
MINISTERO DEL TURISMO
DECRETO 29 settembre 2021, n. 161
G.U.R.I. 16 novembre 2021, n. 273
Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
IL MINISTRO DEL TURISMO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», e, in particolare, l'articolo 13-quater, comma 4, come modificato dall'articolo 1, comma 597, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che stabilisce che «Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonchè degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonchè le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute»;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e, in particolare, l'articolo 4 che disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale è stato istituito il Ministero del turismo;
Visto l'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che ha introdotto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 gli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater, e, in particolare, il comma 3, il quale stabilisce che, con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;
Visto, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale prevede che il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, avente ad oggetto il «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Considerata la necessità di procedere, al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurando la tutela del consumatore e della concorrenza, alla definizione delle modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, di accesso alle informazioni ivi contenute, nonchè di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, nella seduta del 20 maggio 2021, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1055, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 giugno 2021;
Visto il parere n. 263, espresso dall'Autorità per la protezione dei dati personali nella seduta dell'8 luglio 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1454, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2021;
Vista la comunicazione del 28 settembre 2021, eseguita ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla quale è seguito il nulla osta in pari data della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi
1. In attuazione dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il presente decreto stabilisce le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, di seguito banca dati, le modalità di accesso alle informazioni ivi contenute, nonchè di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.
2. Nella banca dati sono raccolte e ordinate le seguenti informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi:
a) tipologia di alloggio;
b) ubicazione;
c) capacità ricettiva;
d) estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell'attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) soggetto che esercita l'attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;
f) codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico di cui al comma 3.
3. Per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una regione o in una provincia autonoma che non ha adottato un proprio codice identificativo, sulla base dei dati di cui al comma 2, la banca dati genera un codice alfanumerico, recante l'indicazione della tipologia di alloggio, della regione o della provincia autonoma e del comune di ubicazione.
4. Se la regione o la provincia autonoma adotta un proprio codice identificativo successivamente alla generazione del codice alfanumerico di cui al comma 3, il codice identificativo regionale sostituisce il codice alfanumerico precedentemente generato.
Costituzione e gestione della banca dati
1. La banca dati è realizzata e gestita, attraverso apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, al quale le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l'implementazione della banca dati. Il trasferimento dei dati dalle banche dati avviene senza oneri per le regioni e le province autonome.
2. Per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle province autonome contenenti le informazioni di cui all'articolo 1, comma 2, relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, ai fini dell'alimentazione della piattaforma di cui al comma 1, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri: servizi offerti per l'ospitalità, ivi compresi quelli inerenti all'accessibilità; numero dei posti letto e relative dotazioni; attrezzature e strutture a carattere ricreativo; attività legate al benessere della persona; aree di sosta e assistenza per autovetture e imbarcazioni. Il protocollo prevede anche la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, ove necessario per il più efficiente scambio di informazioni, e disciplina, anche attraverso la collaborazione con il Sistema Camerale, il contenuto e le modalità di trasmissione dei dati, le modalità di aggiornamento della banca di dati, il monitoraggio dell'efficacia delle soluzioni tecniche prescelte e le modalità di conoscenza del codice identificativo o alfanumerico e il momento di decorrenza dell'obbligo di indicazione in ogni comunicazione, offerta e promozione.
3. Le regioni e le province autonome che non sottoscrivono il protocollo d'intesa, forniscono, direttamente al gestore della banca dati, i dati di cui all'articolo 1, comma 2, nonchè i relativi aggiornamenti, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Il Ministero del turismo - Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo provvede al monitoraggio relativo all'attuazione del presente regolamento, con cadenza almeno annuale, al fine di verificare l'idoneità della banca di dati a perseguire gli obiettivi di tutela dei consumatori e della concorrenza, il miglioramento dell'offerta turistica e la riduzione dell'offerta turistica irregolare.
Accessibilità, obblighi di pubblicità e sanzioni
1. Le informazioni contenute nella banca di dati, nonchè il codice alfanumerico di cui all'articolo 1, comma 3, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Le informazioni sono accessibili agli utenti previa registrazione degli stessi e la riutilizzazione dei dati avviene nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l'offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale o, in mancanza, il codice alfanumerico di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza.
3. Al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13-quater, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si applicano gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Trattamento dei dati personali
1. In relazione alle finalità previste dall'articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2019, è consentito il trattamento dei dati personali presenti nelle informazioni previste dalle lettere d) ed e) dell'articolo 1, comma 2 e, in particolare, delle generalità dei titolari delle strutture ricettive e dei soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Il Ministero del turismo è il titolare del trattamento dei dati personali di cui al comma 1.
3. Il gestore della banca dati assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati. Nell'atto di affidamento del servizio di gestione della banca di dati il Ministero del turismo individua gli obblighi facenti capo al predetto gestore nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
4. Con provvedimento da emanare entro quarantacinque giorni dalla stipula del protocollo d'intesa di cui all'articolo 2, comma 2, la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo definisce le modalità attraverso le quali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e seguenti del regolamento UE n. 2016/679, sono fornite agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti a loro spettanti, tra cui, a titolo esemplificativo, i diritti all'accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione al trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione.
5. Il provvedimento di cui al comma 4, conformemente agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), 29 e 32 del regolamento UE n. 2016/679, disciplina anche i tempi di conservazione dei dati personali all'interno della banca di dati, gli effetti conseguenti alla scadenza di tali termini, la gestione degli accessi da parte delle persone autorizzate e la sicurezza del trattamento.
Disposizioni finanziarie
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le risorse finanziarie destinate al funzionamento della banca dati, di cui all'articolo 13-quater, comma 9, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono iscritte in conto residui di provenienza anno 2020, sul capitolo 8511, piano gestionale 4, «Spese per l'istituzione e la gestione della banca dati delle strutture ricettive nonchè degli immobili destinati alle locazioni brevi, presenti nel territorio nazionale ecc.», dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 settembre 2021
Il Ministro del turismo: GARAVAGLIA
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 946