
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 dicembre 2021
- Allegato al Comunicato Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato nella G.U.R.I. 21 febbraio 2022, n. 43
Modifica degli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTO, in particolare, l'articolo 306, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale dispone che: "Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonché da altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale.";
VISTA la direttiva n. 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
VISTA la direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico;
VISTA la direttiva n. 2020/739/UE della Commissione del 3 giugno 2020, che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833;
RILEVATO che gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE corrispondono rispettivamente agli allegati XLIV, XLVI, XLVII e XLVIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, e in particolare l'articolo 4 che ha aggiornato l'allegato XLVI del decreto legislativo n. 81 del 2008 in recepimento di quanto previsto dall'articolo 1 della direttiva 2020/739/UE ed inserendo nello stesso le previsioni riferite al SARS-CoV-2;
VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e in particolare l'articolo 13 sexiesdecies, che ha sostituito gli allegati XLVII e XLVIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
TENUTO CONTO che in occasione del recepimento della direttiva 2020/739/UE si è proceduto, mediante la sostituzione degli allegati XLVII e XLVIII del decreto legislativo n. 81 del 2008, ad un recepimento integrale degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, come richiesto dalla direttiva 2019/1833 e al di là delle indicazioni strettamente riferite al SARS-CoV-2 e di quanto imposto dalla direttiva 2020/739/UE, cosicché la direttiva 2019/1833/UE è stata già parzialmente recepita in occasione del recepimento della direttiva 2020/739/UE;
CONSIDERATO che per il puntuale ed integrale recepimento della direttiva 2019/1833/UE occorre modificare ulteriormente l'allegato XLIV e l'allegato XLVI del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di rendere gli stessi conformi al contenuto stabilito dal legislatore europeo;
CONSIDERATO che la direttiva 2000/54/CE, per espressa previsione contenuta all'articolo 1, paragrafo 1, "fissa le prescrizioni minime particolari in questo settore", con la possibilità di introdurre previsioni di maggior tutela quali quelle previste al punto 6 dell'allegato XLIV e ai punti 2 e 7 dell'allegato XLVI;
CONSIDERATO che si rende altresì necessario correggere un riferimento in corrispondenza del punto 4 della tabella contenuta nell'allegato XLVII del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, derivante da una imprecisione che si è riscontrata presente nella sola traduzione italiana del testo di direttiva a suo tempo puntualmente recepita;
SENTITA la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in data 15 novembre 2021
Decretano:
Modifiche agli allegati XLIV, XLVI e XLVII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Gli allegati XLIV, XLVI e XLVII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni sono sostituiti dagli allegati I, II e III del presente decreto.
2. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it -sezione pubblicità legale e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma,
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO ANDREA
Il Ministro della salute
ROBERTO SPERANZA
Il Ministro dello sviluppo economico
GIANCARLO GIORGETTI