
LEGGE REGIONALE 19 novembre 2021, n. 28
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 G.U.R.S. 26 novembre 2021, n. 52
Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 1/2022 e con annotazioni alla data 28 luglio 2022)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Disposizioni per il funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana (1)
(modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), della L.R. 1/2022)
1. Per le finalità legate all'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale del Corpo forestale della Regione siciliana è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 3.000.000,00 (Missione 9, Programma 5, capitolo 150521 - Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale della Regione. (CAP. 14210)).
2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a complessivi euro 3.000.000,00 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2021, mediante riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 200 del 5 - 28 luglio 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato.
Modifiche di norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana
(abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. b), della L.R. 1/2022)
Variazioni al bilancio della Regione (1)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A" discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 200 del 5 - 28 luglio 2022, ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 19 novembre 2021.
MUSUMECI
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente CORDARO