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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1908 DELLA COMMISSIONE, 3 novembre 2021

G.U.U.E. 4 novembre 2021, n. L 390

Decisione che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2021) 7966] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 3 novembre 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento, e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.

3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.

4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2021/1872 della Commissione (4) a seguito della comparsa di un focolaio di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Italia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/1872, la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N1 in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nel Land Schleswig-Holstein di tale Stato membro.

7) Anche l'Estonia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella contea di Tartu di tale Stato membro.

8) Inoltre, l'Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5N1 in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella regione Veneto di tale Stato membro.

9) Infine, i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5 in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella provincia del Flevoland di tale Stato membro.

10) I focolai in Italia sono localizzati all'interno delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 e l'autorità competente di detto Stato membro ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tali focolai.

11) I focolai in Germania, Estonia e Paesi Bassi sono localizzati al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 e le autorità competenti di detti Stati membri hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tali focolai.

12) La Commissione, in collaborazione con Germania, Estonia, Italia e Paesi Bassi, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da detti Stati membri e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali paesi si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui è stata confermata la presenza dei recenti focolai di HPAI.

13) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con Germania, Estonia, Italia e Paesi Bassi, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.

14) E' pertanto opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 nuove zone di protezione e sorveglianza per Germania, Estonia e Paesi Bassi.

15) E' inoltre opportuno modificare le zone dell'Italia elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

16) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tener conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza debitamente istituite da Germania, Estonia, Italia e Paesi Bassi in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

17) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

18) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.

19) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020).

(3)

Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021).

(4)

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1872 della Commissione, del 25 ottobre 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 379 del 26.10.2021).

Art. 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2021

Per la Commissione

STELLA KYRIAKIDES

Membro della Commissione