Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

CIRCOLARE 7 dicembre 2021, prot. n. 12605

G.U.R.S. 31 dicembre 2021, n. 61

Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), modificata dall'art. 10-bis del D.L. n. 135/2018, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12.

AI SINDACI DEI COMUNI

DELLA REGIONE SICILIANA

AL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI

L'art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018 (convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12) ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, sia il comma 3 dell'art. 2 del d.l. n. 40 del 2010 (al comma 5), che l'art. 7-bis del d.l. n. 5 del 2009 (al comma 7), che avevano sospeso l'efficacia della più stringente disciplina dettata dall'art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008.

Di conseguenza, dalla indicata data del 1° gennaio 2019 hanno acquistato efficacia le disposizioni modificative della legge n. 21 del 1992 introdotte dall'art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008, come ulteriormente modificate dall'art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018.

La lettera a) del comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 21 del 1992, che definisce le caratteristiche del servizio di NCC (noleggio con conducente di autovetture) e le modalità di richiesta delle prestazioni, sostituendo le parole «presso la rimessa» con le seguenti: «presso la sede o la rimessa» e aggiungendo alla fine le parole «anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici».

La lettera b) del comma 1 sostituisce integralmente il comma 3 dello stesso art. 3.

Con tale intervento, il legislatore ha previsto, in primo luogo, che le prestazioni di NCC possano essere richieste dall'utenza, oltre che nella rimessa, anche presso la sede del vettore e ha specificato che le richieste possono avvenire anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

Il nuovo comma 3 dell'art. 3 ribadisce poi che la sede operativa del vettore NCC e (almeno) una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. La previsione si collega a quella dell'art. 8, comma 3, della stessa legge n. 21 del 1992 (come modificato dall'art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008 e non oggetto di impugnazione), alla cui stregua «per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione».

E' stata tuttavia introdotta la possibilità per il vettore di avere ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti e salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.

Con le descritte modifiche il legislatore del 2018, pur conservando vincoli territoriali nell'organizzazione del servizio di NCC, ha voluto introdurre elementi di flessibilità rispetto alla fisionomia "disegnata" nel 2008 con l'adozione del citato art. 29, comma 1-quater.

Mentre in precedenza il vettore poteva ricevere la richiesta dell'utente solo presso la sede e lo stazionamento del mezzo doveva avvenire nell'unica rimessa a disposizione, ubicata esclusivamente nel territorio del comune che aveva rilasciato l'autorizzazione, la nuova disciplina consente al vettore di disporre di più rimesse situate in più comuni e di stazionare dunque in luoghi diversi, anche se sempre all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Una deroga a tale disciplina è prevista, «in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali», per la Sicilia e la Sardegna, dove «l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull'intero territorio regionale» e i vettori NCC, che devono avere «la sede operativa e almeno una rimessa» entro il territorio regionale (non già solo comunale), in tale stesso ambito possono stazionare con il mezzo, ricevere le richieste e, come si vedrà, iniziare e terminare ogni singolo servizio.

Pertanto, dal tenore letterale della norma si evince chiaramente che non sussiste alcun obbligo in Sicilia per gli NCC di aver una rimessa obbligatoria nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, atteso che la deroga di cui al terzo periodo del novellato art. 3 comma 3 della legge in oggetto si estende alle previsioni generali di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ed inoltrato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

L'Assessore: FALCONE