
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2052 DELLA COMMISSIONE, 24 novembre 2021
G.U.U.E. 25 novembre 2021, n. L 420
Regolamento che specifica gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati dell'indagine per campione nel dominio del reddito e delle condizioni di vita per quanto riguarda le tematiche dettagliate «mercato del lavoro e abitazione», «trasmissione intergenerazionale dei vantaggi e degli svantaggi», «difficoltà abitative» e il tema ad hoc del 2023 «efficienza energetica delle famiglie» a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/2915)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 15 dicembre 2021
Applicabile dal: 15 dicembre 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Al fine di garantire l'attuazione accurata dell'indagine nel dominio del reddito e delle condizioni di vita, è opportuno che la Commissione specifichi gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati per quanto riguarda le tematiche dettagliate «mercato del lavoro e abitazione», «trasmissione intergenerazionale dei vantaggi e degli svantaggi», «difficoltà abitative» e il tema ad hoc del 2023 «efficienza energetica delle famiglie».
2) Il dominio del reddito e delle condizioni di vita fornisce le informazioni necessarie per il semestre europeo e il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare in materia di distribuzione del reddito, povertà ed esclusione sociale. Fornisce inoltre informazioni utili per varie politiche dell'UE riguardanti le condizioni di vita e la povertà. Per le politiche sono particolarmente necessarie informazioni dettagliate in materia di mercato del lavoro e abitazione, di trasmissione intergenerazionale dei vantaggi e degli svantaggi e di difficoltà abitative. Il tema ad hoc «efficienza energetica delle famiglie» è di enorme importanza in particolare in considerazione della raccomandazione indirizzata agli Stati membri sulla povertà energetica.
3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 261I del 14.10.2019.
Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009).
Le caratteristiche tecniche del set di dati del dominio del reddito e delle condizioni di vita per quanto riguarda le tematiche dettagliate «mercato del lavoro e abitazione», «trasmissione intergenerazionale dei vantaggi e degli svantaggi», «difficoltà abitative» e il tema ad hoc per il 2023 «efficienza energetica delle famiglie» figurano nell'allegato e definiscono:
a) l'identificativo della variabile;
b) il nome della variabile;
c) l'etichetta e il codice della modalità;
d) l'unità di rilevazione;
[e) la modalità di rilevazione;] (lettera soppressa) (1)
f) il periodo di riferimento.
Lettera soppressa dall'art. 2, del Reg. (UE) 2024/2915.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
Allegato sostituito dall'art. 2 del Reg. (UE) 2024/2915.