
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 19 ottobre 2021
G.U.R.I. 19 novembre 2021, n. 276
Svolgimento di lavori di pubblica utilità da parte dei soggetti destinatari del D.A.SPO., per la richiesta al Questore della cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli del divieto, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, ed in particolare l'art. 6, comma 8-bis, che, trascorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, consente all'interessato di richiedere anche la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli conseguenti al divieto, purchè abbia dato prova di effettiva e costante buona condotta, e abbia posto in essere condotte di ravvedimento operoso, tra le quali lo svolgimento di lavori di pubblica utilità a favore della collettività;
Visto l'art. 6, comma 8-bis della medesima legge 13 dicembre 1989, n. 401, ultimo capoverso, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'individuazione delle modalità di svolgimento di lavori di pubblica utilità, consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni;
Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 22 settembre 2021;
Emana
il seguente decreto:
Definizioni ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 individua le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, consistente in una attività non retribuita svolta a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, secondo quanto previsto dall'art. 7.
2. Il presente decreto individua, altresì, i termini di presentazione della domanda di ammissione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità di cui al comma 1, da parte dei soggetti già destinatari del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della citata legge n. 401 del 1989, ai fini della richiesta, rivolta al Questore di cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal medesimo divieto, di cui al comma 8-bis del citato art. 6.
3. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) «Amministrazioni»: le amministrazioni pubbliche dello Stato, le regioni, le province ed i comuni, presso cui si svolgono i lavori di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
b) «Associazioni e enti»: le associazioni e gli enti operanti negli ambiti di attività di svolgimento dei lavori di pubblica utilità che stipulano le convenzioni di cui all'art. 7 con il comune interessato;
c) «comma 8-bis»: l'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
d) «D.A.SPO.»: il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989;
e) «lavoro o lavori di pubblica utilità»: attività lavorativa consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, svolta da soggetti che intendono avvalersi della facoltà di richiedere al Questore la cessazione del «D.A.SPO.», di cui «comma 8-bis»;
f) «Questore»: il Questore territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento; dei «lavori di pubblica utilità», di cui al «comma 8-bis»;
g) «Questore competente»: il Questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al Questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti, al quale è rivolta la richiesta da parte dell'interessato di cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli, ai sensi del «comma 8-bis».
Individuazione degli ambiti di svolgimento del lavoro di pubblica utilità
1. Il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 1, comma 1, può essere svolto nei seguenti ambiti di attività:
a) a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
b) di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
c) di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
d) di manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte direttamente presso le amministrazioni che hanno sottoscritto le convenzioni di cui all'art. 7, comma 1, ovvero presso le associazioni e enti che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 7, comma 2.
Istanza di ammissione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
1. I soggetti che intendono essere ammessi allo svolgimento di lavori di pubblica utilità per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, producono istanza alle amministrazioni, ovvero alle associazioni e enti, secondo il modello riportato in allegato A) al presente decreto.
2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1, le amministrazioni, ovvero le associazioni e enti comunicano, senza ritardo e comunque prima dell'inizio della prestazione dell'attività lavorativa, l'ammissione al lavoro di pubblica utilità del soggetto interessato al Questore competente e, se diverso, anche al Questore.
3. L'istanza di cui al comma 1 può essere prodotta a decorrere dal giorno successivo alla data di cessazione del D.A.SPO., fermo restando quanto previsto dal comma 8-bis, primo periodo.
Durata e modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità
1. Il lavoro di pubblica utilità è svolto nella misura di due ore al giorno per due giorni settimanali, cumulabili sino a quattro ore al giorno per ogni settimana, per un periodo non inferiore a tre mesi, per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi di durata del D.A.SPO.
2. Le convenzioni di cui all'art. 7 individuano nel dettaglio le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità negli ambiti di attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a d).
3. Le amministrazioni assicurano che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità avvenga nel rispetto delle norme e delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti interessati e che l'attività prestata avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto ed in conformità a quanto stabilito nelle convenzioni di cui all'art. 7, comma 1.
4. L'attività prestata deve svolgersi in modo da garantire l'esercizio dei diritti fondamentali dell'individuo e da non ledere la dignità della persona.
5. Le amministrazioni, le associazioni e gli enti sono tenuti all'applicazione nei confronti dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Attività di controllo
1. Le amministrazioni e le associazioni e enti che assicurano lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità di cui al presente decreto assicurano il regolare svolgimento delle relative attività e delle mansioni assegnate ai soggetti ammessi.
2. L'accertata violazione, grave e non giustificata degli obblighi di prestazione lavorativa e del regolare svolgimento del lavoro, comporta la decadenza dall'ammissione ai lavori di pubblica utilità. Le amministrazioni danno comunicazione dell'avvenuta decadenza al Questore competente e se diverso, anche al Questore.
3. Il Questore competente e il questore possono sempre disporre verifiche, a mezzo delle Forze di polizia, sul regolare svolgimento delle prestazioni da parte dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità.
Relazione finale sul lavoro svolto
1. Terminato il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 4, comma 1, le amministrazioni o le associazioni e enti presso cui è stata eseguita la prestazione lavorativa, redigono una relazione finale che attesti l'effettivo e regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte del soggetto ammesso.
2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa al Questore competente per le conseguenti valutazioni connesse alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli del D.A.SPO.
Convenzioni
1. Le amministrazioni che intendono utilizzare in proprio i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, possono stipulare apposite convenzioni, secondo il modello riportato in allegato B) al presente decreto, con il Prefetto territorialmente competente, dandone comunicazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno.
2. Le associazioni e enti operanti nei settori che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 1, possono stipulare apposita convenzione, secondo il modello riportato in allegato C) al presente decreto, con il comune che provvede a comunicarla alla Prefettura territorialmente competente per l'ulteriore inoltro al Gabinetto del Ministro dell'interno.
3. Le amministrazioni e le associazioni e enti di cui ai commi 1 e 2 provvedono alla copertura assicurativa, anche mediante polizze collettive, contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso i terzi, del soggetto ammesso allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.
Elenco degli enti convenzionati
1. La Prefettura territorialmente competente pubblica sul proprio sito internet l'elenco aggiornato delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 7, in modo da consentire agli interessati la possibilità di produrre l'istanza di ammissione ai lavori di pubblica utilità.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni dello Stato provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. I comuni le province e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 ottobre 2021
Il Ministro: LAMORGESE
Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2021
Interno, fog. n. 3019