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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1722 DELLA COMMISSIONE, 18 giugno 2021

G.U.U.E. 28 settembre 2021, n. L 343

Regolamento che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante nel contesto della vigilanza sugli istituti di pagamento e sugli istituti di moneta elettronica che prestano servizi di pagamento su base transfrontaliera. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 18 ottobre 2021

Applicabile dal: 18 ottobre 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

1) Conformemente al titolo II della direttiva (UE) 2015/2366, il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante ha lo scopo di rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti e di assicurare una vigilanza uniforme ed efficiente sugli istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento in altri Stati membri, precisando il metodo, i mezzi e le modalità dettagliate della cooperazione, compresi la portata e il trattamento delle informazioni da scambiare.

2) Per facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri, le autorità competenti dovrebbero designare punti di contatto unici. Esse dovrebbero notificare tali punti di contatto all'Autorità bancaria europea (ABE) e alle autorità competenti degli altri Stati membri, in modo che dette autorità degli altri Stati membri sappiano a chi indirizzare le loro richieste e notifiche. Le autorità competenti dovrebbero inoltre indicare le lingue in cui possono ricevere la corrispondenza dalle autorità competenti di altri Stati membri.

3) Al fine di garantire una cooperazione uniforme ed efficiente, è opportuno introdurre e mettere a disposizione delle autorità competenti moduli standardizzati per facilitare la comunicazione al momento della richiesta e della notifica di informazioni tra le autorità competenti. Tali moduli standardizzati dovrebbero essere sufficientemente flessibili da consentire alle autorità competenti di introdurre, su richiesta e di propria iniziativa, le spiegazioni e le informazioni pertinenti che ritengono essenziali. E' auspicabile stabilire termini per evitare indebiti ritardi nella richiesta, nello scambio e nella notifica di informazioni tra le autorità competenti.

4) Qualora le autorità competenti degli Stati membri ospitanti esigano che gli istituti di pagamento situati nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle attività svolte, esse dovrebbero indicare a tali istituti di pagamento la cui sede legale o centrale è situata in un altro Stato membro la lingua e i mezzi elettronici, se disponibili, con cui possono presentare le relazioni. Inoltre, per consentire all'ABE di adempiere al suo mandato di contribuire alla cooperazione e alla convergenza in materia di vigilanza, come previsto dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e ai fini dell'applicazione uniforme della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti dei paesi ospitanti dovrebbero informare l'ABE della loro decisione di esigere che gli istituti di pagamento che dispongono di succursali o agenti nel loro territorio presentino loro una relazione periodica.

5) Il contenuto e il formato delle relazioni che devono essere presentate alle autorità competenti dei paesi ospitanti dagli istituti di pagamento che dispongono di succursali o agenti nel loro territorio dovrebbero garantire la comparabilità dei dati comunicati e, nella misura del possibile, la prevedibilità dei dati.

6) Al fine di rafforzare la cooperazione, qualora l'autorità competente dello Stato membro di origine intenda effettuare un'ispezione in loco presso un agente o una succursale di un istituto di pagamento situato nel territorio di un altro Stato membro, è opportuno stabilire una procedura specifica. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può anche chiedere all'autorità competente dello Stato membro di origine di effettuare un'ispezione in loco presso la sede centrale di un istituto di pagamento situato nello Stato membro di origine. Le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante dovrebbero avviare un dialogo permanente per coordinare le varie fasi di qualsiasi ispezione in loco.

7) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), oltre all'emissione di moneta elettronica, gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a prestare servizi di pagamento. Inoltre, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, le procedure di vigilanza sugli istituti di pagamento che esercitano il diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, comprese le eventuali relazioni periodiche richieste agli istituti di pagamento, si applicano mutatis mutandis agli istituti di moneta elettronica. L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/110/CE stabilisce inoltre che le disposizioni relative alla vigilanza sugli istituti di pagamento che esercitano il diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi si applicano mutatis mutandis agli istituti di moneta elettronica che distribuiscono moneta elettronica in un altro Stato membro tramite persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome, fatta salva la nomina di punti di contatto centrali a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366. L'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/110/CE dispone che gli istituti di moneta elettronica non possono emettere moneta elettronica tramite agenti, pur essendo autorizzati a fornire servizi di pagamento tramite agenti nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2015/2366. La cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti in relazione agli istituti di moneta elettronica che dispongono di succursali, agenti o distributori nel territorio di uno Stato membro ospitante dovrebbe essere agevolata per quanto riguarda il contenuto e il formato delle relazioni da presentare. Tuttavia le informazioni per controllare l'osservanza delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV della direttiva (UE) 2015/2366 dovrebbero essere trasmesse solo dagli istituti di moneta elettronica che prestano servizi di pagamento tramite succursali o agenti stabiliti negli Stati membri ospitanti.

8) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

9) L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 337 del 23.12.2015.

(2)

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

(3)

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009).

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante a norma del titolo II della direttiva (UE) 2015/2366 e, nella misura in cui l'attività in materia di servizi di pagamento è svolta nell'esercizio del diritto di stabilimento, per il controllo dell'osservanza delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV di tale direttiva.

2. Il presente regolamento stabilisce inoltre i mezzi e i dettagli delle relazioni periodiche richieste dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti agli istituti di pagamento che dispongono di agenti o succursali nel loro territorio in ordine alle attività di pagamento effettuate nel loro territorio, compresa la frequenza di tali relazioni, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2366.

3. Il presente regolamento si applica anche mutatis mutandis al quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante per quanto riguarda l'esercizio del diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi da parte degli istituti di moneta elettronica a norma dell'articolo 111 della direttiva (UE) 2015/2366, compresi i mezzi e i dettagli delle relazioni periodiche richieste dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti agli istituti di moneta elettronica che dispongono di agenti, succursali o distributori nel loro territorio in ordine alle attività di pagamento e alle attività di moneta elettronica effettuate nel loro territorio, compresa la frequenza di tali relazioni, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366.

Art. 2

Punti di contatto unici

1. Le autorità competenti designano un punto di contatto unico per il ricevimento e la trasmissione delle richieste di cooperazione e di scambio di informazioni a norma dell'articolo 4. Il punto di contatto unico è una casella di posta elettronica funzionale dedicata.

2. Ciascuna autorità competente mette a disposizione delle altre autorità competenti e dell'Autorità bancaria europea (ABE) le informazioni sui punti di contatto unici di cui al paragrafo 1.

3. Sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità competenti, l'ABE tiene un elenco dei punti di contatto unici di cui al paragrafo 1 e lo mette a disposizione delle autorità competenti.

4. Le autorità competenti comunicano all'ABE gli aggiornamenti delle informazioni sui punti di contatto unici di cui al paragrafo 1 e sono le uniche responsabili della validità delle informazioni fornite all'ABE.

Art. 3

Condizioni generali

1. Le richieste di informazioni e le risposte scambiate tra le autorità competenti a norma del presente regolamento sono presentate per iscritto in una lingua comunemente utilizzata nel settore della finanza o in qualsiasi lingua dell'Unione accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine e da quelle dello Stato membro ospitante.

Tali richieste e risposte sono trasmesse in modo sicuro tramite mezzi elettronici, ove tali mezzi siano accettati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine e da quelle dello Stato membro ospitante.

2. Se l'autorità richiedente ha ragioni oggettive che giustificano l'urgenza della richiesta, può presentare la richiesta con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, nonché oralmente. Le richieste di cooperazione o di scambio di informazioni presentate oralmente sono successivamente confermate per iscritto a norma del paragrafo 1, salvo diverso accordo delle autorità competenti interessate.

3. Ciascuna autorità competente comunica all'ABE le lingue accettate conformemente al paragrafo 1. L'ABE include tali informazioni, per ciascuna autorità competente, nell'elenco dei punti di contatto unici di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Art. 4

Presentazione delle richieste di cooperazione o di scambio di informazioni

Le richieste di cooperazione o di scambio di informazioni con un'autorità competente di un altro Stato membro sono presentate al punto di contatto unico dell'autorità adita mediante compilazione del modulo di cui all'allegato I. L'autorità richiedente può allegare alla richiesta qualsiasi documento o altro materiale ritenuto necessario a sostegno della richiesta.

Art. 5

Risposta a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

1. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni, l'autorità adita fornisce le informazioni seguenti:

a) tutte le informazioni pertinenti specificate dall'autorità richiedente;

b) tutte le informazioni essenziali, di propria iniziativa.

Le informazioni sono fornite utilizzando il modulo di cui all'allegato II. Il modulo è trasmesso al punto di contatto unico dell'autorità richiedente.

2. L'autorità adita fornisce all'autorità richiedente tutti i chiarimenti necessari in relazione alla richiesta ricevuta.

3. Qualora, a causa della complessità della richiesta o della quantità di informazioni richieste, l'autorità adita non sia in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 1, essa comunica immediatamente all'autorità richiedente i validi motivi che impongono tale ritardo e indica una data stimata per la risposta.

4. Qualora, ai sensi del paragrafo 3, l'autorità adita non sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste entro il termine di cui al paragrafo 1, essa fornisce le informazioni di cui dispone entro il termine stabilito nello stesso paragrafo. A tal fine utilizza il modulo di cui all'allegato II.

5. L'autorità adita fornisce le informazioni mancanti non appena queste sono disponibili. L'autorità adita può fornire tali informazioni in qualsiasi modo, anche oralmente, che consenta di adottare rapidamente tutte le misure necessarie.

6. Qualora sia stata avviata una procedura per la risoluzione di una controversia tra le autorità competenti di Stati membri diversi a norma dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2015/2366 in relazione a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni, i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano in attesa della risoluzione della procedura ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Art. 6

Notifica dell'intenzione di effettuare un'ispezione in loco nello Stato membro ospitante

Se l'autorità competente dello Stato membro di origine intende effettuare un'ispezione in loco presso un agente o una succursale di un istituto di pagamento situato nel territorio di un altro Stato membro, ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante compilando il modulo di cui all'allegato III.

Art. 7

Procedura per la richiesta di effettuare un'ispezione in loco

1. Se l'autorità competente dello Stato membro di origine intende delegare all'autorità competente dello Stato membro ospitante il compito di effettuare un'ispezione in loco presso un agente o una succursale di un istituto di pagamento situato nel suo territorio, ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante indicando i motivi della richiesta. L'autorità competente dello Stato membro di origine può chiedere di effettuare l'ispezione congiuntamente con l'autorità competente dello Stato membro ospitante.

2. Se, a causa della complessità della richiesta, l'autorità competente dello Stato membro ospitante non è in grado di soddisfare la richiesta, essa ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato membro di origine, indicando i validi motivi che le impediscono di soddisfare la richiesta.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante avviano un dialogo permanente per coordinare le varie fasi dell'ispezione in loco e concordano preventivamente:

a) l'oggetto e la portata dell'ispezione;

b) un programma di vigilanza che definisca i diversi settori su cui si concentrerà l'ispezione;

c) l'assegnazione delle risorse e del personale;

d) i termini per il completamento dell'ispezione;

e) la responsabilità di tutte le misure di esecuzione e del monitoraggio dell'attuazione di qualsiasi piano di attenuazione dei rischi ritenuto necessario a seguito dell'ispezione.

4. L'autorità competente dello Stato membro di origine presenta la richiesta conformemente all'articolo 4 e l'autorità adita risponde conformemente all'articolo 5.

5. Al fine di garantire una vigilanza uniforme ed efficiente sugli istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento su base transfrontaliera, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere all'autorità competente dello Stato membro di origine di effettuare un'ispezione in loco presso la sede centrale di un istituto di pagamento situato nello Stato membro di origine e che presta servizi di pagamento nello Stato membro ospitante, indicando i motivi della richiesta.

6. L'autorità competente dello Stato membro ospitante presenta le richieste di cui al paragrafo 5 conformemente all'articolo 4.

7. Qualora sia stata avviata una procedura per la risoluzione di una controversia tra le autorità competenti di Stati membri diversi a norma dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2015/2366 in relazione a una richiesta di effettuare un'ispezione in loco, i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano in attesa della risoluzione della procedura ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Art. 8

Notifica in caso di violazione o di sospetta violazione

1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante, quando vengono a conoscenza di violazioni o di sospette violazioni da parte di un agente o di una succursale di un istituto di pagamento, o del verificarsi di tali violazioni nell'esercizio della libera prestazione di servizi, si informano reciprocamente e senza indugio in conformità dell'articolo 4.

2. L'autorità competente notificante fornisce all'autorità competente notificata tutte le informazioni indispensabili in relazione alle violazioni o alle sospette violazioni di cui al paragrafo 1, tra cui:

a) il tipo di violazione;

b) qualsiasi azione intrapresa dall'autorità competente, quali misure cautelari emesse nei confronti dell'istituto di pagamento, sanzioni o revoche dell'autorizzazione.

L'autorità competente notificante può fornire all'autorità competente notificata qualsiasi altra informazione che ritenga pertinente per l'autorità competente notificata.

3. L'autorità competente notificata può chiedere all'autorità competente notificante qualsiasi altra informazione che ritenga pertinente per decidere la linea d'azione appropriata.

4. Le autorità competenti si notificano reciprocamente le informazioni di cui sopra compilando il modulo di cui all'allegato IV. L'autorità notificante può allegare alla comunicazione qualsiasi documento o altro materiale giustificativo ritenuto pertinente.

5. Se ritiene che le informazioni debbano essere inviate con urgenza, l'autorità competente notificante può informare inizialmente l'altra autorità competente in forma orale, a condizione che successivamente le informazioni siano trasmesse per iscritto tramite mezzi elettronici, salvo diverso accordo delle autorità competenti.

Art. 9

Relazioni a fini informativi o statistici e per controllare l'osservanza delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV della direttiva (UE) 2015/2366

1. Qualora le autorità competenti degli Stati membri ospitanti esigano che gli istituti di pagamento che hanno la sede legale o la sede centrale in un altro Stato membro e che dispongono di succursali o agenti nello Stato membro ospitante presentino loro una relazione periodica sulle loro attività, tali autorità competenti indicano agli istituti di pagamento i mezzi elettronici con cui possono presentare le relazioni e le lingue in cui la relazione può essere presentata.

2. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante informano l'ABE della loro decisione di esigere che gli istituti di pagamento che dispongono di succursali o agenti nel loro territorio presentino loro una relazione periodica.

Art. 10

Informazioni e dati da comunicare a fini informativi o statistici

1. Se richieste a fini informativi o statistici, le relazioni periodiche di cui all'articolo 9 comprendono le informazioni seguenti:

a) il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione e il numero identificativo unico dell'istituto di pagamento nello Stato membro di origine secondo il modulo di cui all'allegato V;

b) l'identità e i recapiti della persona responsabile della presentazione della relazione;

c) il tipo di servizi di pagamento e di servizi di moneta elettronica forniti, se del caso;

d) il numero di sedi di attività considerate come un'unica succursale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 39, della direttiva (UE) 2015/2366, il loro indirizzo e il numero di dipendenti;

e) il numero di agenti iscritti nel periodo di riferimento e il numero totale di agenti, suddivisi in numero in regime di libera prestazione di servizi e numero in regime di diritto di stabilimento;

f) se del caso, il numero di distributori di moneta elettronica iscritti nel periodo di riferimento e il numero totale di distributori, suddivisi in numero in regime di libera prestazione di servizi e in numero in regime di diritto di stabilimento;

g) i nomi e gli indirizzi dei dieci principali agenti e, se del caso, dei dieci principali distributori nello Stato membro ospitante per volume di operazioni;

h) il volume totale delle operazioni effettuate dall'istituto di pagamento nel periodo di riferimento, suddivise per tipo di servizio di pagamento, canale di distribuzione (succursale, online, mobile, sportello automatico, telefono ecc.) e agente/succursale (deve essere specificato anche il volume delle operazioni in entrata e in uscita dallo Stato membro ospitante);

i) il valore totale delle operazioni effettuate dall'istituto di pagamento nel periodo di riferimento, suddivise per:

i) tipo di servizi di pagamento;

ii) canale di distribuzione;

iii) agente o succursale;

iv) operazioni in entrata e in uscita dallo Stato membro ospitante;

j) per gli istituti di moneta elettronica, il valore della moneta elettronica distribuita e rimborsata nello Stato membro ospitante;

k) il numero di conti di pagamento, compresi i conti su cui è caricata la moneta elettronica, aperti o a cui è stato effettuato l'accesso nello Stato membro ospitante nel periodo di riferimento, e il numero totale di conti di pagamento gestiti o detenuti nello Stato membro ospitante;

l) il numero di strumenti di pagamento basati su carta emessi nello Stato membro ospitante nel periodo di riferimento, suddivisi per tipo di strumento di pagamento basato su carta e con indicazione del numero in circolazione di strumenti di pagamento basati su carta emessi nello Stato membro ospitante;

m) il numero di sportelli automatici gestiti dall'istituto di pagamento nello Stato membro ospitante, se del caso, e il numero di prelievi di contante dai conti di pagamento e di depositi versati sui conti di pagamento tramite tali sportelli automatici gestiti dall'istituto di pagamento nello Stato membro ospitante;

n) il numero di clienti (contratti quadro) e di utenti di servizi di pagamento (operazioni di pagamento singole) nello Stato membro ospitante registrati nel periodo di riferimento e il numero totale alla fine del periodo;

o) il numero aggregato di reclami riguardanti i diritti e gli obblighi di cui ai titoli III e IV della direttiva (UE) 2015/2366 e il numero di reclami dei clienti in materia di sicurezza presentati da utenti di servizi di pagamento nello Stato membro ospitante nel periodo di riferimento;

p) il volume delle operazioni di pagamento fraudolente e il valore delle operazioni di pagamento fraudolente lorde effettuate nello Stato membro ospitante nel periodo di riferimento; e

q) il numero di segnalazioni di operazioni sospette inviate all'unità di informazione finanziaria dello Stato membro ospitante.

2. Gli istituti di pagamento comunicano i valori nella valuta dello Stato membro ospitante e, ove necessario per convertire le valute, applicano il tasso di cambio di riferimento medio della Banca centrale europea per il periodo di riferimento applicabile.

3. Gli istituti di pagamento comunicano tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante utilizzando i modelli di cui all'allegato V. Gli istituti di pagamento comunicano tali informazioni annualmente, per l'anno di calendario, entro due mesi dalla fine di ogni anno di calendario.

Art. 11

Informazioni e dati supplementari da comunicare ai fini del controllo dell'osservanza delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV della direttiva (UE) 2015/2366

1. Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante richiede relazioni periodiche per controllare l'osservanza delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV della direttiva (UE) 2015/2366, tutti gli istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento nel suo territorio tramite succursali o agenti nell'esercizio del diritto di stabilimento includono nelle loro relazioni tutte le informazioni di cui all'articolo 10 e le informazioni seguenti:

a) il nome e i recapiti della persona o delle persone responsabili dell'attività dell'istituto di pagamento e del responsabile della conformità, se diverso, nello Stato membro ospitante, se del caso;

b) il nome e i recapiti del punto di contatto centrale a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, se del caso;

c) il numero di reclami presentati dagli utenti di servizi di pagamento nello Stato membro ospitante in merito ai diritti e agli obblighi di cui ai titoli III e IV della direttiva (UE) 2015/2366 e di reclami dei clienti in materia di sicurezza nel periodo di riferimento, suddivisi in numero di reclami che sono stati risolti e numero di reclami non risolti, nonché in numero di reclami cui è stata data risposta e numero di reclami cui non è stata data risposta, per agente o succursale;

d) una breve descrizione della procedura in essere per trattare i reclami dei clienti e darvi seguito;

e) le modifiche dei contratti quadro nel periodo di riferimento;

f) il numero di incidenti operativi e di sicurezza gravi che hanno colpito gli utenti di servizi di pagamento nello Stato membro ospitante nel periodo di riferimento;

g) il numero aggregato di richieste di rimborso presentate dagli utenti di servizi di pagamento nel periodo di riferimento per operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite e, se del caso, il numero aggregato di richieste di rimborso ricevute dagli utenti di servizi di pagamento e dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto nel periodo di riferimento per le perdite derivanti da una o più responsabilità di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/2366, suddivise in numero di operazioni che sono state rimborsate sul conto di pagamento e numero di operazioni che non sono state rimborsate;

h) il valore totale dei rimborsi versati agli utenti di servizi di pagamento nel periodo di riferimento, suddivisi per operazioni di pagamento non autorizzate e non correttamente eseguite, e, se del caso, il valore totale dei rimborsi versati agli utenti di servizi di pagamento e ai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto per le perdite derivanti dalle responsabilità di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/2366, suddivisi in operazioni di pagamento non autorizzate e non correttamente eseguite, in accesso non autorizzato e fraudolento alle informazioni sui conti di pagamento e in uso non autorizzato e fraudolento di tali informazioni; i) una breve descrizione del modello commerciale dell'istituto di pagamento, con particolare attenzione al modo in cui i servizi di pagamento sono prestati nello Stato membro ospitante.

2. Gli istituti di pagamento comunicano i valori nella valuta dello Stato membro ospitante e, ove necessario per convertire le valute, applicano il tasso di cambio di riferimento medio della Banca centrale europea per il periodo di riferimento applicabile.

3. Gli istituti di pagamento comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 all'autorità competente dello Stato membro ospitante nel modulo riportato nell'allegato VI. Gli istituti di pagamento comunicano tali informazioni annualmente, per l'anno di calendario, entro due mesi dalla fine di ogni anno di calendario.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN