce e le molestie nei confronti dei giornalisti fondate sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'origine etnica o sociale o su qualsiasi altra motivazione elencata all'articolo 21 della Carta. Il funzionamento efficace dei meccanismi di risposta rapida e di allarme rapido richiede un finanziamento stabile e adeguato degli organismi deputati a svolgere tali compiti (37).

16) E' necessario un solido sistema di garanzie a livello nazionale per consentire ai giornalisti di svolgere il loro compito fondamentale «sul campo», in particolare per quanto riguarda l'accesso alle sedi, alle fonti di informazione e alle segnalazioni relative a eventi di interesse pubblico (38). Le autorità degli Stati membri dovrebbero ridurre al minimo i rischi concernenti il rifiuto arbitrario dell'accreditamento o della registrazione o sistemi e procedure di registrazione e accreditamento onerosi, che potrebbero impedire a giornalisti e altri professionisti dei media di svolgere efficacemente il loro lavoro e, al tempo stesso, esercitare restrizioni ingiustificate, discriminatorie o sproporzionate sulla libertà di fornire servizi giornalistici. Ciò è fondamentale per garantire un contesto favorevole alla libertà di espressione e assicurare la partecipazione di giornalisti e altri professionisti dei media ai dibattiti pubblici su questioni di legittimo interesse pubblico.

17) Garantire l'accesso ai documenti e alle informazioni, compresi i siti web ufficiali, e ottenere risposte tempestive è una condizione necessaria affinché i giornalisti possano svolgere il loro lavoro. Sebbene l'accesso alle informazioni sia garantito per legge in tutti gli Stati membri, in molti casi permangono ostacoli pratici (39). Inoltre i recenti casi di normative emergenziali volte a contrastare la disinformazione durante la pandemia di COVID-19, che talvolta includevano disposizioni di natura penale, in alcuni casi hanno avuto un effetto dissuasivo sul lavoro dei giornalisti (40). Tali disposizioni potrebbero costituire restrizioni ingiustificate, discriminatorie o sproporzionate per la libera prestazione di servizi giornalistici. Nella sua comunicazione sul contrasto alla disinformazione sulla COVID-19 (41), la Commissione ha osservato che le leggi che definiscono questi reati in termini troppo generici o prevedono sanzioni sproporzionate possono rendere le fonti più restie a parlare con i giornalisti e indurre all'autocensura.

18) Un quadro moderno per la protezione dei giornalisti dovrebbe includere il costante sviluppo di competenze e abilità per tutti gli attori coinvolti nella protezione dei giornalisti e degli altri professionisti dei media (42). Le attività di formazione indirizzate alle autorità di contrasto possono accrescere la consapevolezza e l'attenzione delle forze di polizia quando si tratta di garantire la sicurezza dei giornalisti e degli altri professionisti dei media. Anche i servizi giudiziari e le procure dovrebbero beneficiare di una formazione specifica, che possa fornire loro una migliore comprensione, ad esempio. delle norme internazionali in materia di libertà di espressione, accesso all'informazione e sicurezza dei giornalisti (43). Tale formazione è altresì fondamentale al fine di promuovere l'adozione dei metodi più efficaci per prevenire gli attacchi fisici e online contro i giornalisti e dovrebbe fornire ai partecipanti strumenti adeguati per affrontare tali minacce. Sarebbe opportuno incoraggiare la cooperazione tra giornalisti, associazioni di giornalisti, piattaforme online e rappresentanti delle autorità di contrasto. Le imprese dei mezzi di informazione possono anch'esse promuovere l'empowerment dei giornalisti, compresi coloro che sono impiegati in forme di lavoro atipiche (liberi professionisti, giornalisti e altri professionisti dei media autonomi), attraverso una regolare formazione in materia di sicurezza e l'elaborazione di analisi dei rischi, piani operativi e sistemi di segnalazione a seguito del verificarsi di un evento negativo. Lo sviluppo di tali competenze richiede una formazione specifica e spesso onerosa dal punto di vista economico, che di solito può essere offerta soltanto dalle grandi agenzie di stampa consolidate. I canali di informazione più piccoli potrebbero pertanto necessitare di assistenza finanziaria a tal fine. Analogamente, anche i liberi professionisti e i giornalisti e gli altri professionisti dei media autonomi potrebbero necessitare di aiuto finanziario, poiché spesso devono seguire corsi di formazione di propria iniziativa. E' inoltre opportuno sottolineare l'importanza di offrire opportunità di formazione agli addetti alla verifica dei fatti, anch'essi una componente importante del settore dei mezzi di informazione.

19) Le ripercussioni economiche della COVID-19 hanno evidenziato la necessità di garantire ai giornalisti condizioni di lavoro sicure e adeguate. In particolare i giornalisti freelance si sono trovati in una condizione di vulnerabilità, poiché spesso perdono fonti di reddito e beneficiano di una protezione sociale scarsa o nulla. Il quadro per la protezione dei giornalisti dovrebbe comprendere l'accesso formale ed effettivo a un livello adeguato di protezione sociale per tutti i giornalisti e gli altri professionisti dei media, compresi coloro che sono impiegati in forme di occupazione atipiche, in linea con la raccomandazione del Consiglio dell'8 novembre 2019 (44). Ciò riguarda non solo la disponibilità di meccanismi di sostegno al reddito, ma anche l'accesso effettivo e non discriminatorio ad altre forme di protezione sociale, ad esempio misure di sostegno in caso di congedo o a titolo di sostegno parentale.

20) I giornalisti investigativi svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione e l'estremismo. Il loro lavoro comporta un rischio particolarmente elevato di minacce e attacchi fisici, che possono condurre, nei casi più tragici, all'assassinio, come si è visto in Europa negli ultimi anni. Gli Stati membri sono invitati a rafforzare le misure di protezione dei giornalisti e degli altri professionisti dei media che si occupano di questioni legate alla criminalità organizzata e alla corruzione. Inoltre gli Stati membri dovrebbero ricorrere efficacemente a tutti gli strumenti di cooperazione transnazionale disponibili per indagare rapidamente sui reati commessi contro i giornalisti dalla criminalità organizzata, al fine di garantire che i responsabili siano rapidamente assicurati alla giustizia.

21) Giornalisti e altri professionisti dei media sono sempre più oggetto di aggressioni e molestie durante le proteste e le manifestazioni. Durante tali eventi alcuni giornalisti possono essere oggetto di aggressioni da parte di privati: attacchi fisici, violenza e abusi verbali, ma anche attacchi alle loro attrezzature. Talvolta i giornalisti potrebbero anche essere esposti ad azioni da parte delle autorità di contrasto, quali arresti e interrogatori arbitrari o accuse penali sproporzionate (45). Sono pertanto necessarie soluzioni operative e formazione per garantire la sicurezza dei giornalisti durante le proteste, ridurre i rischi di azioni potenzialmente ingiustificate o sproporzionate e assicurare una protezione efficace da parte delle forze dell'ordine. In particolare, funzionari di collegamento indipendenti potrebbero garantire la comunicazione tra le autorità di contrasto e i giornalisti durante le manifestazioni e fungere da primo punto di contatto per i giornalisti in caso di violenza o molestie. Tali funzionari di collegamento potrebbero essere formati in materia di tecniche di gestione e attenuazione del rischio durante i raduni pubblici e fornire consulenza iniziale in merito ai mezzi di ricorso a disposizione dei giornalisti vittime di violenze durante proteste o manifestazioni.

22) La sicurezza digitale e online è diventata una delle principali preoccupazioni dei giornalisti. Le campagne diffamatorie e la denigrazione online dei giornalisti sono frequenti. Questa situazione è particolarmente preoccupante quando ad avviare tali attacchi sono i politici o personaggi pubblici influenti (46). Gli attacchi sincronizzati nei confronti dei giornalisti da parte di troll e bot, la pirateria elettronica, le restrizioni a internet o il bullismo online sono alcuni esempi di attacchi online contro i giornalisti e le loro fonti. Particolare preoccupazione desta la sicurezza delle giornaliste. Giornalisti e altri professionisti dei media non solo sono oggetto di istigazione all'odio (47) e minacce di violenza fisica online, ma possono anche essere soggetti a sorveglianza illegale (48), anche nel contesto di indagini di polizia che possono compromettere la protezione delle fonti giornalistiche. Garantire la cibersicurezza dei dispositivi di comunicazione mobile e assicurare che i giornalisti e gli altri professionisti dei media non siano oggetto di tracciamento o sorveglianza online illegali è pertanto fondamentale per tutelare la riservatezza delle comunicazioni dei giornalisti. Le autorità degli Stati membri responsabili dei media, dell'applicazione della legge online e della cibersicurezza dovrebbero essere coinvolti nell'azione volta a garantire la sicurezza digitale.

23) Il trattamento dei dati personali raccolti mediante strumenti di tracciamento o sorveglianza deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (49)sulla protezione dei dati e alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (50) sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie. Le autorità nazionali responsabili della protezione dei dati e gli organi giurisdizionali svolgono un ruolo fondamentale nel garantirne l'effettiva applicazione.

24) I giornalisti e gli altri professionisti dei media dovrebbero essere dotati di competenze digitali per rafforzare la loro ciberresilienza e affrontare meglio le minacce informatiche. Sarebbe opportuno incoraggiare un dialogo efficace tra gli organismi di autoregolamentazione dei media, le associazioni di giornalisti e i rappresentanti del settore, nonché le autorità degli Stati membri nel settore dei media, dell'applicazione della legge online e della cibersicurezza, in particolare al fine di sviluppare le competenze digitali dei giornalisti e degli altri professionisti dei media, ad esempio attraverso una formazione mirata (51).

25) Le statistiche dimostrano che le giornaliste sono esposte a un numero maggiore di minacce rispetto ai loro colleghi maschi (52), in particolare sotto forma di molestie online, stupri e minacce di morte, nonché di incitamento all'odio basato sul genere. Questi attacchi sono talvolta il risultato di campagne organizzate volte a screditare o a mettere a tacere le giornaliste e possono indurle all'autocensura, al ritiro dalle comunità online e persino alla decisione di abbandonare la professione (53). La ricerca dimostra inoltre che tali forme di molestie, minacce e istigazioni all'odio online si rivolgono in modo sproporzionato anche ai giornalisti appartenenti a gruppi minoritari, provenienti da un contesto di migrazione o che riferiscono su questioni correlate a tali tematiche (54). Le giornaliste che si occupano di temi legati al genere e alla parità sono particolarmente esposte a minacce e ritorsioni (55).

26) Dai dati disponibili emerge che la violenza di genere continua a essere diffusa in tutta Europa (56). Tuttavia sono ancora limitate la disponibilità di dati dettagliati e la trasparenza sulle segnalazioni dei casi di violenza contro le giornaliste, i giornalisti appartenenti a gruppi minoritari o i giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità. Gli Stati membri, l'industria, la società civile e i ricercatori dovrebbero cooperare per acquisire maggiori conoscenze su tale violenza. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto anche incoraggiando gli organismi nazionali per la parità a riferire regolarmente sulla situazione di tali giornalisti.

27) Nel settore dei media le donne continuano a essere sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali di alto livello, nonché in quelle di redattore capo (57). Inoltre all'interno delle agenzie di stampa le giornaliste, i giornalisti appartenenti a gruppi minoritari e i giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità possono essere oggetto di discriminazione. Sono pertanto necessarie misure volte a promuovere la parità e l'inclusione nel settore dei media e a garantire pari opportunità lavorative e un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo (58). Anche i dialoghi periodici tra gli Stati membri, i rappresentanti dei giornalisti e gli organismi di autoregolamentazione dei media, nonché i contratti collettivi, svolgono un ruolo importante nell'affrontare tutte le forme di violenza, molestie e discriminazione nel settore dei media.

28) La presente raccomandazione riconosce l'importante ruolo svolto dalle organizzazioni della società civile e dalle agenzie di stampa nel contrastare le molestie, le minacce e l'incitamento all'odio online e offline, nonché le discriminazioni nei confronti di giornaliste, giornalisti appartenenti a gruppi minoritari o che riferiscono su questioni relative alla parità. E' importante sostenere le iniziative delle organizzazioni della società civile volte a sensibilizzare e sostenere questi giornalisti e a promuoverne l'empowerment. Lo stesso vale per le iniziative volte a promuovere la condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche tra le agenzie di stampa.

29) La Commissione manterrà un dialogo regolare con gli Stati membri e i portatori di interessi nelle sedi pertinenti, in particolare nel forum europeo dei mezzi di informazione, e seguirà da vicino tutte le azioni intraprese dagli Stati membri in seguito all'adozione della presente raccomandazione. Inoltre la rete dei punti di contatto sullo Stato di diritto potrebbe discutere le questioni relative alla sicurezza dei giornalisti nel contesto più ampio dello Stato di diritto. Entro 18 mesi dall'adozione della raccomandazione, e successivamente su richiesta, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione tutte le informazioni pertinenti che possono ragionevolmente fornire per consentire alla Commissione di controllarne la conformità. La Commissione intende effettuare valutazioni atte a esaminare l'attuazione della presente raccomandazione da parte degli Stati membri ed elaborare indicatori chiave di prestazione relativi, ad esempio: alle segnalazioni effettuate sulla piattaforma del Consiglio d'Europa per la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti; al modo in cui tali segnalazioni sono state affrontate; ai procedimenti giudiziari, sia conclusi che aperti, riguardanti reati contro giornalisti; al coinvolgimento dei pertinenti organismi dell'UE in tali procedure e all'esecuzione dei progetti e delle azioni previsti dagli Stati membri a sostegno dei giornalisti e degli altri professionisti dei media. Sulla base delle informazioni raccolte e di tutte le altre informazioni disponibili (59), la Commissione valuterà l'impatto della presente raccomandazione e stabilirà se siano necessarie ulteriori misure per garantire la protezione, la sicurezza e l'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media.

30) Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione. Anche i paesi candidati e candidati potenziali all'adesione all'UE e i paesi che rientrano nella politica di vicinato dell'Unione sono invitati a seguire la presente raccomandazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SCOPO DELLA RACCOMANDAZIONE 

1) La presente raccomandazione stabilisce orientamenti rivolti agli Stati membri affinché adottino misure efficaci, adeguate e proporzionate volte a garantire la protezione, la sicurezza e l'empowerment dei giornalisti, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare i principi di libertà e pluralismo dei media, il diritto alla libertà di espressione e di informazione, il diritto all'integrità della persona, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto alla non discriminazione, nonché di altre disposizioni applicabili del diritto dell'UE, delle norme internazionali e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

2) La presente raccomandazione si basa sui progressi conseguiti nell'ambito delle politiche esistenti e delle attività di sostegno a livello nazionale, dell'UE e internazionale volte a garantire la protezione, la sicurezza e l'empowerment dei giornalisti e a promuovere e tutelare la libertà e il pluralismo dei media, consolidandoli. 

3) Essa lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri di adottare misure volte a rafforzare la sicurezza dei giornalisti, conformemente agli ordinamenti giuridici, alle norme professionali, agli orientamenti e ai protocolli nazionali.

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER GARANTIRE LA PROTEZIONE, LA SICUREZZA E L'EMPOWERMENT DEI GIORNALISTI IN TUTTA L'UE

Indagini e azioni penali efficaci e imparziali 

4) Gli Stati membri dovrebbero indagare e perseguire tutti i reati commessi contro i giornalisti, sia online che offline, in modo imparziale, indipendente, efficace, trasparente e tempestivo, avvalendosi appieno della legislazione nazionale ed europea in vigore, per garantire che i diritti fondamentali siano protetti e la giustizia sia rapidamente assicurata in casi particolari e per prevenire l'emergere di una «cultura» dell'impunità in relazione agli attacchi contro i giornalisti. 

5) Gli Stati membri sono incoraggiati a cooperare e a condividere informazioni, competenze e migliori prassi con altri Stati membri e, se del caso, con le istituzioni internazionali in relazione ai casi riguardanti la sicurezza dei giornalisti. Ove opportuno, gli Stati membri sono incoraggiati a coinvolgere le autorità europee competenti, quali Europol ed Eurojust, nella risoluzione dei reati commessi contro i giornalisti.

Cooperazione tra autorità di contrasto, giornalisti e associazioni che rappresentano i giornalisti 

6) Gli Stati membri dovrebbero istituire centri di coordinamento e/o protocolli di cooperazione tra i rappresentanti delle rispettive forze di polizia e dei servizi di sicurezza, della magistratura, delle autorità pubbliche locali e degli organi di informazione, comprese le associazioni e i sindacati dei giornalisti e gli organismi di autoregolamentazione dei media. Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere un dialogo costante tra le autorità di contrasto e i giornalisti sui modi per prevenire e affrontare minacce e attacchi perpetrati contro i giornalisti, con il coinvolgimento degli organismi di autoregolamentazione dei media. Gli Stati membri sono altresì incoraggiati a condividere le migliori prassi in merito a tali misure di coordinamento e cooperazione. 

7) Gli Stati membri dovrebbero fornire una tempestiva ed efficace protezione individuale ai giornalisti e agli altri professionisti dei media la cui sicurezza sia minacciata dal rischio attendibile di essere attaccati fisicamente a causa del loro lavoro. In particolare, gli Stati membri dovrebbero fornire rapidamente misure di protezione individuale ai giornalisti investigativi e ai giornalisti che si occupano di corruzione, criminalità organizzata o terrorismo che hanno denunciato minacce alla polizia. Particolare attenzione dovrebbe essere riservata alle misure di protezione personale, compreso il ricorso agli ordini di protezione, per le giornaliste e i giornalisti appartenenti a gruppi minoritari. Dovrebbero inoltre essere prese in attenta considerazione misure di protezione specifiche per i familiari stretti dei giornalisti e degli altri professionisti dei media interessati.

Meccanismi indipendenti di risposta e sostegno 

8) Gli Stati membri, in cooperazione con i rappresentanti dei giornalisti, dovrebbero sostenere la creazione di servizi specializzati (meccanismi di risposta rapida) che forniscano consulenza legale, sostegno psicologico e alloggi sicuri per giornalisti e altri professionisti dei media che sono destinatari di minacce. Questi servizi di assistenza specializzati dovrebbero fungere altresì da punti di contatto e linee telefoniche di emergenza. 

9) I punti di contatto dovrebbero inoltre fornire un sostegno adeguato ai giornalisti e alle agenzie di stampa, affinché possano far fronte alle minacce e alle molestie online nei confronti dei giornalisti, comprese le minacce e le molestie nei confronti dei giornalisti fondate sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'origine etnica o sociale o su qualsiasi altra motivazione elencata all'articolo 21 della Carta

10) I servizi specializzati dovrebbero essere gratuiti e del tutto indipendenti dalle autorità di contrasto. Gli Stati membri dovrebbero informare i giornalisti e gli altri professionisti dei media in merito ai punti di contatto e ai servizi di assistenza disponibili e sono incoraggiati a creare siti web dedicati che li presentino in modo semplice e agevole. I punti di contatto e i servizi di assistenza dovrebbero essere accessibili alle persone con disabilità. Gli Stati membri dovrebbero agevolare la cooperazione tra i punti di contatto, sia a livello nazionale sia a livello dell'UE.

Accesso alle sedi e alle fonti di informazione 

11) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità e gli organismi pubblici creino condizioni e procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, affinché i giornalisti e gli altri professionisti dei media possano partecipare e porre domande in occasione di conferenze stampa ed eventi analoghi e sia consentito loro di accedere ai documenti e alle altre informazioni in possesso delle autorità e degli organismi pubblici, anche attraverso strumenti digitali. Le istituzioni pubbliche dovrebbero disporre di punti di contatto chiaramente identificabili per l'accesso a documenti facilmente accessibili per via elettronica. 

12) Tutti gli Stati membri sono incoraggiati ad aderire alle norme della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali e a quelle derivanti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e ad attuarle. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che le procedure amministrative nazionali per l'accesso ai documenti non siano onerose e che le richieste di accesso alle informazioni siano gestite senza inutili ritardi, in base alle migliori prassi amministrative. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le decisioni che negano l'accesso a documenti o informazioni siano debitamente giustificate. Le decisioni dei tribunali nazionali relative all'accesso alle informazioni devono essere eseguite senza indugio. 

13) Gli Stati membri dovrebbero ricorrere a procedure di accreditamento solo nelle situazioni in cui vi sia un'esigenza reale e giustificata di limitare il numero di giornalisti e altri professionisti dei media che partecipano a uno specifico evento ufficiale. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero garantire che le loro autorità pubbliche prevedano procedure di accreditamento chiare, trasparenti e non discriminatorie per tutti i cittadini e le organizzazioni interessati, compresi giornalisti e altri professionisti dei media. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'accreditamento non sia negato ai giornalisti e agli altri professionisti dei media solo sulla base della loro affiliazione professionale. 

14) Gli Stati membri non dovrebbero imporre condizioni formali rigorose in relazione alle tessere stampa e ad altri documenti utilizzati per attestare lo status professionale dei giornalisti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le autorità di contrasto e i rappresentanti della pubblica amministrazione siano a conoscenza di tutti i tipi di procedure di accreditamento disponibili per i giornalisti e gli altri professionisti dei media, al fine di ridurre al minimo il rischio che sia negato loro il riconoscimento.

Formazione 

15) Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere lo sviluppo costante delle competenze e delle abilità in tutte le professioni pertinenti in materia di protezione dei giornalisti e degli altri professionisti dei media. In particolare, gli Stati membri dovrebbero elaborare e fornire moduli formativi alle autorità di contrasto, ai giudici e ai pubblici ministeri, nonché a tutte le autorità pertinenti coinvolte nel settore della sicurezza digitale. 

16) Gli Stati membri dovrebbero sostenere gli organismi di autoregolamentazione dei media, le associazioni di giornalisti e i rappresentanti del settore nelle loro attività di formazione, in particolare nell'organizzazione di moduli formativi sulla prevenzione e la lotta contro la violenza e le molestie nei confronti di giornalisti e altri professionisti dei media, in particolare quelle rivolte alle giornaliste, ai giornalisti appartenenti a gruppi minoritari e ai giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità. Tali moduli formativi dovrebbero essere raccomandati ai responsabili delle agenzie di stampa al fine di dotarli delle competenze necessarie per prevenire e affrontare efficacemente le molestie, le minacce e la violenza, anche sul luogo di lavoro, e per dare sostegno alle vittime di tali atti. 

17) Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere e sostenere l'offerta di una formazione interna su misura da parte delle imprese dei mezzi di informazione per i giornalisti e gli altri professionisti dei media, compresi coloro che sono impiegati in forme di lavoro atipiche, in particolare in merito alle procedure necessarie per gestire le situazioni di emergenza, sia dal vivo che online. Ciò potrebbe includere l'analisi interna dei rischi e protocolli di sicurezza per i loro giornalisti e gli altri professionisti dei media. In particolare, tali protocolli dovrebbero fornire ai giornalisti e agli altri professionisti dei media istruzioni chiare da seguire in situazioni critiche. I protocolli di sicurezza dovrebbero essere inclusivi nei confronti delle persone con disabilità e la formazione dovrebbe essere accessibile ai giornalisti e agli altri professionisti dei media con disabilità.

Protezione economica e sociale 

18) Gli Stati membri dovrebbero contribuire alla creazione di un contesto professionale favorevole per i giornalisti e gli altri professionisti dei media, compresi coloro che sono impiegati in forme di lavoro atipiche, garantendo loro l'accessibilità a misure di protezione sociale formali ed efficaci e ad altre misure pratiche di sostegno. In particolare, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi costantemente per migliorare l'accesso alla protezione sociale in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, disabilità e rischi professionali, nonché ai sistemi pensionistici. Tale accesso dovrebbe essere rafforzato garantendo la partecipazione obbligatoria dei lavoratori, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro, e almeno la partecipazione volontaria dei lavoratori autonomi.

RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE SULLA PROTEZIONE E SICUREZZA DEI GIORNALISTI DURANTE LE PROTESTE E LE MANIFESTAZIONI

Ruolo dei giornalisti durante le proteste e le manifestazioni 

19) Gli Stati membri dovrebbero riconoscere il ruolo svolto dai giornalisti durante i raduni pubblici, le proteste e le manifestazioni nell'informare il pubblico su tali eventi e dovrebbero garantire che i giornalisti e gli altri professionisti dei media siano in grado di lavorare in condizioni di sicurezza e senza restrizioni durante tali eventi. Gli Stati membri dovrebbero regolarmente formare le autorità di contrasto, al fine di migliorarne la capacità di garantire la sicurezza pubblica, proteggendo nel contempo i giornalisti e non ostacolandone la capacità di riportare le notizie.

Procedure operative standard e strategie di attenuazione dei rischi 

20) Gli Stati membri dovrebbero agire di concerto con le rispettive autorità di contrasto per stabilire procedure operative standard efficaci o strategie di attenuazione dei rischi volte a proteggere i giornalisti che riportano notizie sulle proteste e sulle manifestazioni. I rappresentanti dei giornalisti, gli organismi di autoregolamentazione dei media e i rappresentanti della società civile dotati delle competenze pertinenti dovrebbero essere consultati al fine di individuare le aree di rischio, comprese quelle che comportano un potenziale conflitto tra le attività di informazione dei giornalisti e il lavoro delle autorità di contrasto.

Comunicazione tra giornalisti e autorità di contrasto prima e durante le proteste e le manifestazioni 

21) Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire una comunicazione efficace tra i giornalisti e le autorità di contrasto durante le proteste e le manifestazioni. A tal fine, gli Stati membri sono incoraggiati a nominare funzionari di collegamento incaricati di garantire che le autorità di contrasto comunichino chiaramente ai giornalisti le misure di sicurezza da adottare durante i raduni pubblici. Ove possibile, i funzionari di collegamento dovrebbero informare i giornalisti e gli altri professionisti dei media in merito ai rischi potenziali prima delle proteste o delle manifestazioni previste.

Metodi di identificazione visiva dei giornalisti durante le proteste e le manifestazioni 

22) Gli Stati membri dovrebbero collaborare con i rappresentanti dei giornalisti e degli organismi di autoregolamentazione dei media al fine di elaborare metodi efficaci e appropriati per l'identificazione dei giornalisti durante le proteste e le manifestazioni. Ciò potrebbe includere un accordo su forme di identificazione visiva per distinguere dagli altri partecipanti i giornalisti e gli altri professionisti dei media che riportano le notizie da tali raduni, nella misura in cui tale identificazione non metta ulteriormente in pericolo i giornalisti o ne ostacoli il lavoro.

Dialogo costante e relazioni periodiche 

23) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare uno scambio continuo e regolare di opinioni tra le forze di polizia e le associazioni di giornalisti, al fine di garantire che le misure di protezione adottate dalle autorità di contrasto siano efficaci e non ostacolino indebitamente le attività di informazione dei giornalisti e degli altri professionisti dei media in merito alle proteste o alle manifestazioni. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le rispettive autorità di contrasto a redigere relazioni da pubblicare a livello nazionale sulle azioni specifiche intraprese per aumentare la sicurezza dei giornalisti durante le proteste e le manifestazioni.

RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE SULLA SICUREZZA ONLINE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DIGITALE

Cooperazione con le autorità pubbliche e il settore dei media 

24) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali e dei media e le altre autorità o organismi di regolamentazione competenti responsabili dell'applicazione della legge online e della cibersicurezza istituiscano gruppi di lavoro dedicati, specializzati nella raccolta di informazioni e migliori prassi relative alla prevenzione degli attacchi e delle minacce online ai giornalisti. Gli Stati membri dovrebbero prevedere che tali autorità presentino relazioni periodiche sui risultati conseguiti, valutando l'efficacia delle misure nazionali volte a contrastare gli attacchi informatici contro i giornalisti. Tali relazioni dovrebbero prestare particolare attenzione alla situazione delle giornaliste, dei giornalisti appartenenti a gruppi minoritari e dei giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità e comprendere, ove disponibili, statistiche disaggregate per genere. Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo costante tra tali autorità e gli organismi di autoregolamentazione dei media, le associazioni di giornalisti, nonché i rappresentanti del settore e della società civile, in particolare al fine di promuovere la sensibilizzazione in materia di cibersicurezza e le competenze digitali tra i giornalisti per consentire loro di adottare misure di autoprotezione.

Cooperazione con le piattaforme online e la società civile 

25) Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere la cooperazione tra le piattaforme online e le organizzazioni o gli organismi operanti sul loro territorio che dispongono di competenze particolari nella lotta contro le minacce, le molestie e l'incitamento all'odio nei confronti dei giornalisti, ad esempio incoraggiandone il potenziale ruolo di segnalatori attendibili. Gli Stati membri dovrebbero promuovere, in stretta cooperazione con le piattaforme online, un ambiente digitale che impedisca l'uso dei servizi online per attaccare i giornalisti, in particolare attraverso l'elaborazione di strategie per affrontare gli attacchi organizzati. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i fornitori di servizi online a incrementare la trasparenza sulle misure che hanno adottato per far fronte a minacce specifiche ai giornalisti.

Protezione dalla sorveglianza online 

26) Gli Stati membri dovrebbero garantire la piena attuazione del quadro giuridico europeo e dei quadri nazionali in materia di riservatezza delle comunicazioni e privacy online, al fine di garantire che i giornalisti e gli altri professionisti dei media non siano soggetti a pratiche illecite di tracciamento o sorveglianza online. I gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente oppure altre autorità o organismi competenti degli Stati membri dovrebbero elaborare e diffondere orientamenti in materia di igiene informatica per i giornalisti. Su richiesta, dovrebbero assistere i giornalisti che cercano di determinare se i loro dispositivi o i loro account online sono stati compromessi nell'ottenere i servizi di investigatori forensi affidabili in materia di cibersicurezza.

ULTERIORI RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE PER PROMUOVERE L'EMPOWERMENT E PROTEGGERE LE GIORNALISTE E I GIORNALISTI APPARTENENTI A GRUPPI MINORITARI O I GIORNALISTI CHE RIFERISCONO SU QUESTIONI RELATIVE ALLA PARITA'

Promuovere l'empowerment delle giornaliste, dei giornalisti appartenenti a gruppi minoritari e dei giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità 

27) Gli Stati membri dovrebbero sostenere progetti o iniziative volti a promuovere l'empowerment delle giornaliste, dei giornalisti appartenenti a gruppi minoritari e dei giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità. Nell'elaborazione di tali iniziative, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere in debita considerazione il punto di vista della società civile, del mondo accademico, degli organi di informazione e del settore dei media.

Trasparenza e presentazione di relazioni 

28) Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure volte ad aumentare la trasparenza nella comunicazione e nella raccolta di dati sugli attacchi e sulle discriminazioni nei confronti delle giornaliste, dei giornalisti appartenenti a gruppi minoritari e dei giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i rispettivi organismi nazionali per la parità a presentare periodicamente relazioni sulla situazione di tali giornalisti.

Parità e inclusione nel settore dei media 

29) Gli Stati membri dovrebbero promuovere e sostenere azioni volte a promuovere la parità e l'inclusione nel settore dei media e nelle agenzie di stampa. A tal fine, dovrebbero adoperarsi costantemente per garantire che le giornaliste, i giornalisti appartenenti a gruppi minoritari e i giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità abbiano accesso a opportunità di lavoro paritarie e possano lavorare in un ambiente sicuro e inclusivo. 

30) Gli Stati membri dovrebbero avviare dialoghi regolari con i rappresentanti dei giornalisti e degli organismi di autoregolamentazione dei media al fine di promuovere la parità e l'inclusione nelle agenzie di stampa e nelle posizioni direttive del settore dei media. Tali dialoghi dovrebbero concentrarsi sui meccanismi di sostegno per le giornaliste, i giornalisti appartenenti a gruppi minoritari e i giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità, che possono essere oggetto di tutte le forme di vessazione e violenza. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la stipulazione di contratti collettivi volti ad affrontare tali questioni.

Campagne di sensibilizzazione e messa a disposizione di informazioni 

31) Gli Stati membri sono incoraggiati a sostenere le iniziative, comprese quelle delle organizzazioni della società civile, volte a sensibilizzare e organizzare campagne sulla prevenzione e la lotta contro la violenza e le molestie nei confronti delle giornaliste, dei giornalisti appartenenti a gruppi minoritari e dei giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità, e a fornire informazioni sulle modalità per chiedere assistenza e sostegno in merito. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a sostenere le iniziative volte allo scambio delle migliori prassi tra le organizzazioni dei media al fine di elaborare politiche efficaci in materia di parità.

MESSA A DISPOSIZIONE DI INFORMAZIONI, PRESENTAZIONE DI RELAZIONI E MONITORAGGIO 

32) Per consentire il monitoraggio delle misure adottate e delle azioni intraprese per attuare la presente raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione, 18 mesi dalla sua adozione e successivamente su richiesta, tutte le informazioni pertinenti relative a tali misure e azioni. A tal fine, essi dovrebbero raccogliere regolarmente dati aggiornati e coerenti e prevedere, se del caso, strumenti di comunicazione volti a ottenere informazioni comparabili. Tali dati dovrebbero essere raccolti esclusivamente a fini di analisi.

33) La Commissione terrà, con gli Stati membri e i portatori di interessi, discussioni in merito alle misure adottate e alle azioni intraprese per attuare la raccomandazione presso le sedi pertinenti, in particolare nell'ambito del forum europeo dei mezzi di informazione. La Commissione effettuerà inoltre valutazioni che facciano il punto sui progressi compiuti nell'attuazione della presente raccomandazione, sulla base di indicatori chiave di prestazione e tenendo conto dei risultati delle relazioni annuali della Commissione sullo Stato di diritto.

DESTINATARI

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2021

Per la Commissione

THIERRY BRETON

Membro della Commissione

(1)

La libertà di espressione è sancita anche dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa.

(2)

L'articolo 51, paragrafo 1, della Carta stabilisce che, nell'attuazione del diritto dell'Unione, gli Stati membri rispettano e promuovono i diritti e i principi sanciti dalla Carta.

(3)

Indice della libertà di stampa nel mondo 2020.

(4)

COM 580 final del 30 settembre 2020 e COM 700 final del 20 luglio 2021.

(5)

Come confermato anche dalla relazione dell'Osservatorio del pluralismo dei media del 2020 e del 2021. Vedi: https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/.

(6)

Piattaforma del Consiglio d'Europa per la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti.

(7)

Osservatorio dell'UNESCO dei giornalisti assassinati.

(8)

COM 790 final del 3 dicembre 2020.

(9)

Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 303 del 28.11.2018).

(10)

COM 825 final del 15 dicembre 2020.

(11)

COM 784 final del 3 dicembre 2020.

(12)

COM 118 final del 9 marzo 2021. La presente comunicazione afferma anche che l'acquisizione di nuove competenze digitali specialistiche per la forza lavoro è un prerequisito per partecipare attivamente al decennio digitale.

(13)

COM 258 final del 24 giugno 2020.

(14)

COM 152 final del 5 marzo 2020.

(15)

COM 698 final del 12 novembre 2020.

(16)

COM 565 final del 18 settembre 2020.

(17)

COM 758 final del 24 novembre 2020.

(18)

COM 620 final del 7 ottobre 2020.

(19)

COM 101 final del 3 marzo 2021.

(20)

Conclusioni 2020 del Consiglio sul piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12848-2020-INIT/it/pdf.

(21)

Orientamenti 2014 del Consiglio in materia di diritti umani sulla libertà di espressione online e offline, https://www.consilium.europa.eu/media/28348/142549.pdf.

(22)

JOIN 17 final del 25 novembre 2020.

(23)

PE652.307v02-00.

(24)

P9_TA 0148.

(25)

Va osservato che la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019) è stata adottata il 23 ottobre 2019 ed è entrata in vigore il 16 dicembre 2019. Gli Stati membri hanno tempo fino al 17 dicembre 2021 per recepirla nei rispettivi ordinamenti nazionali. La direttiva prevede norme comuni in tutta l'UE per la protezione degli informatori che segnalano violazioni del diritto dell'Unione al loro datore di lavoro.

(26)

P9_TA 0313.

(27)

CM/Rec  4.

(28)

Guida all'applicazione della raccomandazione CM/Rec  4 sulla tutela del giornalismo e la sicurezza di giornalisti e altri operatori dei media.

(29)

https://www.coe.int/en/web/media-freedom. Lo scarso tasso di risposta da parte degli Stati membri dimostra la necessità di intraprendere ulteriori azioni.

(30)

Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/205.

(31)

Il forum europeo dei mezzi di informazione è stato istituito dalla Commissione nell'ambito del piano d'azione per i media e gli audiovisivi al fine di rafforzare la cooperazione con i portatori di interessi sulle questioni relative ai media.

(32)

UNESCO/IAP, Guidelines for Prosecutors on cases of Crimes against Journalists.

(33)

COM 796 final del 9 dicembre 2020.

(34)

Ad esempio, il Press Freedom Police Codex.

(35)

Ad esempio il protocollo «PersVeilig» nei Paesi Bassi e il centro di coordinamento sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti in Italia.

(36)

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012).

(37)

A livello dell'UE, la Commissione sostiene il meccanismo europeo di risposta rapida in caso di violazione della libertà di stampa e dei media attraverso un apposito progetto pilota, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/pilot-project-europe-wide-response-mechanism-violation-press-and-media-freedom.

(38)

Commissione di Venezia e orientamenti dell'OSCE-ODIHR concernenti la libertà di riunione pacifica.

(39)

Relazione 2021 sullo Stato di diritto. In particolare, in alcuni Stati membri è possibile che si ricorra alle norme in materia di protezione dei dati quale pretesto per limitare l'accesso all'informazione.

(40)

IPI COVID-19 Press Freedom Tracker.

(41)

JOIN 8 final del 10 giugno 2020.

(42)

Gli Stati membri potrebbero chiedere di ricevere questi moduli formativi nell'ambito delle offerte di formazione delle organizzazioni internazionali, come quelle del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO. Gli Stati membri che scelgono di elaborare propri moduli formativi devono garantire che i contenuti siano in linea con le norme europee, anche traendo ispirazione dai moduli offerti dalle organizzazioni internazionali.

(43)

Ad esempio, i corsi online aperti e di massa dell'UNESCO, destinati ai giudici e agli operatori giudiziari, sulle norme internazionali in materia di libertà di espressione e sicurezza dei giornalisti.

(44)

Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (2019/C 387/01) (GU C 387 del 15.11.2019).

(45)

Wanted! Real action for media freedom in Europe, relazione annuale delle organizzazioni partner della piattaforma del Consiglio d'Europa per la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti, Consiglio d'Europa, 2021.

(46)

Relazione 2021 sullo Stato di diritto.

(47)

Per prevenire e contrastare la diffusione dell'illecito incitamento all'odio online, nel maggio 2016 la Commissione ha concordato con le grandi piattaforme online un «codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online». La Commissione intende inoltre ampliare l'elenco dei reati dell'UE al fine di includervi l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio.

(48)

https://forbiddenstories.org/fr/case/le-pegasus-project/.

(49)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

(50)

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016).

(51)

Come previsto dal piano d'azione per la democrazia europea, la Commissione si è altresì impegnata a promuovere finanziamenti sostenibili per i progetti incentrati sull'assistenza legale e pratica ai giornalisti nell'UE e altrove, tra cui la formazione in materia di incolumità e di cibersicurezza per i giornalisti e il sostegno diplomatico.

(52)

Ad esempio la relazione annuale delle organizzazioni partner della piattaforma del Consiglio d'Europa per la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti , https://rm.coe.int/final-version-annual-report-2021-en-wanted-real-action-for-media-freed/1680a2440e; Online violence against women journalists: a global snapshot of incidence and impacts, UNESCO , https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375136; Resource Guide on the Safety of Female Journalists Online, OSCE , https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/468861.

(53)

Studio mondiale dell'ICFJ-UNESCO intitolato Online violence Against Women Journalists e relazione 2021 dell'Osservatorio del pluralismo dei media, vedi: https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/.

(54)

IPI, Newsroom Best Practices for Addressing Online Violence against Journalists.

(55)

UNESCO, The Chilling global trends in online violence against women giornalists.

(56)

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), Violence against women: an EU-wide survey, 2014. FRA, Crime, safety and victims' rights, 2021.

(57)

L'Osservatorio del pluralismo dei media del 2020 e del 2021 segnala in entrambi gli anni rischi elevati per quanto riguarda l'accesso delle donne ai media nell'ambito del suo indicatore sull'inclusione sociale.

(58)

Futuri orientamenti e raccomandazioni dell'UNESCO alle agenzie di stampa sulle modalità di prevenzione e contrasto della violenza contro le giornaliste e Convenzione C190 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla violenza e sulle molestie , con particolare attenzione alla violenza e alle molestie nell'ambiente di lavoro.

(59)

Ad esempio le relazioni o i pareri elaborati da organizzazioni e organismi internazionali, come il Consiglio d'Europa e la commissione di Venezia.