
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 dicembre 2021
G.U.R.I. 19 febbraio 2022, n. 42
Criteri e modalità per l'erogazione di contributi alle imprese operanti nei settori del «wedding», dell'intrattenimento e dell'organizzazione di cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).
TESTO COORDINATO (al D.M. Sviluppo Economico 19 agosto 2022)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. Sviluppo Economico 19 agosto 2022)
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 1-ter che prevede, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HO.RE.CA.), nel limite di spesa complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, destinando un importo pari a 10 milioni di euro del predetto stanziamento alle imprese operanti nel settore dell'HO.RE.CA. e un importo pari a 10 milioni di euro alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie;
Visto, altresì, il comma 2 dello stesso art. 1-ter, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, la definizione dei criteri, delle modalità e delle condizioni di applicazione del medesimo articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del citato limite di spesa e tenendo conto, altresì, della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" e, in particolare, l'art. 3, comma 2, che modifica il medesimo art. 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, disponendo, tra l'altro:
a) la sostituzione della rubrica dell'art. 1-ter con la seguente: "Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HO-RECA e altri settori in difficoltà";
b) l'inserimento all'art. 1-ter, dopo il comma 2, del comma 2-bis, che prevede, per le finalità del comma 1 e in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, lo stanziamento per l'anno 2022 di 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente, una delle attività identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019, dettando, altresì, disposizioni particolari per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020;
Visto il comma 4 del più volte citato art. 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede che l'efficacia delle disposizioni di cui al predetto articolo è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e, in particolare, l'art. 10-bis, che dispone che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonchè ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;
Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata « Incentivi.gov.it »;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali»;
Considerata, pertanto, la necessità di dare attuazione a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, adottando il presente decreto, fermo restando che l'efficacia dell'intervento resta subordinata all'autorizzazione della Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Decreta:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. Sviluppo Economico 19 agosto 2022)
Definizioni
(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.M. Sviluppo Economico 19 agosto 2022)
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «decreto-legge 25 maggio 2021»: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
a-bis) "decreto-legge 27 gennaio 2022": il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico";
b) «Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19»: la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;
c) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
d) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
e) «microimprese e piccole imprese»: le microimprese e le piccole imprese, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento di esenzione;
f) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni.
Finalità dell'intervento
(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. d) ed e), del D.M. Sviluppo Economico 19 agosto 2022)
1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi alle imprese operanti nei settori del «wedding», dell'intrattenimento e dell'organizzazione di cerimonie e dell'HO.RE.CA. nonchè degli altri settori in difficoltà previsti dal medesimo art. 1-ter, fornendo, a tal fine, le necessarie disposizioni relative alla definizione dei soggetti beneficiari dell'intervento, all'ammontare dell'aiuto concedibile e alle relative modalità di erogazione.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto individua, in particolare:
a) al Capo II, le disposizioni applicabili per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, a valere sullo stanziamento ivi previsto per l'anno 2021;
b) al Capo III, le disposizioni applicabili per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2-bis del medesimo art. 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, introdotto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, a valere sullo stanziamento ivi previsto per l'anno 2022;
c) al Capo IV, le disposizioni in materia di notifica del regime di aiuto previsto dal presente decreto alla Commissione europea e le ulteriori disposizioni finali comuni agli interventi di cui ai Capi II e III.
Capo II
CONTRIBUTI AI SETTORI DEL WEDDING, DELL'INTRATTENIMENTO E DELL'ORGANIZZAZIONE DI CERIMONIE E DELL'HO.RE.CA.
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.M. Sviluppo Economico 19 agosto 2022)
Risorse finanziarie disponibili
(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. g) e h), del D.M. Sviluppo Economico 19 agosto 2022)
1. Per la concessione degli aiuti di cui al presente Capo sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, pari a euro 60.000.000,00 (sessanta milioni) per l'anno 2021.
2. A valere sulle risorse di cui al comma 1:
a) una quota pari a euro 40.000.000 (quaranta milioni) è destinata al settore del «wedding»;
b) una quota pari a euro 10.000.000,00 (dieci milioni) è destinata al settore, diverso dal «wedding», dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie;
c) una quota pari a euro 10.000.000,00 (dieci milioni) è destinata alle imprese operanti nel settore dell'HO.RE.CA.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l'erogazione dei contributi di cui al presente Capo.
Soggetti beneficiari
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. Sviluppo Economico 19 agosto 2022)
1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente Capo le imprese operanti nei settori del «wedding», dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'HO.RE.CA., che si trovano in entrambe le seguenti condizioni:
a) nell'anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30 (trenta) per cento rispetto al fatturato del 2019. Ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2019, la riduzione del fatturato, nella medesima misura del 30 (trenta) per cento, è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020, secondo quanto specificato con il provvedimento di cui all'art. 6, comma 3;
b) hanno registrato, nel periodo d'imposta 2020, un peggioramento del risultato economico d'esercizio in misura pari o superiore alla percentuale definita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021.
2. Le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 6, devono inoltre:
a) risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
b) operare nei settori di cui al comma 1, svolgendo, quale attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 [N.d.R. recte: decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633], una delle attività individuate nell'allegato 1 al presente decreto, secondo quanto di seguito indicato:
b.1) «wedding»: attività riferita ai codici indicati nella Tabella A, a condizione che l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta 2019 dell'impresa richiedente sia generato, in misura almeno pari al 30 (trenta) per cento, da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste e cerimonie;
b.2) «intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie»: attività riferita ai codici indicati nella Tabella B;
b.3) «HO.RE.CA.»: attività riferita ai codici indicati nella Tabella C;
c) avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;
d) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
e) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purchè risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:
a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Forma e ammontare dell'aiuto e disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) ed i), del D.M. Sviluppo Economico 19 agosto 2022)
1. L'aiuto di cui al presente Capo assume la forma del contributo a fondo perduto ed è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 e sulla base delle modalità di cui al comma 2, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il provvedimento di cui all'art. 6, comma 3, per ciascuna delle assegnazioni di cui all'art. 3, comma 2, le risorse sono ripartite tra le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 secondo le seguenti modalità:
a) il 70 (settanta) per cento di ciascuna assegnazione è ugualmente ripartito tra tutte le imprese istanti ammissibili;
b) il 20 (venti) per cento di ciascuna assegnazione è ripartito, in via aggiuntiva rispetto all'assegnazione di cui alla lettera a), tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 100.000,00 (centomila);
c) il restante 10 (dieci) per cento di ciascuna assegnazione è ripartito, in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b), tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 300.000,00 (trecentomila).
3. Ai fini del riparto delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2, rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, registrati dall'impresa relativi al periodo d'imposta 2019.
4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Procedura di accesso e modalità di erogazione del contributo
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. j), del D.M. Sviluppo Economico 19 agosto 2022)
1. Per ottenere il contributo di cui all'art. 5, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4. Ogni impresa interessata può presentare una sola istanza di accesso al contributo di cui al presente Capo, con riferimento ad uno solo dei settori di cui all'art. 4, comma 1.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata, per conto dell'impresa interessata, anche da un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.
3. Le modalità di effettuazione dell'istanza di cui al comma 1, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione del presente intervento sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Il predetto provvedimento individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza, anche ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell'art. 5, comma 1.
4. Il contributo di cui all'art. 5 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza di cui al comma 1.
Controlli e restituzione del contributo
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. Sviluppo Economico 19 agosto 2022)
1. Con il medesimo provvedimento di cui all'art. 6, comma 3, sono definite le attività di controllo degli aiuti concessi ai sensi del presente Capo, nonchè le modalità di restituzione del contributo erogato, in tutto o in parte, non spettante, ivi inclusi eventuali interessi dovuti e sanzioni.
Capo III
CONTRIBUTI AI SETTORI ANCORA IN DIFFICOLTA'
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. k), del D.M. Sviluppo Economico 19 agosto 2022)
Risorse finanziarie disponibili
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. k), del D.M. Sviluppo Economico 19 agosto 2022)
1. Per la concessione degli aiuti di cui al presente Capo sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, pari a euro 40.000.000,00 per l'anno 2022. Le predette risorse sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima agenzia per l'erogazione dei contributi di cui al presente Capo.
Soggetti beneficiari
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. k), del D.M. Sviluppo Economico 19 agosto 2022)
1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente Capo le imprese operanti nei settori di cui al comma 2, lettera a) che, nell'anno 2021, hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 (quaranta) per cento rispetto ai ricavi del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione, rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. Per le imprese costituite del 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
2. Le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, devono:
a) svolgere, come attività prevalente, comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
a.1) 56.10 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
a.2) 56.21 - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
a.3) 56.30 - Bar e altri esercizi simili senza cucina;
a.4) 93.11.2 - Gestione di piscine;
a.5) 96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie;
b) essere in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 4, commi 2 e 3, ad esclusione del requisito di cui alla lettera b) del predetto comma 2.
Forma e ammontare dell'aiuto e disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. k), del D.M. Sviluppo Economico 19 agosto 2022)
1. L'aiuto di cui al presente Capo assume la forma del contributo a fondo perduto ed è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 7-bis e sulla base delle modalità di cui al comma 2, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo degli aiuti COVID-19, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il provvedimento di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, le risorse sono ripartite tra le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 7-ter secondo le seguenti modalità:
a) il 70 (settanta) per cento è ugualmente ripartito tra tutte le imprese istanti ammissibili;
b) il 20 (venti) per cento è ripartito, in via aggiuntiva rispetto all'assegnazione di cui alla lettera a), tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 400.000,00;
c) il restante 10 (dieci) per cento è ripartito, in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b), tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 1.000.000,00.
3. Ai fini del riparto delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2, rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, registrati dall'impresa relativi al periodo d'imposta 2019.
4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Procedura di accesso e modalità di erogazione del contributo. Controlli e restituzione
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. k), del D.M. Sviluppo Economico 19 agosto 2022)
1. Per l'attribuzione del contributo di cui al presente Capo si applicano le procedure di cui all'art. 6, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze da parte delle imprese beneficiarie definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6.
2. Il contributo di cui all'art. 7-quater è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza di accesso al contributo.
3. Le disposizioni in materia di controllo e restituzione del contributo sono definite ai sensi dell'art. 7.
Capo IV
STAND STILL E ALTRE DISPOSIZIONI FINALI
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. l), del D.M. Sviluppo Economico 19 agosto 2022)
Disposizioni finali
1. L'operatività delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima. La registrazione del regime di aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata dal Ministero dello sviluppo economico. L'Agenzia delle entrate provvede alla registrazione degli aiuti individuali, nel medesimo registro, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115.
2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.
3. Con il provvedimento di cui all'art. 6, comma 3, è definito l'elenco degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata Incentivi.gov.it ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2021
Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI
Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 129
TABELLA A
(articolo 4, comma 2, lettera b)
CODICI ATECO 2007 - SETTORE "WEDDING"
Ai soli fini della concessione del contributo di cui al presente decreto, rientrano nel settore "wedding" le attività individuate dai seguenti codici ATECO 2007:
Codice ATECO | Descrizione |
10.71.20 | Produzione di pasticceria fresca |
10.82.00 | Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie |
14.13.20 | Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno |
18.14.00 | Legatoria e servizi connessi |
32.99.90 | Fabbricazione di altri articoli nca |
47.24.20 | Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti |
47.76.10 | Commercio al dettaglio di fiori e piante |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
49.32.20 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente |
55.10.00 | Alberghi |
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
56.21.00 | Catering per eventi, banqueting |
74.20.11 | Fotoreporter |
74.20.19 | Altre attività di riprese fotografiche |
74.20.20 | Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
96.02.01 | Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e di incontro |
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie |
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TABELLA B
CODICI ATECO 2007 - SETTORE "INTRATTENIMENTO, ORGANIZZAZIONE DI FESTE E CERIMONIE"
Ai soli fini della concessione del contributo di cui al presente decreto, rientrano nel settore "intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie" le attività individuate dai seguenti codici ATECO 2007:
Codice ATECO | Descrizione |
77.39.94 | Noleggio strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
79.90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento |
90.01.01 | Attività nel campo della recitazione |
90.01.09 | Altre rappresentazioni artistiche |
90.02.01 | Noleggio con operatore di strutture e attrezzature |
90.02.01 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
90.02.02 | Attività nel campo della regia |
90.02.09 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
90.04.00 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
93.21.00 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.29.10 | Discoteche, sale da ballo, night club e simili |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
96.09.05 | Organizzazione feste e cerimonie |
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TABELLA C
CODICI ATECO 2007 - SETTORE "HOTELLERIE-RESTAURANT-CATERING (HO.RE.CA.)"
Ai soli fini della concessione del contributo di cui al presente decreto, rientrano nel settore "Hotellerie-Restaurant-Catering (HO.RE.CA.)" le attività individuate dai seguenti codici ATECO 2007:
Codice ATECO | Descrizione |
55.10 | Hotellerie |
56.10 | Restaurant |
56.21 | Catering |
56.30 | Bar caffè |
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