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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1934 DELLA COMMISSIONE, 30 luglio 2021

G.U.U.E. 10 novembre 2021, n. L 396

Regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda talune disposizioni relative all'origine delle merci.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 30 novembre 2021

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare gli articoli 62 e 65,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci. Conformemente al paragrafo 1 di detto articolo, le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. Al fine di chiarire come determinare l'origine non preferenziale dei prodotti del regno vegetale che devono essere considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio, è necessario modificare l'articolo 31, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) per specificare che i prodotti del regno vegetale devono non solo essere stati raccolti, ma anche coltivati unicamente nel paese o territorio interessato.

2) Al fine di allineare la determinazione dell'origine non preferenziale dei prodotti per i quali le operazioni di trasformazione o lavorazione non sono economicamente giustificate, contemplati o non contemplati dall'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, è necessario modificare l'articolo 33, terzo comma, di tale regolamento, per precisare che il criterio relativo alla determinazione della maggior parte dei materiali utilizzati dovrebbe basarsi sul peso o sul valore di detti materiali. Tale precisazione dovrebbe essere effettuata in conformità al capitolo della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottato dall'organizzazione istituita dalla convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950 («sistema armonizzato»).

3) A norma dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le operazioni minime non sono considerate trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell'origine non preferenziale. Pertanto, qualora l'ultima trasformazione delle merci consista in un'operazione minima, è necessario stabilire un metodo che consenta di determinare l'origine non preferenziale delle merci in questione. L'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere integrato per stabilire che tali merci dovrebbero essere considerate sottoposte all'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale nel paese o nel territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, in base al peso o al valore dei materiali, in conformità al capitolo del sistema armonizzato.

4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, i pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate in sezioni specifiche della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell'Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine. A fini di coerenza la definizione di «pezzi di ricambio essenziali» di cui all'articolo 35, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbe essere modificata per eliminare il riferimento alle merci precedentemente esportate di cui alla lettera a) di tale disposizione.

5) L'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede norme specifiche per determinare il paese in cui talune merci hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale ai sensi dell'articolo 32 del medesimo regolamento. Le norme di cui al suddetto allegato devono essere applicate alle merci ivi elencate in base alla loro classificazione nel sistema armonizzato. Poiché il sistema armonizzato è stato modificato nella sua versione del 2022, è opportuno aggiornare di conseguenza l'allegato 22-01.

6) L'allegato 22-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce le condizioni alle quali i prodotti devono essere considerati originari di paesi beneficiari ai fini del sistema di preferenze generalizzate (SPG). Le norme di cui al suddetto allegato devono essere applicate a tali prodotti in particolare in base alla loro classificazione nel sistema armonizzato. Poiché il sistema armonizzato è stato modificato nella sua versione del 2022, è opportuno aggiornare di conseguenza l'allegato 22-03.

7) L'allegato 22-04 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 elenca i materiali esclusi dal cumulo regionale nell'ambito dell'SPG. Le norme di cui al suddetto allegato devono essere applicate a tali materiali in particolare in base alla loro classificazione nel sistema armonizzato. Poiché il sistema armonizzato è stato modificato nella sua versione del 2022, è opportuno aggiornare di conseguenza l'allegato 22-04.

8) La versione del 2022 del sistema armonizzato si applicherà solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, pertanto le modifiche degli allegati 22-01, 22-03 e 22-04 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che derivano dalla versione 2022 del sistema armonizzato dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022.

9) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2446,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 269 del 10.10.2013

(2)

Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).

Art. 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

1) all'articolo 31, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) «i prodotti del regno vegetale coltivati e raccolti unicamente in tale paese o territorio;»;

2) all'articolo 33, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per le merci che non rientrano nell'allegato 22-01, se l'ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali. Se il prodotto finale deve essere classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al peso degli stessi. Se il prodotto finale deve essere classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al valore degli stessi.»;

3) all'articolo 34 è aggiunto il seguente comma:

«Per le merci che rientrano nell'allegato 22-01 si applicano le regole residuali di capitolo relative a tali merci. Per le merci che non rientrano nell'allegato 22-01, se l'ultima lavorazione o trasformazione è considerata un'operazione minima, l'origine del prodotto finale è il paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali. Se il prodotto finale deve essere classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al peso degli stessi. Se il prodotto finale deve essere classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al valore degli stessi.»;

4) all'articolo 35, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica e»;

5) l'allegato 22-01 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

6) l'allegato 22-03 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

7) l'allegato 22-04 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punti 5, 6 e 7, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

1) nelle note introduttive, al punto 2.1, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Per "sistema armonizzato" o "SA" si intende la nomenclatura delle merci istituita ai sensi della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, nella versione modificata dalla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 28 giugno 2019 ("SA 2022").»;

2) in tutto il testo dell'allegato, i termini «codice SA 2017» sono sostituiti dai termini «codice SA 2022»;

3) nella sezione IV, capitolo 20, punto 2), la regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli è sostituita dalla seguente:

«2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio; tuttavia, si considera paese di origine di una miscela di prodotti della voce 2009 (succhi di frutta o di frutta a guscio (compresi il mosto di uva e l'acqua di cocco) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti) quello dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso della materia secca della miscela. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.»;

4) nella sezione IV, capitolo 22, il testo del titolo «Regola residuale di capitolo» alla fine del capitolo è sostituito dal seguente:

«Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.»;

5) nella sezione XVI, capitolo 85, nella riga della voce «8541», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente:

«Dispositivi a semiconduttore (ad esempio, diodi, transistor e trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati».

ALLEGATO II

L'allegato 22-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

1) nelle note introduttive, al punto 2.1, è aggiunta la frase seguente:

«Per "sistema armonizzato" o "SA" si intende la nomenclatura delle merci istituita ai sensi della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, nella versione modificata dalla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 28 giugno 2019 ("SA 2022").»;

2) nella parte II dell'allegato, nella tabella, nel titolo della colonna 1, i termini «voce del sistema armonizzato» sono sostituiti dai termini «codice SA 2022»;

3) nella riga della voce «0305», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente:

«Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura»;

4) nella riga della voce «ex 0306», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente:

«Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia»;

5) nella riga della voce «ex 0307», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente:

«Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura»;

6) tra la riga della voce «ex 0307» e la riga relativa al «Capitolo 4» sono aggiunte le due righe seguenti:

«ex 0308 Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex0309 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, atti all'alimentazione umana Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti»;

.

7) nella riga relativa all'«ex capitolo 15», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente:

«Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:»;

8) nella riga delle voci «1516 e 1517», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente:

«Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516»;

9) nella riga relativa al «Capitolo 16», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente:

«Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di insetti»;

10) nella prima riga della voce «ex 1702», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente:

«Altri zuccheri, compresi il lattosio e il glucosio chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati»;

11) nella riga della voce «6306», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente:

«Copertoni e tende per l'esterno; tende (compresi padiglioni per esterno/tettoie temporanei e articoli analoghi); vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio»;

12) nella riga della voce «8548», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente:

«Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo»;

13) tra la riga della voce «8548» e la riga relativa al «Capitolo 86» è aggiunta la nuova riga seguente:

«8549 Cascami e avanzi elettrici ed elettronici

a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto»;

.

14) nella riga relativa al «Capitolo 94», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente:

«Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate».

ALLEGATO III

L'allegato 22-04 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

1) nella tabella, nel titolo della prima colonna, i termini «Codice del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata» sono sostituiti dai termini «codice SA 2022 o codice della nomenclatura combinata»;

2) nella riga relativa al codice del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata «2009», nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente:

«Succhi di frutta o di frutta a guscio (compresi il mosto di uva e l'acqua di cocco) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti».