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LEGGE REGIONALE 19 novembre 2021, n. 28

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 G.U.R.S. 26 novembre 2021, n. 52

Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 1/2022 e con annotazioni alla data 28 luglio 2022)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni per il funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana (1)

(modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), della L.R. 1/2022)

1. Per le finalità legate all'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale del Corpo forestale della Regione siciliana è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 3.000.000,00 (Missione 9, Programma 5, capitolo 150521 - Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale della Regione. (CAP. 14210)).

2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a complessivi euro 3.000.000,00 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2021, mediante riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001.

(1)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 200 del 5 - 28 luglio 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato.

Art. 2

Modifiche di norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana

(abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. b), della L.R. 1/2022)

Art. 3

Variazioni al bilancio della Regione (1)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A" discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

(1)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 200 del 5 - 28 luglio 2022, ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 novembre 2021.

MUSUMECI

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente CORDARO