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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2027 DELLA COMMISSIONE, 13 settembre 2021

G.U.U.E. 22 novembre 2021, n. L 415

Regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 per quanto riguarda le deroghe al regolamento delegato (UE) 2016/1149 per affrontare la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 nel settore vitivinicolo e che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 25 novembre 2021

Applicabile dal: 16 ottobre 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, e l'articolo 64, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 53, lettere b) e h),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento delegato (UE) 2020/884 della Commissione (3) ha introdotto una serie di deroghe temporanee alle norme esistenti, tra l'altro, al regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione (4) nel settore vitivinicolo per fornire sostegno agli operatori di tale settore e aiutarli a far fronte all'impatto della pandemia di COVID-19. Tuttavia, nonostante l'utilità di tali misure, il mercato vitivinicolo non è riuscito a ritrovare l'equilibrio tra domanda e offerta.

2) La pandemia di COVID-19 non è sotto controllo. Le campagne di vaccinazione in alcune regioni dell'Unione e nel mondo sono insufficienti e nella maggior parte dei paesi sono ancora in vigore restrizioni alla circolazione e misure di distanziamento sociale. Tali misure comprendono tuttora restrizioni relative ai viaggi, al numero di partecipanti agli eventi sociali, alle feste private e agli eventi pubblici, nonché alla possibilità di mangiare e bere fuori casa. Tali restrizioni comportano un'ulteriore diminuzione del consumo di vino nell'Unione, un volume maggiore di scorte e, più in generale, turbative del mercato. In alcuni Stati membri un terzo del consumo di vino è legato al turismo. Pertanto il consumo di vino ha continuato a diminuire e le scorte restano elevate. Tali effetti della pandemia, associati ai dazi imposti dagli Stati Uniti e all'ondata di gelo che ha colpito l'Europa nell'aprile 2021, hanno avuto forti ripercussioni negative sul reddito dei produttori di vino dell'Unione. Si stima che la combinazione di tutti questi fattori abbia avuto per effetto di ridurre in media del 15-20 % il fatturato del settore vitivinicolo dell'Unione, con alcune aziende che hanno registrato perdite fino al 40 %.

3) Inoltre, l'incertezza che circonda la durata della crisi, che rimane difficile da prevedere a causa della rapida mutabilità del virus, acuisce ulteriormente l'attuale grave turbativa del mercato vitivinicolo dell'Unione. Ciò significa che la ripresa del settore richiederà più tempo di quanto si potesse prevedere all'inizio del 2021. Di conseguenza è opportuno continuare a offrire un sostegno temporaneo ed eccezionale al settore vitivinicolo dell'Unione per evitare l'aumento dei fallimenti che è stato registrato.

4) Poiché si prevede che la pandemia di COVID-19 e i suoi effetti sul mercato vitivinicolo si protrarranno oltre la fine del 2021 e quindi per una parte significativa dell'esercizio finanziario 2022, è necessario prorogare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 3, 4 e 6, del regolamento delegato (UE) 2020/884 per la durata dell'esercizio finanziario 2022.

5) L'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149 stabilisce che il sostegno ai fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1308/2013 deve essere limitato alle seguenti percentuali del contributo dei produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attuazione: 10 %, 8 % e 4 %. Tuttavia, l'esperienza finora maturata ha dimostrato che tali tassi di sostegno non incoraggiano gli Stati membri a includere tale misura nei loro programmi di sostegno nel settore vitivinicolo, né gli operatori a chiedere il sostegno nell'ambito di tale misura. Poiché i fondi di mutualizzazione sono uno strumento importante per la gestione dei rischi, compresi i rischi legati ad eventi climatici avversi come i periodi tardivi e particolarmente lunghi di rigide gelate dell'aprile 2021 e i rischi legati a turbative del mercato come quelle derivanti dalla pandemia di COVID-19, è opportuno raddoppiare i tassi di sostegno di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149 per incentivare maggiormente gli operatori del settore vitivinicolo a costituire fondi di mutualizzazione e procurare loro lo strumento e l'aiuto affinché possano tutelarsi dai rischi futuri.

6) E' inoltre opportuno che questo incentivo maggiorato copra più di una campagna di commercializzazione, poiché l'esperienza ha dimostrato che il ricorso al sostegno per la costituzione dei fondi di mutualizzazione è stato molto limitato in passato. E' pertanto essenziale disporre di tempo sufficiente per informare gli Stati membri e gli operatori del settore vitivinicolo e incoraggiarli ad avvalersi di tale tasso di aiuto eccezionale. Inoltre, la costituzione di fondi di mutualizzazione può richiedere più di un anno. Pertanto l'aiuto maggiorato dovrebbe coprire almeno due anni. Per tutti questi motivi è necessario aumentare il contributo finanziario dell'Unione all'aiuto a favore dei fondi di mutualizzazione fino alla fine del periodo di programmazione 2019-2023.

7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2020/884 e (UE) 2016/1149.

8) Al fine di garantire la continuità tra gli esercizi finanziari 2021 e 2022, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che si applichi a decorrere dal 16 ottobre 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

GU L 347 del 20.12.2013.

(3)

Regolamento delegato (UE) 2020/884 della Commissione, del 4 maggio 2020, recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura (GU L 205 del 29.6.2020).

(4)

Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (GU L 190 del 15.7.2016).

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/884

L'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/884 è così modificato:

1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga all'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, nel 2020, nel 2021 e nel 2022 la vendemmia verde può essere praticata per due o più anni consecutivi sulla stessa particella.»;

2) ai paragrafi 3, 4 e 6, la data «15 ottobre 2021» è sostituita dalla data «15 ottobre 2022».

Art. 2

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1149

All'articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ove il sostegno di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sia utilizzato per finanziare le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione, esso deve essere limitato alle seguenti percentuali del contributo dei produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attuazione: 20 %, 16 % e 8 %.»

Art. 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN