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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 novembre 2021

G.U.R.I. 24 novembre 2021, n. 280

Modalità di erogazione da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on-line e per la presentazione on-line delle dichiarazioni anagrafiche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE ED IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e, in particolare, l'art. 62 che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) nonchè il comma 6-bis del medesimo articolo, il quale prevede che «Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonchè l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente», come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109 «Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194 «Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, recante «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonchè di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.»;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) n. 1191/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Considerata la circolare Agid n. 62 del 30 aprile 2013, recante «Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi dell'art. 23-ter, comma 5 del CAD»;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 26 ottobre 2021;

Di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto definisce le modalità di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica attraverso l'ANPR, in forza di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223.

2. Il presente decreto definisce, altresì, le modalità telematiche per la presentazione, attraverso l'ANPR, delle dichiarazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, relative al trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero, alla costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza, al cambiamento di abitazione.

Art. 2

Modalità di richiesta dei certificati

1. Le richieste e il rilascio dei certificati anagrafici degli iscritti nell'ANPR, di cui all'art. 1, comma 1, riguardanti il richiedente e i componenti della propria famiglia anagrafica iscritti nell'ANPR, sono assicurati ai sensi dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 233 [N.d.R. recte: decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223], in modalità telematica attraverso il sito web di ANPR, previa autenticazione, mediante le modalità di cui agli articoli 64 e 64-bis del CAD secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il servizio consente all'iscritto in ANPR di richiedere il rilascio di un certificato per sè stesso o uno dei componenti della propria famiglia anagrafica.

3. Nel caso in cui sia richiesto il pagamento dell'imposta di bollo, ai fini dell'emissione del certificato, l'avente diritto è tenuto ad effettuare il pagamento attraverso la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del CAD, contestualmente alla richiesta del certificato medesimo, secondo quanto definito nel disciplinare tecnico allegato 1.

4. La lista dei certificati che possono essere richiesti attraverso ANPR è disponibile nel sito web di ANPR.

Art. 3

Modalità di rilascio dei certificati agli aventi diritto

1. A seguito della richiesta di emissione del certificato, il sistema ANPR lo produce secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico allegato 1.

2. Il certificato rilasciato, a seconda della modalità di richiesta di cui all'art. 2, comma 1, è reso disponibile all'avente diritto nel sito web di ANPR e trasmesso, a scelta del cittadino, al domicilio digitale del cittadino, laddove disponibile, oppure messo a disposizione attraverso il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del CAD.

3. Anche successivamente al rilascio di cui all'art. 2, l'avente diritto può, per il periodo di validità del certificato, prendere visione ed eventualmente stampare i certificati richiesti accedendo al sito web di ANPR, mediante le modalità di cui agli articoli 64 e 64-bis del CAD, secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico allegato 1.

Art. 4

Servizio di presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989

1. Le dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 2, sono rese dall'interessato attraverso il sito web di ANPR, previa autenticazione, mediante le modalità di agli articoli 64 e 64-bis del CAD secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico allegato 1.

2. Successivamente all'inoltro delle dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 2, l'avente diritto può prendere visione ed eventualmente stampare la richiesta effettuata accedendo al sito web di ANPR, mediante le modalità di cui agli articoli 64 e 64-bis del CAD, secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico allegato 1.

3. Con le medesime modalità l'avente diritto può prendere visione dell'esito.

Art. 5

Misure di sicurezza

1. Le misure di sicurezza implementate per l'erogazione dei servizi sono quelle previste dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 194 del 2014, che garantisce:

l'integrità e la riservatezza dei dati;

la sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi;

il tracciamento delle operazioni effettuate.

Nel disciplinare tecnico allegato 1 sono riportate le specifiche misure di sicurezza implementate.

Art. 6

Titolarità dei dati

1. La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR è attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione nonchè dell'adozione delle relative misure di sicurezza, ed al sindaco, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo, limitatamente alla registrazione dei dati.

2. La Società generale di informatica S.p.a. (Sogei S.p.a.), incaricata della realizzazione del progetto e della gestione dell'infrastruttura, è nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.

3. Le informazioni scambiate, sia con i comuni sia con gli enti della pubblica amministrazione sia con i cittadini, sono protette da protocollo crittografato per garantire la riservatezza dei dati trattati sulla rete.

4. PagoPA S.p.a., per il trattamento dei dati necessari per l'utilizzo dei servizi resi disponibili attraverso il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del CAD, è nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 7

Disposizioni finali

1. In caso di evoluzione delle caratteristiche e delle modalità tecniche dei servizi di cui all'art. 1, il disciplinare tecnico allegato 1 sarà aggiornato con decreto direttoriale del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2021

Il Ministro dell'interno

LAMORGESE

Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale

COLAO

Il Ministro per la pubblica amministrazione

BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 3096