
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 ottobre 2021, n. 212
G.U.R.I. 15 dicembre 2021, n. 297
Regolamento relativo ai requisiti e alle modalità di accesso nonchè ai requisiti di idoneità psicofisica per gli atleti paralimpici alla «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» del Corpo di Polizia penitenziaria e al reimpiego del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 recante «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo» e, in particolare, l'articolo 43, comma 1, concernente l'istituzione della «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre», e i commi 3 e 4 che prevedono l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia relativo ai requisiti e alle modalità di accesso nonchè ai requisiti di idoneità psicofisica e al reimpiego per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonchè istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Vista la legge 15 luglio 2003, n. 189 recante «Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili»;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86 recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonchè di semplificazione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, «Regolamento recante modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»;
Sentiti il Ministro per le disabilità, il Dipartimento per lo sport e il Comitato Italiano Paralimpico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 luglio 2021;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, in data 29 ottobre 2021;
Adotta
il seguente regolamento:
Assunzione degli atleti
1. L'accesso alla sezione paralimpica dei Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante il pubblico concorso per titoli di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e per un contingente non superiore a quanto stabilito dal medesimo articolo 43, comma 3. Tale accesso è riservato ad atleti paralimpici con disabilità fisiche o sensoriali inseriti dal Comitato Italiano Paralimpico nel «Club Italia Paralimpico» ovvero che siano comunque riconosciuti atleti paralimpici di interesse nazionale dal predetto Comitato, ovvero dalle Federazioni sportive di riferimento.
2. I vincitori del concorso sono nominati agenti di polizia penitenziaria.
Modalità di assunzione
1. Sono ammessi a partecipare al concorso di cui all'articolo 1 i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e c), commi 1-bis e 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e dagli articoli 124 e 125 del medesimo decreto. Ai fini dell'accertamento circa il possesso dei requisiti psico-fisici di cui agli articoli 122 e 123 del predetto decreto legislativo non si tiene conto delle patologie invalidanti o ad esse connesse ovvero conseguenti per le quali il candidato ha ottenuto la classificazione funzionale specificata al comma 3.
2. I limiti di età per la partecipazione ai concorsi sono stabiliti in conformità all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sull'accesso nei Gruppi Sportivi militari e di Stato.
3. Il bando di concorso indica specificamente le discipline sportive e le specialità di tali discipline per le quali sono messi a concorso i relativi posti, nonchè la categoria di disabilità richiesta ai candidati, secondo le classificazioni funzionali e in base alla disciplina sportiva praticata, tenendo conto delle determinazioni adottate dall'I.P.C. (International Paralympic Committee) e dalle Federazioni sportive di riferimento.
4. Il concorso è indetto con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, a seguito di proposta di assunzione formulata dal Responsabile del gruppo sportivo «Fiamme Azzurre», che specifica le discipline sportive, le relative specialità e le categorie di disabilità. Il bando indica altresì:
a) il numero dei posti messi a concorso, nel limite della riserva prevista dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione e i punteggi massimi attribuibili a ciascuno di essi;
e) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.
5. L'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti avviene con le modalità individuate dal titolo IV del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
6. La commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli è composta da un dirigente penitenziario ovvero da un primo dirigente di polizia penitenziaria, con funzioni di presidente, dal responsabile del gruppo sportivo Fiamme Azzurre e da un terzo membro appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto.
7. Le funzioni di segretario della commissione esaminatrice sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
8. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Titoli
1. I titoli ammessi a valutazione ed i criteri di massima per le valutazioni degli stessi sono riportati nella tabella A allegata al presente regolamento. Ai fini concorsuali sono valutati i titoli sportivi conseguiti nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando.
2. La commissione esaminatrice predetermina gli ulteriori criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi e annota i titoli valutati e i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che sono allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.
Cessazione dell'appartenenza alla sezione paralimpica e reimpiego
1. Gli atleti paralimpici assunti con le modalità previste dall'articolo 2 cessano di appartenere alla sezione paralimpica dei Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria non prima di quattro anni dalla data della loro assunzione, previa deliberazione del Consiglio direttivo delle «Fiamme Azzurre», qualora gli stessi, nelle due stagioni agonistiche precedenti alla data della cessazione, siano usciti dal «Club Italia Paralimpico» ovvero non siano riusciti a conseguire o mantenere l'attestato di atleta di interesse nazionale paralimpico rilasciato dal Comitato Italiano Paralimpico, ovvero dalla Federazione sportiva di appartenenza.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono impiegati, in considerazione delle disabilità di cui sono portatori, in attività amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi d'istituto, come previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
3. Ove la disabilità del soggetto di cui al comma 1 sia tale da escluderne l'impiego ai sensi del comma 2, si procede ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Agli atleti è comunque garantita la priorità d'impiego nelle funzioni previste dal comma 7 del predetto articolo 75.
Rinvio
1. Per quanto non previsto del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonchè le disposizioni previste dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1999, n. 82.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 ottobre 2021
Il Ministro: CARTABIA
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2836
TABELLA A
(art. 3, comma 2)
A) CATEGORIA I: Speciali riconoscimenti fino a punti 210.
Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto:
1) medaglia ai Giochi paralimpici fino a punti 30;
2) medaglia ai Campionati mondiali paralimpici fino a punti 25;
3) record mondiale paralimpico punti 25;
4) vincitore di Coppa del mondo paralimpica punti 20;
5) medaglia ai Campionati europei paralimpici fino a punti 15;
6) record europeo paralimpico punti 15;
7) vincitore di Coppa europea paralimpica punti 12;
8) medaglia alle Universiadi paralimpiche ovvero Giochi del Mediterraneo paralimpici fino a punti 12;
9) Campione italiano paralimpico punti 12;
10) Record italiano paralimpico punti 15;
11) Vincitore di Coppa Italia paralimpica punti 10;
12) Classificato dal secondo al decimo posto nei campionati italiani di categoria da punti 6 a punti 10;
13) Classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei campionati italiani di categoria fino a punti 5.
B) CATEGORIA II.
Titoli di studio e di abilitazione professionale:
1) diploma di laurea punti 2;
A) corso di specializzazione post lauream punti 0,5;
B) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,5;
2) diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado punti 1;
3) attestato di tecnico specialista sportivo punti 1.
I punteggi previsti ai punti 1 e 2 non sono cumulabili tra loro.