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N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Istruzione.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 2 settembre 2021, n. 274

Ripartizione tra gli Uffici Scolastici Regionali delle risorse da destinare all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 per finalità connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Istruzione.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l'art. 58, commi 4-ter e 4-quater;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti";

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l'art. 32;

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena", convertito, con modificazioni, dalle legge 6 maggio 2021, n. 61;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.  76;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 212 [N.d.R. recte: decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112], convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133";

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, recante "Norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 257, recante "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022";

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6- ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";

VISTO l'estratto del Verbale n. 34 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta il giorno 12 luglio 2021, presso il Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA la nota dipartimentale del Ministero dell'Istruzione del 22 luglio 2021, n. 1107, avente ad oggetto "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)";

VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con la quale, al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono stati autorizzati a dare attuazione alle misure di cui all'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, potendo attivare incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario;

CONSIDERATO che l'articolo 58, comma 4-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, prevede che "Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze. - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al monitoraggio risulti non spesa, è destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come ripartite ai sensi del comma 4-quater:

a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura lo svolgimento delle prestazioni con le modalità del lavoro agile;

b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all'emergenza epidemiologica";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 58, comma 4-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, Le risorse di cui al comma 4-ter sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse attribuite";

INFORMATE le Organizzazioni sindacali;

Decreta:

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Art. 1

Ripartizione delle risorse finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è autorizzata la spesa di 422.441.356,00 nel periodo settembre-dicembre 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali come di seguito specificato:

a) 350 milioni per il 50% in funzione dell'incidenza del numero degli alunni, per il 20% in base alla presenza di classi con numerosità superiore ai 23 alunni e, per il 30%, in funzione dell'indice di fragilità calcolato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (che misura le condizioni di fragilità degli alunni rispetto all'ordine di scuola che frequentano);

b) 50 milioni di euro quale elemento perequativo, con l'obiettivo di garantire che ciascun ufficio scolastico regionale percepisca una somma corrispondente almeno alla spesa realizzata nel periodo settembre-dicembre 2020 per le finalità di cui all'art. 231-bis D.L. 34/2020;

c) 22.441.356,00 euro al fine di garantire la copertura di risorse umane per le istituzioni scolastiche che presentano almeno cinque classi con più di 26 alunni (per le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado) e 27 alunni (per le scuole secondarie di II grado).

3. La ripartizione delle risorse, per l'anno scolastico 2021/2022 e, nello specifico, per il periodo settembre-dicembre 2021, viene effettuata secondo quanto riportato nella Tabella A allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

4. In caso di ulteriori disponibilità finanziarie sopravvenienti, le stesse sono ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e assegnate secondo i criteri di cui al comma 2, tenuto conto, altresì, di eventuali particolari esigenze rilevate dagli uffici scolastici regionali, ferma restando l'invalicabilità del limite di spesa.

5. Gli incarichi temporanei di cui all'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono attivati in un numero massimo, per ciascuna regione, tale da non eccedere il limite di spesa attribuito alla medesima regione, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP e al lordo della tredicesima, di cui alla Tabella A. Si precisa che le risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) sono destinate alla contrattualizzazione di un limite massimo di 20.000 unità di personale docente a tempo pieno per il periodo settembre dicembre 2021.

6. Ferme restando la durata dei predetti incarichi temporanei dalla effettiva presa di servizio fino al 30 dicembre 2021 e la relativa retribuzione limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, con riferimento alle ripartizioni di cui alla Tabella A, si mette a disposizione la Tabella B, in cui si illustrano, a titolo esemplificativo, i costi mensili per tipologia di profilo professionale.

7. Le risorse di cui al comma 1, consentiranno alle istituzioni la pianificazione delle attività scolastiche, con l'organizzazione di tempi, spazi, gruppi di pari, atti al recupero in sicurezza degli apprendimenti, mediante attività scolastiche in presenza.

8. Per quanto concerne le eventuali sostituzioni del personale di cui alla presente ordinanza, si procede ai sensi e nei limiti della normativa vigente e, in ogni caso, fermo restando il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo, consentendo, ove non sia possibile procedere diversamente, la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza. A tal fine una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al presente articolo è resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni.

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Art. 2

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 del presente decreto, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate sui seguenti capitoli di spesa e piani gestionali:

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Art. 3

Monitoraggio e controllo

1. Il Ministero dell'istruzione adotta ogni opportuna misura, anche mediante il proprio sistema informativo, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte dalle istituzioni scolastiche e provvede al monitoraggio periodico della spesa.

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Art. 4

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di Controllo, ai sensi della normativa vigente.

Il Ministro dell'Istruzione

BIANCHI PATRIZIO

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DANIELE FRANCO

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