
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 settembre 2021, n. 194
- Allegato al Comunicato Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato nella G.U.R.I. 7 dicembre 2021, n. 291
Adeguamento delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della medesima legge.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e, in particolare, l'articolo 15 rubricato "Sanzioni";
VISTO il comma 5 dell'articolo 15 della legge n. 68 del 1999, secondo il quale gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 del medesimo articolo, sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", il quale all'articolo 4, comma 1, lettere a) e d), prevede che spettano agli organi di governo "le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo" e "la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, recante "Nomina dei Ministri", con cui è stato nominato, tra l'altro, a Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'on.le Andrea Orlando;
VISTO il decreto ministeriale 15 dicembre 2010, concernente, tra l'altro, l'adeguamento delle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 68 del 1999;
CONSIDERATO che nell'anno 2015 non si è proceduto all'adeguamento delle sanzioni amministrative oggetto del presente decreto;
RITENUTO in assenza di criteri indicati da espressa disposizione di legge relativamente all'adeguamento delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, di dover provvedere all'adeguamento delle stesse ricorrendo al criterio, già utilizzato dal precedente decreto in materia, della variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel periodo di riferimento ed accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica;
RITENUTO di considerare, quale periodo di riferimento per l'adeguamento degli importi delle sanzioni amministrative oggetto del presente decreto, il periodo gennaio 2010 - dicembre 2020, tenuto conto che l'ultimo decreto in materia risale al 2010;
PRESO ATTO che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, nel periodo di riferimento gennaio 2010 - dicembre 2020, è stata pari a +10,6 per cento, come risulta dal sito istituzionale dell'Istituto Nazionale di Statistica (www.rivaluta.istat.it)
Decreta:
Adeguamento importi sanzioni amministrative
1. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono adeguati, per effetto dell'applicazione della variazione percentuale di cui alle premesse, ad € 702,43 (euro settecentodue/43) per il mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, della legge medesima, e ad € 34,02 (euro trentaquattro/02) per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono applicati a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it) e ne verrà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 30 settembre 2021
ANDREA ORLANDO