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LEGGE 19 novembre 2021, n. 217

G.U.R.I. 21 dicembre 2021, n. 302

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019.

Testo con annotazioni alla data 11 febbraio 2022

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto e alle condizioni tecniche e finanziarie stabilite dall'Accordo stesso.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge provvede, in qualità di co-promotore, Terna-Rete Elettrica Nazionale S.p.a., in misura paritetica al contributo della Societè Tunisienne de l'Electricitè et du Gaz (STEG), a valere sulle entrate derivanti dalla tariffa di remunerazione del Piano di sviluppo della rete predisposto da TERNA, sulla base di quanto disposto all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, stabilita e aggiornata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. L'attuazione dell'Accordo è subordinata all'assicurazione di un significativo apporto finanziario della Commissione europea, tale da rendere realizzabile l'infrastruttura rispetto ai costi, compatibilmente con la regolazione di settore.

3. All'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, valutato in 1.620 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 novembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri

DI MAIO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

(1)

Il presente Accordo è entrato in vigore in data 25 gennaio 2022, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, ai sensi del Comunicato del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale pubblicato nella G.U.R.I. 11 febbraio 2022, n. 35.