
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1956 DELLA COMMISSIONE, 10 novembre 2021
G.U.U.E. 11 novembre 2021, n. L 399
Decisione relativa all'istituzione e all'organizzazione della rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile. [notificata con il numero C(2021/ 7939] (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera h),
considerando quanto segue:
1) Il meccanismo unionale di protezione civile («meccanismo unionale») istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE intende rafforzare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e facilita il coordinamento nel settore della protezione civile al fine di migliorare la risposta dell'Unione alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.
2) Conformemente all'articolo 13 della decisione n. 1313/2013/UE, è opportuno istituire una rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile («rete della conoscenza») con l'obiettivo di riunire, trattare e diffondere conoscenze e informazioni pertinenti per il meccanismo unionale, coinvolgendo i pertinenti attori della protezione civile e della gestione delle catastrofi, i centri di eccellenza, le università e i ricercatori e sulla base di un approccio multirischio.
3) In linea con l'articolo 13, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, la Commissione sostiene, attraverso la rete della conoscenza, la coerenza dei processi decisionali e di pianificazione agevolando uno scambio continuo di conoscenze e informazioni che coinvolga tutti i settori di attività nell'ambito del meccanismo unionale. Nell'agevolare uno scambio continuo di conoscenze e informazioni, la Commissione, attraverso la rete della conoscenza, dovrebbe elaborare piani strategici che definiscano l'orientamento strategico della rete della conoscenza nei prossimi anni.
4) Al fine di creare sinergie con altri gruppi e altre reti pertinenti, la rete della conoscenza dovrebbe collaborare strettamente con il comitato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, nonché con i gruppi di esperti della Commissione nel settore della protezione civile e della gestione delle catastrofi iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi. La rete della conoscenza e il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze («ERCC») devono cooperare strettamente per garantire la complementarità e il sostegno reciproco nelle rispettive attività.
5) La rete della conoscenza non dovrebbe duplicare bensì utilizzare i risultati di altre iniziative della Commissione relative al suo ambito di applicazione.
6) Al fine di istituire formalmente la rete della conoscenza è necessario adottare norme che ne definiscano la struttura organizzativa e il funzionamento.
7) La struttura organizzativa della rete della conoscenza dovrebbe essere composta da organi consultivi e da un segretariato. Gli organi consultivi sono il consiglio e i gruppi di lavoro per ciascun pilastro della rete della conoscenza.
8) Il consiglio dovrebbe fungere principalmente da forum strategico fornendo orientamenti strategici alla Commissione e svolgere funzioni di supervisione consultiva sulla rete della conoscenza.
9) Al fine di garantire un'organizzazione efficace ed efficiente dell'attività della rete della conoscenza, è necessario istituire un segretariato. Il segretariato dovrebbe essere in capo alla Commissione e, in particolare, dovrebbe gestire, amministrare e coordinare la rete della conoscenza. La funzione principale del segretariato consiste nel garantire coerenza, sinergie e un flusso regolare di informazioni all'interno della rete della conoscenza, nonché nel coordinare le attività della rete in linea con la pianificazione strategica.
10) La rete della conoscenza e le sue attività dovrebbero essere strutturate attorno a due pilastri principali che dovrebbero fornire un quadro per le attività chiave della rete e promuovere scambi basati sulla rete nel loro ambito di applicazione: i pilastri «sviluppo delle capacità» e «scienza». Il pilastro «sviluppo delle capacità» dovrebbe mirare a riunire, promuovere e rafforzare le iniziative di sviluppo delle capacità pertinenti per i portatori di interessi della protezione civile e della gestione delle catastrofi, prestando particolare attenzione al meccanismo unionale. Il pilastro «scienza» dovrebbe mirare a riunire il mondo accademico, gli operatori del settore e i decisori in materia di cooperazione multidisciplinare, intersettoriale e transfrontaliera al fine di applicare le conoscenze scientifiche alla gestione dei rischi di catastrofi e, in particolare, alle attività di prevenzione e preparazione in modo più efficiente.
11) Il pilastro «sviluppo delle capacità» dovrebbe concentrarsi su programmi e progetti esistenti ben noti, quali il programma di formazione ed esercitazioni del meccanismo unionale, lo scambio di esperti della protezione civile, i partenariati della rete della conoscenza e il programma di prevenzione e preparazione del meccanismo unionale. Tali programmi dovrebbero essere consolidati attraverso un processo graduale e continuo e integrati da altre attività di sviluppo delle capacità. Il pilastro «scienza» dovrebbe sfruttare e integrare le strutture e reti scientifiche esistenti a sostegno del meccanismo unionale, in particolare il Centro di conoscenza per la gestione dei rischi di catastrofi, gestito dal Centro comune di ricerca della Commissione europea, nonché i pertinenti programmi Orizzonte Europa che finanziano azioni di ricerca e innovazione e le relative iniziative per la creazione di reti nel settore della gestione dei rischi di catastrofi.
12) Le norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri della rete della conoscenza dovrebbero rispettare l'obbligo del segreto professionale.
13) Per garantire la trasparenza delle attività svolte dagli organismi della rete della conoscenza, la Commissione dovrebbe pubblicare i documenti pertinenti alla riunione sulla piattaforma online di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE.
14) E' opportuno che i dati personali siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
15) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 347 del 20.12.2013.
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).
Oggetto
La presente decisione stabilisce la struttura organizzativa e il funzionamento della rete della conoscenza, istituendo un consiglio, un segretariato e gruppi di lavoro dei pilastri, definendone la composizione e i compiti e stabilendo le norme per il loro funzionamento.
Rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile
E' istituita la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile.
Essa mira a conseguire gli obiettivi e a svolgere i compiti di cui all'articolo 13 della decisione n. 1313/2013/UE.
Composizione della rete della conoscenza
La struttura organizzativa della rete della conoscenza è composta dai seguenti organi consultivi:
a) il consiglio;
b) i gruppi di lavoro dei pilastri.
Il consiglio
Il consiglio fornisce consulenza alla Commissione nella gestione della rete della conoscenza, garantendo il conseguimento della finalità generale della rete unitamente ai suoi principali obiettivi, conformemente all'articolo 13 della decisione n. 1313/2013/UE.
Composizione del consiglio
1. Il consiglio è composto da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante di ciascuno Stato membro. La Commissione e gli Stati membri nominano un rappresentante e un rappresentante aggiunto in seno al consiglio. E' promossa una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere.
2. I membri del consiglio che rappresentano gli Stati membri sono considerati «membri di tipo D» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), della decisione C(2016) 3301 final della Commissione, del 30.5.2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
Compiti del consiglio
1. Il consiglio ha in particolare i seguenti compiti:
1) fornire consulenza sull'orientamento strategico della rete della conoscenza stabilito dalla Commissione;
2) riesaminare, monitorare e garantire il rispetto del regolamento interno, delle politiche di adesione e di governance della rete della conoscenza;
3) approvare la relazione annuale della rete della conoscenza;
4) riferire in merito alle proprie attività al comitato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE.
2. La Commissione assicura che il consiglio operi in stretta collaborazione con il comitato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, nonché con i gruppi di esperti della Commissione nel settore della protezione civile e della gestione delle catastrofi iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi.
Funzionamento del consiglio
1. Il consiglio è presieduto da un rappresentante della Commissione e copresieduto da un rappresentante dello Stato membro che deteneva la precedente presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea al momento della riunione. Il rappresentante della Commissione convoca una riunione in consultazione con il copresidente almeno una volta all'anno. Le riunioni del consiglio si svolgono di persona o a distanza.
2. Il presidente e il copresidente, assistiti dal segretariato, redigono l'ordine del giorno e lo distribuiscono ai membri del consiglio. Di propria iniziativa i membri del consiglio possono proporre punti da iscrivere all'ordine del giorno al più tardi all'inizio della riunione. L'ordine del giorno è adottato dal consiglio all'inizio di ciascuna riunione.
3. Il consiglio adotta il proprio regolamento interno sulla base del modello di regolamento interno dei gruppi di esperti adottato dalla Commissione (1).
4. Il consiglio adotta per consenso raccomandazioni e relazioni non vincolanti. In caso di mancato consenso e di messa ai voti di raccomandazioni o relazioni non vincolanti, è richiesta la maggioranza semplice dei membri presenti.
Le raccomandazioni e le relazioni non vincolanti adottate dal consiglio sono di natura preparatoria al fine di coadiuvare i lavori del comitato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE.
Allegato 3 della decisione C 3301 final della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
Rimborso delle spese sostenute dai membri del consiglio
1. I servizi prestati dai membri del consiglio non sono retribuiti.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del consiglio per partecipare alle riunioni del consiglio stesso conformemente alle proprie disposizioni interne (1).
3. Le spese di cui al paragrafo 2 sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nell'ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Decisione C 5858 della Commissione, del 5 dicembre 2007, «Norme sul rimborso delle spese sostenute da persone estranee alla Commissione invitate a partecipare a riunioni in veste di esperti».
Pilastri della rete della conoscenza
1. I pilastri della rete della conoscenza sono i forum in cui le attività sono avviate, pianificate, progettate e attuate con il fine generale di contribuire agli obiettivi della rete conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE.
2. Il pilastro «sviluppo delle capacità» mira a riunire, promuovere e rafforzare le iniziative di sviluppo delle capacità pertinenti per i portatori di interessi della protezione civile e della gestione delle catastrofi, prestando particolare attenzione al meccanismo unionale.
3. Il pilastro «scienza» mira a riunire il mondo accademico, gli operatori del settore e i responsabili delle decisioni in materia di cooperazione multidisciplinare, intersettoriale e transfrontaliera al fine di applicare le conoscenze scientifiche alla gestione dei rischi di catastrofi e, in particolare, alle attività di prevenzione e preparazione in modo più efficiente.
Composizione e funzionamento dei gruppi di lavoro dei pilastri
1. I gruppi di lavoro dei pilastri sono composti da un rappresentante della Commissione, da un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascuno Stato partecipante al meccanismo unionale.
2. I membri dei gruppi di lavoro dei pilastri che rappresentano gli Stati membri sono considerati «membri di tipo D» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), della decisione C(2016) 3301 final della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
I membri dei gruppi di lavoro dei pilastri che rappresentano gli Stati partecipanti al meccanismo unionale sono considerati «membri di tipo E» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera e), della decisione C(2016) 3301 final della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
3. I gruppi di lavoro sono presieduti da un rappresentante della Commissione.
4. Il funzionamento dei gruppi di lavoro dei pilastri è definito dal regolamento interno della rete della conoscenza adottato dal consiglio a norma dell'articolo 7.
5. I gruppi di lavoro dei pilastri non adottano raccomandazioni o relazioni.
Compiti dei gruppi di lavoro dei pilastri
1. I gruppi di lavoro dei pilastri «sviluppo delle capacità» e «scienza» forniscono supporto al lavoro della rete della conoscenza.
2. I gruppi di lavoro dei pilastri hanno in particolare i seguenti compiti:
a) valutare le esigenze del meccanismo unionale, degli Stati membri e degli Stati partecipanti al meccanismo unionale, convogliare le pertinenti iniziative dal basso verso l'alto, ossia verso la rete della conoscenza, e proporre attività all'interno degli orientamenti strategici della rete;
b) attuare e promuovere le attività dei pilastri con il sostegno del segretariato e perseguire sinergie tra le iniziative di entrambi i pilastri;
c) riferire al consiglio in merito alle loro attività.
3. I gruppi di lavoro possono istituire, di propria iniziativa, sottogruppi su temi specifici in funzione delle esigenze dei loro membri e/o di priorità basate su determinati rischi o scenari.
4. I gruppi di lavoro assicurano un adeguato flusso di informazioni e un coordinamento tra i due pilastri e le loro rispettive attività.
Rimborso delle spese sostenute dai membri dei gruppi di lavoro dei pilastri
L'articolo 8 si applica alle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri dei gruppi di lavoro dei pilastri.
Osservatori
1. Gli Stati partecipanti al meccanismo unionale hanno lo status di osservatori in seno al consiglio. Ciascun Stato partecipante nomina un rappresentante e un rappresentante aggiunto in seno al consiglio in qualità di osservatore. E' promossa una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere.
2. Gli osservatori partecipano alle discussioni e forniscono consulenza. Tuttavia non hanno diritto di voto.
3. Gli osservatori sono considerati «membri di tipo E» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera e), della decisione C(2016) 3301 final della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
Segretariato
1. Il segretariato sostiene il lavoro degli organi della rete della conoscenza per garantirne il coordinamento, la coerenza e la condivisione delle informazioni.
2. La Commissione provvede al segretariato.
3. I compiti del segretariato sono:
a) predisporre e garantire l'attuazione dei piani strategici, nonché delle attività adottate nel programma di lavoro annuale o pluriennale del meccanismo unionale di protezione civile;
b) gestire, amministrare e coordinare le attività della rete della conoscenza;
c) presentare relazioni sulle attività della rete della conoscenza.
4. Il segretariato assiste, se necessario, alle riunioni degli organi consultivi della rete della conoscenza.
Obbligo di riservatezza
I membri del consiglio, del segretariato e dei gruppi di lavoro dei pilastri sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative modalità di applicazione, nonché dalle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE di cui all'allegato della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (1). In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione prende provvedimenti idonei.
Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015).
Trasparenza
1. Per quanto riguarda la composizione della rete della conoscenza, i seguenti dati sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi e sulla piattaforma online che sostiene e facilita l'attuazione dei diversi compiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE:
a) i nomi degli Stati membri rappresentati dalle autorità che sono membri del consiglio e dei gruppi di lavoro dei pilastri;
b) i nomi delle autorità che rappresentano gli Stati partecipanti al meccanismo unionale nei gruppi di lavoro dei pilastri;
c) i nomi delle autorità che rappresentano gli Stati partecipanti al meccanismo unionale cui è concesso lo status di osservatore in seno al consiglio.
2. Tutti i documenti delle riunioni degli organi della rete della conoscenza, compresi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono messi a disposizione nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e pubblicati sulla stessa piattaforma online di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE. In particolare, la pubblicazione dell'ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Le eccezioni alla pubblicazione sono limitate ai casi in cui la divulgazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1).
Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001).
Protezione dei dati personali
Ogni trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento interno deve avvenire in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.