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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 29 ottobre 2021

G.U.R.I. 9 dicembre 2021, n. 292

Termini e modalità per l'assegnazione delle risorse di cui al fondo per la compensazione dei mancati introiti conseguenti all'applicazione e alla sospensione della tassa di ancoraggio per le navi da crociera.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visti gli articoli 107 e 108 del TUEF;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 31 luglio 2021 con decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e fino al 31 dicembre 2021 con decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340 recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi» ed, particolare, l'art. 1 in base «Le tasse di cui ai Titoli I, II (Capo 20) della legge sono riscosse dai ricevitori della dogana su presentazione di ordini di introito rilasciati dall'Autorità marittima» e l'art. 4 «In ogni Ufficio di porto è tenuto un registro dimostrativo delle singole esazioni ordinate e compiute»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 recante «Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'art. 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» ed, in particolare, l'art. 1, comma 6 in base al quale «La quota di gettito della tassa di ancoraggio relativa alle merci ed ai contenitori collocati in coperta o nelle sovrastrutture di cui, rispettivamente, al comma 2 ed al comma 4, nonchè il diritto sostitutivo della tassa di ancoraggio, la tassa di ancoraggio per i rimorchiatori e quella per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 7 e 14 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale per la circoscrizione territoriale di competenza» e il comma 8 in base al quale «Al fine di consentire una puntuale identificazione dei pertinenti introiti delle autorità portuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle riscossioni a titolo di abbonamento alla tassa di ancoraggio sono attribuiti, ai sensi della vigente normativa, appositi codici tributi, differenziati per modalità di pagamento o validità temporale delle tasse»;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» ed, in particolare, l'art. 73-quater:

comma 1 in base al quale, al fine di fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attività turistiche ad esso connesse, a decorrere dal 24 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 del citato decreto e fino al 31 dicembre 2021 «non si applica alle navi da crociera la tassa di ancoraggio disciplinata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e dall'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107»;

comma 2 che prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato ad indennizzare «le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 nonchè dei rimborsi da esse effettuati nei confronti degli operatori economici che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già provveduto al versamento della tassa di ancoraggio relativa al periodo di cui al comma 1»;

comma 3 in base al quale «L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

comma 4 in base al quale, entro trenta giorni dal rilascio della suddetta autorizzazione, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse alle Autorità di sistema portuale con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale;

Considerato che:

per la determinazione dell'indennizzo da corrispondere a ciascuna Autorità di sistema portuale, risulta necessario conoscere l'ammontare degli introiti ad esse non attribuiti in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 73-quater, comma 1 citato nonchè degli eventuali rimborsi da esse effettuati nei confronti degli operatori economici che, alla data di entrata in vigore della disposizione dianzi citata, abbiano già provveduto al versamento della tassa di ancoraggio relativa al periodo sopra indicato;

a tale scopo, possano essere utilizzati i dati sulle avvenute o mancate riscossioni detenuti dalle Autorità marittime ai sensi delle disposizioni dianzi indicate nonchè le previsioni di gettito all'uopo elaborate dai medesimi uffici fino al 31 dicembre 2021;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere a disciplinare le modalità di assegnazione delle risorse in questione alle Autorità di sistema portuale;

Sentita la Conferenza nazionale dei presidenti delle Autorità di sistema portuale nella seduta del 25 ottobre 2021;

Considerato che, ai sensi dell'art. 73-quater, comma 3 del predetto decreto legge, l'efficacia delle disposizioni del suddetto articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di assegnazione alle Autorità di sistema portuale delle risorse previste dall'art. 73-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 per il periodo dal 24 luglio al 31 dicembre 2021.

Art. 2

Definizioni

1. decreto-legge: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 ed, in particolare, l'art. 73-quater;

2. Fondo: il fondo previsto dall'art. 73-quater, comma 2 del decreto-legge;

3. Autorità di sistema portuale: le Autorità di sistema portuale previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

4. Presidente: Il presidente delle Autorità di sistema portuale;

5. Tassa di ancoraggio: quella prevista dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82 e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107;

6. Direzione generale: la Direzione generale per la vigilanza sulle infrastrutture di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

7. Autorità marittima: gli uffici territoriale del Corpo delle capitanerie di porto deputate alla riscossione delle tasse di ancoraggio.

Art. 3

Riserva di attuazione

1. L'erogazione delle risorse di cui al Fondo è disposta con successivo decreto ai sensi dell'art. 73-quater, comma 4 del decreto-legge, previa positiva decisione della Commissione sulla compatibilità con il mercato interno in base all'art. 108, par. 3, TFUE.

Art. 4

Presentazione delle domande

1. Per accedere alle risorse del Fondo, le Autorità di sistema portuale presentano apposita domanda, sottoscritta digitalmente dal Presidente ed inviata alla Direzione generale, esclusivamente via pec all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it, entro il termine del 1° dicembre 2021.

2. Nella domanda, il Presidente, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:

a) l'ammontare delle risorse da compensare per effetto dell'applicazione del decreto-legge per come derivanti:

dai mancati introiti della tassa di ancoraggio;

dai rimborsi riconosciuti per le tasse di ancoraggio eventualmente già corrisposte nel periodo considerato;

b) che la mancata applicazione della tassa di ancoraggio non deriva da determinazioni assunte in applicazione di diversa disposizione di legge ovvero per altra causa non connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

3. Nella domanda di cui al comma 2, l'ammontare delle risorse per le quali si richiede la compensazione è distinto tra:

a) mancati introiti al 30 novembre 2021;

b) gettito previsto del mancato introito della tassa di ancoraggio dal 1° al 31 dicembre 2021;

c) rimborsi riconosciuti al 30 novembre 2021;

d) previsione di rimborsi da riconoscere dal 1° al 31 dicembre 2021.

Art. 5

Modalità di attribuzione delle risorse

1. Sulla base delle domande pervenute, la Direzione generale provvede a riscontrare le richieste di compensazione pervenute per ciascuna Autorità di sistema portuale con i dati in possesso delle Autorità marittime.

2. All'esito dei riscontri effettuati, la Direzione generale determina, con apposito provvedimento, l'ammontare delle risorse del Fondo da attribuire a ciascuna Autorità di sistema portuale.

3. Le risorse sono attribuite alle Autorità di Sistema portuale in misura pari al mancato introito derivante dalla applicazione del decreto-legge fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

4. Qualora le risorse del Fondo non siano sufficienti a coprire le richieste presentate, la Direzione generale provvede alla rideterminazione in misura proporzionale delle risorse attribuibili a ciascuna Autorità di sistema portuale in relazione al limite massimo di spesa.

5. Il provvedimento finale di ammissione alla compensazione di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione della somma riconosciuta a ciascuna Autorità di sistema portuale, è pubblicato nella sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, amministrazione trasparente.

6. La Direzione generale effettua controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dai richiedenti. Qualora a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito dei controlli effettuati sia accertata l'insussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione delle compensazioni, anche parziale, i richiedenti decadono dal beneficio di cui al presente decreto e si procede al recupero degli importi erogati, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2021

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2929