
DECISIONE (UE) 2021/1870 DELLA COMMISSIONE, 22 ottobre 2021
G.U.U.E. 26 ottobre 2021, n. L 379
Decisione che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali. [notificata con il numero C(2021) 7500] (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (alla Dec. (UE) 2023/1540)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica è concesso ai prodotti con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
2) Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.
3) La decisione 2014/893/UE della Commissione (2) ha fissato i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per il gruppo di prodotti «cosmetici da risciacquo». Con decisione (UE) 2018/1590 della Commissione (3) il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prorogato al 31 dicembre 2021.
4) Al fine di rispecchiare più compiutamente le migliori prassi del mercato per questo gruppo di prodotti e tener conto delle innovazioni introdotte nel periodo intercorso, è opportuno stabilire una nuova serie di criteri per i «cosmetici da risciacquo».
5) Il controllo dell'adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE (4) del 30 giugno 2017, che ha riesaminato l'attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010, ha riconosciuto la necessità di un approccio più strategico all'Ecolabel UE, anche abbinando, se del caso, gruppi di prodotti tra loro strettamente collegati.
6) In linea con tali conclusioni, è opportuno rivedere i criteri per il gruppo di prodotti «cosmetici da risciacquo», compresa l'estensione del suo ambito di applicazione ad altri prodotti cosmetici coperti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 della Commissione (5) e ai prodotti per la cura degli animali. Al fine di riflettere tale espansione del campo di applicazione, è anche opportuno modificare la denominazione del gruppo di prodotti in «Prodotti cosmetici e prodotti per la cura degli animali» che include i prodotti cosmetici fabbricati per l'uso umano e animale.
7) Nel nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva (6) adottato l'11 marzo 2020 si afferma che la durabilità, la riciclabilità e il contenuto riciclato sono requisiti che figureranno più sistematicamente tra i criteri per l'Ecolabel UE.
8) I criteri rivisti dell'Ecolabel UE per i prodotti cosmetici e per la cura degli animali dovrebbero mirare, in particolare, a promuovere prodotti che hanno effetti limitati in termini di ecotossicità e biodegradabilità, che possono contenere solo una quantità limitata di sostanze pericolose e che usano meno imballaggi facilmente riciclabili. E' opportuno promuovere l'uso di materiale riciclato e di imballaggi ricaricabili. Nel corso della revisione occorre prestare la dovuta attenzione alla coerenza tra le politiche dell'UE, la legislazione e l'evidenza scientifica.
9) I nuovi criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti dovrebbero rimanere validi fino al 31 dicembre 2027, tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo.
10) Per ragioni di certezza del diritto la decisione 2014/893/UE dovrebbe essere abrogata.
11) Dovrebbe essere previsto un periodo transitorio per i produttori di cosmetici da risciacquo ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sulla base dei criteri stabiliti nella decisione 2014/893/UE, al fine di dar loro il tempo sufficiente ad adeguare i propri prodotti e conformarsi ai nuovi criteri e requisiti. Per un periodo di tempo limitato dopo l'adozione della presente decisione, i produttori dovrebbero anche poter scegliere se presentare le domande in base ai criteri stabiliti nella decisione 2014/893/UE o presentarle in base ai nuovi criteri di cui alla presente decisione. L'uso dei marchi Ecolabel UE assegnati in base ai criteri stabiliti nella decisione 2014/893/UE dovrebbe essere autorizzato per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.
12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010).
Decisione 2014/893/UE della Commissione, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti cosmetici da sciacquare (GU L 354 dell'11.12.2014).
Decisione (UE) 2018/1590 della Commissione, del 19 ottobre 2018, che modifica le decisioni 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE e 2014/893/UE per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) a taluni prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica (GU L 264 del 23.10.2018).
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'Ecolabel UE [COM 355].
Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva» [COM 98 final].
Il gruppo di prodotti «prodotti cosmetici» comprende qualsiasi sostanza o miscela che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009, destinata a essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.
Il gruppo di prodotti «prodotti cosmetici» include prodotti da risciacquo e non da risciacquo per uso sia privato che professionale.
Il gruppo di prodotti «prodotti per la cura degli animali» comprende qualsiasi sostanza o miscela destinata a essere messa in contatto con il pelo degli animali per pulirlo o per migliorarne le condizioni, come gli shampoo e i balsami per animali.
I prodotti per la cura degli animali non comprendono i prodotti commercializzati specificamente per uso disinfettante o antibatterico.
Tale gruppo di prodotti comprende i prodotti da risciacquo per uso sia privato che professionale.
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
1) «prodotti non da risciacquo», i prodotti commercializzati come non destinati a essere eliminati con acqua dopo l'uso in condizioni normali;
2) «prodotti da risciacquo», prodotti commercializzati destinati ad essere eliminati con acqua dopo l'uso in condizioni normali.
Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «prodotti cosmetici e per la cura degli animali», il prodotto rientra nella definizione del gruppo di prodotti di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell'allegato I della presente decisione, per i prodotti cosmetici, oppure nell'allegato II per i prodotti per la cura degli animali.
I criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «prodotti cosmetici e per la cura degli animali» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2027.
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «prodotti cosmetici» è «030».
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «prodotti per la cura degli animali» è «054».
1. In deroga all'articolo 7, le domande di assegnazione dell'Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per i prodotti che rientrano nel gruppo «cosmetici da risciacquo» ai sensi della decisione 2014/893/UE sono valutate in conformità delle condizioni stabilite in tale decisione.
2. Le domande di assegnazione dell'Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «cosmetici da risciacquo» presentate alla data di adozione della presente decisione o nei due mesi successivi possono basarsi sui criteri stabiliti dalla presente decisione o su quelli stabiliti dalla decisione 2014/893/UE. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Il marchio Ecolabel UE assegnato in base a una domanda valutata in conformità dei criteri stabiliti dalla decisione 2014/893/UE può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2021
Per la Commissione
VIRGINIJUS SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 della Dec. (UE) 2023/1540.
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 della Dec. (UE) 2023/1540.