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MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 25 ottobre 2021

G.U.R.I. 6 dicembre 2021, n. 290

Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017.

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, sul nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante «Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2018, recante «Modifiche e integrazioni al decreto 27 luglio 2017»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 183, comma 5;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, recante «Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all'art. 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l'art. 66;

Sentite le associazioni di categoria dello spettacolo maggiormente rappresentative in data 1° luglio e 23 luglio 2021;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 23 luglio 2021;

Acquisito il parere del Consiglio superiore dello spettacolo nella seduta del 2 agosto 2021, del 23 settembre e del 4 ottobre 2021;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 21 ottobre 2021;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto apporta modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante «Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» e detta disposizioni specifiche per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione di detti contributi per il triennio 2022-2023-2024, tenuto conto della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Art. 2

Modificazioni al decreto ministeriale 27 luglio 2017

1. Al decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, recante «Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3:

1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «La domanda di ammissione a contributo è firmata digitalmente dal legale rappresentante, pena l'inammissibilità.»;

2) al comma 2, lettera g):

I. dopo le parole «all'Amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, se richiesto»;

II. dopo le parole «intestato al soggetto richiedente» sono aggiunte le seguenti: «, o documentazione equivalente,»;

3) al comma 4, le parole «entro il termine del 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «i termini»;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le domande di contributo possono essere presentate per gli ambiti, nei settori e sotto-settori di cui all'Allegato 0A del presente decreto, secondo le fasce dimensionali, ove previste.»;

5) il comma 5-bis è soppresso;

6) al comma 6:

I. al primo periodo, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'Allegato 0A del presente decreto»;

II. alla lettera b), le parole: «per uno tra i settori 5), 6), 7) e 8) di cui al presente articolo, comma 5, lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «per uno dei settori di cui all'art. 41, comma 1, del presente decreto, relativamente all'ambito musica»;

III. alla lettera c), le parole: «, come individuati nel comma 5 del presente articolo, nn. da 1 a 14 dell'ambito teatro, nn. da 1 a 6 dell'ambito musica, nn. da 1 a 4 dell'ambito danza e nn. da 1 a 6 dell'ambito circhi e spettacolo viaggiante» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis, 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 26, 29, 31, 31-bis, 32, 40, del presente decreto, comprese le "prime istanze triennali" di cui al comma 7 del presente articolo, in coerenza con quanto disposto dall'Allegato 0A del presente decreto»;

7) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Si definiscono "prime istanze triennali" le domande presentate da organismi che non hanno ottenuto contributi in tutti gli anni del triennio 2018-2020 afferenti agli ambiti e ai settori già individuati dal decreto ministeriale 27 luglio 2017. I soggetti che abbiano già ottenuto contributi triennali a valere sul decreto ministeriale 27 luglio 2017 possono presentare domanda a valere sul medesimo settore di riferimento del triennio 2018-2020, oppure su un altro settore in coerenza con quanto esplicitato all'Allegato 0A. Le domande di contributo, di cui al periodo precedente, su un settore diverso da quello di provenienza, ai sensi del decreto ministeriale 27 luglio 2017, saranno valutate tra le "prime istanze triennali" del relativo settore salva l'applicazione di quanto disposto in materia di anticipazioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni.»;

8) al comma 8, l'ultimo periodo è soppresso;

9) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del raggiungimento dei minimi di attività, e nei limiti massimi consentiti dai rispettivi articoli di riferimento, sono riconosciute collaborazioni produttive realizzate da organismi appartenenti a diversi ambiti, per i quali comunque sia prevista la funzione produttiva, con riconoscimento per ogni ambito della apposita documentazione SIAE.»;

10) al comma 10:

I. alla lettera b), n. 2), le parole: «di cui all'art. 101 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni» sono soppresse;

II. alla lettera c), le parole: «relativamente alle attività di cui al Capo IV,» sono soppresse;

b) all'art. 5:

1) al comma 1:

I. dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente, fatta esclusione per i settori di cui agli articoli 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21-bis, 22, 25-bis, 25-ter, 26, 27, 31-bis e 38 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, non si applicano nel caso in cui il punteggio attribuito sui dati dichiarati a preventivo relativamente alla categoria e alle modalità di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo sia pari a venticinque punti.»;

2) al comma 15:

I. dopo le parole: «allegati medesimi» sono aggiunte le seguenti: «sulla base dei dati dichiarati a consuntivo relativi all'annualità precedente»;

c) all'art. 6:

1) al comma 2, le parole: «prime istanze» sono sostituite dalle seguenti: «prime istanze triennali»;

2) al comma 4, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «La documentazione di cui al presente comma è firmata digitalmente dal legale rappresentante, pena l'inammissibilità.»;

3) al comma 8:

I. dopo le parole: «Non sono ammessi» sono inserite le seguenti «nel triennio»;

II. dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di fusione di soggetti già finanziati nel triennio 2018-2020 è riconosciuta un'anticipazione fino al settanta per cento della somma dei contributi ottenuti dai medesimi organismi oggetto di fusione nell'annualità 2020.»;

d) all'art. 7, al comma 2, le parole: «nel caso riscontri differenze nel programma artistico svolto rispetto a quello indicato in sede preventiva, e» sono soppresse;

e) all'art. 10, comma 2:

1) alla lettera h), la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «cinquanta»;

2) alla lettera i), la parola «quaranta» è sostituita dalla seguente: «cinquanta»;

f) all'art. 11, comma 2, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: «i-bis) sono riconosciute giornate recitative di ospitalità, oltre i minimi di attività, fino ad un massimo del dieci per cento del totale dell'attività realizzata»;

g) all'art. 12, comma 2:

1) alla lettera a) le parole: «una volta» sono sostituite dalle seguenti: «due volte»;

2) alla lettera b) le parole: «una sola nuova prestazione artistica all'anno come nuova produzione o coproduzione e in aggiunta una sola prestazione artistica come ripresa prodotta o coprodotta» sono sostituite dalle parole: «tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte»;

3) alla lettera c), prima delle parole «uno dei componenti del Consiglio di amministrazione del teatro» è aggiunta la seguente: «almeno»;

h) all'art. 13:

1) al comma 1, le parole: «prime istanze» sono sostituite dalle seguenti: «prime istanze triennali»;

2) al comma 3, le parole: «prime istanze» sono sostituite dalle seguenti: «prime istanze triennali»;

3) al comma 4, le parole: «prime istanze» sono sostituite dalle seguenti: «prime istanze triennali»;

4) al comma 6, le parole: «prime istanze» sono sostituite dalle seguenti: «prime istanze triennali»;

i) l'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Organismi di programmazione). - 1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 5 del presente decreto, è concesso un contributo a organismi di programmazione, gestori di una sala teatrale munita delle prescritte autorizzazioni che effettuino, nell'anno, i minimi di attività relativi ad una delle seguenti fasce dimensionali:

a) un minimo di duemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D del decreto 27 luglio 2017, e un minimo di centoquaranta giornate recitative;

b) un minimo di mille giornate lavorative, come definite all'Allegato D del decreto 27 luglio 2017, e un minimo di cento giornate recitative;

c) un minimo di cinquecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D del decreto 27 luglio 2017, e un minimo di sessanta giornate recitative.

2. Al fine del raggiungimento delle giornate recitative sono ammesse al massimo il venti per cento di giornate recitative relative a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento di giornate recitative relative a rappresentazioni di musica.»;

j) all'art. 17, comma 1, lettera f), dopo le parole «prevalenza di compagnie italiane» sono aggiunte le seguenti: «o dell'Unione europea»;

k) all'art. 19, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. Possono essere considerate, ai fini dell'eventuale riconoscimento previsto dall'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le istituzioni concertistico-orchestrali la cui costituzione è promossa, in via prioritaria, dai comuni sede di Conservatorio di musica o dalle regioni nei territori dei quali non hanno sede legale istituzioni concertistico - orchestrali già operanti, fondazioni lirico-sinfoniche o teatri di tradizione con propria orchestra stabile, che per il primo e per il secondo triennio effettuino almeno duemila giornate lavorative annue, come definite all'Allegato D, e che abbiano un organico composto da almeno venti orchestrali, costituito in misura non inferiore al trenta per cento, da personale inserito stabilmente con contratti a tempo indeterminato o determinato nell'organico medesimo. Le istituzioni concertistico-orchestrali di cui al presente comma, per accedere al contributo triennale a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, devono effettuare annualmente almeno cinque mesi di attività ed almeno venticinque concerti. I concerti svolti presso altri organismi ospitanti, nonchè all'estero, possono essere ammessi per non più del quaranta per cento del totale dei concerti programmati. Le istituzioni possono, inoltre, effettuare attività di ospitalità in misura non superiore al venti per cento dell'attività dichiarata, e devono, altresì, registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al venti per cento del contributo statale. Alle citate istituzioni si applicano altresì le altre disposizioni contenute al comma 2 del presente articolo in quanto compatibili. Per la valutazione delle domande di contributo di cui al presente comma, nell'ambito delle prime istanze triennali, vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 13 dell'Allegato B, di cui alla tabella 13 dell'Allegato C e di cui alla tabella 13 dell'Allegato D. A decorrere dal terzo triennio alle istituzioni concertistico-orchestrali riconosciute si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.»;

l) all'art. 21:

1) al comma 1:

I. dopo le parole: «musica contemporanea di qualità,» sono inserite le seguenti: «d'autore e jazz,»;

II. le parole: «, con facoltà di realizzare il trenta per cento dei concerti all'estero sul totale di quelli programmati» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «, con facoltà di realizzare il venti per cento dei concerti all'estero» sono soppresse;

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. I concerti svolti presso altri organismi ospitanti, nonchè all'estero, possono essere ammessi per non più del venti per cento del totale dei concerti programmati. Nel caso di concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attività può essere comprovata dalle istituzioni mediante presentazione di copia del documento rilasciato dalla SIAE e di una dichiarazione del legale rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.»;

m) dopo l'art. 21, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis (Centri di produzione musica). - 1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai centri di produzione musica che svolgono attività di produzione e di ospitalità presso almeno una sala di minimo novantanove posti gestita direttamente, con riferimento alle attività di musica, e munita delle prescritte autorizzazioni, che, nell'anno:

a) effettuino un minimo di mille giornate lavorative complessive, come definite all'Allegato D;

b) effettuino un minimo di quaranta concerti prodotti;

c) ospitino un minimo di venti concerti, prodotti da organismi professionali diversi dal richiedente. Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non più del dieci per cento dell'attività ospitata.

2. I concerti svolti all'estero possono essere ammessi per non più del venti per cento del totale dei concerti prodotti.

3. Per la valutazione delle domande di cui al presente articolo vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 22 dell'Allegato B, di cui alla tabella 22 dell'Allegato C e di cui alla tabella 22 dell'Allegato D.»;

n) all'art. 23:

1) al comma 2, dopo le parole: «della attività programmata», sono aggiunte le seguenti parole: «, e spettacoli teatrali, per non più del cinque per cento dell'attività programmata.»;

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: «3-bis. E' concesso un contributo a organismi che organizzino, in Italia, attività di concerti e spettacoli di musica contemporanea e d'autore che realizzino, nell'anno, almeno quindici concerti con almeno cinque tra artisti e gruppi ospitati. 3-ter. E' concesso un contributo a organismi che organizzino, in Italia, attività di concerti e spettacoli di musica jazz che realizzino, nell'anno, almeno quindici concerti con almeno cinque tra artisti e gruppi ospitati.»;

o) all'art. 24, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. E' concesso un contributo a organismi in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che organizzino festival di musica contemporanea e d'autore. Le attività devono essere di durata non superiore a sessanta giorni e realizzate in uno spazio territoriale identificato e limitato. 4-ter. E' concesso un contributo a organismi in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che organizzino festival di musica jazz. Le attività devono essere di durata non superiore a sessanta giorni e realizzate in uno spazio territoriale identificato e limitato.»;

p) all'art. 25:

1) al comma 1:

I. dopo le parole: «un minimo di quarantacinque rappresentazioni» sono inserite le seguenti: «, di cui al massimo dieci di laboratorio,»;

II. le parole: «prime istanze» sono sostituite dalle seguenti: «prime istanze triennali»;

III. dopo le parole: «rispettivamente a venticinque rappresentazioni» sono inserite le seguenti: «, di cui al massimo cinque di laboratorio,»;

2) al comma 2, dopo le parole «a venti rappresentazioni» sono inserite le seguenti: «, di cui al massimo cinque di laboratorio,»;

q) dopo l'art. 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Centri coreografici nazionali). - 1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, sono definiti Centri coreografici nazionali gli organismi che svolgano attività di danza di notevole prestigio nazionale e internazionale, considerata la loro capacità di valorizzare il sistema nazionale, d'incentivare le collaborazioni produttive, di promuovere la danza italiana sul mercato internazionale e di sviluppare azioni finalizzate ad una più capillare diffusione e conoscenza del linguaggio coreografico.

2. Fermo restando quanto previsto nell'art. 5 del presente decreto, è concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che svolga attività di produzione, di ospitalità, presso almeno una sala di minimo duecento posti gestita direttamente e munita delle prescritte autorizzazioni a condizione che:

a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al cento per cento del contributo statale e tale da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale;

b) effettui un minimo di milleottocento giornate lavorative;

c) effettui un minimo di cento rappresentazioni prodotte in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, incluse le coproduzioni;

d) ospiti un minimo di quaranta rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi dal richiedente. Il quaranta per cento delle rappresentazioni prodotte od ospitate può essere effettuato anche presso altre sale o spazi, anche all'aperto, dotati di agibilità, in collaborazione con altri organismi del territorio comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti;

e) la durata degli organi statutari non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque e gli stessi possono essere confermati per non più di una volta; tali criteri sono valevoli, altresì, per l'incarico e la conferma del direttore/direttrice del Centro;

f) il direttore/direttrice del Centro può effettuare ogni anno tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournee presso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione;

g) almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione del Centro e il presidente del Collegio dei revisori sono designati dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

3. Per la valutazione delle domande di cui al presente articolo vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 22 dell'Allegato B, di cui alla tabella 22 dell'Allegato C e di cui alla tabella 22 dell'Allegato D.»;

r) dopo l'art. 25-bis è inserito il seguente:

«Art. 25-ter (Centri di rilevante interesse nell'ambito della danza). - 1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, sono definiti Centri di rilevante interesse nell'ambito della danza gli organismi che svolgano attività di danza di rilevante interesse prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza.

2. Fermo restando quanto previsto nell'art. 5 del presente decreto, è concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che svolga attività di produzione, di ospitalità, presso almeno una sala di minimo centoventi posti gestita direttamente e munita delle prescritte autorizzazioni a condizione che:

a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al quaranta per cento del contributo statale;

b) effettui un minimo di milletrecento giornate lavorative;

c) effettui un minimo di settanta rappresentazioni prodotte in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, incluse le coproduzioni;

d) ospiti un minimo di trentacinque rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi dal richiedente. Il quaranta per cento delle rappresentazioni prodotte od ospitate può essere effettuato anche presso altre sale o spazi, anche all'aperto, dotati di agibilità, in collaborazione con altri organismi del territorio comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti;

e) la durata degli organi statutari non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque e gli stessi possono essere confermati per non più di una volta; tali criteri sono valevoli, altresì, per l'incarico e la conferma del direttore/direttrice del Centro;

f) il direttore/direttrice del Centro può effettuare ogni anno tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournee presso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione;

g) il presidente del Collegio dei revisori, ove previsto, è designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

3. Per la valutazione delle domande di cui al presente articolo vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 22 dell'Allegato B, di cui alla tabella 22 dell'Allegato C e di cui alla tabella 22 dell'Allegato D.»;

s) all'art. 26, comma 1:

1) le parole: «venti per cento del totale delle rappresentazioni ospitate» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta per cento del totale delle rappresentazioni prodotte od ospitate»;

2) le parole: «, così come definite alla lettera c) del presente articolo,» sono soppresse;

3) le parole: «sale dotate di agibilità» sono sostituite dalle parole: «sale o spazi, anche all'aperto, dotati di agibilità»;

t) l'art. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (Organismi di programmazione). - 1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 5 del presente decreto, è concesso un contributo a organismi di programmazione, gestori di una sala munita delle prescritte autorizzazioni, che effettuino, nell'anno, i minimi di attività relativi ad una delle seguenti fasce dimensionali:

a) un minimo di settecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e un minimo di settanta rappresentazioni programmate integralmente riservate alla danza da parte di organismi professionali prevalentemente italiani;

b) un minimo di quattrocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D e un minimo di quaranta rappresentazioni programmate, integralmente riservate alla danza da parte di organismi professionali prevalentemente italiani»;

u) all'art. 31:

1) al comma 1:

I. alla lettera b), le parole: «prime istanze» sono sostituite dalle seguenti: «prime istanze triennali»;

II. alla lettera c), le parole: «prime istanze» sono sostituite dalle seguenti: «prime istanze triennali»;

2) al comma 3, le parole: «prime istanze» sono sostituite dalle seguenti: «prime istanze triennali»;

v) dopo l'art. 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis (Centri di produzione di circo). - 1. Sono definiti centri di produzione di circo gli organismi che svolgono attività di produzione e di ospitalità e che abbiano la disponibilità in esclusiva per l'attività circense, con continuità nel corso del triennio a cui si riferisce il progetto, di uno o più tendoni ubicati nel comune o nell'area metropolitana in cui l'organismo ha sede legale o nelle aree provinciali confinanti della regione di appartenenza e munite delle prescritte autorizzazioni comunali e che abbiano, inoltre, nella stessa area di riferimento, la disponibilità di una sala di almeno novantanove posti gestita direttamente in esclusiva, con riferimento alle attività di circo, e munita delle prescritte autorizzazioni.

2. Fermo restando quanto definito al comma 1, e quanto previsto nell'art. 5, è concesso un contributo a centri di produzione di circo di cui al comma 1, subordinato ai seguenti requisiti:

a) siano in possesso della licenza di esercizio dell'attività circense di cui all'art. 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, d'ora in avanti T.U.L.P.S.;

b) effettuino, per ogni annualità del triennio per il quale è richiesto il contributo, almeno centoventi rappresentazioni. Ai fini del raggiungimento della soglia minima di cui al periodo precedente, possono essere prese in considerazione fino a venti rappresentazioni effettuate all'estero, attestate da dichiarazioni di rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorità locali, o da idonei contratti e da regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero;

c) realizzino ottocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D;

d) ospitino un minimo di trenta rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi dal richiedente;

e) abbiano la capacità di reperire risorse da enti territoriali, enti pubblici, nonchè da soggetti privati.

3. Per la valutazione delle domande di cui al presente articolo vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 28-bis dell'Allegato B, di cui alla tabella 28-bis dell'Allegato C e di cui alla tabella 28-bis dell'Allegato D.»;

w) all'art. 33:

1) il comma 7 è sostituto dal seguente:

«7. Nessun soggetto può essere ammesso al contributo ai sensi degli articoli 34 e 35 del presente decreto qualora non sia in possesso delle licenze temporanee di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., rilasciate dalle competenti autorità locali ove è svolta l'attività, comprovanti lo svolgimento a livello professionale per almeno un triennio dell'attività nell'ambito circhi e spettacolo viaggiante, di cui all'art. 3, comma 5, lettera d) e di essere iscritto alla Camera di commercio territorialmente competente da almeno tre anni.»;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. L'istanza può essere presentata da imprese in possesso della licenza di esercizio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. da almeno due esercizi finanziari antecedenti a quello per la presentazione della domanda di contributo.»;

3) al comma 9:

I. alla lettera a) la parola: «o)» è sostituita dalla seguente: «n)»;

II. alla lettera b) la parola: «nel» è sostituita dalle seguenti: «nello stesso»;

III. dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) siano legali rappresentanti di società e/o titolari di ditte individuali aventi ad oggetto l'attività di costruzione, vendita, importazione o comunque connessa alla commercializzazione di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali»;

4) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Non sono ammesse a contributo le domande che: a) non abbiano ad oggetto l'acquisto di nuove attrazioni nella loro interezza e funzionalità come definite, per ciascuna specifica tipologia, nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, di cui all'art. 4 della legge n. 337/1968, fatto salvo quanto espressamente previsto all'art. 34, comma 2, lettere a), b), c), d), e) del presente decreto; b) che abbiano ad oggetto fatture per costi di installazione e trasporto delle attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali oggetto dell'acquisto non espressamente pattuiti nel contratto di acquisto o per costi di installazione e trasporto differiti nel tempo rispetto all'acquisto e alla consegna dei beni stessi»;

x) all'art. 34:

1) al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) cassa biglietteria»;

2) al comma 3:

I. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) fattura elettronica di saldo, in regola con le vigenti disposizioni fiscali da emettersi, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, nel momento della consegna o della spedizione di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, a decorrere dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo. La fattura elettronica di saldo concernente l'avvenuto acquisto, da parte degli esercenti circensi o di spettacolo viaggiante, deve risultare pagata esclusivamente tramite bonifico bancario, per l'importo corrispondente ad almeno la soglia di cui all'art. 5, comma 12 e al comma 1 del presente articolo, pari al sessanta per cento del costo del bene acquistato al netto dell'IVA. Al solo fine del raggiungimento della suddetta soglia di pagamento, unitamente alla fattura elettronica di saldo, sono ammesse fatture elettroniche di acconto da pagarsi esclusivamente tramite bonifico bancario. Tali fatture elettroniche di acconto devono essere emesse nei ventiquattro mesi precedenti la data di scadenza per la presentazione dell'istanza di contributo ossia, a decorrere dal primo ottobre di due anni antecedenti;»;

II. la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) copia dei bonifici bancari delle singole fatture elettroniche pagate sia di acconto che di saldo;»;

III. la lettera e) è sostituito dalla seguente: «e) copia del provvedimento di avvenuta registrazione e assegnazione del codice identificativo all'attrazione oggetto dell'acquisto, intestato direttamente al gestore, ovvero copia del provvedimento di registrazione e assegnazione del codice identificativo al produttore, venditore o importatore, unitamente alla comunicazione di voltura della titolarità e alla dichiarazione che tale soggetto non è titolare della licenza di esercizio per attività di spettacolo viaggiante, a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo ovvero copia della domanda di registrazione e di attribuzione del codice medesimo. Non sono ammesse domande relative all'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali che abbiano un provvedimento di registrazione e di assegnazione del codice identificativo richiesto, rilasciato ed intestato in prima istanza alla ditta venditrice o costruttrice e successivamente volturato al soggetto richiedente il contributo. Non sono ammesse istanze relative all'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali la cui domanda di registrazione e assegnazione del codice identificativo è successiva alla data di scadenza per la presentazione dell'istanza di contributo annuale;»;

IV. la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) autorizzazioni comunali, di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., relative all'esercizio dell'attività circense per l'anno a cui si riferisce l'acquisto; per lo spettacolo viaggiante, licenza di esercizio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. aggiornata con l'inserimento dell'attrazione, ovvero copia della richiesta di aggiornamento della licenza presentata al comune competente. Non sono ammesse domande relative all'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali corredate della richiesta di aggiornamento della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. presentata al comune competente in data successiva a quella di scadenza per la presentazione della domanda di contributo annuale»;

3) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Ai fini dell'erogazione del contributo assegnato ai sensi del presente articolo, deve essere inviata all'Amministrazione, entro e non oltre il termine stabilito al successivo comma 12, la seguente documentazione:

a) in caso di vendita con riserva di proprietà di cui alla dichiarazione di cui al comma 3, lettera i) del presente articolo:

a.1) documentazione bancaria comprovante l'avvenuto integrale saldo del bene acquistato;

a.2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della ditta venditrice, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, attestante l'avvenuta cancellazione della riserva di proprietà e dei suoi effetti e che il bene oggetto dell'acquisto per effetto dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo pattuito è divenuto di piena ed esclusiva proprietà del soggetto richiedente il contributo;

a.3) copia del provvedimento di registrazione e attribuzione del codice identificativo all'attrazione oggetto dell'acquisto da parte del Comune competente ovvero presentazione dell'istanza suddetta al medesimo Comune all'atto della presentazione della domanda di contributo al Ministero della cultura;

b) copia conforme all'originale della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. aggiornata con l'inserimento dell'attrazione, impianto, macchinario, attrezzatura o bene strumentale oggetto dell'acquisto, in caso di presentazione della sola istanza all'atto della presentazione della domanda.».

y) all'art. 37, il comma 3 è sostituito dal seguente: «La valutazione della qualità artistica dei progetti multidisciplinari è effettuata, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto dalla commissione consultiva competente per ambito di prevalenza, come dichiarato in sede di domanda dagli organismi proponenti.»;

z) l'art. 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (Organismi di programmazione multidisciplinari). - 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 del presente decreto, è concesso un contributo a organismi di programmazione, gestori di una sala di programmazione multidisciplinare munita delle prescritte autorizzazioni che effettuino, nel rispetto dei limiti percentuali per ogni ambito di attività imposti all'art. 37, nell'anno, i minimi di attività relativi ad una delle seguenti fasce dimensionali:

a) un minimo di duemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e un minimo di centocinquanta tra recite, concerti o rappresentazioni;

b) un minimo di milletrecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D e un minimo di cento tra recite, concerti o rappresentazioni;

c) un minimo di ottocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D e un minimo di ottanta tra recite, concerti o rappresentazioni»;

aa) all'art. 41:

1) al comma 2, le parole: «di cui all'art. 3, comma 5, lettere b) e c) del presente decreto» sono sostituite con le parole: «musica e danza»;

2) al comma 3, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Possono essere sostenuti fino a un massimo di venti progetti per le attività dell'ambito circo e di spettacolo viaggiante, fino ad un massimo di venticinque progetti per le attività dell'ambito danza e fino ad un massimo di trenta progetti per le attività di ciascuno degli ambiti musica e teatro. I progetti a carattere multidisciplinare potranno fare domanda sulla base della disciplina di prevalenza in uno degli ambiti teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante.»;

bb) all'art. 42:

1) al comma 1:

I. le parole: «un contributo ai soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «un contributo per tournee all'estero di spettacoli direttamente prodotti da organismi professionali»;

II. le parole: «, di cui agli articoli 10, 11, 13 e 14, da 18 a 21, 23, 25, 26, 31, del presente decreto,» sono soppresse;

2) il comma 2 è soppresso;

3) al comma 5, le parole: «superiore a 60 punti» sono sostituite con le seguenti: «minimo di 60 punti»;

4) al comma 11, lettera c), le parole: «prime istanze» sono sostituite dalle seguenti: «prime istanze triennali»;

cc) all'art. 44:

1) al comma 2, dopo le parole «progetti speciali» sono aggiunte le seguenti: «, realizzati anche attraverso reti,»;

2) al comma 3, lettera d), dopo le parole: «pratiche nell'ambito» sono aggiunte le seguenti: «dei progetti per il riequilibrio territoriale, realizzati anche attraverso reti sovraregionali e»;

3) al comma 5 la parola: «professionali» è soppressa;

4) al comma 6:

I. le parole: «, secondo una lista di priorità e una proposta relativa all'entità dei contributi per ciascuna istanza, tenendo conto delle risorse disponibili per l'annualità» sono soppresse;

II. l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sulla base dei criteri di cui al comma 3, le commissioni consultive competenti per materia esprimono un parere in merito all'individuazione delle istanze da ammettere a contributo.»;

III. al comma 8), la parola «sottoporre» è sostituita dalla seguente: «proporre»;

dd) all'art. 49,

1) al comma 2, le parole «, secondo la tabella di equipollenza di cui all'Allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono soppresse;

2) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

ee) prima dell'Allegato A è inserito, quale «Allegato 0A», l'Allegato 1 del presente decreto;

ff) all'Allegato B:

1) in tutte le tabelle per la valutazione della qualità artistica, le parole: «per l'avvicinamento dei giovani» sono soppresse;

2) nelle tabelle per la valutazione della qualità artistica 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 31 e 32, nella sezione «fenomeno», dopo le parole: «Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale» sono aggiunte le seguenti: «, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030»;

3) nelle tabelle per la valutazione della qualità artistica 4, 12, 13, 14, 16 e 21, sono introdotti i seguenti Obiettivo strategico, Obiettivo operativo e il relativo fenomeno:

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Fenomeno
7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti Valorizzare la continuità gestionale Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. 

.

4) nella tabella per la valutazione della qualità artistica 22, la parola «coreografici» è soppressa;

5) nelle tabelle per la valutazione della qualità artistica 26, 27, 28 e 29, nella sezione «fenomeno», dopo le parole: «Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale anche in relazione al rapporto con gli animali» sono aggiunte le seguenti: «, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030»;

6) è aggiunta la Tabella 28-bis. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Centri di produzione di circo, art. 31-bis:

ASSE OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO
PROGETTO 1. Qualificare il sistema di offerta Sostenere la qualità del personale artistico Qualità della direzione artistica
Qualità professionale del personale artistico scritturato e/o degli artisti e/o formazioni ospitate
Sostenere la qualità del progetto artistico Qualità artistica del progetto
Qualificare l'offerta produttiva Realizzazione di produzioni riconoscibili per identità artistica, capaci di creare nuove opportunità produttive e di qualificare e rinnovare il livello dell'offerta nazionale valorizzando la pluralità dei linguaggi e le attività spettacolari realizzate senza l'utilizzo di animali
Qualificare l'offerta di spettacoli Realizzazione di programmi di ospitalità, anche multidisciplinari, capaci di qualificare l'offerta nel territorio e di rendere riconoscibile il nesso tra la linea produttiva e la proposta degli spettacoli ospitati. Valorizzazione della creatività emergente e delle attività spettacolari realizzate senza l'utilizzo di animali
2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
SOGGETTO 7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti Valorizzare la continuità gestionale Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale anche in relazione al rapporto con gli animali, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030
8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti Valorizzare la riconoscibilità operativa Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
Partecipazione a festival
9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione Rafforzare la strategia di promozione Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
10. Sostenere la capacità di operare in rete Incentivare reti artistiche e operative Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

.

gg) agli Allegati B, C e D in tutte le tabelle numero 22, dopo le parole: «art. 26» sono aggiunte le seguenti: «, settore Centri di produzione musica, art. 21-bis, settore Centri Coreografici Nazionali, art. 25-bis e settore Centri di Rilevante Interesse nell'ambito della danza, art. 25-ter»;

hh) all'Allegato C:

1) alla tabella di cui al punto 2:

I. il fenomeno «Impiego di giovani artisti e tecnici» e i relativi «indicatore» e «modalità di calcolo» sono soppressi;

II. al fenomeno «Efficienza gestionale», nella «modalità di calcolo», dopo le parole: «del personale» sono inserite le seguenti: «tecnico e»;

III. al fenomeno «Coproduzioni nazionali e internazionali», indicatore «Numero di titoli coprodotti e rappresentati», le «modalità di calcolo» sono sostituite dalle seguenti: «Numero di titoli coprodotti e/o oggetto di collaborazioni produttive con altre organizzazioni, nazionali o internazionali, e rappresentati nell'anno di progetto. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n) e, dunque, da stimare a preventivo.»;

IV. sono aggiunti, in fine, i seguenti «fenomeni» e relativi «indicatore» e «modalità di calcolo»:

Fenomeno Indicatore Modalità di calcolo
Ampliamento della programmazione Numero di spettacoli ospitati Totale di recite/concerti/rappresentazioni ospitate.
Sviluppo dell'offerta nei piccoli centri  Numero di spettacoli in piccoli comuni e borghi Totale di recite/concerti/rappresentazioni realizzati nei comuni e nei borghi con popolazione residente fino ai 5.000 abitanti. 

.

2) in tutte le tabelle degli indicatori per la valutazione della qualità indicizzata l'Obiettivo strategico «3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti» e il relativo Obiettivo operativo «Sostenere l'ingresso di giovani», sono soppressi;

3) nelle tabelle degli indicatori per la valutazione della qualità indicizzata 1, 2, 12, nell'ambito dell'obiettivo strategico «5. Favorire il riequilibrio territoriale» sono introdotti l'obiettivo operativo «Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale» e il relativo fenomeno «Ampliamento della programmazione»;

4) nelle tabelle degli indicatori per la valutazione della qualità indicizzata 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 20, 21, è aggiunto, nell'ambito dell'obiettivo operativo «Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale», il fenomeno: «Ampliamento della programmazione»;

5) nelle tabelle degli indicatori per la valutazione della qualità indicizzata 1 e 2, è aggiunto, nell'ambito dell'obiettivo operativo «Operare per il riequilibrio territoriale e l'accesso di nuovo pubblico», il fenomeno: «Sviluppo dell'offerta nei piccoli centri»;

6) nelle tabelle degli indicatori per la valutazione della qualità indicizzata 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, è aggiunto, nell'ambito dell'obiettivo operativo «Operare per il riequilibrio territoriale», il fenomeno: «Sviluppo dell'offerta nei piccoli centri»;

7) è aggiunta la Tabella 28-bis. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Centri di produzione di circo, art. 31-bis:

ASSE OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO
PROGETTO 5. Favorire il riequilibrio territoriale Operare per il riequilibrio territoriale Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
Sviluppo dell'offerta nei piccoli centri
Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione Promuovere lo spettacolo italiano all'estero Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
SOGGETTO 7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria Capacità di reperire risorse non pubbliche
Capacità di reperire altre risorse pubbliche
Efficienza gestionale
10. Sostenere la capacità di operare in rete Incentivare reti artistiche e operative Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE
Coproduzioni nazionali e internazionali

.

ii) all'allegato D è aggiunta la Tabella 28-bis. Indicatori per base quantitativa settore Centri di produzione di circo, art. 31-bis:

Dimensione Indicatore
Input Giornate lavorative
Oneri sociali
Output Recite/ concerti/ rappresentazioni
Compagnie/ Gruppi ospitati
Piazze
Risultato Spettatori

.

jj) all'Allegato E, nelle tabelle 1, 2, 3 e 4, è aggiunto, in fine, il fenomeno di valutazione qualitativa: «Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030»;

kk) l'Allegato F è soppresso.

Art. 3

Modalità per l'erogazione dei contributi per il triennio 2022-2023-2024 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo a favore degli organismi diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche

1. Per il triennio 2022-2023-2024, il Ministero della cultura, tramite la Direzione generale spettacolo, concede contributi per progetti triennali e programmi annuali secondo i criteri e le modalità definite nel decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, menzionato in premessa, negli ambiti, settori, sotto-settori e fasce di cui all'Allegato 0A del medesimo decreto, introdotto dal presente decreto, e secondo le specifiche disposizioni di cui al presente articolo, tenuto conto della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

2. Per l'anno 2022, i punteggi previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 luglio 2017 sono attribuiti con riferimento ai programmi di ciascuna annualità trasmessi a consuntivo e valgono per la singola annualità di assegnazione del contributo finanziario. Successivamente alla acquisizione dei punteggi di cui al periodo precedente, l'Amministrazione attribuisce in via definitiva il punteggio complessivo di cui al comma 8 del medesimo art. 5. Nell'anno 2023 ai fini della valutazione comparativa dei progetti selezionati secondo un criterio di omogeneità dimensionale, le domande ammesse a contributo sulla base dei dati presentati a consuntivo del primo anno sono suddivise per la restante durata del triennio in sottoinsiemi, determinati e composti secondo i parametri e le modalità e in base alla formula matematica di cui all'Allegato A.

3. Per l'anno 2022, in ragione delle difficoltà operative derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, nonchè per promuovere la tutela dell'occupazione e la continuità di programmazione, agli organismi già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogata un'anticipazione del contributo fino all'ottanta per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2021. Per i restanti anni del triennio la medesima percentuale è applicata sul contributo riconosciuto nell'ultima annualità consuntivata. L'anticipazione viene integrata, a saldo, con la quota risultante dall'applicazione del sistema di calcolo del decreto ministeriale 27 luglio 2017, come modificato ai sensi del presente decreto.

4. Per le «prime istanze triennali», la misura massima dell'anticipazione concedibile per il primo anno è il cinquanta per cento della media del contributo del settore dell'annualità precedente, ad eccezione dei soggetti destinatari di sostegno ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 2020, ai quali è erogata un'anticipazione fino ad un massimo del sessantacinque per cento del contributo assegnato nel 2021. Per i restanti anni del triennio è erogata un'anticipazione del contributo fino all'ottanta percento del contributo riconosciuto nell'ultima annualità consuntivata. In tutti i casi, l'anticipazione è erogata solo dietro presentazione di idonea fidejussione. L'anticipazione viene integrata, a saldo, con la quota risultante dall'applicazione del sistema di calcolo del decreto ministeriale 27 luglio 2017, come modificato ai sensi del presente decreto. In ciascuna annualità del triennio le risorse da destinare alle «prime istanze triennali» sono ripartite tra i diversi ambiti, settori, sotto-settori e fasce, con decreti direttoriali, sentito il parere delle commissioni consultive competenti per materia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017. Il contributo non può comunque essere superiore al deficit emergente dal bilancio di progetto e al sessanta per cento dei costi ammissibili del medesimo progetto, ai sensi dell'art. 5, commi 11 e 12, del decreto ministeriale 27 luglio 2017. Per le «prime istanze triennali» non si applicano le disposizioni previste dall'art. 49, comma 2, del decreto ministeriale 27 luglio 2017.

5. Sia per gli organismi già finanziati nel triennio 2018-2020 sia per le «prime istanze triennali», la quota di contributo viene determinata in base ai dati dichiarati a consuntivo secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 10, del decreto ministeriale 27 luglio 2017. Fermo restando quanto sopra specificato, per il solo anno 2022, per gli organismi già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nel 2021 il contributo annuale concedibile, a preventivo, in sede di anticipazione tiene conto del contributo riconosciuto ai medesimi organismi nel 2021, mentre per le nuove istanze triennali non finanziate nel 2021 il contributo annuale concedibile, a preventivo, in sede di anticipazione, a ciascun organismo tiene conto del contributo riconosciuto nel settore di riferimento nel 2021. Nel bilancio di progetto possono essere valorizzati anche gli eventuali costi sostenuti per la tutela sanitaria di personale e pubblico.

6. Ai fini della determinazione del contributo annuale per l'anno 2022, il direttore generale Spettacolo, sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo, individua ed applica, con decreto direttoriale, un margine di tolleranza pari almeno al venti per cento dei valori complessivi della dimensione quantitativa e della qualità indicizzata di cui all'art. 6, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 27 luglio 2017. Il Ministero della cultura, nel caso di eventuale ulteriore aggravarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo e sentite le Commissioni consultive competenti per materia, può applicare un margine di tolleranza pari almeno al trenta per cento e può altresì disporre con decreto direttoriale la riduzione, anche con riferimento a specifici settori e sotto-settori, delle condizioni e dei requisiti minimi previsti nella misura massima del cinque per cento nonchè escludere, limitatamente nel tempo, uno o più parametri per il calcolo del valore dimensionale e della dimensione quantitativa dei progetti.

7. Gli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nel triennio 2022-2024 si impegnano a porre in essere, ove possibile, nel nuovo triennio la riprogrammazione delle attività degli anni precedenti sospese o cancellate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con riguardo ai contratti annullati o cancellati e alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti. La Direzione generale Spettacolo, nell'ambito della attività di verifica e controllo connessa ai contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, svolge attività di monitoraggio con riguardo al rispetto, da parte dei beneficiari, degli adempimenti in merito alla regolarità contributiva e di quanto previsto dal presente comma.

8. Al fine di assicurare la tutela occupazionale, la Direzione generale spettacolo, nell'ambito della attività di verifica e controllo connessa ai contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, svolge ulteriori specifici controlli con riguardo al rispetto, da parte dei beneficiari, degli adempimenti in merito alla regolarità contributiva e a quanto previsto dai contratti collettivi di settore. In particolare, la Direzione generale Spettacolo verifica che gli organismi dello spettacolo abbiano adottato, nel caso di spettacoli annullati e/o cancellati in conseguenza dell'emergenza sanitaria, misure adeguate e proporzionate di integrazione salariale, indennizzo e ristoro dei lavoratori dipendenti e non, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i titolari di contratto a tempo determinato e gli scritturati.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, trova applicazione il decreto ministeriale 27 luglio 2017.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Al decreto ministeriale 10 febbraio 2014, recante «Disposizioni per la composizione e rideterminazione dei componenti degli organismi collegiali operanti presso la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e il loro funzionamento» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 1, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;

b) all'art. 3, comma 7, le parole: «sono presenti almeno tre» sono sostituite dalle seguenti: «è presente almeno la maggioranza dei».

2. Rimangono in vigore le disposizioni del decreto ministeriale 31 dicembre 2020 relative alla presentazione della documentazione consuntiva afferente l'erogazione dei contributi assegnati nel 2021 e comunque fino alla chiusura dei relativi procedimenti amministrativi.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2021

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2868