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N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 12, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 17 gennaio 2024.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 30 luglio 2021

G.U.R.I. 10 dicembre 2021, n. 293

Modalità di funzionamento del Comitato ETS e della Segreteria tecnica. 

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 12, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 17 gennaio 2024.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che all'art. 2 ha previsto di ridenominare il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», ridefinendone le competenze;

Visto il decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 e, in particolare, l'art. 4 che istituisce il Comitato ETS quale Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, e la Segreteria tecnica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 11, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica;

Visto l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;

Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto;

Viste la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, e la direttiva 2008/101 /CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e il regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'art. 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo - parte seconda, in particolare il paragrafo 3.6 dell'Allegato I;

Vista la decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle missioni di gas a effetto serra entro il 2020;

Visti il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo e il regolamento (CE) n. 394/2011, del 20 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, con particolare riferimento agli operatori aerei amministrati dall'Italia, anche per quanto riguarda l'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA;

Visto il regolamento (UE) 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione;

Vista la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra recante modifica della direttiva 3003/87/CE [N.d.R. recte: direttiva 2003/87/CE];

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione del 18 ottobre 2017 che modifica il regolamento (UE) 1031 /2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito;

Visto il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e di introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021;

Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;

Viste la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e la legge 1° giugno 2002, n. 120 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2019, n. 83, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757 del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo»;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa»;

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione espresso con nota del 30 giugno 2021;

Decreta:

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 12, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 17 gennaio 2024.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 11, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 il funzionamento del Comitato nazionale (di seguito Comitato) e della Segreteria tecnica di cui all'art. 4, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 12, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 17 gennaio 2024.

Art. 2

Modalità di costituzione del Comitato

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni deliberative di cui all'art. 6, del presente decreto, il Comitato inizia ad operare con la nomina di tutti i suoi membri con diritto di voto. A tal fine, le amministrazioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, comunicano al Ministero della transizione ecologica i nominativi dei componenti designati.

2. I membri del Comitato sono tenuti, in relazione ai rispettivi ruoli, a:

a) svolgere i compiti affidati con diligenza professionale e nel rispetto dei tempi assegnati;

b) collaborare con gli altri membri del Comitato e con la Segreteria tecnica.

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Art. 3

Il Presidente del Comitato

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

a) indica le priorità e gli indirizzi generali volti ad assicurare efficienza, efficacia ed imparzialità all'attività del Comitato anche in relazione all'evoluzione normativa in materia;

b) convoca le sedute, ne verifica il quorum costitutivo e deliberativo e le presiede;

c) può sospendere e sciogliere le sedute del Comitato;

d) può chiedere chiarimenti ed approfondimenti istruttori alla Segreteria tecnica;

e) adotta le deliberazioni di cui all'art. 7;

f) trasmette alla direzione generale competente, ai fini della liquidazione spettante a ciascun membro del Comitato, una dichiarazione attestante il numero delle sedute effettuate nell'arco dell'anno di riferimento nonchè l'elenco dei partecipanti a ciascuna seduta. In alternativa trasmette i verbali di ciascuna seduta dai quali si evincono le suddette informazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente e, in mancanza, dal membro più anziano del Comitato.

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Art. 4

Decadenza, revoca e dimissioni dei membri del Comitato

1. I membri del Comitato decadono dalla carica per morte, dimissioni, rinuncia o revoca. Decade, altresì, dalla carica il componente del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive.

2. Nel caso in cui sia necessario procedere alla sostituzione di uno o più membri, il Presidente del Comitato invita l'amministrazione o l'ente di appartenenza che deve provvedere alla sostituzione, a comunicare il nominativo del sostituto entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. Costituiscono casi di revoca:

a) la violazione dei doveri derivanti dalla carica di membro del Comitato, quali comportamenti illegittimi o ingiuriosi, dichiarazioni false o mendaci;

b) l'inosservanza delle modalità di svolgimento delle attività di competenza.

4. Il Presidente comunica all'interessato l'avvio del procedimento per la revoca dall'incarico. Entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, l'interessato può presentare memoria difensiva scritta. Il Comitato si pronuncia nei successivi trenta giorni.

5. Nel caso in cui sia disposta la revoca, si applica la procedura di cui al comma 2.

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Art. 5

Convocazione del Comitato

1. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno ogni trenta giorni, ovvero di propria iniziativa ove ne ravvisi la necessità. E', altresì, convocato quando ne facciano richiesta almeno due membri aventi diritto di voto.

2. L'avviso di convocazione è trasmesso almeno quattro giorni prima della seduta, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun membro è tenuto a comunicare all'atto della nomina, e contiene l'indicazione del luogo e dell'ora nonchè dei punti posti all'ordine del giorno. Nel caso in cui la seduta si svolga in videoconferenza, la convocazione indica le modalità del collegamento.

3. L'avviso di convocazione è trasmesso al coordinatore della Segreteria tecnica di cui all'art. 11, del presente decreto, nel rispetto delle modalità di cui al comma 2, del presente articolo.

4. Almeno sette giorni prima della convocazione della seduta del Comitato, viene svolta una riunione tecnica di coordinamento tra il Presidente e la Segreteria tecnica che provvedono alla stesura dell'ordine del giorno.

5. Il processo verbale redatto dalla Segreteria tecnica a seguito della preliminare attività istruttoria di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è consultabile dal Comitato in una apposita sezione dedicata del «Portale ETS» di cui all'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

6. Per le attività di archiviazione e gestione degli atti, il Comitato si avvale del sistema di protocollo dedicato istituito presso la direzione generale competente per materia.

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Art. 6

Deliberazioni del Comitato

1. Il Comitato è regolarmente costituito ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

2. Per il solo espletamento dei compiti inerenti l'attività di trasporto aereo, il Comitato è regolarmente costituito quando sono presenti sei membri di cui almeno due appartenenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o all'ENAC.

3. Le sedute del Comitato possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che tutti i membri in carica possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

4. Il Presidente, nel caso in cui venga a mancare il numero legale, fissa una nuova seduta entro quindici giorni. La stessa procedura si applica anche qualora la seduta sia costituita regolarmente e nel corso del suo svolgimento venga a mancare il numero legale per la sopravvenuta assenza di uno o più componenti.

5. Ciascun membro del Comitato può chiedere la verifica del numero legale anche nel corso della seduta e, in ogni caso, prima che si proceda, se previsto, alla votazione.

6. Alle sedute del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il coordinatore della Segreteria tecnica o in caso di impossibilità, un componente della medesima Segreteria tecnica; nel corso della seduta, il coordinatore della Segreteria tecnica può avvalersi della partecipazione di altri componenti della medesima Segreteria e degli organismi di supporto di cui all'art. 4, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

7. Il Presidente del Comitato, nel corso delle sedute, espone preliminarmente i punti all'ordine del giorno e procede a illustrarli singolarmente. Possono essere richiesti chiarimenti ovvero approfondimenti al coordinatore della Segreteria tecnica che si avvale del personale a supporto.

8. All'illustrazione preliminare segue la eventuale discussione tra i membri del Comitato. Al termine il Presidente indice la votazione, se prevista. Il voto è pubblico.

9. Qualora nel corso delle sedute emergano ulteriori esigenze istruttorie, il Comitato delibera a maggioranza la richiesta di integrazioni o modifiche e le comunica, seduta stante, al coordinatore o al componente della Segreteria tecnica presente che ne prende atto ai fini dei successivi adempimenti.

10. Alle sedute del Comitato è presente un segretario verbalizzante che è individuato tra i componenti della Segreteria tecnica o da altro delegato. Le deliberazioni del Comitato sono sottoscritte dal Presidente nonchè dai membri con diritto di voto.

11. Le convocazioni, le deliberazioni e le informative di interesse pubblico sono pubblicate sul «Portale ETS» di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

12. I membri del Comitato aventi diritto di voto non possono farsi sostituire nelle sedute da un delegato.

13. Per ciascuna seduta del Comitato il Presidente, ovvero il segretario verbalizzante, redige una lista dei partecipanti in presenza o in videoconferenza, la cui presenza, ai fini del quorum costitutivo, dovrà essere accertata dal Presidente.

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Art. 7

Deliberazioni e consultazioni attraverso procedura scritta

1. Nei casi di particolare urgenza, il Presidente può ricorrere alla approvazione delle deliberazioni mediante procedura scritta, con l'utilizzo della posta elettronica certificata, prevedendo adeguati termini temporali entro i quali ciascun componente del Comitato esprime il proprio voto.

2. Le istruttorie oggetto di tale procedura, se del caso, sono preliminarmente vagliate dal Presidente insieme alla Segreteria tecnica e dal personale di supporto.

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Art. 8

Audizione dei soggetti interessati

1. I soggetti interessati alle attività del Comitato possono presentare motivata istanza di audizione tramite posta elettronica certificata.

2. Il Presidente comunica al soggetto richiedente la data e l'ora dell'audizione con un preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di comprovato grave impedimento dell'interessato questi può chiedere il rinvio a data successiva.

4. Le audizioni si svolgono presso la sede del Comitato alla presenza del coordinatore della Segreteria tecnica che si avvale degli esperti a supporto. E' facoltà dei membri del Comitato partecipare alle audizioni.

5. Dell'audizione è redatto apposito verbale stilato da un segretario verbalizzante individuato tra i componenti della Segreteria tecnica o da altro delegato. Il verbale è sottoscritto dai presenti.

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Art. 9

La Segreteria tecnica

1. La Segreteria tecnica è istituita ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e svolge la preliminare attività istruttoria degli atti deliberativi del Comitato. Le istruttorie riportano la valutazione della Segreteria tecnica e sono accompagnate dall'eventuale schema di delibera da sottoporre al Comitato.

2. I componenti della Segreteria tecnica si riuniscono ogni quindici giorni, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, al fine di valutare e programmare le attività istruttorie.

3. Alle riunioni della Segreteria tecnica partecipano anche i responsabili tecnici delle convenzioni e degli Accordi stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per riferire sulle attività svolte e presentare l'elenco aggiornato delle istruttorie con i relativi riferimenti telematici al «Portale ETS».

4. La Segreteria tecnica può chiedere ai responsabili tecnici di cui al comma 3, motivate integrazioni, modifiche e approfondimenti sugli esiti istruttori che dovranno essere presentati entro i termini stabiliti dalla stessa Segreteria tecnica.

5. Della riunione si redige apposito verbale, corredato dagli eventuali allegati, sottoscritto dai presenti.

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Art. 10

Componenti la Segreteria tecnica

1. La Segreteria tecnica è formata da cinque componenti, di cui uno con funzioni di coordinatore. I componenti della Segreteria tecnica sono funzionari di ruolo da almeno tre anni, appartenenti alla direzione generale competente per materia, e sono designati, previa procedura di interpello interno, con decreto del Ministero della transizione ecologica tra i funzionari che hanno un'esperienza documentata e qualificata nelle materie giuridiche, economiche e tecniche di interesse per la gestione del sistema EU ETS anche sotto il profilo della pianificazione e negoziazione di accordi e convenzioni.

2. I componenti della Segreteria tecnica sono nominati per la durata di cinque anni decorrenti dalla nomina.

3. La Segreteria tecnica cura i rapporti con Accredia e con l'amministratore del registro di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

4. I componenti della Segreteria tecnica sono tenuti a:

a) collaborare con i membri del Comitato;

b) svolgere le attività istruttorie con diligenza professionale e nel rispetto delle tempistiche previste;

c) provvedere all'esecuzione operativa di quanto deliberato dal Comitato.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 12, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 17 gennaio 2024.

Art. 11

Il coordinatore della Segreteria tecnica

1. Il coordinatore della Segreteria tecnica svolge le seguenti funzioni:

a) è responsabile della esecuzione delle convenzioni e degli accordi di cooperazione stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 e delle attività di supporto e avvalimento di cui all'art. 33, commi 4 e 5 del medesimo decreto;

b) convoca le riunioni della Segreteria tecnica in funzione delle sedute del Comitato;

c) è responsabile dell'organizzazione delle attività istruttorie;

d) trasmette al Comitato le risultanze delle attività istruttorie realizzate dalla Segreteria tecnica ai sensi dell'art. 5, comma 5;

e) partecipa alle riunioni del Comitato ai sensi dell'art. 5, comma 3.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 12, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 17 gennaio 2024.

Art. 12

Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

1. I membri del Comitato in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono automaticamente con la costituzione del Comitato di cui all'art. 2.

2. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2016, n. 179, è abrogato alla data di costituzione del Comitato di cui all'art. 2.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2021

Il Ministro della transizione ecologica

CINGOLANI

Il Ministro per la pubblica amministrazione

BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2825