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DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 195

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 41 G.U.R.I. 30 novembre 2021, n. 285

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 e l'allegato A, numero 2;

Vista la direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale;

Visto il codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, quarto comma, dopo la parola «321», è inserito il segno di interpunzione: «,» ed è soppressa la congiunzione: «e» e dopo la parola «346-bis», sono aggiunte le seguenti: «, 648 e 648-ter.1»;

b) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole «648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma»;

c) all'articolo 648:

1) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.»;

3) al terzo comma, la parola «delitto», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «reato»;

d) all'articolo 648-bis:

1) al primo comma sono soppresse le parole «non colposo»;

2) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»;

e) all'articolo 648-ter:

1) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»;

2) al terzo comma, la parola «secondo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;

f) all'articolo 648-ter.1:

1) al primo comma sono soppresse le parole «non colposo»;

2) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»;

3) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.»;

4) al terzo comma, le parole «7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «416-bis.1».

Art. 2

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri

CARTABIA, Ministro della giustizia

DI MAIO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

FRANCO, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA