
LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2021, n. 32
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 G.U.R.S. 24 dicembre 2021, n. 59
Interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, cosi come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, cosi come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti continuano ad applicarsi, a domanda, anche in ragione di fatti verificatisi anteriormente alla data del 17 settembre 1999.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 18 dicembre 2021.
MUSUMECI
Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ZAMBUTO