
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 21 dicembre 2021, n. 541
- Allegato al Comunicato Ministero della Transizione Ecologica pubblicato nella G.U.R.I. 8 gennaio 2022, n. 5
Rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale.
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017" (di seguito Legge europea 2017) e, in particolare, l'articolo 21 che stabilisce che:
a) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (oggi Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, di qui in poi ARERA), al fine di consentire la rideterminazione dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, sono definite le imprese a forte consumo di gas naturale, in base a requisiti e parametri relativi ai livelli minimi di consumo, all'incidenza del costo del gas naturale sul valore dell'attività d'impresa e all'esposizione delle imprese alla concorrenza internazionale da inserire in un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale;
b) su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, ARERA provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas, il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, tenendo conto della definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale, nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti nella citata comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 e applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di gas a livello settoriale;
c) ARERA adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di gas superiori a 1 milione di Sm3/anno per usi non energetici non siano assoggettati all'applicazione dei corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione;
d) i provvedimenti adottati in applicazione della misura assicurino l'invarianza del gettito tributario e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che ha istituito il Ministero della transizione ecologica che assume le competenze in materia di politica energetica del Ministero dello sviluppo economico;
VISTO l'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che ha stabilito che, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, siano definite le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (da qui in poi Regolamento GBER) e, in particolare, l'articolo 44, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 2003/96/CE;
VISTA la Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante "disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020", che si applica dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2020 ed in particolare il paragrafo 3.7.1 che disciplina gli aiuti sotto forma di sgravi od esenzioni da tasse ambientali;
VISTA la Comunicazione (2020/C 224/02) della Commissione europea relativa alla proroga e alla modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, di aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;
VISTA la Comunicazione (2014/C 249/01) della Commissione europea recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà";
VISTO il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda i termini di proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la proroga al 31 dicembre 2023 e gli adeguamenti pertinenti, tra cui l'applicabilità "alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021";
VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE";
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 che disciplina i criteri generali per l'iscrizione nell'Elenco delle imprese a forte consumo di gas, rinviando ad un successivo decreto ministeriale, da adottare sentita ARERA, la definizione dei livelli di agevolazione secondo i parametri previsti;
CONSIDERATO che:
i. i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas ricadono nella disciplina europea delle imposte indirette prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/96;
ii. i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas destinati al sostegno delle misure a favore dell'efficienza energetica mirano a ridurre gli effetti negativi dell'uso del gas promuovendo la decarbonizzazione dei processi produttivi;
iii. gli oneri gravanti in tariffa per il sostegno allo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas e all'efficienza energetica sono sostenuti da tutti i consumatori di energia, in funzione dei volumi di energia consumati, nella forma di oneri supplementari applicati alle tariffe di trasporto e distribuzione dell'energia;
iv. la riduzione e l'esenzione di tasse ambientali a favore delle imprese ad alto consumo di gas che operano nei settori esposti alla concorrenza internazionale si rendono necessarie, durante il processo di transizione energetica e fino a soluzioni tecnologiche che modifichino il consumo di gas nel processo di lavorazione, per limitare il rischio di posizioni di svantaggio competitivo tale da compromettere la base produttiva e di conseguenza ostacolare un livello più elevato di tutela ambientale;
v. lo stesso trattamento di esenzione vada riconosciuto per l'uso del gas come materia prima per uso non energetico;
RITENUTO:
i. di stabilire che il beneficio della misura sia applicato ai settori produttivi esposti alla concorrenza internazionale caratterizzati da un livello non inferiore al 4% della intensità di scambi commerciali individuata dal documento della Commissione Europea "EU ETS phase 4 Preliminary Carbon Leakage List, Carbon Leakage Indicator underlying data";
ii. che non siano escluse le imprese di recente costituzione;
iii. che l'accesso alla misura sia condizionato alla conformità dell'impresa beneficiaria al rispetto dei parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di gas a livello settoriale indicati dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
iv. ai fini dell'inquadramento della misura nell'ambito dell'articolo 44 del Regolamento GBER, di adottare un unico decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 2, della Legge europea 2017 e conseguentemente abrogare il decreto ministeriale del 2 marzo 2018;
VISTO l'allegato A alla delibera del 20 marzo 2019 n. 114/2019/R/gas dell'ARERA recante Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023);
VISTO l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
VISTO il Regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 1, del predetto Regolamento, che prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro medesimo;
SENTITA l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente che si è espressa favorevolmente con il parere 23 novembre 2011 527/2021/I/gas sulla disciplina recante rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale;
RITENUTO in relazione alle valutazioni formulate dall'ARERA nel proprio parere:
a. di stabilire la decorrenza della misura a partire dal 1° aprile 2022;
b. di prevedere che alle imprese a forte consumo di gas naturale, che non accedono alla misura in ragione del valore aggiunto lordo, siano riconosciute le agevolazioni solo se il rapporto tra il costo sostenuto per il gas naturale e il fatturato è pari almeno al 2%;
c. di prevedere che, in presenza di un valore aggiunto lordo negativo, l'impresa non può accedere alle agevolazioni calcolate rispetto al medesimo valore aggiunto lordo;
d. di prevedere che non si tiene conto dei dati 2020 ai fini della determinazione dell'intensità gasivora e dei consumi medi delle imprese, nonché della contribuzione rispetto al valore aggiunto lordo; e. di rafforzare lo scambio informativo relativo all'adozione da parte delle imprese gasivore di misure per l'uso efficiente dell'energia.
Decreta:
Finalità e oggetto
1. Il presente decreto ha la finalità di definire un regime di aiuti ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, mediante la rideterminazione, a decorrere dal 1° aprile 2022, dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale, connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce:
a) l'istituzione di un elenco nazionale delle imprese a forte consumo di gas naturale ed i requisiti delle imprese che possono esservi iscritte;
b) la tipologia dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas di cui al comma 1;
c) i livelli di contribuzione minima applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale e le relative indicazioni in materia di invarianza del gettito;
d) i criteri per riconoscere l'esenzione per le imprese che utilizzano il gas naturale come materia prima per uso non combustibile;
e) i criteri generali relativi alla cumulabilità delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale considerando, qualora siano attive, anche quelle relative al consumo di energia elettrica;
f) i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di gas a livello settoriale applicati alle imprese beneficiarie.
3. Non accedono alle agevolazioni di cui al comma 1 le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Regolamento GBER: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;
b) Linee Guida CE: la Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante "disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020";
c) Componente RETIG: componente tariffaria relativa al trasporto, espressa in euro/Sm3, definita dalla ARERA a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale ad eccezione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 22 e all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11;
d) Componente REIG: componente tariffaria relativa alla distribuzione, espressa in euro/Sm3, definita dalla ARERA a copertura degli oneri relativi alle misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale ad eccezione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 22 e all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11;
e) Consumo di gas naturale: consumo medio di gas naturale dell'impresa nel triennio che va da n-4 a n-2 dove n è l'anno in cui è riconosciuta l'agevolazione;
f) Prezzo medio del gas naturale: prezzo medio per utenti finali con livelli simili di consumo, calcolato annualmente sommando il prezzo di mercato del gas naturale all'ingrosso, i corrispettivi di trasporto applicati nei punti di punti di riconsegna del gas e, ove dovuti, i corrispettivi di distribuzione e misura, le tasse vigenti e gli oneri generali di sistema gas, ove non già ricompresi nei corrispettivi di trasporto, senza considerare le agevolazioni, nell'ultima annualità del periodo di riferimento;
g) VAL: valore medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato, al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi, calcolato per il periodo di riferimento;
h) Fatturato: valore medio triennale del volume di affari dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, calcolato per il periodo di riferimento;
i) Intensità gasivora: indice, relativo ad una impresa, calcolato come rapporto tra i costi relativi al consumo di gas naturale ed il VAL ovvero il fatturato, calcolato per il periodo di riferimento;
l) Periodo di riferimento: per ciascun anno di competenza "n", anno di fruizione delle agevolazioni, è il triennio che va da "n-4" a "n-2", salvo che per le imprese di recente costituzione, ossia imprese costituite da meno di un anno dall'anno di competenza;
m) Imprese di recente costituzione: imprese costituite almeno nell'anno n-1 rispetto all'anno di competenza "n" dove "n" è l'anno in cui è riconosciuta l'agevolazione incluse le imprese costituite negli anni precedenti all'anno n-1 la cui attività produttiva e l'associato impiego di gas naturale risultino differiti al medesimo anno n-1;
n) Primo anno di attività: con riferimento alle imprese di recente costituzione, il periodo intercorrente tra la data di costituzione o l'inizio dell'attività produttiva dell'impresa nell'anno n-1 e il 31 dicembre del medesimo anno n-1;
o) Gas per uso non energetico: ai sensi dell'articolo 2, par. 4, della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, uso del gas naturale per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento ovvero per usi combinati ai soli fini di riduzione chimica, limitatamente all'uso del gas destinato alla trasformazione in prodotti non energetici e per fini non energetici.
p) ARERA: l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente;
q) CSEA: Cassa per i servizi energetici ed ambientali;
r) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.
Imprese a forte consumo di gas naturale
1. Sono considerate imprese a forte consumo di gas naturale, ai fini del presente decreto, le imprese che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3 /anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3 ), e che operano nei settori di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. La CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ARERA, costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 1.
Livelli di contribuzione minima
1. Gli oneri generali del sistema del gas destinati al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione oggetto della rideterminazione dei corrispettivi dovuti dalle imprese a forte consumo di gas sono la componente REIG e al componente RETIG di cui all'articolo 1.
2. I livelli di contribuzione minima alla componente REIG e RETIG da applicare a decorrere dal 1° aprile 2022, sono stabiliti come segue:
a) per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 20%, il livello di contribuzione agli oneri REIG e RETIG è pari al minor valore tra quello riportato nella tabella 1, in funzione dell'intensità gasivora su VAL, e il valore applicabile ai sensi della lettera b) del presente articolo:
Classe di intensità gasivora rispetto al VAL | Livello di contribuzione rispetto alle componenti RETIG e REIG |
20%≤ iVAL<30% | 1,5% VAL |
30%≤ iVAL<40% | 0,8% VAL |
40%≤ iVAL<50% | 0,6% VAL |
iVAL ≥50% | 0,5% VAL |
.
Tabella 1
b) per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL inferiore al 20%, il livello di contribuzione è pari a quello indicato in tabella 2, in funzione dell'intensità gasivora su fatturato.
Classe di intensità gasivora rispetto al fatturato Livello di contribuzione rispetto alle componenti | RETIG e REIG |
ifat< 2% | 100% |
ifat ≥ 2% | 20% |
.
Tabella 2
3. Nel caso in cui il VAL e l'intensità gasivora rispetto al VAL risultino negativi, l'impresa non può accedere ai benefici di cui al comma 2, lettera a).
Modalità di calcolo dell'intensità gasivora
1. Ai fini del calcolo dell'intensità gasivora rispetto al VAL o al fatturato dell'impresa, di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e lettera b), l'ARERA, con propri provvedimenti:
a) calcola annualmente il prezzo medio del gas naturale;
b) emana disposizioni operative per la determinazione del VAL e del fatturato.
2. Nel caso di imprese di recente costituzione, per il primo anno di attività sono utilizzati i dati di consumo e di VAL o di fatturato stimati con riferimento al periodo di attività, sulla base di un rapporto predisposto dall'impresa interessata anche in base all'estrapolazione dei dati effettivi disponibili. Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l'ammissibilità dell'impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui al presente decreto. In base all'esito della verifica, sono effettuate compensazioni o eventuali recuperi. Successivamente, si utilizza la media dei dati disponibili, fino all'utilizzo della serie completa di dati sul periodo di riferimento.
Raccolta tariffaria
1. L'ARERA provvede alla raccolta tariffaria del maggior gettito necessario a carico dei clienti finali non agevolati adottando criteri di flessibilità temporale e gradualità, in particolare per bilanciare incrementi di costo della bolletta del gas naturale, anche riconducibili ad effetti congiunturali.
Imprese esonerate dal pagamento delle componenti REIG e RETIG
1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'impresa con consumi superiori a 1 milione di Sm3/anno di gas naturale per uso non energetico non è assoggettata al pagamento delle componenti tariffarie RETIG e REIG per i consumi superiori a tale soglia nell'anno solare.
2. Ai fini della determinazione dei livelli di contribuzione di cui all'articolo 4 applicati al consumo di gas naturale per uso non energetico non esonerato ai sensi del comma 1, si considera l'intero consumo di gas dell'impresa.
3. L'ARERA adotta i provvedimenti in attuazione dell'articolo 21, comma 3, della legge europea 2017, assicurando la copertura dell'esonero secondo le modalità indicate al precedente articolo 6.
4. La CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ARERA, in riferimento a ciascun anno di competenza, dà separata evidenza nell'Elenco di cui al all'articolo 3, comma 2, delle imprese con consumo di gas superiori a 1 milione di Sm3 /anno per usi non energetici.
Parametri di riferimento per l'efficienza del consumo
1) Sono ammesse alle agevolazioni di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto, le imprese che, al momento della presentazione della domanda nell'anno di riconoscimento del beneficio, adottano le misure per l'uso efficiente dell'energia in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 102/2014.
2) Per le finalità di cui al comma 1, le imprese:
a) adottano un sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001;
b) ovvero, sono titolari della diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del medesimo decreto legislativo 102/2014, comunicata all'ENEA ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo e in corso di validità, con evidenziazione dei parametri di riferimento per l'efficienza dei consumi di gas naturale in ciascun settore. Le imprese titolari della diagnosi energetica sono obbligate a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalla diagnosi stessa nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva all'intervento stesso.
3) In sede di prima applicazione, le imprese beneficiarie possono accedere alla misura di cui al presente decreto assumendosi l'impegno ad ottemperare a quanto previsto dalle lettere a) o b) del comma 2 nel corso dell'anno di riconoscimento del beneficio.
4) L'impresa è tenuta alla restituzione del beneficio riconosciuto nei seguenti casi:
a) in sede di prima applicazione del presente decreto, per la mancata ottemperanza a quanto previsto nelle lettere a) o b) del comma 2 nel corso dell'anno di riconoscimento del beneficio;
b) periodo di riconoscimento del beneficio non coperto dalle misure di cui alle lettere a) o b) del comma 2 in corso di validità;
c) mancata effettuazione dell'intervento di efficienza individuato dalla diagnosi energetica nell'intervallo di tempo che intercorre tra la diagnosi medesima e la successiva, per tutto il periodo dell'intervallo.
Modalità di accesso e verifica del rispetto dei requisiti
1. La CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ARERA, costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'Elenco delle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui agli articoli 3 e 7.
2. Ai fini dell'inserimento negli Elenco di cui al comma 1, le imprese presentano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 attestante il possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 7, nonché di quanto stabilito dall'articolo 8.
3. L'ARERA, con propri provvedimenti, stabilisce:
a) le tempistiche e le modalità con le quali sono presentate le dichiarazioni di cui al comma 2, nonché le modalità con le quali sono effettuate verifiche e controlli, anche a campione, sui dati dichiarati per l'inserimento negli elenchi di cui al comma 1. A tal fine, l'ARERA attiva, per i profili fiscali, collaborazioni con l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza;
b) le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento degli elenchi di cui al presente decreto.
4. ENEA comunica alla CSEA le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 8, comma 4.
Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni e pubblicazione
1. Per tenere conto dei potenziali effetti dell'emergenza dovuta al Covid 19, i parametri relativi al VAL, ai consumi e al fatturato dell'impresa sono assunti pari alla media aritmetica su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020, ai fini del calcolo:
i) dell'intensità gasivora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i);
ii) della verifica della soglia di accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1;
iii) del livello di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione per le agevolazioni di competenza dell'anno 2022 con riferimento alle imprese per le quali sono disponibili esclusivamente i dati di consumo di gas naturale, VAL e fatturato dell'anno 2020.
3. Per l'anno di competenza 2022, il prezzo del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), è determinato dall'Autorità con riferimento all'anno 2019.
4. La CSEA provvede a pubblicare sul proprio sito internet gli elenchi di cui agli articoli 3 e 7 e trasmette annualmente al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA una relazione sullo stato di attuazione della misura.
5. La CSEA garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicità e informazione di cui all'articolo 9 del Regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
6. Il presente regime di aiuti sarà oggetto di relazioni annuali trasmesse dal Ministero della transizione ecologica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 11, lettera b), del Regolamento GBER.
7. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 di attuazione dell'articolo 21, comma 1, della legge 167 del 2017 è abrogato.
8. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma,
Il Ministro
ROBERTO CINGOLANI