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LEGGE 23 novembre 2021, n. 178

G.U.R.I. 29 novembre 2021, n. 284

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonchè proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. 

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonchè proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri

CARTABIA, Ministro della giustizia

GUERINI, Ministro della difesa

FRANCO, Ministro dell'economia e delle finanze

BONETTI, Ministro per le pari opportunità e la famiglia

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

ALLEGATO

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 3, le parole: «ai fini della prosecuzione delle indagini» sono sostituite dalle seguenti: «per l'accertamento dei fatti» e le parole: «presso il fornitore con decreto motivato del giudice» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato,»;

alla lettera b):

al capoverso 3-bis, il terzo periodo è soppresso;

dopo il capoverso 3-ter è aggiunto il seguente: «3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.

1-ter. Al terzo periodo del comma 1 dell' articolo 267 del codice di procedura penale, le parole: "indica le ragioni" sono sostituite dalle seguenti: "indica le specifiche ragioni"».

All'articolo 2:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 2233-quater del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-quater. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, sono ridotti di trenta giorni"».

All'articolo 6:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».