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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 novembre 2021 

G.U.R.I. 27 dicembre 2021, n. 306

Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

TESTO COORDINATO (al D.M. Lavoro e Politiche Sociali 30 marzo 2024 e con annotazioni alla data 30 marzo 2024)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 dell'8 ottobre 2021;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'art. 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro - ANPAL;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto, in particolare, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonchè al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Ritenuto necessario procedere all'attuazione delle misure a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con l'ANPAL, di cui alla Missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», per quanto concerne in particolare l'adozione del Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL);

Considerato che all'adozione del Piano nuove competenze, di cui al medesimo intervento del PNRR si procederà con successivo decreto;

Visto l'art. 50-bis, commi 8 e 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonchè ai percettori della nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);

Ritenuto di individuare i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in parola con il presente decreto, considerato che le finalità previste sono pienamente riconducibili a quelle che si adottano con il Programma GOL;

Acquisita in data 21 ottobre 2021 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Programma GOL

(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Lavoro e Politiche Sociali 30 marzo 2024)

1. E' adottato il Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori, di seguito denominato «GOL», di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto.

2. L'adozione del Programma GOL, ai sensi del comma 1, costituisce parte del traguardo (milestone) di cui alla missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», del PNRR.

3. Sulla base delle indicazioni del Programma di cui al comma 1, favorendo la consultazione delle parti sociali, le regioni e le province autonome adottano un Piano regionale per l'attuazione di GOL. Il Piano è adottato dalla regione o provincia autonoma previa valutazione di coerenza con il Programma nazionale da parte della Direzione generale delle politiche attive per il lavoro, a cui è inviato per l'esame entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. La Direzione generale delle politiche attive per il lavoro si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della bozza di Piano.

Art. 2

Risorse

(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Lavoro e Politiche Sociali 30 marzo 2024)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al Programma GOL, in sede di prima applicazione, è assegnata alle regioni e alle province autonome una quota del 20 per cento del totale delle risorse attribuite all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del PNRR, pari a 880 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite alle regioni e alle province autonome in base alla media ponderata dei seguenti indicatori, cui è assegnato il peso di seguito indicato:

a) quota regionale dei beneficiari della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), flusso annuale, annualità 2019 (fonte INPS); peso assegnato: 0,40;

b) quota regionale dei beneficiari del reddito di cittadinanza indirizzati ai centri per l'impiego ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 4 del 2019, al netto di esclusi ed esonerati dagli obblighi, stock di beneficiari correnti al 30 giugno 2021 (fonte Direzione generale delle politiche attive per il lavoro); peso assegnato: 0,10;

c) quota regionale persone in cerca di occupazione, media 2020 (fonte ISTAT); peso assegnato: 0,35;

d) quota regionale occupati, media 2020 (fonte ISTAT); peso assegnato: 0,05;

e) quota regionale lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, media annualità 2017-19 (dati comunicati dall'INPS); peso assegnato: 0,10.

3. Le somme di cui al comma 1, attribuite a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base delle quote percentuali regionali individuate ai sensi del comma 2, sono indicate nella Tabella 1 dell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Gli indicatori di cui al comma 2 sono utilizzati solo in sede di prima applicazione. Per i successivi riparti, cui si procederà annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome, si individuano i criteri di ripartizione delle risorse sulla base del numero dei beneficiari del Programma GOL presi in carico in ciascuna regione e provincia autonoma e dell'avanzamento della spesa inerente le misure e i servizi in loro favore attivati.

5. Le risorse di cui alla Tabella 1 dell'Allegato B sono erogate alle regioni e alle province autonome per il 75% all'atto dell'approvazione del Piano regionale di cui all'art. 1, comma 3. All'erogazione delle risorse residue si provvede una volta rendicontato l'utilizzo nelle modalità previste di almeno il 50% del totale indicato nella medesima Tabella 1.

Art. 3

Obiettivi

(modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, del D.M. Lavoro e Politiche Sociali 30 marzo 2024)

1. In misura proporzionale alle risorse assegnate ai sensi dell'art. 2, comma 3, sono fissati gli obiettivi che le regioni e le province autonome si impegnano a raggiungere entro il 31 dicembre 2022, riportati nella Tabella 2 dell'Allegato B.

2. Fermi restando gli obiettivi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome assicurano comunque il puntuale e pieno raggiungimento del traguardo (milestone) M5C1-2, di cui all'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, citata in premessa, concernente l'entrata in vigore entro il termine del 31 dicembre 2022 di tutti i Piani di cui all'art. 1, comma 3, e il raggiungimento in ciascuna regione e provincia autonoma dell'obiettivo indicato nella Tabella 2, sezione (C), dell'Allegato B.

3. Nel rispetto degli obiettivi e del traguardo di cui ai commi 1 e 2, le regioni e le province autonome assicurano, tra l'altro, in coerenza con quanto previsto nel Programma GOL alla sezione 5 «I beneficiari», che gli interventi in favore dei percettori di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito per cui sia prevista la condizionalità, siano attivati entro quattro mesi dalla maturazione del diritto alla prestazione economica. Le regioni e le province autonome assicurano altresì che sia data priorità agli interventi, inclusi quelli che prevedono formazione, in favore delle persone più vulnerabili identificate quali donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani con meno di trenta anni di età, lavoratori con almeno cinquantacinque anni, in maniera da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo secondario M5C1-3 secondo il quale le citate categorie rappresentino almeno il 75% del totale di 3 milioni di beneficiari del Programma entro il termine del 2025.

4. La Direzione generale delle politiche attive per il lavoro vigila sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi da parte delle regioni e delle province autonome, che si impegnano alla puntuale rilevazione dei dati finanziari, fisici e procedurali secondo le indicazioni che verranno fornite, in particolare per l'invio al sistema di monitoraggio gestito dal Dipartimento ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR. Anche nelle fasi iniziali del Programma, è comunque garantita la trasmissione dei dati e dei documenti - in particolare, quelli riferiti al conseguimento di milestone e target - mediante invii concordati e coordinati.

5. Qualora emergano, in sede di monitoraggio e analisi dei dati di avanzamento del Programma GOL, criticità nel raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e del traguardo di cui al comma 2, la Direzione generale delle politiche attive per il lavoro identifica tempestivamente, sulla base delle evidenze emerse, le regioni e le province autonome che presentano particolari ritardi nell'attuazione e, d'intesa con le medesime e con il supporto di Sviluppo lavoro Italia S.p.a., attiva interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Art. 4

Comitato direttivo

(modificato e integrato dagli artt. 1, comma 2 e art. 3, comma 1, del D.M. Lavoro e Politiche Sociali 30 marzo 2024)

1. Al fine di dare tempestiva ed efficace attuazione al Programma, con decreto del segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Comitato direttivo di GOL, organismo coordinato dal capo del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro o da un direttore generale da lui delegato in cui sono rappresentate tutte le regioni e le province autonome, oltre alla Direzione generale delle politiche attive per il lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Comitato si avvale della consulenza scientifica di INAPP e del supporto di Sviluppo lavoro Italia S.p.a..

2. Il Comitato direttivo, con compiti propositivi e istruttori rispetto all'attuazione del programma, ha specifica funzione di cabina di regia per l'attuazione e il monitoraggio, valutando gli interventi e le attività realizzate in termini di efficacia ed efficienza, anche in rapporto ai target e milestone fissati.

3. Il Comitato direttivo si esprime altresì su ogni variazione delle misure e degli strumenti previsti per l'attuazione degli interventi e dei costi ammissibili, fatto salvo quanto previsto e specificato nei Piani regionali.

3 bis. Il Comitato può anche riunirsi in forma ristretta, con la costituzione di gruppi di lavoro, per affrontare specifiche tematiche rilevanti per l'attuazione del programma, quali, ad esempio, la revisione ed aggiornamento delle opzioni di costo semplificate in uso nel Programma GOL, nonchè lo sviluppo dei sistemi informativi e delle modalità di cooperazione e interscambio dati con il sistema SIU.

Art. 5

Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale

1. Nelle more dell'adozione del Piano regionale di cui all'art. 1, comma 3, sono assegnate alle regioni le risorse di cui al Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale. Le risorse, iscritte sul capitolo n. 2050 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità n. 5 «Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione» - Missione 26 «Politiche per il lavoro» - Programma 6 «Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione» - Azione 3 «Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito», sono finalizzate alla realizzazione di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonchè ai percettori della NASpI. A tal fine le regioni sperimentano progetti formativi secondo le indicazioni di cui ai percorsi 2, 3 e 5 contenuti nella Sezione 6 del programma GOL, di cui all'Allegato A.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite in base alla media ponderata dei seguenti indicatori, cui è assegnato il peso di seguito indicato:

a) quota regionale dei beneficiari della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), flusso annuale, annualità 2019 (fonte INPS); peso assegnato: 0,80;

b) quota regionale lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, media annualità 2017-19 (dati comunicati dall'INPS); peso assegnato: 0,20.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le Province autonome di Trento e Bolzano non partecipano al riparto delle risorse di cui al comma 1.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nonchè nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 5 novembre 2021

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze

FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2021

Ufficio di controllo atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2928

(1)

Per le modifiche all'allegato annotato, si rimanda al D.M. Lavoro e Politiche Sociali 24 agosto 2023 e agli artt. 1, 2, comma 1 e 3, comma 2, del D.M. Lavoro e Politiche Sociali 30 marzo 2024.