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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1898 DELLA COMMISSIONE, 20 luglio 2021

G.U.U.E. 3 novembre 2021, n. L 387

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili per il dominio statistico «Utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» per l'anno di riferimento 2022. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 23 novembre 2021

Applicabile dal: 23 novembre 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Al fine di soddisfare le esigenze in campo statistico relative alle pertinenti tematiche dettagliate di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1700, la Commissione dovrebbe specificare il numero e i titoli delle variabili per il set di dati del dominio «Utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» per l'anno di riferimento 2022.

2) Il numero delle variabili da rilevare in applicazione del presente regolamento non deve superare di oltre il 5 % il numero di variabili rilevate per il dominio «Utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» al momento dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1700,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 261 I del 14.10.2019.

Art. 1

Il numero e i titoli delle variabili per il dominio «Utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» per l'anno di riferimento 2022 sono indicati nell'allegato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN