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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2021

G.U.R.I. 28 gennaio 2022, n. 22

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visti in particolare, gli articoli 7 e 8 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che riconoscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, finanziaria e contabile in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte e della necessità di garantire flessibilità all'organizzazione e alla struttura di bilancio della PCM al fine di assicurare l'adeguato supporto al Presidente, ai Ministri e ai Sottosegretari delegati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2019;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante la disciplina delle variazioni del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare il comma 1, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la competenza a disporre variazioni di bilancio;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante la disciplina della perenzione amministrativa dei residui passivi e, in particolare la relativa procedura di reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi;

Considerato che la reiscrizione dei residui passivi perenti in conto competenza sui pertinenti capitoli di spesa mediante prelevamento dal Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti, si configura come variazione di bilancio e, quindi, ai sensi del citato art. 8, comma 1, è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerata la natura dell'atto di reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti e che tale atto non implica l'esercizio di discrezionalità politica in merito all'allocazione delle risorse, con riguardo alle diverse politiche perseguite dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto opportuno semplificare il procedimento di reiscrizione in bilancio attraverso una riduzione delle fasi endoprocedimentali e conseguentemente dei tempi di conclusione del procedimento, anche ai fini di accelerare il pagamento nei confronti dei creditori, attribuendo la competenza alla firma dei decreti di reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti al segretario generale in luogo del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato, analogamente a quanto già previsto per i decreti di riporto dall'art. 11, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010;

Ritenuto necessario, ai suddetti fini, modificare l'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2021, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2021 al n. 330, con il quale il Presidente di sezione del Consiglio di Stato Roberto Garofoli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del Presidente Roberto Garofoli;

Decreta:

Art. 1

All'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'Ufficio istruisce le richieste di reiscrizione dei residui passivi perenti in conto competenza sui pertinenti capitoli. Alla reiscrizione si provvede con decreto del segretario generale, prelevando le somme occorrenti dal fondo di cui al comma 4, ai soli fini di consentire il successivo pagamento di crediti certi, liquidi ed esigibili. Con cadenza trimestrale il Segretario generale trasmette al Presidente un'apposita informativa sui residui perenti reiscritti nel periodo di riferimento.».

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2021

p. il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Sottosegretario di Stato

GAROFOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2022

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