
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 25 novembre 2021
G.U.R.I. 16 dicembre 2021, n. 298
Concessione ai comuni, a seguito di apposita attestazione, di 200 milioni di euro, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate.
IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
Visto l'art. 53, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che incrementa la dotazione del Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale importo è destinato al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate;
Considerato che l'erogazione in favore degli enti locali interessati delle predette somme, da effettuarsi nel corso dell'anno 2020, è subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse;
Considerato che possono accedere al Fondo di rotazione anche gli enti locali che ne abbiano già beneficiato, nel caso di nuove sopravvenute esigenze;
Considerato, altresì, che le risorse di cui al comma 3 non possono essere utilizzate secondo le modalità previste dall'art. 43 del decreto-legge 2 settembre 2014, n. 133 [N.d.R. recte: decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133], convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e sono contabilizzate secondo le modalità previste dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione;
Viste le specifiche attestazioni inviate dagli enti locali interessati, riportate nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Per l'anno 2020, agli enti locali di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, sono concesse, a seguito di apposita attestazione degli enti medesimi, le risorse, pari a 200 milioni di euro, di cui all'art. 53, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2021
Il direttore centrale: COLAIANNI
Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 3247