Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 settembre 2021, n. 193

- Allegato al Comunicato Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato nella G.U.R.I. 7 dicembre 2021, n. 291

Adeguamento degli importi del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della medesima legge.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", ed in particolare l'articolo 5, comma 3, secondo cui i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività, possono essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta versando al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14 delle legge medesima, un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato;

VISTO il comma 3-bis dell'articolo 5 della legge n. 68 del 1999, inserito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, alla luce del quale i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999 per quanto concerne i medesimi addetti, e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge medesima, un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilita non occupato;

VISTO l'articolo 5, comma 5, della legge n. 68 del 1999, ai sensi del quale "in coso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al medesimo articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua";

VISTO l'articolo 5, comma 6, della legge n. 68 del 1999, che rimette al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento degli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al medesimo articolo, da effettuarsi ogni cinque anni, sentita la Conferenza unificata;

VISTO l'articolo 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999, secondo il quale "Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis al giorno per ciascun lavoratore disabile";

VISTO il decreto ministeriale 7 luglio 2000, n. 357, recante "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68";

VISTO il decreto ministeriale 21 dicembre 2007, di adeguamento del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 68 del 1999;

VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 2016, con cui sono stabilite le modalità di versamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 68 del 1999 per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato;

CONSIDERATO che, non individuando la normativa in materia di collocamento obbligatorio il criterio sulla base del quale effettuare l'adeguamento in questione, si è ritenuto di mantenere il medesimo criterio adottato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, utilizzando la retribuzione media giornaliera lorda prevista dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore privato con riferimento al mese di dicembre 2020, tenuto conto che l'istituto dell'esonero parziale costituisce di fatto una misura residuale, temporanea ed alternativa all'assunzione obbligatoria;

VISTA la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica n. 801383 del 23 febbraio 2021, da cui risulta che l'importo della retribuzione media mensile lorda, relativamente al mese di dicembre 2020, ammonta ad euro 2.156,38 che, rapportato a 22 giornate lavorative mensili, fornisce l'importo della retribuzione media giornaliera lorda pari ad euro 98,02;

RITENUTO che, nel contemperamento delle posizioni giuridicamente rilevanti quali quella del soggetto disabile ad essere avviato al lavoro e quella del datore di lavoro ad accedere all'istituto dell'esonero parziale, l'importo da versare a titolo di contributo esonerativo sia fissato in euro 39,21, ovvero il 40% di euro 98,02;

CONSIDERATA pertanto, l'esigenza di aggiornare l'importo del contributo esonerativo fissato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, e confermato dal legislatore nel 2015, all'atto dell'introduzione del comma 3 bis all'articolo 5 della legge n. 68 del 1999, nella misura di 30,64 euro;

RITENUTO di non procedere all'adeguamento della maggiorazione del contributo esonerativo, in quanto il limite minimo del 5% e quello massimo del 24% su base annua, previsti dall'articolo 5, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, risultano essere idonei a perseguire la finalità sanzionatoria prescritta dalla norma;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, recante "Nomina dei Ministri", con cui è stato nominato, tra l'altro, Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'on.le Andrea Orlando;

SENTITA la Conferenza unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento nella seduta del 22 settembre 2021

Decreta:

Art. 1

1. L'importo del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, è adeguato ad € 39,21 (euro trentanove/21).

2. L'importo così modificato è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.Rov.it) e ne verrà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 30 settembre 2021

ANDREA ORLANDO