
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 novembre 2021
G.U.R.I. 12 febbraio 2022, n. 36
Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2021/415 della Commissione dell'8 marzo 2021 che modifica le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio al fine di adeguare all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche le denominazioni e i gruppi tassonomici di determinate specie di sementi e di erbe infestanti.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere;
Vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1, lettera a);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 36;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte dei conti in data 29 marzo 2021 al n. 166;
Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2021/415 della Commissione dell'8 marzo 2021 che modifica le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio al fine di adeguare all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche le denominazioni e i gruppi tassonomici di determinate specie di sementi e di erbe infestanti;
Ravvisata la necessità di recepire la direttiva di esecuzione (UE) 2021/415/UE, quale norma di natura prettamente tecnica le cui condizioni, fissate in ambito comunitario, sono recepite tal quali nella legislazione nazionale;
Ritenuto pertanto necessario modificare gli allegati I, II, IV, VI e IX del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, al fine di adeguare all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche le denominazioni e i gruppi tassonomici di determinate specie di sementi e di erbe infestanti;
Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, nella seduta del 5 ottobre 2021;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 12 ottobre 2021, in applicazione dell'art. 5, comma 4, lettera e) dello stesso decreto legislativo;
Effettuata in data 15 novembre 2021 la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Ritenuto di dover procedere in conformità;
Decreta:
Modifica dell'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20
1. Nell'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, di cui alle premesse, la Sezione I - Colture erbacee da pieno campo è sostituita dall'allegato I al presente decreto.
Modifica dell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20
1. Nell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, di cui alle premesse, la Sezione A è sostituita dall'allegato II al presente decreto.
Modifica dell'Allegato IV del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20
1. L'Allegato IV del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 di cui alle premesse, è modificato come di seguito riportato:
a) nella tabella, lettera A) Cereali, i termini della prima colonna sono sostituiti con i seguenti:
«Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale;
Phalaris canariensis;
Oryza sativa;
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor;
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse;
Ibridi di Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse;
Zea mays Sementi di base line inbred;
Zea mays Sementi di base diverse dalla line «inbred»;
Altre specie.»
Modifica dell'Allegato VI del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20
1. L'Allegato VI del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 di cui alle premesse, è modificato come di seguito riportato:
a) Alla sezione I-Colture erbacee da pieno campo, lettera B) Cereali, punto 1, la lettera A, è sostituita dalla seguente:
«A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, esclusi i rispettivi ibridi, la purezza minima varietale deve essere:
Categoria | Purezza varietale minima (%) |
Sementi di base | 99,9 |
Sementi certificate, 1° riproduzione | 99,7 |
Sementi certificate, 2° riproduzione | 99,0 |
.
La purezza varietale minima deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite all'allegato IX.»
b) Alla sezione I-Colture erbacee da pieno campo, lettera B) Cereali, punto 1, la lettera C è sostituita dalla seguente:
«C. Ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta e xTriticosecale autoimpollinante.
La purezza minima varietale delle sementi della categoria "sementi certificate" è del 90%.
Nel caso di sementi di Hordeum vulgare prodotte mediante l'uso di componenti maschiosterili (CSM) la purezza varietale è dell'85%. Le impurità diverse dal ristoratore non superano il 2%.
La purezza varietale minima è valutata durante controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni.»
c) Alla sezione I-Colture erbacee da pieno campo, lettera B) Cereali, punto 2, la Tabella A, i termini della prima riga nella prima colonna sono sostituiti dai seguenti:
«Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta:»
d) Alla Sezione I-Colture erbacee e da pieno campo, lettera C) Foraggere, parte I SEMENTI CERTIFICATE, Punto 2, Tabella A, l'intestazione della colonna 7 è sostituita dalla seguente: «Elymus repens».
e) Alla Sezione I-Colture erbacee e da pieno campo, lettera C) Foraggere, parte II SEMENTI DI BASE, punto 2, Tavola A, l'intestazione della colonna 5 è sostituita dalla seguente: «Elymus repens».
Modifica dell'Allegato IX del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20
1. Nell'allegato IX del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, di cui alle premesse, la lettera A) Cereali è sostituita dall'allegato III al presente decreto.
Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° febbraio 2022.
Roma, 18 novembre 2021
Il Ministro: PATUANELLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 111