
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 6 agosto 2021, n. 170
- Allegato al Comunicato Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato nella G.U.R.I. 22 novembre 2021, n. 278
Comunicazione sul distacco transnazionale nell'ambito di una prestazione di servizi.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
VISTO il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante "Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)";
VISTO l'articolo 10 del predetto decreto il quale stabilisce al comma 1 che "L'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni", e al successivo comma 2 che "Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le modalità delle comunicazioni";
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato, in attuazione del predetto articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, in data 10 agosto 2016;
VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2020, n. 122, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europea e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativo al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi", che ha modificato e integrato il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136;
VISTO in particolare l'articolo 4-bis del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 15 settembre 2020, n. 122 e contenente la disciplina del "Distacco di lunga durata", il quale dispone che: "1. Se la durata effettiva di un distacco supera dodici mesi ai lavoratori distaccati si applicano, se più favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad eccezione di quelle concernenti: a) le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro; b) e clausole di non concorrenza; c) la previdenza integrativa di categoria. 2. In caso di notifica motivata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte del prestatore di servizi il periodo di cui al comma 1 è esteso fino ad un massimo di 18 mesi. Le modalità secondo cui effettuare la notifica sono stabilite con il medesimo decreto di cui all'articolo 10, comma 2";
VISTO altresì l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, che per effetto della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 15 settembre 2020, n. 122, indica, per le ipotesi di distacco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, primo periodo, del medesimo decreto, tra le informazioni che deve contenere la comunicazione preventiva di distacco, alla lettera i-bis), "i dati identificativi dell'impresa utilizzatrice che invia lavoratori in Italia";
CONSIDERATO che, per quanto previsto dall'innanzi riportato comma 2 dell'articolo 4-bis, si rende necessario individuare le modalità secondo cui effettuare la notifica motivata dell'estensione del periodo di distacco da dodici a diciotto mesi;
CONSIDERATO che, per quanto innanzi evidenziato, occorre pertanto disporre con il presente decreto secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136
Decreta:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "prestatore di servizi", l'impresa stabilita in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato terzo (extra UE) che distacca lavoratori in Italia ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, ovvero l'agenzia di somministrazione di lavoro stabilita in un altro Stato membro dell'Unione Europea che distacca lavoratori in Italia ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 2-bis, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, cui spettano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136;
b) "impresa utilizzatrice", l'impresa stabilita in un altro Stato membro dell'Unione Europea che invia in Italia lavoratori alla stessa somministrati ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136.
c) "lavoratore distaccato", come definito dall'articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136: "Il lavoratore abitualmente occupata in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia. Il lavoratore è altresì considerato distaccato nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis e anche quando dipende da un'agenzia di somministrazione con sede in Italia";
d) "soggetto distaccatario", l'impresa stabilita in Italia o altro destinatario ivi operante, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 ovvero l'impresa avente la propria sede o un'unità produttiva in Italia che utilizza i lavoratori somministrati da un'agenzia di somministrazione di lavoro stabilita in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136;
e) "UNI_Distacco_UE": il modello con il quale il prestatore di servizi assolve agli obblighi di comunicazione di cui al presente decreto;
f) "sistema informatico distacco - SID": l'insieme delle procedure applicative messe a disposizione dei prestatori di servizi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per consentire la trasmissione telematica del modello UNI_Distacco_UE, in attuazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136;
g) "codice identificativo del modello": il codice alfanumerico univoco rilasciato dal sistema informatico SID attestante che il modello UNI_Distacco_UE è stato trasmesso dal prestatore di servizi con le modalità di cui all'articolo 3;
h) "data certa di trasmissione": la data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in cui il modello è stato trasmesso dal prestatore di servizi;
i) "annullamento": la cancellazione di dati essenziali della comunicazione di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto, come definiti negli allegati al presente decreto;
l) "variazione", la modifica di dati non essenziali della comunicazione di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, come definiti dagli allegati al presente decreto, ivi compresa la proroga temporale e la fine del distacco;
m) "notifica motivata per i distacchi di lunga durata", la comunicazione che il prestatore di servizi di cui alla lettera a) invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le modalità di cui all'articolo 3 del presente decreto nei casi in cui la durata effettiva del distacco supera i 12 mesi;
n) "distacchi a catena", i distacchi operati da un'impresa utilizzatrice che invia in Italia lavoratori alla stessa somministrati da un'agenzia di somministrazione stabilita in uno Stato membro.
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i lavoratori distaccati in Italia.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla comunicazione preventiva di distacco di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 e ad ogni variazione successiva della medesima.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, come introdotta dall'articolo 1, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 15 settembre 2020, n. 122.
Modelli e modalità di comunicazione
1. Per la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 è adottato il modello "UNI_Distacco_UE" di cui all'allegato A, secondo i sistemi di classificazione di cui all'allegato B e le modalità tecniche di cui all'allegato C. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Il modello di cui al comma 1 è disponibile per i prestatori di servizi sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: servizi.lavoro.gov.it ed è aggiornato con decreto direttoriale.
3. I dati contenuti nel modello "UNI_Distacco_UE" vengono resi disponibili all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro con le modalità previste dal Codice per l'Amministrazione Digitale.
4. Il prestatore di servizi entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco invia una comunicazione con il modello "UNI_Distacco_UE" di cui all'allegato A e secondo le modalità tecniche di cui all'allegato C. Tale comunicazione può essere annullata entro le ore 24 del giorno di inizio del periodo di distacco.
5. Ogni variazione successiva alla comunicazione di cui al comma 4 deve essere trasmessa entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento modificativo, con il modello "UNI_distacco_UE" di cui all'allegato A e secondo le modalità di cui all'allegato C, ad eccezione delle variazioni di cui al comma 6.
6. La variazione della data di inizio del distacco deve essere comunicata entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del distacco.
7. La notifica motivata per i distacchi di lunga durata di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro cinque giorni dal superamento dei dodici mesi della durata del distacco, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3. La comunicazione preventiva di cui al comma 4 del presente articolo, vale come notifica motivata per i distacchi di lunga durata, nel caso in cui la durata superiore ai dodici mesi è già predeterminata all'inizio del distacco.
Entrata in vigore e regime transitorio
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione Pubblicità legale.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dai distacchi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per i distacchi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, la notifica motivata per i distacchi di lunga durata di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed il periodo di dodici mesi ivi previsto si calcola, anche in relazione all'applicazione del comma 3 del medesimo articolo, a far data dal 30 luglio 2020.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 agosto 2016.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo, è pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione Pubblicità legale e della sua adozione ne è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 6 agosto 2021
ANDREA ORLANDO