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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 15 novembre 2021

G.U.R.I. 23 novembre 2021, n. 279

Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti.

TESTO COORDINATO (al D.M. Infrastrutture e Trasporti 21 settembre 2023 e con annotazioni alla data 16 febbraio 2022)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE;

Vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante: «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 104, comma 1, lettera nn), il quale dispone che siano mantenute in capo allo Stato le funzioni relative «alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'art. 105, del presente decreto legislativo, nonchè alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate» e l'art. 105, comma 3, lettera d), il quale prevede che siano invece attribuite alle province «le funzioni relative al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», di seguito «codice della strada» e, in particolare, l'art. 80, comma 1, che demanda ad appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, «... al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti»;

Visto il comma 8 del medesimo art. 80, come modificato dall'art. 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, ai sensi del quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in presenza di contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per la mobilità sostenibile e tenuto conto dell'esigenza di rispettare i termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli di cui al medesimo art. 80, può con proprio decreto, per singole province, affidare in concessione quinquennale le attività di revisione disciplinate dal citato art. 80 «...ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione...»;

Visto il comma 9 del succitato art. 80, il quale prevede che «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

Visto l'art. 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che demanda ad apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'attuazione delle modifiche apportate dal comma 1049 della medesima legge, in ragione delle quali è stato ampliato l'ambito di operatività del comma 8 del citato art. 80 ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP);

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che ha ulteriormente modificato il suddetto comma 8, al fine di ricomprendere anche i rimorchi e semirimorchi nell'ambito di operatività delle disposizioni di cui al citato comma 8, nonchè il comma 6 del medesimo art. 1 che ha modificato l'art. 92 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente alla istituzione e al funzionamento delle commissioni esaminatrici e alla partecipazione agli esami per l'iscrizione e aggiornamento nel registro degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visti gli articoli 52 e 71 del codice della strada, che pongono in capo al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la competenza ad adottare decreti in materia di caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi;

Visto, altresì, l'art. 229 del suddetto codice della strada, il quale delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dal nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», di seguito «regolamento di esecuzione del codice della strada», e, in particolare, l'art. 237, comma 2, che prevede che: «...le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla appendice VIII, sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie», e l'art. 241, comma 3, che dispone che: «Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, recante: «Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante: «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1995, n. 170, concernente: «Regolamento recante norme sulla capacità finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle società consortili anche in forma di cooperativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 1995;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, recante: «Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139, con il quale è stata recepita la predetta direttiva 2014/45/UE, in aderenza e nel rispetto delle previsioni recate dal suddetto art. 80;

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera q), del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, il quale stabilisce che: «L'organismo di supervisione coincide con le articolazioni periferiche Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale», l'art. 5 che disciplina la data e la frequenza dei controlli tecnici sui veicoli e l'art. 14, comma 2, in forza del quale: «L'organismo di supervisione svolge almeno i compiti previsti al punto 1 dell'allegato V al presente decreto e soddisfa i requisiti stabiliti al punto 2 dello stesso allegato», prevedendo altresì, al comma 3, che: «L'autorità competente stabilisce le procedure pertinenti in merito ai contenuti di cui alle lettere a), b), c), d), del punto 3 dell'allegato V»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2017, che ha recepito la direttiva 2014/47/UE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, recante: «Modifica del decreto 19 maggio 2017, e istituzione del registro unico degli ispettori di revisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2020 e, in particolare, l'art. 4;

Visto l'«Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», sottoscritto il 14 febbraio 2002, che reca disposizioni attuative finalizzate al riparto delle funzioni mantenute e delegate tra il Governo e i predetti enti territoriali e locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il comma 1 dell'art. 9 dell'accordo sottoscritto in data 17 aprile 2019 ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei servizi di controllo privati autorizzati all'effettuazione delle revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, il quale stabilisce che: «La figura del sostituto del responsabile tecnico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2003, opera per effetto della deroga prevista dall'art. 13-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 [...]»;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 maggio 2018, n. 211, recante: «Istruzioni operative per decreto ministeriale 214/2017 relativo ai controlli tecnici dei veicoli e dei loro rimorchi circolanti sulle strade pubbliche», con il quale sono state fornite indicazioni operative sui controlli tecnici;

Considerato che la direttiva 2014/45/UE prevede un innalzamento degli standard qualitativi della revisione ministeriale disponendo, altresì, che il personale che effettua i controlli possieda un livello elevato di capacità e competenze, equiparando la figura del responsabile tecnico con quella dell'ispettore;

Considerato che, con il citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 211 del 2018, i responsabili tecnici già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 continuano ad operare come previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, rinviando ad un successivo provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la definizione dei requisiti minimi che i medesimi devono possedere;

Considerato che le attrezzature e le strumentazioni di cui si avvalgono le imprese e i consorzi di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada sono descritte nell'appendice X al citato regolamento di esecuzione del codice della strada;

Valutata, pertanto, la necessità di procedere all'aggiornamento della suddetta appendice, in conseguenza del recepimento delle modifiche apportate all'art. 80, comma 8, del codice della strada;

Considerate le condizioni di urgenza ed indifferibilità, derivanti da fattori di disequilibrio determinati dal volume delle operazioni da eseguire in relazione alle risorse di cui dispongono i competenti uffici periferici della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione e dall'esigenza di normalizzare l'erogazione del servizio di revisione al fine di rispettare i termini di cui all'art. 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017;

Ritenuto, quindi, necessario procedere all'attuazione dell'art. 80, commi 1, 8 e 9, del codice della strada mediante l'adozione di un unico decreto finalizzato, per esigenze di economicità e semplificazione del procedimento amministrativo, anche alla disciplina della composizione delle commissioni di esame oltre che dei requisiti e delle modalità di nomina dei relativi componenti, ai fini degli esami di abilitazione degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 21 settembre 2023)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «autorità competente»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per la mobilità sostenibile, Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, di seguito DGMOT;

b) "autorizzazione": il titolo giuridico di cui all'art 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo n. 112 del 1998, necessario per l'espletamento delle attività di revisione di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada sui veicoli pesanti come definiti dalla lettera q);

c) «centri di controllo»: i centri di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto ministeriale 19 maggio 2017;

c-bis) «centro di controllo privato»: un'impresa di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 558 del 1999, autorizzata ai sensi dell'art. 80, comma 8, del codice della strada ad effettuare le operazioni di revisione ivi previste;

c-ter) «centri 870»: le imprese di autoriparazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 558 del 1999 autorizzate dalla Direzione generale per la motorizzazione ai sensi dell'art. 19 e tabella III, punto 3), della legge n. 870 del 1986, per l'espletamento delle attività di revisione di tutti i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e loro rimorchi o semirimorchi, nonchè di veicoli con massa complessiva a pieno carico anche inferiore o uguale a 3,5 t se capaci di contenere più di sedici persone compreso il conducente;

d) «controllo tecnico» o «revisione»: l'ispezione di cui all'art. 3, lettera h) del decreto ministeriale 19 maggio 2017;

e) «certificato di revisione»: il verbale di controllo tecnico rilasciato da un ispettore, contenente i risultati del controllo tecnico;

[f) «DVR»: documento di valutazione del rischio, disciplinato dagli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;] (lettera soppressa) (1)

g) "ispettore": la persona di cui all'art. 3, lettera n) del decreto ministeriale 19 maggio 2017; in dettaglio:

1) "ispettore abilitato": il funzionario del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 81 del codice della strada abilitato allo svolgimento delle revisioni dei veicoli e dei loro rimorchi ai sensi dell'art. 242 e della Tabella III.1 del regolamento di esecuzione al codice della strada;

2) "ispettore autorizzato": la persona che - dopo aver svolto la prescritta formazione ed aver superato il relativo esame - è autorizzata ad effettuare presso i centri di controllo privati, o nei centri 870 nei limiti di quanto previsto dall'art. 19-bis, attività di revisione di veicoli, rimorchi e semirimorchi compatibili con il livello di autorizzazione conseguito;

3) "ispettore ausiliario": gli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, abilitati, ai sensi dell'art. 92, comma 4-septies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive proroghe, ad espletare le operazioni di cui all'art. 80 del codice della strada su veicoli pesanti;

h) "operatore autorizzato": il centro di controllo privato titolare dell'autorizzazione di cui alla lettera b);

i) "organismo di supervisione": i soggetti a cui compete l'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato V del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e dunque, per quanto attiene ai profili di vigilanza tecnica ed in ragione della competenza territoriale, le Direzioni generali territoriali del Dipartimento per la mobilità sostenibile, di seguito DGT, e gli uffici della motorizzazione delle regioni o province a Statuto speciale; per quanto attiene, invece, al rilascio dell'autorizzazione ed alla vigilanza amministrativa, le province e città metropolitane;

l) "registro unico degli ispettori di revisione" o "RUI": l'elenco informatico di registrazione degli ispettori e delle informazioni ad essi associate, istituito ai sensi del decreto ministeriale 11 dicembre 2019;

[m) «rimorchio»: ogni veicolo non semovente su ruote, progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore;] (lettera soppressa) (2)

[n) «semirimorchio»: ogni rimorchio progettato per essere agganciato ad un veicolo a motore, in modo che parte di esso poggi sul veicolo a motore, e che una parte importante della sua massa e la massa del suo carico siano trasportate dal veicolo a motore;] (lettera soppressa) (2)

o) "veicoli": i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 maggio 2017:

[p) «veicolo a motore»: ogni veicolo su ruote semovente, azionato da un motore con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;] (lettera soppressa) (3)

q) «veicoli pesanti»: i veicoli a motore, e loro rimorchi e semirimorchi, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), così come individuati dall'art. 80, comma 8, del codice della strada;

q-bis) "CED": il Centro elaborazione dati della DGMOT.

Art. 2

Oggetto

(modificato e integrato dall'art. 2, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 21 settembre 2023)

1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni dell'art. 80, comma 8 CDS, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 e ad integrazione delle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, disciplina:

a) i requisiti che deve possedere un'impresa di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 558 del 1999 per richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 1, lettera b), per divenire operatore autorizzato, ed il rilascio della stessa;

b) gli obblighi degli operatori autorizzati;

b-bis) le modalità tecniche e amministrative delle operazioni di revisione dei veicoli pesanti;

c) l'istituzione di un registro generale informatizzato dei centri di controllo privati, di seguito "RCC";

d) il regime degli ispettori autorizzati alle revisioni presso i centri di controllo privati ed il regime giuridico di quelli autorizzati per le revisioni dei veicoli pesanti;

e) la composizione e la nomina delle commissioni per l'esame degli ispettori autorizzati di competenza delle DGT quali organismi di supervisione;

e-bis) i compiti di supervisione e vigilanza delle DGT sui centri di controllo privati;

e-ter) i casi di sospensione e la revoca dell'autorizzazione degli operatori autorizzati;

e-quater) la sospensione e la revoca dell'attestato di cui all'allegato IV del decreto ministeriale 19 maggio 2017, comprovante l'abilitazione di ispettore autorizzato;

e-quinquies) il regime giuridico transitorio dei centri 870.

2. Con successivi decreti dirigenziali dell'autorità competente sono disciplinati:

[a) la definizione delle caratteristiche della struttura organizzativa e del personale adeguati a svolgere il controllo tecnico dei veicoli pesanti, nell'ambito degli operatori autorizzati e dei corrispondenti centri di controllo privati;] (lettera soppressa) (1)

b) la trasmissione di dati e documenti da parte degli operatori autorizzati al CED, relativi al processo di prenotazione, esecuzione ed annotazione delle revisioni dei veicoli pesanti presso i predetti operatori autorizzati;

[c) le procedure inerenti alle modalità di supervisione dei controlli tecnici;] (lettera soppressa) (2)

[d) l'armonizzazione della disciplina di revoca dell'autorizzazione;] (lettera soppressa) (2)

e) le modalità di svolgimento e superamento dell'esame per il conseguimento del titolo di ispettore autorizzato, nonchè le modalità di accesso alla formazione di aggiornamento e relativo svolgimento(3)

[f) la definizione delle tariffe per le operazioni di revisione e i controlli periodici sulle officine, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;] (lettera soppressa) (4)

g) la definizione dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività di ispettore autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti(3)

h) la definizione delle disposizioni attuative relative al regime sanzionatorio degli ispettori; (3)

h-bis) la definizione delle competenze dell'ispettore nell'esercizio delle attività di revisione;

h-ter) le modalità di implementazione, aggiornamento e funzionamento del RCC e del RUI, anche con riferimento agli ispettori abilitati o autorizzati di modulo B di cui all'art. 15, comma 3.

[3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i veicoli a motore di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139.] (comma soppresso) (5)

Art. 3

Strutture ed ispettori per i controlli tecnici sui veicoli pesanti

(sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 21 settembre 2023)

1. I controlli tecnici sui veicoli pesanti sono svolti presso:

a) gli uffici della Motorizzazione civile;

b) gli operatori autorizzati, quali centri di controllo privati titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);

c) i centri 870, nei limiti di quanto disposto dall'art. 19-bis.

2. Gli operatori autorizzati svolgono la propria attività nel territorio della provincia o città metropolitana che ha rilasciato l'autorizzazione.

3. I controlli tecnici eseguiti presso gli operatori autorizzati sono effettuati da ispettori autorizzati o da ispettori ausiliari o abilitati, nel rispetto dell'abilitazione alle revisioni di cui gli stessi sono titolari.

Art. 3

Requisiti per l'istanza di autorizzazione

(introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 21 settembre 2023)

1. Può richiedere l'autorizzazione un'impresa iscritta nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 588 del 1999, che esercita tutte le attività previste dall'art. 1 della legge n. 122 del 1992, in possesso dei requisiti di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 239, comma 4, lettere a), b) e c) del regolamento di esecuzione del codice della strada e comma 5, limitatamente al richiamo ivi previsto al comma 2 lettera b).

2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini della richiesta di autorizzazione i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti dei titolari delle imprese, conformemente all'art. 240, comma 1, lettere da a) ad e), del regolamento di esecuzione del codice della strada. Nel caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare della stessa; nel caso di società devono essere posseduti: da tutti i soci, quando trattasi di società di persone; dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; dagli amministratori, per ogni altro tipo di società;

b) capacità finanziaria di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 170 del 1995, comprovata nelle forme di cui all'art. 239, comma 2, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice della strada;

c) certificazione di cui alla normativa ISO 9001;

d) dotazione permanente delle attrezzature e strumentazioni di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 19 maggio 2017, e relativo allegato III;

e) dotazioni informatiche idonee e adeguate al supporto dell'intera gestione dell'attività di trasmissione di dati e documenti relativi all'intero processo di espletamento, esiti ed archiviazione della revisione da parte degli operatori autorizzati al CED della DGMOT, e comunque tali da consentire l'esercizio delle linee di collegamento locale e geografico ai sistemi di controllo definiti dalla stessa DGMOT;

f) locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono essere destinati esclusivamente alle operazioni di revisione, quando in corso, e separati da quelli eventualmente utilizzati per l'attività di autoriparazione. Detti locali devono avere le seguenti dimensioni minime:

i. superficie totale non inferiore a 250 m², comprensiva del corpo di fabbrica principale e delle superfici dei locali ad uso ufficio, servizi ed altre pertinenze, che possono essere collocati anche in corpi di fabbrica distinti, purchè all'interno dello stesso comprensorio;

ii. corpo di fabbrica principale, ove è posizionata la linea, o le linee, di revisione con: superficie non inferiore a 200 m² per ciascuna linea; larghezza lato ingresso non inferiore a 6 m; altezza non inferiore a 6,20 m se la linea è munita di ponte sollevatore, oppure non inferiore a 5,0 m se la linea è munita di fossa di ispezione; varchi per l'ingresso e l'uscita dei veicoli di larghezza e altezza non inferiori a 4,5 m;

iii. area di manovra esterna al corpo di fabbrica principale di superficie non inferiore a 600 m² comprensivi, eventualmente, anche delle superfici di aree di accumulo nella disponibilità dell'operatore autorizzato e situate nelle immediate vicinanze.

3. Un'impresa di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 558 del 1999, già autorizzata ai sensi dell'art. 80, comma 8, del codice della strada all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può richiedere l'autorizzazione di cui al presente articolo comprovando il possesso di tutti i requisiti previsti. Non è consentito svolgere in una medesima seduta revisioni di veicoli pesanti e revisioni di veicoli di cui al precedente periodo.

Art. 4

Rilascio delle Autorizzazioni

(sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 21 settembre 2023)

1. L'autorizzazione di cui all'art. 3-bis è richiesta alla provincia o città metropolitana competente in ragione della sede dell'operatore autorizzato. Si applicano le disposizioni dell'art. 239, comma 1 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

2. La provincia o città metropolitana di cui al comma 1 richiede all'Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio il controllo tecnico sull'idoneità dei locali, attrezzature e strumentazioni, ai sensi del punto 6 dell'Accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002. L'Ufficio della motorizzazione civile procede alle verifiche entro i trenta giorni successivi alla ricezione dell'istanza. Si applicano le disposizioni dell'art. 239, comma 6, del regolamento di esecuzione del codice della strada.

3. Constatata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, la regolarità di ogni altra documentazione amministrativa richiesta ed acquisito l'esito positivo del controllo tecnico di cui al comma 2, la provincia o città metropolitana rilascia l'autorizzazione e ne dà comunicazione all'autorità competente per l'esercizio delle attività di vigilanza tecnica di cui all'art. 80, comma 10, del codice della strada, nonchè al CED per l'iscrizione dell'operatore autorizzato nel registro di cui all'art. 11.

4. Ottenuta l'autorizzazione, l'operatore autorizzato richiede il collegamento telematico con il CED per le finalità di cui all'art. 3-bis, comma 2, lettera e).

5. La validità dell'autorizzazione è subordinata alla permanenza nel tempo di tutti i requisiti di cui all'art. 3-bis, commi 1 e 2.

Art. 5

Obblighi degli operatori autorizzati

(sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 21 settembre 2023)

1. Gli operatori autorizzati comunicano tempestivamente alla provincia o città metropolitana territorialmente competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ogni evento dal quale derivi la variazione o la perdita di possesso dei requisiti di cui all'art. 3-bis.

2. Gli operatori autorizzati si dotano di personale idoneo a garantire il supporto all'ispettore incaricato dell'espletamento delle attività di revisione dei veicoli pesanti.

Art. 6

Requisiti generali degli operatori autorizzati

(soppresso dall'art. 10, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 21 settembre 2023)

[1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale e dell'ispettore, facenti capo agli operatori autorizzati, sono disciplinati dall'art. 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada.]

Art. 7

Requisiti di idoneità professionale, economici, tecnici e strutturali generali degli operatori autorizzati

(soppresso dall'art. 10, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 21 settembre 2023)

[1. Gli operatori autorizzati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 239 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

2. L'operatore, che intenda esercitare la propria attività come imprenditore individuale ovvero come partecipante ad un consorzio, deve essere iscritto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, in almeno uno dei seguenti registri:

a) registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) registro delle commissioni provinciali per l'artigianato;

c) uno dei registri professionali o commerciali riportati nell'allegato XVI al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, gli operatori che presentano domanda ai sensi dell'art. 4 dimostrano la propria capacità finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 239, comma 2, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice della strada, e dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1995, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 1995, mediante attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata per un importo di almeno euro 154.937,07, da parte di aziende o istituti di credito o di società finanziarie o assicurative con capitale sociale non inferiore a euro 2.582.284,50.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 170 del 1995, nel caso in cui l'autorizzazione sia richiesta da consorzi o da società consortili, la capacità finanziaria di ciascuna delle imprese di autoriparazione consorziate deve essere non inferiore a euro 51.645,69, se iscritte in una sola delle sezioni del registro di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Detta capacità finanziaria, da dimostrare sempre mediante attestazione avente le caratteristiche specificate al comma 3 è elevata a euro 87.797,67 e ad euro 118.785,09, rispettivamente, nel caso di iscrizione in due o in tre sezioni del registro citato.

5. Ai sensi dell'art. 239, comma 2, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice della strada, gli operatori istanti devono dimostrare la capacità finanziaria mediante:

a) fatturato globale minimo, dichiarato e maturato negli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore a euro 300.000,00;

b) esibizione dei rendiconti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività.

6. Gli operatori istanti devono dimostrare di possedere struttura organizzativa e dotazione di personale idonee a svolgere la funzione di verifica e prova dei veicoli pesanti, secondo quanto previsto dai provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del presente decreto.]

Art. 8

Requisiti di imparzialità ed obiettività degli operatori autorizzati ai controlli tecnici

(soppresso dall'art. 10, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 21 settembre 2023)

[1. In attuazione dell'art. 12, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139, e in considerazione della necessità di assicurare l'imparzialità e l'obiettività dei controlli tecnici, gli operatori autorizzati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) certificazione dell'impresa ISO IEC 9001/2015, rilasciata nel rispetto dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa ISO IEC 17020 parte C;

b) in fase di prima applicazione e comunque fino al 1° gennaio 2023, evidenza della presentazione della domanda per accreditamento ISO IEC 17020, parte A o parte C, e successiva presentazione della certificazione;

b) effettuazione dei controlli tecnici in locali destinati esclusivamente a detta attività, e separati da quelli eventualmente utilizzati per l'autoriparazione;

c) preposizione ai controlli tecnici di un numero di ispettori proporzionato al volume giornaliero medio di operazioni da eseguire, e in ogni caso non inferiore a un ispettore per n. 24 veicoli giornalieri.]

Art. 9

Dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati

(soppresso dall'art. 10, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 21 settembre 2023)

[1. Le dotazioni tecniche minime, richieste agli operatori istanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione, sono le seguenti:

a) in caso di imprese, i locali, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere le caratteristiche indicate all'art. 239, comma 3, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione del codice della strada. In caso di consorzi e società consortili, è necessaria la dotazione di una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 4, lettera d), punti d.1), d.2) e d.3), del medesimo regolamento;

b) i locali, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere:

1) superfice destinata ad ogni linea di revisione non inferiore a 250 m²;

2) superficie totale dei locali, ivi compresi quelli per uso ufficio, destinati alle prove di revisione non inferiore a 600 m²;

3) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;

4) altezza non inferiore a 6,20 m se muniti di ponte sollevatore e di 5 m se muniti di fossa di ispezione;

5) ingresso ed uscita aventi larghezza e altezza non inferiori a 4,5 m;

6) area di manovra esterna al locale non inferiore a 1000 m²;

c) gli operatori devono essere permanentemente in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni di cui all'art. 241, comma 3, del regolamento di esecuzione del codice della strada e all'appendice X del predetto regolamento e aventi, in aggiunta a quelli previsti dall'allegato III, punto I, al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, nonchè le dotazioni informatiche idonee e adeguate a supporto dell'intera gestione dell'attività, nonchè ai fini del collegamento al CED dell'amministrazione, e comunque tali da consentire l'esercizio delle linee di collegamento secondo il protocollo «MCTCNet» per veicoli di massa complessiva maggiore di 3,5 t.

2. L'operatore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, deve inoltre produrre:

a) copia del certificato di agibilità con l'indicazione della destinazione d'uso rilasciata dall'amministrazione comunale, o copia della richiesta presentata al comune competente almeno quarantacinque giorni prima della data di presentazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, oppure certificazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il requisito di agibilità previsto ai sensi art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

b) certificato di prevenzione incendi in corso di validità rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, qualora le attività svolte nell'ambito della sede siano soggette alle visite di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. In caso di attività diverse da quelle di cui al predetto decreto n. 151 del 2011, il titolare dell'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta che nei suddetti locali vengono rispettate le normative di prevenzione incendi e che per le attività svolte in essa non ricorre l'obbligo del possesso del certificato di prevenzione incendi;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare dell'impresa ai sensi dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella sua qualità di datore di lavoro, relativa al rispetto nei locali delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonchè all'avvenuta redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28 del medesimo decreto;

d) stralcio del DVR di cui agli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, elaborato tenendo conto dei rischi connessi all'attività e all'uso delle attrezzature impiegate dagli ispettori di revisione e recante l'indicazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione.

3. La trasmissione di dati e documenti da parte degli operatori autorizzati al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è regolata dai provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), adottati dall'autorità competente entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.]

Art. 10

Modalità tecniche e amministrative delle operazioni di controllo dei veicoli pesanti

(sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 21 settembre 2023)

1. Alle operazioni di revisione dei veicoli pesanti effettuate presso gli operatori autorizzati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, limitatamente alle categorie di veicoli ricomprese nei veicoli pesanti, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e relativi allegati. Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 4 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il Personale 18 maggio 2018, prot. n. 211, recante prime istruzioni operative per l'attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e relativo allegato 2.

2. Ai fini dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo del decreto ministeriale 19 maggio 2017, lo stato di efficienza degli organi e delle parti del veicolo non raggiungibili senza smontaggio è comprovato da una dichiarazione attestante la corretta attività di manutenzione eseguita sul veicolo, in conformità al dettato di cui all'art. 79, comma 1, del codice della strada, prodotta dal proprietario oppure, se del caso, dall'usufruttuario o dal locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio.

3. La DGT territorialmente competente individua l'ispettore abilitato, autorizzato o ausiliario e lo incarica di condurre ogni singola seduta di revisione dalla stessa DGT autorizzata.

4. Gli operatori autorizzati possono avvalersi, per l'esercizio delle incombenze amministrative connesse con le funzioni loro affidate, degli studi di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

Art. 11

Registro dei centri di controllo autorizzati alla revisione sui veicoli di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada

(sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 21 settembre 2023)

1. Presso il CED è istituito il registro generale informatizzato dei centri di controllo privati (RCC) autorizzati alla revisione sui veicoli di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada, le cui modalità di implementazione, aggiornamento e funzionamento sono disciplinate con provvedimento dell'autorità competente, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera h-ter).

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, l'iscrizione di un operatore autorizzato nel RCC consegue all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione da parte della provincia o città metropolitana territorialmente competente ai sensi dell'art. 4, comma 1.

3. Il Registro contiene almeno i seguenti elementi:

a) anagrafica del centro di controllo (P.I./C.F.- indirizzo sede legale/sede operativa- indirizzo di posta elettronica ordinaria (P.E.O.) e certificata (P.E.C.) e codice generato dal sistema);

b) anagrafica del titolare/amministratore/legale rappresentante (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale); data dell'ultimo controllo di onorabilità;

c) dotazione tecnica ed amministrativa relativa, tra l'altro, a locali, attrezzature e certificazioni amministrative e professionali, ivi compresa la certificazione ISO IEC 9001/2015.

4. Nel RCC sono altresì annotati i provvedimenti adottati nei confronti dei centri di controllo privati da parte della provincia o città metropolitana e delle DGT, per quanto di competenza, ai sensi degli articoli 12 e 13.

Art. 12

Attività degli organismi di supervisione sui centri di controllo privati

(sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 21 settembre 2023)

1. Oltre a quanto disposto dall'art. 13, comma 2, in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato V del decreto ministeriale 19 maggio 2017, le DGT, quali organismi di supervisione e nei limiti di quanto di competenza, nei riguardi dei centri di controllo privati, svolgono i compiti di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e relativo allegato V.

2. Ai fini dell'allegato V, punto 2, del decreto ministeriale 19 maggio 2017, i requisiti applicabili al personale impiegato dalle DGT, per i compiti di cui al presente articolo, sono soddisfatti dal personale del Dipartimento per la mobilità sostenibile abilitato all'espletamento delle operazioni di cui all'art. 80, comma 10, del codice della strada. Con decreto del Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile sono disciplinate le modalità di aggiornamento periodico della formazione di tale personale: a tal fine è utile l'aggiornamento periodico della abilitazione di cui al predetto articolo 80.

3. Le province e città metropolitane, nonchè le regioni e province a Statuto speciale, disciplinano con propri provvedimenti l'esercizio delle funzioni di organismo di supervisione di cui all'allegato V del decreto ministeriale 19 maggio 2017, nell'ambito delle rispettive competenze per materia e territoriali.

Art. 13

Vigilanza sugli operatori autorizzati

(sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 21 settembre 2023)

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 112 del 1998, le province e città metropolitane esercitano il controllo amministrativo sugli operatori autorizzati.

2. Il controllo tecnico, di cui all'art. 104, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonchè i controlli di cui all'art. 80, comma 10, del codice della strada, sono esercitati dalle DGT, per il tramite degli uffici della Motorizzazione civile, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Art. 14

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

(sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 21 settembre 2023)

1. L'autorizzazione è sospesa dalla provincia o città metropolitana territorialmente competente ai sensi dell'art. 4, comma 1:

a) fino all'adempimento, qualora l'operatore autorizzato sia inadempiente rispetto agli obblighi di cui all'art. 5;

b) cautelativamente, in presenza di grave rischio nella prosecuzione delle attività, anche nelle more del provvedimento di revoca di cui al comma 2.

2. L'autorizzazione è revocata dalla provincia o città metropolitana territorialmente competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, qualora:

a) l'operatore autorizzato perda i requisiti di cui agli all'art. 3-bis;

b) l'operatore autorizzato si renda responsabile di violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 o ne sia a conoscenza;

c) ricorra l'ipotesi di cui all'art. 80, comma 15, del codice della strada, secondo periodo.

3. Le DGT comunicano alla provincia e città metropolitana territorialmente competenti ogni fatto o atto, dagli stessi riscontrato nell'esercizio delle proprie funzioni di supervisione e vigilanza, rispettivamente ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 2, che possa rilevare ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2. A tal fine trasmettono copia del verbale, redatto in occasione dell'esercizio delle predette funzioni, dal quale risulti l'avvenuta contestazione della norma violata al trasgressore o, se del caso, ai trasgressori nonchè, nel caso di cui comma 2, lettera b), all'operatore autorizzato.

Art. 15

Requisiti per l'accesso all'esame di ispettore autorizzato

(modificato e integrato dall'art. 5, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 21 settembre 2023)

[1. I controlli tecnici eseguiti presso gli operatori autorizzati sono effettuati da ispettori autorizzati o abilitati.] (comma soppresso) (1)

2. Ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e dell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019, gli aspiranti ispettori devono:

[a) soddisfare i requisiti minimi di competenza e formazione previsti dall'art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017 e dal relativo allegato IV, dall'art. 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 215 del 2017, nonchè dall'accordo del 17 aprile 2019;] (lettera soppressa) (2)

b) aver conseguito i titoli di studio e l'esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali, previsti dall'art. 2 del citato accordo del 17 aprile 2019, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;

c) possedere i requisiti personali di cui all'art. 240, comma 1, lettere da a) ad e) del regolamento di esecuzione del codice della strada;

[d) essere dotati di copertura assicurativa contro i rischi professionali avente massimale per singolo sinistro non inferiore a euro 500.000,00.] (lettera soppressa) (2)

3. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 2, del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e comma 7 ultimo periodo del decreto direttoriale 18 maggio 2018, gli ispettori che, in possesso del possesso del titolo di studio prescritto, alla data del 20 maggio 2018 erano già autorizzati o abilitati o che, avendo partecipato ai corsi conclusisi entro la predetta data abbiano superato il prescritto esame di abilitazione secondo le modalità previgenti entro la data del 31 agosto 2018, possono accedere direttamente alla formazione di modulo C e, conclusa la frequenza, sostenere il relativo esame.

[4. L'ispettore è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione di sua competenza e responsabilità.] (comma soppresso) (3)

[5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, gli ispettori non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alle attività da esercitarsi.] (comma soppresso) (3)

Art. 16

Commissione d'esame per ispettori autorizzati

(integrato e modificato dall'art. 6, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 21 settembre 2023)

1. Ai fini delle disposizioni di cui all'allegato V, punto 1, lettera b) del decreto ministeriale 19 maggio 2017, nell'esercizio dell'attività di verifica della formazione ed esame degli ispettori di propria competenza, le commissioni per l'esame degli ispettori dei centri di controllo sono istituite, in numero non inferiore a quattro, presso le sedi delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per la mobilità sostenibile, di seguito DGT. E' facoltà dei direttori delle DGT istituire commissioni di esame presso una o più sedi decentrate della medesima Direzione generale.

2. Le commissioni di esame, nominate dal direttore della DGT competente, sono costituite da un numero dispari, non inferiore a tre, di componenti individuati tra il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in possesso di elevata competenza, di cui:

a) un dirigente in rappresentanza della DGT, con funzioni di Presidente,

b) almeno un funzionario con esperienza in meccanica o meccatronica;

c) uno o più funzionari con esperienza in metrologia, in componentistica elettronica di bordo e in sistemi di qualità.

3. I componenti della commissione, al momento dell'accettazione dell'incarico, devono dichiarare ai sensi art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

4. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di due volte.

5. La commissione è coadiuvata da un segretario, individuato tra il personale, appartenente almeno all'Area II - F3, in servizio presso la DGT medesima.

6. I compensi per i membri della commissione sono determinati in coerenza con quanto disciplinato dall'art. 92, commi 4-octies e 4-novies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 17

Regime giuridico degli ispettori autorizzati

(sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 21 settembre 2023)

1. Alla conclusione della formazione di cui all'art. 15 e superato l'esame di cui all'art. 16, con l'emissione del certificato di idoneità di cui all'allegato IV, punto 3, del decreto ministeriale 19 maggio 2017 si consegue la qualifica di ispettore autorizzato ad eseguire le prove di revisione di veicoli a motore e dei loro rimorchi e semirimorchi, in ragione del livello di autorizzazione conseguito. E' condizione per l'esercizio della pertinente funzione l'iscrizione al RUI, istituito presso il CED; a tal fine gli ispettori devono comprovare:

a) limitatamente agli ispettori autorizzati che operano presso centri di controllo autorizzati alla revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, di possedere i requisiti di cui all'art. 240, comma 1, lettere b), c) ed e) e comma 2, del regolamento di esecuzione al codice della strada;

b) se autorizzati per la revisione dei veicoli pesanti, essere dotati di copertura assicurativa contro i rischi professionali avente massimale per singolo sinistro non inferiore a euro 500.000,00. La copertura deve estendersi anche ai rischi per danni cagionati a persone o cose, nonchè agli infortuni sul lavoro riguardanti la propria persona e quella di terzi, occorsi nell'esercizio della propria funzione durante le prove di revisione dei veicoli pesanti;

c) l'assolvimento degli obblighi di formazione di aggiornamento di cui all'allegato IV, punto 2, del decreto ministeriale 19 maggio 2017 ed articolo 6 dell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019. La disciplina delle modalità di erogazione e dei contenuti della formazione di aggiornamento si conforma allo standard formativo di cui all'allegato A del presente decreto, parte integrante dello stesso. Con provvedimento della DGMOT sono stabiliti i termini entro i quali devono essere assolti gli obblighi della prima formazione di aggiornamento, in ragione della data di acquisizione dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ispettore.

2. Ai fini dell'iscrizione degli ispettori autorizzati nel RUI, le DGT possono svolgere un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Allo stesso modo compete alle DGT, alle provincie e regioni a statuto speciale la verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonchè dell'assolvimento della formazione di aggiornamento di cui all'allegato IV del decreto ministeriale 19 maggio 2017. A tal fine è implementata apposita funzione informatica nel RUI che disabilita le credenziali di accesso al collegamento con il CED dell'ispettore autorizzato non in regola con i predetti obblighi di formazione.

3. L'ispettore autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti non può in alcun caso svolgere tale attività presso l'operatore autorizzato con il quale ha un rapporto di lavoro subordinato.

4. L'ispettore autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti che ha un rapporto di lavoro con un centro di controllo privato per l'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, non può in alcun caso svolgere l'attività di revisione dei veicoli pesanti presso il medesimo centro, se questo è anche operatore autorizzato.

5. L'ispettore autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti non può in alcun caso svolgere attività di revisione presso l'operatore autorizzato di cui sia titolare dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 80, comma 8, del codice della strada. Qualora l'impresa sia esercitata nella forma societaria, le limitazioni del periodo precedente si applicano nei riguardi di:

a) tutti i soci, quando trattasi di società di persone;

b) i soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

c) gli amministratori, per ogni altro tipo di società.

6. Per lo svolgimento dei controlli tecnici è riconosciuto all'ispettore un corrispettivo, da versarsi anticipatamente ad opera dei soggetti richiedenti l'attività di controllo, determinato, anche in via forfettaria, secondo le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

6-bis. L'ispettore è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione di sua competenza e responsabilità. Nell'espletamento di dette operazioni si conforma alle disposizioni di cui all'art. 13, commi 3, 4 e 5, del decreto ministeriale 19 maggio 2017. Per le finalità di cui all'art. 13, comma 3, del citato decreto ministeriale 19 maggio 2017, l'ispettore autorizzato alla revisione dei veicoli pesanti:

a) in sede di iscrizione al RUI rende, ai sensi art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione di non sussistenza di condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto agli operatori autorizzati operanti nell'ambito della competenza territoriale degli uffici della motorizzazione civile o sezioni delle DGT presso i quali si è dichiarato disponibile ad operare; ove ne ricorra il caso, con la medesima dichiarazione segnala ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Ai fini del periodo precedente sono considerate situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse quelle previste dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

b) dichiara tempestivamente alla DGT territorialmente competente l'insorgenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla lettera a).

Art. 18

Sanzioni per l'ispettore autorizzato

(sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 21 settembre 2023)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i provvedimenti di sospensione e di revoca del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di ispettore autorizzato, previsti dall'allegato V, punto 3, lettera b), del decreto ministeriale 17 maggio 2017 sono adottati dalle DGT quando venga accertato che l'ispettore, nell'esercizio dell'attività di revisione:

a) non è più in possesso dei requisiti e delle condizioni prescritti dall'art. 15, comma 2, e 17, commi 1, ultimo periodo e relative lettere a), b) e c), 3, 4 e 5;

b) ha effettuato le revisioni in difformità dalle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 10 del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e relativi allegati; all'art. 4 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 18 maggio 2018, prot. n. 211, recante prime istruzioni operative per l'attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e relativo allegato 2 ed all'art. 17, comma 6-bis, del presente decreto.

2. La DGT, che nell'esercizio delle proprie competenze rileva una delle condizioni di cui al comma 1, avvia il procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 con provvedimento motivato ed assegna un termine all'ispettore autorizzato per eventuali controdeduzioni. Qualora allo scadere del termine assegnato non siano state presentate controdeduzioni o, se presentate, siano state ritenute non utili, l'organismo di supervisione adotta un provvedimento di sospensione dell'abilitazione posseduta dall'ispettore autorizzato per un periodo fino a quindici giorni, in ragione della gravità dell'addebito. Le province o città metropolitane, nonchè le regioni e province a statuto speciale comunicano alla DGT territorialmente competente ogni atto o fatto, dalle stesse riscontrato nell'esercizio delle proprie funzioni di supervisione e vigilanza, rispettivamente ai sensi dell'art. 12 e 13, comma 1, che possa rilevare ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

3. Se nell'arco di due anni decorrenti dall'emissione di un provvedimento di cui al comma 2, con il quale è stata comminata una sospensione di quindici giorni, è accertata un'altra violazione delle disposizioni del comma 1, è disposta la sospensione da un mese a tre mesi.

4. Se nell'arco di due anni decorrenti dall'emissione di un provvedimento di cui al comma 2, con il quale è stata comminata una sospensione di quindici giorni, è accertata una violazione ulteriore a quella del comma 3, è disposta la revoca dell'abilitazione di ispettore autorizzato.

5. E' sempre disposta la revoca del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di ispettore autorizzato qualora venga accertato che l'ispettore, nell'esercizio dell'attività di revisione, non è più in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 240, comma 1, lettere b), c) ed e), del regolamento di esecuzione al codice della strada. La DGT territorialmente competente avvia il procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 con provvedimento motivato ed assegna un termine all'ispettore autorizzato per eventuali controdeduzioni. Qualora allo scadere del termine assegnato non siano state presentate controdeduzioni o, se presentate, siano state ritenute non utili, la DGT adotta il provvedimento di cui al primo periodo.

6. Alla revoca del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di ispettore autorizzato consegue la cancellazione dal RUI.

Art. 19

Tariffe

(modificato e integrato dall'art. 8, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 21 settembre 2023)

1. La determinazione delle tariffe per le operazioni di revisione sui veicoli pesanti svolte presso le sedi di cui all'art. 3, comma 1, è stabilita con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del codice della strada.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, sono altresì stabilite le tariffe inerenti ai controlli [, periodici e a campione] (parole soppresse) (1), effettuati dagli Uffici della Motorizzazione civile ai sensi dell'art. 80, comma 10, del codice della strada e dell'allegato V del decreto ministeriale 19 maggio 2017.

Art. 19

Disciplina transitoria dei centri 870

(introdotto dall'art. 9, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 21 settembre 2023)

1. I centri 870 possono continuare ad operare ai sensi dell'art. 19 della legge n. 870 del 1986 fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 19. Fino a tale data i controlli tecnici eseguiti presso i centri 870 sono effettuati alternativamente:

a) da ispettori autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10; si applica la disciplina di cui agli articoli 17 e 18;

b) da ispettori abilitati o ausiliari, questi ultimi anche per la revisione dei veicoli a motore capaci di contenere più di sedici persone compreso il conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t destinati al trasporto di merci pericolose o deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi, nel rispetto dell'abilitazione alle revisioni di cui gli stessi sono titolari.

2. Il centro 870 che, entro la scadenza del termine di cui al comma 1, ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 4, è operatore autorizzato ai sensi e per gli effetti del presente decreto.

3. Allo scadere del termine di cui al comma 1 decade ogni autorizzazione già concessa per l'espletamento dell'attività di revisione dei veicoli pesanti già concessa ad un centro 870 che non abbia provveduto ai sensi del comma 2. Il centro 870 potrà continuare ad operare per la revisione di veicoli adibiti al trasporto dei passeggeri nonchè dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t destinati al trasporto di merci pericolose o deperibili in regime di temperatura controllata (ATP).

Art. 20

Disposizioni transitorie

[1. In fase di prima applicazione, le province possono rilasciare autorizzazioni temporanee con validità fino al 31 dicembre 2022, alle imprese che utilizzano locali autorizzati all'esercizio dell'attività di revisione secondo i criteri di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870.] (comma soppresso) (1)

[2. Fino al 31 dicembre 2022, gli operatori autorizzati possono attestare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 mediante la presentazione della domanda per accreditamento ISO IEC 17020, parte A o parte C, e la successiva presentazione della certificazione.] (comma soppresso) (1)

3. Ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 214 del 2017, i requisiti di cui all'allegato V al citato decreto, inerenti agli organismi di supervisione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

[4. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le autorizzazioni degli operatori autorizzati non ancora adeguatisi ai requisiti previsti nel presente decreto, e non in possesso delle dotazioni minime indicate dall'art. 9, decadono automaticamente.] (comma soppresso) (1)

5. Dalla data di pubblicazione del presente decreto, cessa di avere efficacia il regime transitorio di cui all'art. 13-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, relativo alla prosecuzione dell'utilizzazione dei sostituti del responsabile tecnico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, nonchè all'art. 9 dell'accordo del 17 aprile 2019.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non è possibile sostituire l'ispettore, in caso di suo impedimento o temporanea assenza. In tali casi, ai fini dell'operatività del centro di controllo, è richiesta la nomina di un secondo ispettore autorizzato.

Roma, 15 novembre 2021

Il Ministro: GIOVANNINI