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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2021, n. 222

G.U.R.I. 24 dicembre 2021, n. 305

Regolamento di contabilità dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» che, in particolare, istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (nel prosieguo «Agenzia») anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico e, in particolare, l'articolo 11, comma 3;

Visto l'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevede, in particolare, che l'Agenzia è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2021, recante «Delega di funzioni in materia di cybersicurezza all'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 ottobre 2021, n. 239;

Ritenuto di dare attuazione all'articolo 11, comma 3, redigendo un regolamento che assicuri l'autonomia gestionale e contabile dell'Agenzia attraverso la definizione di un sistema contabile idoneo a rilevare in modo corretto e tempestivo i fatti di gestione, coerente con la missione istituzionale e funzionale al pronto avvio dell'operatività;

Considerata, pertanto, l'opportunità di adottare un modello di rilevazione di costi e ricavi per competenza economica (accrual), in grado di consentire al tempo stesso la raccordabilità con le informazioni contabili prodotte dalle altre amministrazioni pubbliche che adottano un sistema di contabilità finanziaria basata sul tradizionale sistema per cassa, in attuazione delle previsioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 82 del 2021, che consente l'adozione del presente regolamento in deroga anche alle disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti;

Ritenuto di non richiedere il parere del Consiglio di Stato, anche tenuto conto dell'esigenza di assicurare un pronto avvio dell'operatività dell'Agenzia e in considerazione della necessità di dover disporre, entro il 1° gennaio 2022, di un sistema contabile necessario per il funzionamento dell'Agenzia;

Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Sulla proposta del Direttore generale dell'Agenzia;

Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC);

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) decreto-legge, il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

b) decreto legislativo, il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;

c) decreto ministeriale, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013, recante criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche di contabilità civilistica;

d) Presidente, il Presidente del Consiglio dei ministri;

e) Autorità delegata, il Sottosegretario di Stato o il Ministro senza portafoglio di cui all'articolo 3 del decreto-legge;

f) Agenzia, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

g) Direttore generale, il Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

h) Vice Direttore generale, il Vice Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

i) Organismo indipendente di valutazione (OIV), l'organismo nominato con provvedimento del Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, che esercita le attribuzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

l) COPASIR, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

m) CIC, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza di cui all'articolo 4 del decreto-legge;

n) articolazioni, le articolazioni collocate al di fuori dei Servizi previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge;

o) Servizi, le strutture di livello dirigenziale generale previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge, disciplina il sistema contabile dell'Agenzia.

Art. 3

Autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge, l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria nei limiti di quanto previsto dal decreto-legge.

2. La gestione amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria dell'Agenzia è informata a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

Art. 4

Definizione del sistema contabile

1. Il sistema contabile dell'Agenzia è ispirato ai principi civilistici e ad essa si applicano le disposizioni del decreto legislativo, al fine di assicurare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Il sistema contabile è costituito dall'insieme dei principi e delle regole, nonchè dal processo e dai documenti mediante i quali si rilevano in via preventiva, concomitante e consuntiva le operazioni di gestione. Il sistema contabile supporta la definizione degli obiettivi, la verifica della coerenza delle operazioni di gestione con gli obiettivi stessi e la rendicontazione sui risultati conseguiti, in termini economici, finanziari e patrimoniali.

3. Il sistema contabile dell'Agenzia è basato sul principio di competenza economica, ai fini della rilevazione e imputazione all'esercizio degli effetti delle operazioni di gestione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo.

4. Il sistema contabile dell'Agenzia si avvale di un sistema informativo gestionale integrato, che assicura la completezza, l'unicità e la coerenza delle informazioni.

Art. 5

Durata dell'esercizio

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 6

Centri di responsabilità e centri di costo

1. Con provvedimento del Direttore generale vengono individuati specifici centri di responsabilità a cui riferire uno o più centri di costo, in cui i costi vengono rilevati e aggregati per natura.

Art. 7

Manuale di contabilità

1. Le regole tecniche di funzionamento del sistema contabile, attuative dei principi contenuti nel presente regolamento, sono definite in un apposito Manuale di contabilità, approvato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.

Titolo II

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E BUDGETING

Capo I

Pianificazione e programmazione

Art. 8

Documenti di pianificazione e programmazione

1. Secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento, il Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, adotta la pianificazione strategica dell'Agenzia.

2. Al documento di pianificazione strategica è allegato un piano pluriennale degli investimenti, corredato da una relazione che definisce le finalità di ciascun investimento, nonchè le fonti da utilizzare per il relativo finanziamento.

3. Il documento di programmazione operativa dell'Agenzia è elaborato sulla base delle richieste formulate dai Servizi e dalle articolazioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel documento di pianificazione strategica e viene approvato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.

Capo II

Budgeting

Art. 9

Budget economico annuale

1. Il bilancio preventivo consta di un budget economico annuale adottato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso, entro dieci giorni dalla sua deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della successiva approvazione secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge.

2. Il budget economico annuale, disciplinato dall'articolo 2 del decreto ministeriale, è redatto in termini di competenza economica ed espone i ricavi/proventi e costi/oneri dell'Agenzia, secondo lo schema previsto all'allegato 1 del decreto ministeriale.

3. Le previsioni di costo, desumibili dal prospetto di budget economico complessivo, hanno valore autorizzatorio ai fini dell'assunzione degli atti di gestione.

4. Il budget economico annuale è redatto in modo da assicurare l'equilibrio tra proventi/ricavi e costi/oneri.

5. Lo schema di bilancio preventivo, corredato dalla relazione illustrativa, viene trasmesso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la sua approvazione, dal Direttore generale al Collegio dei revisori dei conti, che redige un'apposita relazione.

6. Secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale, costituiscono allegati al budget economico annuale:

a) il budget economico pluriennale;

b) la relazione illustrativa;

c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi;

d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

e) la relazione del Collegio dei revisori dei conti;

f) il budget di cassa.

7. Ove non intervenga, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, l'approvazione del budget economico annuale entro il 31 dicembre, il Direttore generale delibera la gestione provvisoria, fissando limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget approvato nell'esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento.

Art. 10

Budget economico pluriennale

1. Il budget economico pluriennale copre un periodo di tre anni ed è elaborato coerentemente con i documenti di pianificazione strategica e programmazione operativa. Esso è redatto in base al principio di competenza economica, presenta la stessa articolazione delle poste del budget economico annuale ed è aggiornato in occasione dell'approvazione del budget economico annuale.

Art. 11

Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi

1. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo, declina le voci del budget economico annuale secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione COFOG, come da schema previsto nell'allegato 2 del decreto ministeriale, ai fini della raccordabilità con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria.

Art. 12

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

1. L'Agenzia redige il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, in modo da esplicitare gli obiettivi in coerenza con quelli definiti nei documenti di pianificazione strategica e programmazione operativa, così da consentire la successiva rilevazione dei risultati, in conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2012.

Art. 13

Budget di cassa

1. L'Agenzia, unitamente al budget economico annuale, predispone un budget annuale di cassa, nel quale si evidenziano i flussi di cassa in entrata e in uscita dell'esercizio cui il budget riferisce, in modo da assicurare la compatibilità finanziaria degli stanziamenti previsti nel budget economico.

Art. 14

Assestamento e variazioni

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale, ai fini del rispetto dei principi della flessibilità e degli equilibri di bilancio, nel corso della gestione sono consentite revisioni del budget economico annuale.

2. Fatta salva la possibilità di effettuare variazioni del budget economico per tutta la durata dell'esercizio, entro il termine del 30 luglio di ciascun anno il Direttore generale, sentiti i Responsabili dei Servizi e delle articolazioni interessati, può proporre gli assestamenti necessari per una corretta ridistribuzione delle risorse rispetto all'andamento della gestione o ad eventuali situazioni non preventivate in sede di elaborazione dei documenti di pianificazione strategica e di programmazione operativa. Tale manovra di assestamento è adottata dal Direttore generale e approvata con decreto del Presidente, previo parere del CIC.

3. Con decreto del Direttore generale possono essere disposte, altresì, variazioni compensative, nell'ambito delle voci di costo corrispondenti alla classificazione COFOG di secondo livello di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale.

Titolo III

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 15

Obbligazioni

1. Il Direttore generale individua il personale autorizzato ad assumere obbligazioni all'interno dei centri di costo. Il personale autorizzato, preventivamente all'assunzione dell'obbligazione, accerta la disponibilità delle risorse necessarie a valere sul centro di responsabilità di riferimento, nei limiti degli stanziamenti previsti.

2. Il personale autorizzato, nell'assumere l'obbligazione, garantisce il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure vigenti.

3. L'obbligazione è assunta con atto scritto, firmato dal personale autorizzato.

4. L'assunzione dell'obbligazione comporta l'erosione del relativo stanziamento o di quota parte di esso, al fine di assicurare adeguata copertura al momento della manifestazione del costo correlato.

5. Al fine di consentire il continuo ed efficace monitoraggio della spesa, il personale autorizzato garantisce la registrazione dell'atto che genera l'obbligazione nel sistema contabile integrato di cui all'articolo 4.

6. L'assunzione di obbligazioni i cui effetti economici vadano a ricadere su più esercizi deve essere coerente con i documenti di pianificazione pluriennale di cui agli articoli 8 e 10.

7. Qualunque atto che generi obbligazioni con effetto economico su più di tre esercizi deve essere autorizzato dal Direttore generale.

Art. 16

Attestazione di regolare esecuzione della prestazione

1. Il centro di costo competente accerta la regolarità della prestazione e della corrispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.

2. A seguito dell'accertamento di cui al comma 1, il Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali provvede alla verifica e alla contabilizzazione dei documenti fiscali, atti a comprovare l'adempimento dell'obbligazione assunta dal fornitore, determinando per l'Agenzia l'accensione del costo relativo alla prestazione ricevuta, secondo le modalità e le procedure definite nel Manuale di contabilità.

Art. 17

Pagamento

1. Il Responsabile del Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali è autorizzato a disporre pagamenti a valere sul conto acceso dall'Agenzia presso il soggetto individuato per l'espletamento del servizio di tesoreria di cui all'articolo 18, nonchè a quietanzare i titoli di credito intestati all'Agenzia.

2. Il Responsabile del Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali può conferire delega ad altro personale.

3. Il benestare al pagamento è sottoscritto dal personale autorizzato del centro di costo che ha usufruito della fornitura o dal soggetto da lui delegato, previo espletamento dei controlli di competenza.

Art. 18

Servizio di Tesoreria

1. L'Agenzia è inserita nella Tabella «A» annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica. Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa sono definite in coerenza con la predetta legge e con i relativi decreti attuativi.

2. Il servizio di cassa per i movimenti finanziari è affidato, tramite procedure ad evidenza pubblica, ove ne ricorrano le condizioni, a un soggetto abilitato.

Art. 19

Fondo cassa economale

1. Il Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, all'inizio di ciascun anno, può dotare, su proposta del Responsabile del Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali, i Servizi e le articolazioni dell'Agenzia di un fondo per il pagamento delle minute spese d'ufficio, impreviste e urgenti.

2. L'entità del fondo, la modalità di gestione e i limiti di spesa sono disciplinati da apposite disposizioni interne.

3. Il fondo è reintegrato durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

Titolo IV

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 20

Patrimonio dell'Agenzia

1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito dai beni mobili e immobili, strumentali alla sua attività, dai fondi previsti dalla normativa e dalle riserve iscritte in bilancio.

2. La gestione del patrimonio dell'Agenzia è orientata a criteri di economicità e trasparenza.

3. La gestione ordinaria degli immobili di proprietà dell'Agenzia, ivi compreso, per le sedi autorizzate, l'utilizzo di spazi da parte di terzi, viene garantita da adeguate figure professionali da individuare con apposite procedure interne.

4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo in tema di beni mobili e immobili, si rinvia a un apposito Manuale interno di gestione patrimoniale.

Art. 21

Libro degli inventari e beni durevoli

1. L'Agenzia compila il libro degli inventari della gestione patrimoniale, da cui risultano, ai fini ricognitivo e conservativo, le consistenze patrimoniali attive e passive all'inizio della gestione ed alla chiusura di ciascun esercizio.

2. Le procedure sulla tenuta degli inventari nonchè sulla gestione dei beni mobili ed immobili da parte di consegnatari sono contenute nell'apposito Manuale di cui all'articolo 20, comma 4.

Art. 22

Scritture contabili

1. L'Agenzia documenta con scritture cronologiche e sistematiche durante la gestione, la quantità e il valore, le consistenze iniziali e gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei beni mobili al termine dell'esercizio.

2. Le scritture e i documenti contabili sono tenuti dall'Agenzia, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati.

Titolo V

RENDICONTAZIONE

Art. 23

Obiettivi informativi della rendicontazione

1. La rendicontazione per finalità informative generali fornisce informazioni utili ai suoi destinatari in quanto rappresenta le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche (accountability) e la logica che guida l'assunzione di decisioni.

2. Le informazioni prodotte attraverso la rendicontazione consentono all'Agenzia e agli utilizzatori delle informazioni per finalità informative generali di assumere decisioni che incidono sui futuri processi di acquisizione e impiego delle risorse pubbliche, rendendone possibile un utilizzo efficace ed efficiente.

Art. 24

Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio consuntivo di cui all'articolo 11 del decreto-legge consta di un bilancio d'esercizio, costituisce la sintesi delle rilevazioni contabili consuntive e consente la rendicontazione sui risultati patrimoniali, economici e finanziari conseguiti dall'Agenzia nell'esercizio e l'assunzione di decisioni da parte degli utilizzatori dell'informazione contabile, interni ed esterni.

2. Il bilancio d'esercizio è redatto secondo quanto disposto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in conformità ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilità e ai principi contabili generali previsti dall'articolo 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo.

3. Il bilancio dell'Agenzia, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, si compone dei seguenti documenti:

a) stato patrimoniale;

b) conto economico;

c) rendiconto finanziario;

d) nota integrativa.

4. Al bilancio d'esercizio è altresì allegato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale, il conto consuntivo in termini di cassa, di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto ministeriale.

Art. 25

Stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia. Nello stato patrimoniale sono indicate le attività, le passività e il patrimonio netto dell'Agenzia alla data di chiusura dell'esercizio.

Art. 26

Conto economico

1. Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio. Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico.

Art. 27

Rendiconto finanziario dei flussi di cassa

1. Il rendiconto finanziario rappresenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.

Art. 28

Nota integrativa

1. La nota integrativa espone in apposite sezioni i raccordi delle risultanze del bilancio di esercizio con i capitoli di spesa del bilancio dello Stato. Inoltre, la nota integrativa fornisce:

a) un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un commento delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l'altro;

b) una evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio.

Art. 29

Approvazione del bilancio d'esercizio

1. Il Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali redige la relazione sulla gestione che evidenzia, in apposito prospetto, le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo.

2. Lo schema di bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, viene trasmesso dal Direttore generale al Collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la relativa delibera.

3. Al bilancio è allegata la relazione del Collegio dei revisori dei conti redatta ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile. Il Collegio dei revisori nella relazione al bilancio d'esercizio attesta l'esecuzione degli adempimenti di cui agli articoli 5, 7 e 9 del decreto ministeriale e la coerenza, nelle risultanze, del rendiconto finanziario con il conto consuntivo in termini di cassa.

4. Entro 10 giorni dalla sua deliberazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale, il bilancio d'esercizio, completo degli allegati, nonchè i documenti di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il bilancio, approvato secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge, viene trasmesso, unitamente alla relazione della Corte dei conti, alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto-legge.

Art. 30

Bilancio consolidato

1. L'Agenzia redige il bilancio consolidato ove ne ricorrano le condizioni previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Art. 31

Piano dei conti

1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili d'esercizio l'Agenzia adotta un piano dei conti.

2. Il piano dei conti è costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e d'ordine, articolati in modo da consentire la rilevazione e l'analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi dell'Agenzia aventi rilevanza ai fini civilistici e fiscali, nonchè ai fini dell'armonizzazione con gli schemi e le classificazioni previsti per il bilancio dello Stato.

3. La struttura del piano dei conti e le procedure di integrazione e variazione dello stesso, ove non disciplinate dalle norme applicabili alle pubbliche amministrazioni in contabilità civilistica, sono stabilite nel Manuale di contabilità di cui all'articolo 7.

Titolo VI

SISTEMA E ORGANI DI CONTROLLO

Art. 32

Sistema dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni è l'insieme coordinato e integrato delle procedure e dei prospetti diretti a monitorare il raggiungimento degli obiettivi definiti nei documenti di pianificazione strategica e programmazione operativa, l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse umane, economiche, strumentali e tecnologiche, la salvaguardia del patrimonio, l'affidabilità delle informazioni, nel rispetto della normativa in essere e delle disposizioni interne, anche al fine di consentire una stima e una valutazione dei fabbisogni dei Servizi e dalle articolazioni.

2. Per il monitoraggio e il controllo della gestione, l'Agenzia si avvale, oltre che della contabilità generale economico-patrimoniale, di un sistema di contabilità analitica al fine di operare un'imputazione dei costi/oneri e ricavi/proventi per centri di costo e di ricavo.

3. Al fine di supportare il processo decisionale e di valutazione preventiva di singoli programmi e progetti, compresi quelli investimento, l'Agenzia può adottare l'analisi costi-benefici.

Art. 33

Organismo indipendente di valutazione

1. Per quanto concerne la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), si rinvia a quanto disposto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge.

2. Nel corso dell'esercizio finanziario i Servizi e le articolazioni dell'Agenzia inoltrano all'OIV, per i profili di competenza, gli atti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività dell'organismo.

Art. 34

Collegio dei revisori dei conti

1. Fermo restando quanto disposto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione contabile e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche fornendo pareri su richiesta dell'organo di vertice sugli atti posti in essere dall'Agenzia al fine di garantire la conformità degli stessi alla normativa di riferimento.

2. Il Collegio svolge il controllo di competenza in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e redige le relazioni da allegare agli schemi del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio, di cui agli articoli 9, comma 6, lettera e), e 29, comma 3, nelle quali sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35

Regime transitorio

1. Fermo restando il rispetto dei principi e delle norme fondamentali in materia contabile, in relazione ai tempi necessari per l'implementazione degli assetti organizzativi dell'Agenzia, dei processi operativo-contabili e dei sistemi informatici di supporto, per gli esercizi che si riferiscono alle annualità 2022, 2023 e 2024 resta facoltativa l'applicazione delle disposizioni riguardanti:

a) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

b) il sistema di contabilità analitica articolato per centri di costo;

c) la gestione patrimoniale.

Art. 36

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 dicembre 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri

DRAGHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

FRANCO

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 3021