
LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2021, n. 34
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 G.U.R.S. 24 dicembre 2021, n. 59
Istituzione del Garante regionale della persona anziana.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Istituzione del Garante regionale della persona anziana
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il Garante regionale della persona anziana.
2. Il Garante regionale della persona anziana opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esso non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
3. E' istituito, alle dirette dipendenze del Garante, per l'esercizio delle sue funzioni, l'ufficio del Garante regionale per la persona anziana. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro è individuato il personale ed è stabilita la sede dell'ufficio.
4. L'incarico del Garante della persona anziana ha carattere gratuito e la funzione è svolta a titolo onorario, non essendo previsti compensi né alcun rimborso spese per lo svolgimento di tale incarico.
Modalità di nomina del Garante, requisiti e incompatibilità
1. Il Garante regionale della persona anziana è nominato con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, previo parere della Commissione "Salute, servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana. Resta in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta.
2. Requisiti per la nomina a Garante regionale per la persona anziana sono, oltre alla cittadinanza italiana e alla residenza nel territorio della Regione, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali o equipollenti o in medicina o in psicologia.
3. Non possono essere nominati Garante regionale della persona anziana i dipendenti dell'amministrazione regionale, i magistrati, i deputati regionali, gli amministratori dei comuni e degli enti di area vasta, i membri del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e, in generale, tutti coloro che ricoprano ruoli istituzionali di governo regionale, nazionale o europeo".
4. Non sono nominabili a Garante regionale per la persona anziana coloro che abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi e coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.
5. Il Garante regionale per la persona anziana può essere revocato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, con proprio decreto, previo parere della Commissione Salute, servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, per gravi e ripetute violazioni di legge.
Funzioni
1. Al Garante regionale della persona anziana sono attribuite le seguenti funzioni:
a) vigila sull'applicazione delle leggi vigenti in materia di tutela degli anziani;
b) riceve segnalazioni relative a casi di supposta violazione dei diritti degli anziani, anche provenienti dai diretti interessati, e ne dà comunicazione agli organi competenti affinché si attivino per le opportune verifiche ed interventi;
c) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone anziane siano erogate a livello regionale, provinciale e comunale, le prestazioni relative al diritto alla salute e al miglioramento della qualità della vita, attivandosi anche nei confronti dell'amministrazione interessata inadempiente, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni;
d) vigila in merito al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali degli anziani, quali l'assistenza sanitaria e le prestazioni sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e trasmette le proprie osservazioni in materia agli organi competenti;
e) controlla i requisiti qualitativi dell'assistenza e dei servizi erogati agli anziani da strutture pubbliche o private convenzionate ed accreditate dalla Regione;
f) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali pubbliche convenzionate ed accreditate dalla Regione per garantire il rispetto dei diritti delle persone anziane, segnalando ai servizi sociali e, ove necessario, agli organi competenti, i contesti che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale e di sicurezza;
g) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali, provinciali e comunali, in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera c). Qualora tali omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali, provinciali e comunali, titolari della vigilanza su tali strutture ed enti, le opportune iniziative, provvedendo, in caso di perdurante inerzia, a informare le autorità competenti ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni e dell'obbligo ad adempiere;
h) attua misure di sostegno e di tutoraggio degli anziani;
i) segnala agli organi regionali, provinciali e comunali eventuali fattori di rischio o di danno per gli anziani, dei quali viene a conoscenza in qualsiasi forma, anche su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni o di organizzazioni anche non governative che svolgono un'attività inerente a quanto segnalato;
l) propone agli organi regionali le eventuali risoluzioni da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti degli anziani;
m) propone agli organi competenti in materia iniziative di informazione e di promozione culturale sui temi dei diritti degli anziani;
n) promuove e cura la conoscenza e la diffusione tra i cittadini delle leggi vigenti in materia di tutela degli anziani, con particolare attenzione alle relative finalità;
o) propone all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro l'opportunità di iniziative per la concreta attuazione dei diritti degli anziani e della loro tutela;
p) chiede, con le forme e nei limiti di legge, l'accesso ai documenti amministrativi, a tutela dei diritti delle persone anziane.
Relazione annuale
1. Il Garante regionale della persona anziana riferisce annualmente all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, sull'attività svolta, attraverso una dettagliata relazione e propone le iniziative per l'incremento del benessere degli anziani, per le modalità partecipative delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività in favore degli anziani e per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
2. Alla relazione annuale è data adeguata pubblicità in sede regionale, provinciale e comunale.
Diritto alla riservatezza
1. Il Garante regionale della persona anziana è tenuto agli obblighi di riservatezza, ai sensi della normativa vigente, in relazione ai casi dei quali viene a conoscenza in ragione del proprio incarico.
2. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle vigenti leggi nazionali e regionali in materia.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
2. Agli adempimenti previsti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 21 dicembre 2021.
MUSUMECI
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro SCAVONE